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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 4438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4438 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all' art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 5.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10050/2022 R.G. Lavoro, promossa
DA
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv Parte_1
TO SO giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
CONTRO
l' (CF: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Velardi giusta procura generale alle liti in Notar da Roma, rep. n. 80974 del Persona_1
21/07/15, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Catania Piazza della
Repubblica, Ufficio di Avvocatura dell'Ente;
- resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di avere svolto attività lavorativa in qualità di lavoratore agricolo nell'anno
2021 in favore della con sede in Adrano (CT) via Pitagora Controparte_2
n. 65 per 158 giornate lavorative;
di essere stato iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno solare per il quale è stata chiesta l'indennità di disoccupazione, di non essere titolare di partita IVA , DI NON ESSERE ISCRITTO AD
UN , ha agito in giudizio impugnando il provvedimento Parte_2
CP_ comunicato il 13.7.2022, con il quale l'Agenzia di Paternò dell' le aveva comunicato di avere rigettato la domanda di disoccupazione agricola presentata il
15.02.2022, in relazione all'anno 2021, perché iscritto come lavoratore agricolo non autonomo”.
Parte ricorrente eccepiva l'erroneità del provvedimento di diniego stante la ricorrenza in capo al ricorrente dei requisiti per la fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva al Giudice adito, “previo annullamento o declaratoria di nullità del provvedimento con il quale è stata rigettata la relativa domanda, riconoscere il diritto del Sig. a percepire Parte_1
l'indennità di disoccupazione agricola ed assegni per il nucleo familiare per l'anno 2021 CP_ e, per l'effetto, condannare l' al relativo pagamento in favore del ricorrente, con CP_ interessi e rivalutazione monetaria;
2) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante.
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva l' eccependo preliminarmente la decadenza dell'azione giudiziaria per tardività, e nel merito contestava la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto rappresentando in particolare che il ricorrente era rappresentante legale della ditta cf. , oggi in liquidazione, ed è CP_2 P.IVA_2
assunto come bracciante otd presso la stessa che ne ha regolarmente trasmesso il flusso. La ditta ha posizione aziendale con data inizio attività 07/02/2019 e data di cessazione del Cida 31/12/2021, ateco coltivazione di agrumi, con fabbisogno stimato in d.a. per circa 150 giornate, valutato congruo dalla sede in base alla estensione del terreni e alle colture dichiarate;
dalla consultazione in vigagri si evince però che la ditta nei pochi anni di attività ha trasmesso flussi nel 2019 per 2936 giornate, nel 2020 per
3311 giornate e nel 2021 per 4105.
Pag. 2 di 8 La causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale.
Espletata la prova per l'udienza del 12.07.2023 la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per discussione e decisione per l'udienza del 23.09.2024.
Solo in data 12.06.2025 veniva delegata a questo Giudice per la decisione per l'udienza del 5.11.2025 sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c..
Depositate dalle parti le note 127 ter c.p.c nel rispetto della normativa la causa
è stata decisa con sentenza emessa fuori udienza.
_________________
In via preliminare va disattesa le preliminare eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n. 639 del 1970 e successive modifiche, posto che il ricorrente ha presentato al Comitato Provinciale dell' ricorso amministrativo in CP_1 data 19.07.2022 avverso il diniego della richiesta di indennità di disoccupazione agricola in relazione all'anno 2021.
Ciò detto, nel merito, la domanda proposta dal ricorrente è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Nel caso in esame il ricorrente chiede l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola, con conseguente condanna dell'Ente previdenziale al pagamento della prestazione richiesta e disconosciuta con il provvedimento in contestazione.
CP_ L' nel costituirsi ha contestato che il ricorrente ricopre la qualifica di rappresentante legale della ditta cf. , oggi in liquidazione, ed è CP_2 P.IVA_2
assunto come bracciante presso la stessa che ne ha regolarmente trasmesso il flusso.
Non consta che detta circostanza sia stata contestata dal ricorrente oltre che ad essere desunta dalla visura camerale in atti.
Al riguardo, con indirizzo prevalente e condiviso la Suprema Corte ha affermato che sono “ cumulabili la carica di amministratore e l'attività di lavoratore subordinato
Pag. 3 di 8 di una stessa società di capitali, purche sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società
(Cass. 6 novembre 2023 n. 24972; Cass. 30.09.2016 n. 19596); e questa circostanza ricorre qualora sia individuabile mediante una valutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito e incensurabile in cassazione) la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione del dipendente – amministratore ad un potere disciplinare e direttivo esterno, sicché la qualifica di amministratore costituisca uno “Schermo” per coprire un'attività costituente, in realtà, un normale lavoro subordinato, (Cass 14.01.2000, n. 381; Cass 3 Marzo 2004 n. 4334): cosi risultandone provata la soggezione al potere direttivo e disciplinare di altri organi della società e l'assenza di autonomi poteri decisionali”(nella stessa direzione si è espressa Cassazione Sez Lavoro 01.08.2013 n. 18414).
Pertanto, grava su parte ricorrente l'onere di provare in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia,
Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Orbene, sotto questo profilo, parte ricorrente non ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'azienda ; CP_2
parimenti non vi è prova dei caratteri tipici della subordinazione né di quegli elementi,
c.d. “sintomatici”, che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto.
Pag. 4 di 8 Si osserva quindi come anche le risultanze della esperita prova testimoniale non consentano di ritenere integrati gli elementi della subordinazione nei termini sopra precisati.
Invero, a parte le circostanze sulle quale i testimoni hanno riferito in ordine alla ricorrenza di un rapporto di lavoro “alle dipendenze” della cooperativa, all'orario di lavoro osservato, alle mansioni di bracciante agricolo svolte e all'utilizzo di macchinari dell'azienda da parte del sign;
solo il teste qualificatosi Pt_1 Testimone_1
cognato del ricorrente nonché componente del consiglio di amministrazione della
[...]
unitamente al ricorrente e ha risposto CP_2 Testimone_2
affermativamente al capitolo di prova n. 4 e 5.
Mentre il teste professatosi estraneo e disinteressato Testimone_3
nulla ha saputo riferire in ordine alla circostanza n. 4 mentre sulla circostanza n. 5 ha confermato che l'importo della busta paga giornaliera era di euro 68 ma nulla ha riferito su chi concretamente corrispondeva detta retribuzione, e se questa fosse fissa o predeterminata e dove si svolgeva concretamente la prestazione.
Alla luce del quadro probatorio nessuna allegazione consente di configurare un coesistente rapporto di dipendenza gerarchica del rispetto ai soci e all'organo Pt_1
collegiale della cooperativa di cui fa parte il teste su su stessa Testimone_1
ammissione nonché il ricorrente.
La deficienza probatoria non puo essere colmata dalle buste paga e dalle denunce contributive trattandosi di documentazione di formazione unilaterale rilasciata dal presunto datore di lavoro, di dubbia attendibilità.
La documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie di previdenza laddove venga contestato il carattere fittizio e del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici della prestazione ai sensi dell'art 2094 c.c. essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro puo rivestire solamente carattere
Pag. 5 di 8 indiziario (cfr tra le tante Cass Sez. Lavoro 10529/1996 nonché Cass Sez Lav
9290/2000), e risulta scarsamente attendibile per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/0 per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
Giova evidenziare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Non appare sufficiente a tale fine la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi – in specie per periodi di lavoro brevi (come nel caso che ci riguarda) - rivestono carattere relativo e comunque non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Orbene, in generale, questo giudice ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come desumibile dai provvedimenti di CP_ disconoscimento in atti e come eccepito dall' nella memoria di costituzione), la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al
Pag. 6 di 8 disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass.
10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000).
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Neanche la produzione del verbale ispettivo del 27.04.2024 acquisibile ai sensi dell'art 421 c.p.c., in quanto documento prodotto in allegato alle note di trattazione scritte che invece devono contenere solo istanze e conclusioni delle parti per come previsto dalla normativa può supplire alla rilevata deficienza probatorio.
Anzi dalla lettura del suddetto verbale ispettivo (per come rilevato anche dal
Giudice Tripi nella sentenza 5319/2024) si evince che il sign svolgesse Pt_1
all'interno della compagine sociale, un ruolo di presidente-factotum (sent Cass Sez
Lavoro 18414/2013) che impedisce di distinguere il ruolo di organo sociale apicale da quello di prestatore di lavoro subordinato e che, al contrario, è sintomatico del permanere di un rapporto di immedesimazione organica tra l'interessato e la società.
In nessuno dei capitoli di prova ed nelle dichiarazioni rese dai testimoni è dato infatti cogliere la configurazione di un coesistente rapporto di dipendenza gerarchica del rispetto ai soci e all'organo collegiale della cooperativa. Pt_1
Ed invero dalla lettura del citato verbale il sign ha dichiarato ai Pt_1
verbalizzanti di essersi occupato personalmente della scelta e dell'assunzione dei dipendenti, da lui tutti conosciuti di persona e del coordinamento della loro attività e delle lavorazioni (raccolta, pulitura, carico e trasporto di frutta).
Pag. 7 di 8 Cio contrasta con i caratteri propri della subordinazione del rapporto di lavoro di cui si chiede il riconoscimento ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione.
Alla luce di quanto premesso, la domanda del ricorrente è infondata e priva di idoneo corredo probatorio e per l'effetto il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla particolarità della fattispecie esaminata ed ai non univoci orientamenti della giurisprudenza, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, definitivamente pronunciando nella causa n. 10050/2022 RG Sez Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa cosi statuisce;
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Catania, li 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Alessia Trovato
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