Articolo 5 della Legge 11 febbraio 1958, n. 73
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 marzo 1958
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Versione
4 marzo 1986
Art. 5.
L'Osservatorio provvede al proprio funzionamento:
a) con le eventuali rendite del proprio patrimonio;
b) con il contributo dello Stato di cui all'art. 11 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
c) con gli eventuali proventi delle proprie attivita';
d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti o di privati.
((Per il perseguimento degli scopi istituzionali e' attribuito all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un fondo di dotazione di lire quattro miliardi per l'anno 1985))
Entrata in vigore il 4 marzo 1986