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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 05/02/2026, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1759/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8896/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20103T0016680000012021011 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 391/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 07/05/2025, la società ricorrente - Ricorrente_1 S.p.A. – ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2010/3T/001668/000/001/2021/011, notificato in data 10 febbraio 2025, per Imposta di registro – Anno 2021, di euro 104,69 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni in relazione al contratto di locazione anno 2010, serie 3T, n. 001668, contro l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Roma.
Parte attrice ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato relativo ad imposta di registro, in quanto già versata in sede di rinnovo annuale del contratto di locazione n. 14624 stipulato sul medesimo immobile in seguito alla cessazione nel 2015 del contratto n. 001668 ripreso a tassazione.
2. L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che preso atto della documentazione allegata dalla parte al ricorso e dell'F24 del 19/07/2019 con cui è stato risolto il sopra citato contratto di locazione, ha provveduto ad annullare l'avviso di liquidazione n.
2010/3T/001668/000/001/2021/011-TJT; sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite in quanto la risoluzione del contratto dopo
4 anni, senza ravvedimento, e la mancata presentazione del modello RL1 con cui deve comunicarsi la risoluzione stessa del contratto da parte del contribuente hanno contribuito al mancato abbinamento del versamento F24 alla fine del rapporto locatizio.
3.Parte attrice con successiva memoria ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Esaminata la documentazione allegata al processo e tenuto conto del contegno delle parti, ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n.
546/92.
2. Si compensano lee spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 13.01.2026
Il Giudice
PE Di TO
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8896/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20103T0016680000012021011 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 391/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 07/05/2025, la società ricorrente - Ricorrente_1 S.p.A. – ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2010/3T/001668/000/001/2021/011, notificato in data 10 febbraio 2025, per Imposta di registro – Anno 2021, di euro 104,69 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni in relazione al contratto di locazione anno 2010, serie 3T, n. 001668, contro l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Roma.
Parte attrice ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato relativo ad imposta di registro, in quanto già versata in sede di rinnovo annuale del contratto di locazione n. 14624 stipulato sul medesimo immobile in seguito alla cessazione nel 2015 del contratto n. 001668 ripreso a tassazione.
2. L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che preso atto della documentazione allegata dalla parte al ricorso e dell'F24 del 19/07/2019 con cui è stato risolto il sopra citato contratto di locazione, ha provveduto ad annullare l'avviso di liquidazione n.
2010/3T/001668/000/001/2021/011-TJT; sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite in quanto la risoluzione del contratto dopo
4 anni, senza ravvedimento, e la mancata presentazione del modello RL1 con cui deve comunicarsi la risoluzione stessa del contratto da parte del contribuente hanno contribuito al mancato abbinamento del versamento F24 alla fine del rapporto locatizio.
3.Parte attrice con successiva memoria ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Esaminata la documentazione allegata al processo e tenuto conto del contegno delle parti, ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n.
546/92.
2. Si compensano lee spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 13.01.2026
Il Giudice
PE Di TO