Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00566/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01659/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1659 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
TBF Project S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
LA LA UC, GI RI, rappresentati e difesi dall'avvocato Speranza Faenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 32852 del 11.10.2024 e del decreto ad essa allegato n. 1527 del 10.10.2024, notificati a mezzo pec in data 11.10.2024 (prot. entrata n.65885 del 12.10.2024), con cui il Ministero della Cultura – Dipartimento per la Tutela Culturale – DIT Direzione Belle Arti e Paesaggio – Servizio III, in persona del Capo del Dipartimento avocante, ha dichiarato “ Art. 1 il bene denominato “Ex Villaggio del Fanciullo” situato a Gallipoli sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto testo normativo; Art. 2 la relazione storico-artistica, la documentazione fotografica, la planimetria catastale, fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera ”;
- ove occorra, della nota prot. n. 15772A del 20.09.2024 (prot. entrata n.62972 del 04.10.2024) con cui la Soprintendenza per le Province di Brindisi e Lecce ha avviato il procedimento per l’applicazione della sanzione ripristinatoria ai sensi del comma 1 art. 160 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “ ordine di rimozione delle lavorazioni sopra indicate non reputate compatibili ”;
- della relazione SAPAB per le province di Brindisi e Lecce prot. entrata del Comune di Gallipoli n. 6689 del 15.10.2024, della documentazione fotografica ed ulteriore documentazione ad essa allegata;
- della nota prot. entrata del Comune di Gallipoli n.49133 del 06.08.24 con cui SABAP per le province di Brindisi e Lecce ha avviato il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Gallipoli in data 4 marzo 2025:
- del rapporto informativo prot. n.0022278-P del 30.12.2024 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, depositato per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce in data 03.01.2025 nel fascicolo telematico avente ad oggetto il ricorso iscritto al n.1659/2024 R.G.;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, con particolare riferimento alla documentazione depositata in pari data dall’Avvocatura Distrettuale nell’interesse del Ministero della Cultura e della Soprintendenza.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. IO CH e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Gallipoli è proprietario del complesso immobiliare denominato “ Ex Villaggio del Fanciullo ”, sito nel territorio comunale.
1.1. Con determinazione n. 4013 del 30 dicembre 2022 il Comune avviava le attività funzionali alla dismissione del compendio, pubblicando apposito avviso finalizzato all’individuazione dei soggetti interessati al suo acquisito. Nell’avviso veniva precisato dall’amministrazione che l’esperibilità della vendita era da intendersi subordinata agli esiti della procedura ex art. 12 d.lgs. 42/2004 per la verifica di interesse culturale dell’immobile.
1.2. Il Comune, pertanto, in data 3 novembre 2023, formulava apposita istanza al Ministero della Cultura, il quale, a esito del relativo procedimento, con decreto n. 1527 del 10 ottobre 2024 dichiarava l’interesse culturale dell’immobile ai sensi dell’art. 10, co. 1, d.lgs. 42/2004.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 9 dicembre 2024 e depositato in data 17 dicembre 2024, il Comune ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento del suddetto decreto e degli atti connessi in ragione dei seguenti motivi di censura:
- “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMESSA MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE ”.
Con il primo motivo di ricorso è dedotto il difetto di istruttoria e il vizio di motivazione degli atti impugnati, non risultando traccia dell’intervenuto esame, da parte dell’amministrazione, dei contributi istruttori e delle osservazioni trasmesse dal Comune nel corso del procedimento.
- “ ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTA SPROPORZIONALITA’, ILLOGICITA’ ED IRRAZIONALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA SOTTO ULTERIORE PROFILO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ DELLA P.A. EX ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COMUNITARIO DI BUOA AMMINISTRAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI ”.
Con il secondo motivo di ricorso è eccepita l’illegittimità, in particolare sotto i profili del difetto di istruttoria, dell’irragionevolezza e del travisamento dei fatti, del decreto di apposizione del vincolo di interesse culturale e della presupposta relazione della Soprintendenza, non emergendo da quest’ultima, al di là della ricostruzione storica e della descrizione dell’immobile, l’esposizione di ragioni tali da giustificare la determinazione assunta. La ricorrente ha censurato inoltre l’omessa valutazione, da parte del Ministero, del materiale istruttorio fornito dal Comune, dal quale risulterebbe, invece, conferma dell’insussistenza di elementi per ritenere il compendio in questione di interesse culturale.
- “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 10 E 12 DEL D.LGS. 42/2004 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 2 DELLA L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE SOTTO ALTRO PROFILO ”.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotto l’intervenuto superamento dei termini di legge per la conclusione del procedimento di verifica dell’interesse culturale, con conseguente decadenza del Ministero della Cultura dal relativo potere.
- “ OMESSA VALUTAZIONE DEGLI INTERESSI IN GIOCO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE SOTTO ULTERIORE PROFILO – MANCATA PROPORZIONALITA’ DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO – CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ”.
Con il quarto motivo di ricorso il Comune ha censurato, in particolare, le valutazioni contenute nella nota della Soprintendenza n. 63800 del 7 ottobre 2024 (di comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 160, co. 1, d.lgs. 42/2004) e posta dal Ministero tra le ragioni giustificative della dichiarazione di interesse culturale. Il Comune, dopo aver rappresentato il precario stato di conservazione dell’immobile e la sua parziale occupazione da parte di terzi, ha sostenuto che la comunicazione della Soprintendenza sarebbe illogica, avendo disposto l’avvio del procedimento di rimessione in pristino ancora nella pendenza della procedura di valutazione di interesse culturale dell’immobile – impedendo, peraltro, anche di comprendere la natura e tipologia degli accertamenti effettuati – e comunque contraddittoria, in quanto, pur avendo la Soprintendenza rilevato la cattiva conservazione dell’immobile, avrebbe proposto l’applicazione di un vincolo di carattere generico e indiscriminato sull’intero compendio.
2.1. Il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce si costituito in giudizio in data 20 dicembre 2025 e, in data 3 gennaio 2026, ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato al ricorso, evidenziando, in particolare, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento, la completezza dell’istruttoria e l’adeguatezza della motivazione del decreto di dichiarazione dell’interesse culturale, anche alla luce della discrezionalità tecnica sottesa alle relative valutazioni.
2.2. Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.
3. Con atto notificato in data 28 febbraio 2025 e depositato in data 4 marzo 2025, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti a mezzo dei quali ha impugnato il rapporto informativo della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 0022278-P del 30 dicembre 2024, depositato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 3 gennaio 2025 e l’ulteriore documentazione allegata. La ricorrente, a contestazione di tali atti, ha riproposto le censure già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio e ha spiegato i seguenti nuovi motivi:
- “ TRAVISAMENTO DEI FATTI – IRRAZIONALITA’ MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ DELLA P.A. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE ”.
Con il primo motivo aggiunto è dedotta l’illegittimità della nota della Soprintendenza del 30 dicembre 2024 con specifico riferimento ai rilievi volti a confermare il valore sociale e architettonico dell’immobile, trattandosi, secondo parte ricorrente, di affermazioni viziate per irragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
“ DIFETTO DI ISTRUTTORIA SOTTO ULTERIORE PROFILO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – ECCESSO DI POTERE ”.
Con il secondo motivo aggiunto è dedotta l’erroneità delle considerazioni contenute nel rapporto della Soprintendenza, con le quali è stato sostenuto il corretto svolgimento del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale.
4. Con atto notificato in data 26 marzo 2025 e depositato in data 31 marzo 2025, hanno formulato intervento ad adiuvandum i sig.ri LA LA UC e GI RI, deducendo di essere occupanti di una porzione del compendio immobiliare in questione e di aver proposto un’azione in sede civile per l’accertamento dell’intervenuta usucapione, rigettata in grado di appello in ragione della sopravvenuta adozione del decreto di dichiarazione di interesse culturale, circostanza da cui deriverebbe l’interesse all’accoglimento del ricorso spiegato dal Comune.
4.1. In data 20 febbraio 2026 il Comune di Gallipoli ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha riepilogato e ribadito le precedenti difese.
4.2. A esito dell’udienza pubblica del 25 marzo 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. In primo luogo, come da avviso reso in udienza, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum spiegato dai sig.ri LA LA UC e GI RI, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ Nel processo amministrativo, infatti, l'intervento ad adiuvandum può essere svolto da colui il quale vanti una posizione di fatto, dipendente o collegata alla situazione fatta valere con il ricorso principale, cd. intervento adesivo-dipendente, escludendosi invece tale possibilità nei riguardi del cointeressato, cd. intervento autonomo/principale, cioè di colui il quale vanti un interesse personale e diretto all'impugnazione del provvedimento oggetto di censura (ex multis cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4519) ” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 6173 del 14.7.2025).
5.1. Nel caso di specie, gli interventori riferiscono di avere interesse alla partecipazione al presente giudizio essendo stata respinta dalla Corte di Appello di Lecce l’azione civile proposta per l’accertamento dell’usucapione di parte del compendio immobiliare di che trattasi proprio a causa della sopravvenuta emanazione del decreto di dichiarazione dell’interesse culturale.
5.2. Il decreto, quindi, avendo operato quale circostanza impeditiva alla dichiarazione dell’intervenuta usucapione, ha determinato una lesione diretta e immediata in capo agli interventori, i quali, pertanto, avrebbero potuto provvedere alla sua autonoma impugnazione, motivo per cui l’intervento da questi spiegato deve ritenersi inammissibile, dovendosene, di conseguenza, disporre l’estromissione dal presente giudizio.
6. Ciò posto, quanto al ricorso introduttivo del giudizio, il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente le censure formulate a mezzo del primo e del secondo motivo di ricorso, in quanto volte entrambe a far valere, in sintesi, l’insufficienza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione e l’inadeguatezza e l’erroneità delle motivazioni poste a fondamento della determinazione di dichiarazione dell’interesse culturale del compendio.
6.1. Le censure sono fondate nei sensi e nei termini che seguono.
6.2. Quanto alla della sindacabilità degli atti di imposizione di vincoli di interesse culturale il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di appello secondo cui “ La valutazione dell'interesse culturale di un bene rappresenta, infatti, un'esclusiva prerogativa dell'amministrazione responsabile del vincolo e comporta un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché richiede l'applicazione di conoscenze tecniche specialistiche in settori scientifici come storia, arte e architettura (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, n. 10140/2024). Tuttavia, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'apprezzamento svolto dall'amministrazione incaricata della tutela, in conformità al principio di cui all'art. 9 Cost., rimane pur sempre soggetto al sindacato giudiziale per verificare la logicità, coerenza e completezza della valutazione. In continuità con la giurisprudenza più recente di questa Sezione, il Collegio ribadisce anzitutto che di fronte alla discrezionalità tecnica il controllo del giudice amministrativo non può limitarsi "ad un sindacato meramente estrinseco" ma deve estendersi al controllo intrinseco, anche mediante il ricorso a conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza applicata dall'amministrazione, sulla attendibilità e coerenza degli esiti, in specie rispetto ai fatti accertati ed alle norme di riferimento attributive del potere (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1245/2024) ” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5481 del 24 giugno 2025).
6.3. Ferma restando, quindi, la discrezionalità tecnica spettante all’amministrazione in subiecta materia , deve rilevarsi come le motivazioni poste a fondamento della dichiarazione di interesse culturale, come compendiate, in particolare, nel rapporto istruttorio della Soprintendenza (richiamato per relationem nel conseguente decreto ministeriale), non possono ritenersi inidonee a costituire adeguata giustificazione logico-giuridica della determinazione assunta.
6.4. La relazione della Soprintendenza, infatti, per la quasi totalità, si limita a ricostruire le vicende relative all’edificazione del compendio, provvedendo poi a una breve descrizione dello stesso, in particolare mediante riferimenti alla sua struttura esterna e collocazione spaziale, dando atto, altresì, del suo precario stato di conservazione e parziale occupazione. La relazione, quindi, conclude per la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di interesse culturale del compendio “… in considerazione della provenienza del bene dal patrimonio di un organismo di diritto pubblico, poi incamerato dal Comune, ha rappresentato nel secolo scorso un punto di riferimento per la vita sociale di Gallipoli, votato al recupero dei bambini e ragazzi provenienti da situazioni di disagio sociale, ai fini del loro recupero e riscatto, essendo di fatto poi stato gestito da religiosi. In relazione quindi alle caratteristiche architettoniche, al rilievo sociale che l’istituzione ivi allocata ha rivestito per la comunità locale, l’immobile merita di essere sottoposto alle disposizioni di tutela dalla Parte Seconda del D.lgs 42/2004 ”.
6.4. Tali rilievi non sono, tuttavia, sufficienti a integrare un’adeguata motivazione della determinazione assunta dal Ministero.
6.5. La relazione della Soprintendenza, in particolare, giustifica la proposta di dichiarazione dell’interesse culturale, in primo luogo, “ In relazione … alle caratteristiche architettoniche ” dell’immobile, senza, tuttavia, specificare in alcun modo quali sarebbero gli elementi di particolare pregio o rappresentatività del compendio sotto il profilo architettonico, dovendosi, peraltro, rilevare come, dalla descrizione del bene svolta nei precedenti passaggi della relazione, non risulti l’individuazione di elementi di specifica peculiarità dell’immobile sotto tale profilo. Parimenti, la relazione non esplica le ragioni per le quali la Soprintendenza ha ravvisato il “ rilievo sociale che l’istituzione ivi allocata ha rivestito per la comunità locale ”. La relazione, infatti, come precedentemente evidenziato, ricostruisce solo le vicende relative all’edificazione dell’immobile e descrive le finalità per le quali veniva originariamente realizzato, non provvedendo, invece, ad alcuna specifica analisi in ordine al concreto impiego del bene nel corso del tempo, non risultando, pertanto, individuati elementi che permettano di desumere che l’immobile abbia realmente costituito un riferimento culturale o sociale per la comunità.
6.6. Inoltre, deve aggiungersi anche che, dalla documentazione in atti, non risulta che l’amministrazione, nel valutare la sussistenza o meno dell’interesse culturale del compendio, abbia tenuto conto degli elementi istruttori forniti da parte dal Comune e acquisiti nel corso del procedimento.
6.7. Sotto tale profilo, pur non potendosi ritenere che l’amministrazione fosse tenuta a confutare analiticamente le deduzioni formulate dal Comune (tantopiù trattandosi di apporti partecipativi semplici e non anche di osservazioni ex art. 10 bis l. 241/1990), il difetto di qualsiasi traccia della valutazione dei contributi in questione ulteriormente connota i precedenti rilievi in ordine alla non completezza dell’istruttoria e all’insufficienza della motivazione del decreto di dichiarazione dell’interesse culturale, non risultando la determinazione assunta adeguatamente giustificata alla luce del complesso degli elementi nella disponibilità dell’amministrazione.
7. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento in quanto emesso dal Ministero oltre i termini previsti per la conclusione del procedimento, circostanza alla quale dovrebbe ricondursi la perdita del potere di imporre il vincolo di interesse culturale.
7.1. La censura è infondata, risultando sul punto sufficiente rilevare che il termine di conclusione del procedimento di dichiarazione di interesse culturale, in mancanza di previsioni di diverso segno, deve ritenersi di natura ordinatoria e non anche perentoria, ragione per cui l’eventuale mancato rispetto dello stesso non priva l’amministrazione del potere di adottare i relativi provvedimenti.
8. Infine, con il quarto motivo di ricorso la ricorrente ha censurato la scelta del Ministero di imporre il vincolo pur a fronte dello stato precario di conservazione dell’immobile e sulla base di valutazioni contraddittorie e irragionevoli al riguardo. In tale ottica il Comune ha censurato anche la scelta della Soprintendenza di dare avvio al procedimento di rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 160, co. 1, d.lgs. 42/2004 quand’era ancora in corso la valutazione in ordine all’imposizione del vincolo di interesse culturale.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. La relazione della Soprintendenza è chiara nell’evidenziare che, sebbene l’immobile si trovi attualmente in stato di precaria conservazione e sia in parte occupato da terzi, risulta ancora possibile il recupero del suo stato originario, ragione per cui la valutazione in ordine all’applicabilità del vincolo pur a fronte delle suddette circostanze non può ritenersi illogica o, comunque, erronea, dovendosi dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “… lo stato di degrado di un bene non impedisce la sua dichiarazione di interesse artistico o storico, ben potendo il manufatto, ancorché in condizioni precarie, essere oggetto di tutela storico-artistica, sia per i valori che ancora presenta, sia per evitarne l'ulteriore degrado, restando rimesso all'apprezzamento discrezionale della competente Amministrazione la valutazione dell'idoneità delle “rimanenze” ad esprimere il valore che si intende tutelare (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 2.4.2021, n. 565) ” (TAR Lombardia - Milano, Sez. III, sent. 1307 dell’11 aprile 2025).
8.3. Sotto tale profilo, peraltro, la trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento per la rimessione in pristino del bene – oltre a non avere alcuna immediata efficacia lesiva – non costituisce manifestazione di alcuna contraddittorietà o sviamento dell’azione amministrativa, trattandosi piuttosto di un atto confermativo di quanto esposto nella motivazione del provvedimento in ordine alla concreta possibilità di recuperare l’immobile nel suo stato originario.
9. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso introduttivo del giudizio è fondato, nei sensi e nei termini di cui sopra, con riferimento ai rilievi in punto di vizio di istruttoria e motivazione articolati nell’ambito dei primi due motivi di ricorso e, per tale ragione, deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto del Ministero della Cultura n. 1527 del 10 ottobre 2024 e fatto salvo il potere/dovere dell’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza nel rispetto di quanto evidenziato nella presente sentenza.
10. I motivi aggiunti depositati da parte del Comune in data 4 marzo 2025, invece, come da avviso reso alle parti in udienza, devono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm.
10.1. I motivi aggiunti, infatti, hanno ad oggetto l’impugnazione del rapporto informativo trasmesso dalla Soprintendenza all’Avvocatura dello Stato e da questa versato in atti in data 3 gennaio 2026. Trattasi, quindi, di un atto non solo privo di valore provvedimentale, ma anche estraneo al procedimento a esito del quale è stato emesso il decreto impugnato con il ricorso introduttivo (non potendosi, quindi, nemmeno intendere come integrazione della sua motivazione), costituendo semplicemente una nota con la quale l’amministrazione ha rappresentato al proprio rappresentante processuale delle considerazioni ritenute utili ai fini della difesa in giudizio.
10.2. Ne discende, pertanto, l’assenza di profili di lesività ritraibili da tale atto, con conseguente inammissibilità della sua impugnazione per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm.
11. La peculiarità delle ragioni della decisione, vertendo sull’esame del corretto esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione resistente, unitamente all’esito di inammissibilità di parte delle domande formulate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum proposto dai sig.ri LA LA UC e GI RI, che, per l’effetto, estromette dal presente giudizio;
- accoglie il ricorso introduttivo nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto del Ministero della Cultura n. 1527 del 10 ottobre 2024;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti del 4 marzo 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
IO CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CH | TO CA |
IL SEGRETARIO