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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 3.4.2025 ,la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 782/2020 RG sezione lavoro vertente
TRA
nato il [...] a [...], residente in [...]Parte_1
Aurunca alla Via Nazionale I Trav. n.4, (C.F.: ), CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Rosanna Papa (C.F.: e dall'avv. Francesco D'Ambrosio CodiceFiscale_2
(C.F.: , tutti elettivamente domiciliati presso lo studio CodiceFiscale_3 legale degli stessi sito in Caserta, alla Via Cesare Battisti n.68. Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, terzo comma, 134, terzo comma e 176, secondo comma c.p.c. a mezzo fax al numero 0823377793 oppure agli indirizzi di posta elettronica certificata
. Email_1 Email_2
appellante
E
in persona dell'allora commissario Controparte_1 straordinario dott. , rappresentato e difeso, con procura in Controparte_2 calce alla copia notificata del ricorso di primo grado, dall'avv. Pierluigi Rizzo (c.f.
- pec , con il C.F._4 Email_3 quale elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Napoli, Centro Direzionale Isola G8 (fax. ) P.IVA_1
NONCHE'
(c.f. Controparte_3
), con sede legale in Via Roma 80/A- Caserta (CE), in persona del P.IVA_2
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, avv. Francesco Todisco, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giorgio Fontana (c.f.
), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio C.F._5 difensore in Napoli, via Francesco Crispi n. 73/75, in virtù di procura rilasciata su foglio separato della quale è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, ed elettivamente domiciliato presso la casella PEC del proprio difensore: , Email_4
- fax n. 0825/782612
Appellati
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1975/2019 del Tribunale di Santa Maria C.V - Sezione Lavoro, pubblicata il 24/10/2019, comunicata via pec dalla Cancelleria il 25/10/2019 e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 24.10.2016, Parte_1
, esponeva: che sin dal 3/02/2014 aveva iniziato a lavorare alle
[...] dipendenze del , per l'espletamento di mansioni connaturate Controparte_1 alle finalità dello stesso, in virtù di quattro contratti a tempo determinato, di cui l'ultimo ancora in essere, con mansioni di impiegato amministrativo, livello 116 D ex CCNL “Dipendenti dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario”;
-che, nello specifico, come risulta dal modello C/2 storico rilasciato dal Centro per l'impiego di Sessa Aurunca, il ricorrente era stato formalmente inquadrato:
dal 3/02/2014 al 31/05/2014 con contratto a tempo determinato (stagionale) full time, per lo svolgimento delle mansioni di operatore amministrativo;
dall'1/06/2014 al 30/09/2014 con proroga del contratto sub a), per lo svolgimento delle stesse mansioni di operatore amministrativo;
dal 23/03/2015 al 30/09/2015 con contratto a tempo determinato (stagionale) full time, per lo svolgimento delle mansioni di operatore amministrativo;
dal 9/11/2015 al 31/12/2015 con contratto a tempo determinato (stagionale) full time, per lo svolgimento delle mansioni di impiegato amministrativo;
dal 7/1/2016 ad oggi con contratto a tempo determinato con termine 23/03/2017, stipulato solo a far data dall'8/1/2016, per lo svolgimento di mansioni di impiegato amministrativo. Dedotta l'unicità del rapporto di lavoro subordinato e l'instaurazione di fittizi rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi dal 03.02.2014 ed eccepiti motivi di illegittimità dei contratti di lavoro, adiva il Tribunale di S. Maria C. V. , in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni : a) “accertare e dichiarare l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla instaurazione, ovvero sin dal 3/02/2014, per le ragioni di cui in ricorso e condannare il convenuto al ripristino dello stesso, se, nelle more del giudizio, non provveda a convertire il contratto in essere in contratto a tempo indeterminato;
b) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità di ogni singolo contratto a tempo determinato con il convenuto, richiamato nel modello storico C/2 CP_1 allegato, per le ragioni di cui al presente ricorso, e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 3/2/2014, o da quella data che il Giudice riterrà più opportuna, con condanna del convenuto al ripristino dello stesso, se, nelle more del giudizio, non provveda a convertire il contratto in essere in contratto a tempo indeterminato;
c) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenessero validamente instaurati per la ragioni di cui in ricorso, dichiarare l'instaurazione di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 3/2/2014, o da quella data che il Giudice riterrà più opportuna, con condanna del convenuto al ripristino dello stesso, se, nelle more del giudizio, non provveda a convertire il contratto in essere in contratto a tempo indeterminato. d) condannare, in ogni caso, il al risarcimento del Controparte_1 danno così come previsto dall'art. 32 L.183/2010, nella misura massima ivi indicata, o in quella che il Magistrato riterrà opportuna. Sul punto si evidenzia che il corrispettivo percepito dal ricorrente è pari a € 1468,14;
e) condannare, in ogni caso, il al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari, con attribuzione”.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto , in via preliminare, eccepiva la CP_1
“inapplicabilità della normativa privatistica per la pretesa conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato” e la decadenza ex artt. 32 L. n. 183/2010 e 6 L. n. 604/1966 dalla impugnativa “dei seguenti contratti a tempo determinato: a) contratto a tempo determinato dal 3.2.2014 al 31.5.2014 e successiva proroga dall'1.6.2014 al 30.9.2014; c) contratto a tempo determinato dal 23.3.2015 al 30.9.2015”. Nel merito, deduceva la piena legittimità dei contratti a tempo determinato, contestava le avverse deduzioni e concludeva per il rigetto del ricorso. Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame il lavoratore soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 30.4.2020. A fondamento del gravame l'appellante ha dedotto:
1) l'erronea statuizione in ordine alla eccepita decadenza ex artt. 32 L. n. 183/2010, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato dal 3.2.2014 al 31.5.2014 (e successivamente prorogato dall'1.6.2014 al 30.9.2014) e dal 23.3.2015 al 30.9.2015, avendo il Tribunale dovuto accertare l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla instaurazione, ovvero sin dal 3/02/2014 (o dalla data che si riterrà di giustizia) e l'estensione degli effetti dell'impugnativa al primo contratto di lavoro a tempo determinato (o a quello che si riterrà di giustizia); 2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, senza alcun riscontro fattuale, documentale o probatorio e senza che vi fosse la richiesta di accertamento in tal senso da parte del convenuto, ha riconosciuto al natura di ente pubblico non economico, così Controparte_1 determinando - seppure in presenza della nullità e dell'inefficacia dei “contratti” per i periodi dal 9/11/2015 al 31/12/2015 e dal 7/1/2016 al 23/03/2017 (documentati in giudizio dalle sole certificazioni di comunicazione e, CP_4 pertanto, privi della forma scritta richiesta ad substantiam)-- conseguenze altrettanto ingiuste ed erronee, ovvero quelle legate al “logico corollario” dell'applicabilità al caso de quo del dettato di cui all'art. 36 d.lgs. 165/01. 3) erroneità della sentenza nella parte in cui applica la disciplina del lavoro pubblico e in particolare l'art. 36 del d. lgs. 165/2001, in quanto essendo la natura del quella di ente pubblico economico (e Controparte_1 non quella di Pubblica Amministrazione ),al rapporto di lavoro complessivamente considerato andava applicata la disciplina privatistica del rapporto di lavoro e, in particolare quella sul lavoro a tempo determinato, con la conseguente declaratoria di nullità e/o illegittimità dei contratti a termine,privi di forma scritta oltre alla conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, all'ordine di ripristino dello stesso ed all'indennità risarcitoria prevista dall'art.32 legge n.183/2010 nella misura massima. Chiedeva , pertanto , in accoglimento del gravame e , in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva il che , Controparte_1 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto. A seguito di distribuzione di giudizi risalenti nel tempo con Rg 2020 e 2021 e conseguente scardinamento della causa dal ruolo del precedente relatore ( dott.ssa , II unità ) , con decreto presidenziale del settembre / ottobre Per_1
2024 n. 288 il presente giudizio veniva assegnato alla scrivente relatrice .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Con ordinanza collegiale del 4.11.2024 il processo veniva interrotto stante la "Soppressione del e conseguente assegnazione Controparte_1 delle competenze al Controparte_3
"
[...]
Previa rituale riassunzione del giudizio con ricorso del 3.2.2025 , si è costituito il che , Controparte_3 in via preliminare, ha eccepito l'estinzione del giudizio e il proprio difetto di legittimazione passiva dovendo la riassunzione del giudizio essere effettuata nei confronti della Gestione Liquidatoria del soppresso dotata di Controparte_1 autonoma soggettività ; nel merito si riportava alle difese già spiegate dal
. Controparte_1
Indi , all'odierna udienza di discussione , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione .
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Le preliminari eccezioni sollevate dal Controparte_3
di estinzione del giudizio e di difetto di legittimazione
[...] passiva, sono destituite di ogni fondamento. Risulta dato pacifico ed incontroverso tra le parti oltre che documentale che, in data 28 ottobre 2019 , il Consiglio Regionale della ha approvato a CP_5 maggioranza la delibera di giunta n. 220 del 20 maggio 2019, avente ad oggetto la "Soppressione del e conseguente assegnazione Controparte_1 delle competenze al del bacino inferiore del Controparte_3
" e la conseguente liquidazione dello stesso al fine di definire tutti i CP_3 rapporti di debito e credito del . Controparte_1
Con delibera Commissariale n. 5 dell'11 maggio 2020 della Gestione Liquidatoria dell'ex di bonifica è stata disposta la cessazione dei rapporti di Controparte_1 lavoro dei dipendenti.
Pertanto fino alla delibera commissariale n. 5 dell'11/05/2020, come allegato dallo stesso , Controparte_3 costituitosi in giudizio, la gestione dei rapporti di lavoro era in capo al
[...]
che , dunque , correttamente è stato evocato nel giudizio Controparte_1 di primo grado e in grado di appello ( infatti l'atto di appello è stato depositato in data 30/04/2020, ovvero in data antecedente rispetto al passaggio dei rapporti di lavoro in capo al Controparte_3
).
[...]
Senonchè , nelle more del giudizio, a seguito della soppressione del CP_1
il è
[...] Controparte_3 subentrato integralmente nelle funzioni di bonifica integrale e irrigazione nonché nella gestione dei rapporti di lavoro – come dallo stesso confermato in Co atti- tant'è che ,a seguito delle richieste avanzate dalle OO. al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nonché a seguito delle intese con la Regione Campania, il ha assunto ex novo tale personale alle Controparte_3 proprie dipendenze, unitamente al personale di altro Controparte_3
(Consorzio della Valle Telesina) anch'esso soppresso. Ne consegue pertanto la piena legittimazione passiva nel presente giudizio del
. Controparte_3
Nel merito ,in via preliminare, va affrontata la questione relativa alla natura pubblicistica o privatistica del . Controparte_1
Il Tribunale a fondamento del decisum , sulla base della ricostruzione normativa nonché delle previsioni statutarie ha aderito alla tesi della natura pubblicistica dell'ente appellato , facendone discendere come logico corollario l'applicabilità dell'art 36 d.lgs 165/2001 e impossibilità di configurare la trasformazione del vincolo a termine in rapporto a tempo indeterminato. La Corte dissente dalla valutazione espressa dal primo giudice ,intendendo aderire all'orientamento ormai consolidato dalla S. C. che , proprio in relazione al ( v. Cass. 29061/2017 ) , ne ha affermato la Controparte_1 natura privatistica , rilevando in generale come i hanno Controparte_3 natura giuridica di ente pubblico economico, , che operano in regime di diritto privato e , quindi , con conseguente l'applicabilità, per quel che in questa sede interessa, della disciplina sui contratti a termine di cui al d.lgs. n.368/2001 - (Cass. n.12242/2012; Cass. n.26166/2016; Cass. Cass. 26038/2019; Cass 6086 del 04/03/2021 . Peraltro ,nella specie ,lo Statuto del appellato ,all'articolo 1, CP_3 espressamente stabilisce che” il ha personalità giuridica pubblica e CP_3 rientra nell'ambito degli enti pubblici economici”. Si ha riguardo cioè ad un ente che realizza le proprie finalità pubbliche utilizzando attività economiche imprenditoriali. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dunque è disciplinato per le norme di diritto privato né , in assenza di una specifica disciplina , può dubitarsi( cfr , tra le altre Cass lav n.
9.5.2005 n. 9590) dell'applicabilità anche delle norme in materia di conversione del contratto a tempo indeterminato. Nel caso che qui ne occupa dunque ,in cui è proprio l'ente ad essere caratterizzato dall'esercizio di un'attività non autoritativa ma imprenditoriale, è evidente che la legittimità dell'apposizione del termine e le conseguenze di un'eventuale violazione devono essere valutate alla stregua del dettato del decreto legislativo 368 2001, con conseguente applicazione della conversione del rapporto a tempo indeterminato . Nel caso di specie, detta conversione tuttavia non può essere dichiarata dal primo giorno dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero sin dal 3.2.2014 in quanto , in accordo con il primo giudice , con riferimento all'impugnativa dei primi due contratti a tempo determinato intercorsi dal 3.2.2014 al 31.5.2014 e dal 23.3.2015 al 30.9.2015, parte ricorrente è incorsa nella decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 e 6 L n. 604/1966 . Ed infatti l'art. 1 della L. 92/2012, nel modificare l'art. 32 della L. n. 183/2010, ha precisato che il termine di centoventi per l'impugnativa stragiudiziale decorre
“dalla cessazione del medesimo contratto”.
Nella specie le uniche impugnative stragiudiziali sono costituite dalla pec del 27.3.2016 e dalla raccomandata a/r del 29.4.2016, ricevuta il 3.5.2016, entrambe effettuate oltre il termine di decadenza di 120 giorni dalla scadenza dei contratti sopra indicati.
Di contro , sia la pec del 27.3.2016 sia la raccomandata a/r del 29.4.2016, ricevuta il 3.5.2016, hanno evitato la decadenza solo in relazione agli ultimi due contratti a tempo determinato. Vanno pertanto esaminati detti contratti riferiti ai periodi dal 9.11.2015 al 31.12.2015 e dal 7.1.2016 con termine al 23.3.2017 , in ordine ai quali neppure è stata eccepita la decadenza . Ebbene come anche accertato dal giudice di prima istanza, parte resistente non ha documentato che tali contratti siano stati stipulati in forma scritta. Secondo la giurisprudenza di merito e legittimità “il contratto di lavoro a tempo determinato, costituendo una eccezione rispetto alla normalità dei rapporti di lavoro, necessita, sia per la sua costituzione che per la sua proroga, della forma scritta "ad substantiam" . Pertanto la prova per testi di pattuizioni che costituiscono parte integrante, nonché elementi essenziali dell'assetto negoziale, non è consentita dalla legge, elemento questo rilevabile anche d'ufficio” (Tribunale Bolzano, 20/04/2006). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi anche alla luce delle disposizioni normative vigenti all'epoca dei fatti. Invero, l'art. 1, ai commi 1, 2 e 3, del d. lgs 368/01, nel testo vigente ratione temporis, come modificato dalla l. 16 maggio 2014, n. 78, prevede che “ è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe …” e che “l'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”. L'art. 4 “Disciplina della proroga” stabilisce: “Il temine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse , fino ad un massimo di cinque volte nell'arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni”. Acclarato che l'apposizione del termine, sia inizialmente stabilito, sia successivamente spostato in avanti per effetto di proroghe, “è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto”,il convenuto CP_1 ritiene di aver soddisfatto tale onere di apposizione dei termini mediante le certificazioni di comunicazioni . CP_4 Rileva, tuttavia, il Collegio che la scelta dell'apposizione di un termine (iniziale o prorogato) e l'individuazione di uno specifico termine deve essere il risultato di un accordo tra le parti mentre le Comunicazioni Obbligatorie Unilav sono comunicazioni del solo datore di lavoro, peraltro, neppure portate a conoscenza del lavoratore , che non possono assolutamente essere considerate “sostitutive” della forma scritta.
Giova evidenziare a tal fine che, se l'art 1 al comma 2 stabilisce che
“l'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto”, i successivi commi 3 e 4 impongono che “Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni”. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, nella specie , poiché il CP_1 convenuto non ha giammai prodotto i predetti contratti redatti in forma scritta, deve concludersi per la illegittimità della apposizione del termine in riferimento agli ultimi due contratti impugnati , siccome privi della forma scritta richiesta ad substantiam.
Quanto alle conseguenze di tale illegittimità, va affermato il diritto del lavoratore alla conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato a far data dal 9.11.2015 .
Quanto alle conseguenze di carattere economico, occorre senz'altro fare applicazione dell'art. 32, commi 5 ss., L. 183/10 pro-tempore vigente (secondo cui, anche nei giudizi pendenti, “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604”).
Tenuto conto, da un lato, della durata complessiva del rapporto a termine intercorso fra le parti, e dall'altro delle dimensioni—non contestate del CP_1
( contando in organico 24 lavoratori a tempo indeterminato,6 a tempo determinato e circa 100 avventizi ) , l'indennità va quantificata in misura pari a n. sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far tempo dalla data della sentenza (v. Cass. 3027/14 ).
Giova ricordare che l'articolo 429, comma 3, c.p.c., in tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro trova applicazione anche nel caso dell'indennità di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010, in quanto si riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva, fermo restando che alla natura di liquidazione forfettaria e onnicomprensiva dell'indennità consegue la decorrenza, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla data della sentenza che dispone la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ( da ultimo v.Cass. N.5344/16).
La Suprema Corte, con la decisione n.5953/18 ha stabilito che, in tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo “ius superveniens” ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, e poi della norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 1, comma 13, L. 92 del 2012, una sorta di penale ex lege a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo;
pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l'eventuale aliunde perceptum), trattandosi di indennità “forfettizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, compreso cioè tra la scadenza del termine e la sentenza di conversione . L'indennità, dunque, è la sanzione prevista, nel caso in esame, per l'apposizione del termine agli ultimi due contratti di cui si è detto ,considerati appunto illegittimi ,mentre la reiterazione di comportamenti illegittimi assume valore soltanto ai fini della quantificazione dell'indennità stessa sotto il profilo della gravità della violazione. L'esito della lite, con accoglimento parziale dell'appello , giustifica la parziale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, per la metà .
Il residuo è posto a carico del Controparte_3
e liquidato nella misura di cui in dispositivo, con
[...] attribuzione ai procuratori, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
la Corte così provvede: a) accoglie l'appello per quanto di ragione e , per l'effetto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, dichiara l'illegittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti, riferiti ai periodi dal 9.11.2015 al 31.12.2015 e dal 7.1.2016 con termine al 23.3.2017
,disponendo la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 9.11.2015; b) condanna il Controparte_3
al pagamento, in favore dell'appellante, di un'indennità risarcitoria
[...] pari a n. sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
c) compensa tra le parti per la metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna il predetto al pagamento della restante Controparte_3 parte, che liquida , quanto al primo grado, in euro 1.700,00 e, quanto al secondo grado, in euro 1.600,00 oltre rimborso generale, Iva, CPA come per legge , con attribuzione.
Così deciso in Napoli lì 3.4.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Dott.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 3.4.2025 ,la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 782/2020 RG sezione lavoro vertente
TRA
nato il [...] a [...], residente in [...]Parte_1
Aurunca alla Via Nazionale I Trav. n.4, (C.F.: ), CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Rosanna Papa (C.F.: e dall'avv. Francesco D'Ambrosio CodiceFiscale_2
(C.F.: , tutti elettivamente domiciliati presso lo studio CodiceFiscale_3 legale degli stessi sito in Caserta, alla Via Cesare Battisti n.68. Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, terzo comma, 134, terzo comma e 176, secondo comma c.p.c. a mezzo fax al numero 0823377793 oppure agli indirizzi di posta elettronica certificata
. Email_1 Email_2
appellante
E
in persona dell'allora commissario Controparte_1 straordinario dott. , rappresentato e difeso, con procura in Controparte_2 calce alla copia notificata del ricorso di primo grado, dall'avv. Pierluigi Rizzo (c.f.
- pec , con il C.F._4 Email_3 quale elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Napoli, Centro Direzionale Isola G8 (fax. ) P.IVA_1
NONCHE'
(c.f. Controparte_3
), con sede legale in Via Roma 80/A- Caserta (CE), in persona del P.IVA_2
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, avv. Francesco Todisco, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giorgio Fontana (c.f.
), elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio C.F._5 difensore in Napoli, via Francesco Crispi n. 73/75, in virtù di procura rilasciata su foglio separato della quale è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, ed elettivamente domiciliato presso la casella PEC del proprio difensore: , Email_4
- fax n. 0825/782612
Appellati
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1975/2019 del Tribunale di Santa Maria C.V - Sezione Lavoro, pubblicata il 24/10/2019, comunicata via pec dalla Cancelleria il 25/10/2019 e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 24.10.2016, Parte_1
, esponeva: che sin dal 3/02/2014 aveva iniziato a lavorare alle
[...] dipendenze del , per l'espletamento di mansioni connaturate Controparte_1 alle finalità dello stesso, in virtù di quattro contratti a tempo determinato, di cui l'ultimo ancora in essere, con mansioni di impiegato amministrativo, livello 116 D ex CCNL “Dipendenti dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario”;
-che, nello specifico, come risulta dal modello C/2 storico rilasciato dal Centro per l'impiego di Sessa Aurunca, il ricorrente era stato formalmente inquadrato:
dal 3/02/2014 al 31/05/2014 con contratto a tempo determinato (stagionale) full time, per lo svolgimento delle mansioni di operatore amministrativo;
dall'1/06/2014 al 30/09/2014 con proroga del contratto sub a), per lo svolgimento delle stesse mansioni di operatore amministrativo;
dal 23/03/2015 al 30/09/2015 con contratto a tempo determinato (stagionale) full time, per lo svolgimento delle mansioni di operatore amministrativo;
dal 9/11/2015 al 31/12/2015 con contratto a tempo determinato (stagionale) full time, per lo svolgimento delle mansioni di impiegato amministrativo;
dal 7/1/2016 ad oggi con contratto a tempo determinato con termine 23/03/2017, stipulato solo a far data dall'8/1/2016, per lo svolgimento di mansioni di impiegato amministrativo. Dedotta l'unicità del rapporto di lavoro subordinato e l'instaurazione di fittizi rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi dal 03.02.2014 ed eccepiti motivi di illegittimità dei contratti di lavoro, adiva il Tribunale di S. Maria C. V. , in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni : a) “accertare e dichiarare l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla instaurazione, ovvero sin dal 3/02/2014, per le ragioni di cui in ricorso e condannare il convenuto al ripristino dello stesso, se, nelle more del giudizio, non provveda a convertire il contratto in essere in contratto a tempo indeterminato;
b) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità di ogni singolo contratto a tempo determinato con il convenuto, richiamato nel modello storico C/2 CP_1 allegato, per le ragioni di cui al presente ricorso, e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 3/2/2014, o da quella data che il Giudice riterrà più opportuna, con condanna del convenuto al ripristino dello stesso, se, nelle more del giudizio, non provveda a convertire il contratto in essere in contratto a tempo indeterminato;
c) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenessero validamente instaurati per la ragioni di cui in ricorso, dichiarare l'instaurazione di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 3/2/2014, o da quella data che il Giudice riterrà più opportuna, con condanna del convenuto al ripristino dello stesso, se, nelle more del giudizio, non provveda a convertire il contratto in essere in contratto a tempo indeterminato. d) condannare, in ogni caso, il al risarcimento del Controparte_1 danno così come previsto dall'art. 32 L.183/2010, nella misura massima ivi indicata, o in quella che il Magistrato riterrà opportuna. Sul punto si evidenzia che il corrispettivo percepito dal ricorrente è pari a € 1468,14;
e) condannare, in ogni caso, il al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari, con attribuzione”.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto , in via preliminare, eccepiva la CP_1
“inapplicabilità della normativa privatistica per la pretesa conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato” e la decadenza ex artt. 32 L. n. 183/2010 e 6 L. n. 604/1966 dalla impugnativa “dei seguenti contratti a tempo determinato: a) contratto a tempo determinato dal 3.2.2014 al 31.5.2014 e successiva proroga dall'1.6.2014 al 30.9.2014; c) contratto a tempo determinato dal 23.3.2015 al 30.9.2015”. Nel merito, deduceva la piena legittimità dei contratti a tempo determinato, contestava le avverse deduzioni e concludeva per il rigetto del ricorso. Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame il lavoratore soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 30.4.2020. A fondamento del gravame l'appellante ha dedotto:
1) l'erronea statuizione in ordine alla eccepita decadenza ex artt. 32 L. n. 183/2010, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato dal 3.2.2014 al 31.5.2014 (e successivamente prorogato dall'1.6.2014 al 30.9.2014) e dal 23.3.2015 al 30.9.2015, avendo il Tribunale dovuto accertare l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla instaurazione, ovvero sin dal 3/02/2014 (o dalla data che si riterrà di giustizia) e l'estensione degli effetti dell'impugnativa al primo contratto di lavoro a tempo determinato (o a quello che si riterrà di giustizia); 2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, senza alcun riscontro fattuale, documentale o probatorio e senza che vi fosse la richiesta di accertamento in tal senso da parte del convenuto, ha riconosciuto al natura di ente pubblico non economico, così Controparte_1 determinando - seppure in presenza della nullità e dell'inefficacia dei “contratti” per i periodi dal 9/11/2015 al 31/12/2015 e dal 7/1/2016 al 23/03/2017 (documentati in giudizio dalle sole certificazioni di comunicazione e, CP_4 pertanto, privi della forma scritta richiesta ad substantiam)-- conseguenze altrettanto ingiuste ed erronee, ovvero quelle legate al “logico corollario” dell'applicabilità al caso de quo del dettato di cui all'art. 36 d.lgs. 165/01. 3) erroneità della sentenza nella parte in cui applica la disciplina del lavoro pubblico e in particolare l'art. 36 del d. lgs. 165/2001, in quanto essendo la natura del quella di ente pubblico economico (e Controparte_1 non quella di Pubblica Amministrazione ),al rapporto di lavoro complessivamente considerato andava applicata la disciplina privatistica del rapporto di lavoro e, in particolare quella sul lavoro a tempo determinato, con la conseguente declaratoria di nullità e/o illegittimità dei contratti a termine,privi di forma scritta oltre alla conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, all'ordine di ripristino dello stesso ed all'indennità risarcitoria prevista dall'art.32 legge n.183/2010 nella misura massima. Chiedeva , pertanto , in accoglimento del gravame e , in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva il che , Controparte_1 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto. A seguito di distribuzione di giudizi risalenti nel tempo con Rg 2020 e 2021 e conseguente scardinamento della causa dal ruolo del precedente relatore ( dott.ssa , II unità ) , con decreto presidenziale del settembre / ottobre Per_1
2024 n. 288 il presente giudizio veniva assegnato alla scrivente relatrice .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Con ordinanza collegiale del 4.11.2024 il processo veniva interrotto stante la "Soppressione del e conseguente assegnazione Controparte_1 delle competenze al Controparte_3
"
[...]
Previa rituale riassunzione del giudizio con ricorso del 3.2.2025 , si è costituito il che , Controparte_3 in via preliminare, ha eccepito l'estinzione del giudizio e il proprio difetto di legittimazione passiva dovendo la riassunzione del giudizio essere effettuata nei confronti della Gestione Liquidatoria del soppresso dotata di Controparte_1 autonoma soggettività ; nel merito si riportava alle difese già spiegate dal
. Controparte_1
Indi , all'odierna udienza di discussione , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione .
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Le preliminari eccezioni sollevate dal Controparte_3
di estinzione del giudizio e di difetto di legittimazione
[...] passiva, sono destituite di ogni fondamento. Risulta dato pacifico ed incontroverso tra le parti oltre che documentale che, in data 28 ottobre 2019 , il Consiglio Regionale della ha approvato a CP_5 maggioranza la delibera di giunta n. 220 del 20 maggio 2019, avente ad oggetto la "Soppressione del e conseguente assegnazione Controparte_1 delle competenze al del bacino inferiore del Controparte_3
" e la conseguente liquidazione dello stesso al fine di definire tutti i CP_3 rapporti di debito e credito del . Controparte_1
Con delibera Commissariale n. 5 dell'11 maggio 2020 della Gestione Liquidatoria dell'ex di bonifica è stata disposta la cessazione dei rapporti di Controparte_1 lavoro dei dipendenti.
Pertanto fino alla delibera commissariale n. 5 dell'11/05/2020, come allegato dallo stesso , Controparte_3 costituitosi in giudizio, la gestione dei rapporti di lavoro era in capo al
[...]
che , dunque , correttamente è stato evocato nel giudizio Controparte_1 di primo grado e in grado di appello ( infatti l'atto di appello è stato depositato in data 30/04/2020, ovvero in data antecedente rispetto al passaggio dei rapporti di lavoro in capo al Controparte_3
).
[...]
Senonchè , nelle more del giudizio, a seguito della soppressione del CP_1
il è
[...] Controparte_3 subentrato integralmente nelle funzioni di bonifica integrale e irrigazione nonché nella gestione dei rapporti di lavoro – come dallo stesso confermato in Co atti- tant'è che ,a seguito delle richieste avanzate dalle OO. al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nonché a seguito delle intese con la Regione Campania, il ha assunto ex novo tale personale alle Controparte_3 proprie dipendenze, unitamente al personale di altro Controparte_3
(Consorzio della Valle Telesina) anch'esso soppresso. Ne consegue pertanto la piena legittimazione passiva nel presente giudizio del
. Controparte_3
Nel merito ,in via preliminare, va affrontata la questione relativa alla natura pubblicistica o privatistica del . Controparte_1
Il Tribunale a fondamento del decisum , sulla base della ricostruzione normativa nonché delle previsioni statutarie ha aderito alla tesi della natura pubblicistica dell'ente appellato , facendone discendere come logico corollario l'applicabilità dell'art 36 d.lgs 165/2001 e impossibilità di configurare la trasformazione del vincolo a termine in rapporto a tempo indeterminato. La Corte dissente dalla valutazione espressa dal primo giudice ,intendendo aderire all'orientamento ormai consolidato dalla S. C. che , proprio in relazione al ( v. Cass. 29061/2017 ) , ne ha affermato la Controparte_1 natura privatistica , rilevando in generale come i hanno Controparte_3 natura giuridica di ente pubblico economico, , che operano in regime di diritto privato e , quindi , con conseguente l'applicabilità, per quel che in questa sede interessa, della disciplina sui contratti a termine di cui al d.lgs. n.368/2001 - (Cass. n.12242/2012; Cass. n.26166/2016; Cass. Cass. 26038/2019; Cass 6086 del 04/03/2021 . Peraltro ,nella specie ,lo Statuto del appellato ,all'articolo 1, CP_3 espressamente stabilisce che” il ha personalità giuridica pubblica e CP_3 rientra nell'ambito degli enti pubblici economici”. Si ha riguardo cioè ad un ente che realizza le proprie finalità pubbliche utilizzando attività economiche imprenditoriali. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dunque è disciplinato per le norme di diritto privato né , in assenza di una specifica disciplina , può dubitarsi( cfr , tra le altre Cass lav n.
9.5.2005 n. 9590) dell'applicabilità anche delle norme in materia di conversione del contratto a tempo indeterminato. Nel caso che qui ne occupa dunque ,in cui è proprio l'ente ad essere caratterizzato dall'esercizio di un'attività non autoritativa ma imprenditoriale, è evidente che la legittimità dell'apposizione del termine e le conseguenze di un'eventuale violazione devono essere valutate alla stregua del dettato del decreto legislativo 368 2001, con conseguente applicazione della conversione del rapporto a tempo indeterminato . Nel caso di specie, detta conversione tuttavia non può essere dichiarata dal primo giorno dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero sin dal 3.2.2014 in quanto , in accordo con il primo giudice , con riferimento all'impugnativa dei primi due contratti a tempo determinato intercorsi dal 3.2.2014 al 31.5.2014 e dal 23.3.2015 al 30.9.2015, parte ricorrente è incorsa nella decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 e 6 L n. 604/1966 . Ed infatti l'art. 1 della L. 92/2012, nel modificare l'art. 32 della L. n. 183/2010, ha precisato che il termine di centoventi per l'impugnativa stragiudiziale decorre
“dalla cessazione del medesimo contratto”.
Nella specie le uniche impugnative stragiudiziali sono costituite dalla pec del 27.3.2016 e dalla raccomandata a/r del 29.4.2016, ricevuta il 3.5.2016, entrambe effettuate oltre il termine di decadenza di 120 giorni dalla scadenza dei contratti sopra indicati.
Di contro , sia la pec del 27.3.2016 sia la raccomandata a/r del 29.4.2016, ricevuta il 3.5.2016, hanno evitato la decadenza solo in relazione agli ultimi due contratti a tempo determinato. Vanno pertanto esaminati detti contratti riferiti ai periodi dal 9.11.2015 al 31.12.2015 e dal 7.1.2016 con termine al 23.3.2017 , in ordine ai quali neppure è stata eccepita la decadenza . Ebbene come anche accertato dal giudice di prima istanza, parte resistente non ha documentato che tali contratti siano stati stipulati in forma scritta. Secondo la giurisprudenza di merito e legittimità “il contratto di lavoro a tempo determinato, costituendo una eccezione rispetto alla normalità dei rapporti di lavoro, necessita, sia per la sua costituzione che per la sua proroga, della forma scritta "ad substantiam" . Pertanto la prova per testi di pattuizioni che costituiscono parte integrante, nonché elementi essenziali dell'assetto negoziale, non è consentita dalla legge, elemento questo rilevabile anche d'ufficio” (Tribunale Bolzano, 20/04/2006). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi anche alla luce delle disposizioni normative vigenti all'epoca dei fatti. Invero, l'art. 1, ai commi 1, 2 e 3, del d. lgs 368/01, nel testo vigente ratione temporis, come modificato dalla l. 16 maggio 2014, n. 78, prevede che “ è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe …” e che “l'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”. L'art. 4 “Disciplina della proroga” stabilisce: “Il temine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse , fino ad un massimo di cinque volte nell'arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni”. Acclarato che l'apposizione del termine, sia inizialmente stabilito, sia successivamente spostato in avanti per effetto di proroghe, “è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto”,il convenuto CP_1 ritiene di aver soddisfatto tale onere di apposizione dei termini mediante le certificazioni di comunicazioni . CP_4 Rileva, tuttavia, il Collegio che la scelta dell'apposizione di un termine (iniziale o prorogato) e l'individuazione di uno specifico termine deve essere il risultato di un accordo tra le parti mentre le Comunicazioni Obbligatorie Unilav sono comunicazioni del solo datore di lavoro, peraltro, neppure portate a conoscenza del lavoratore , che non possono assolutamente essere considerate “sostitutive” della forma scritta.
Giova evidenziare a tal fine che, se l'art 1 al comma 2 stabilisce che
“l'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto”, i successivi commi 3 e 4 impongono che “Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni”. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, nella specie , poiché il CP_1 convenuto non ha giammai prodotto i predetti contratti redatti in forma scritta, deve concludersi per la illegittimità della apposizione del termine in riferimento agli ultimi due contratti impugnati , siccome privi della forma scritta richiesta ad substantiam.
Quanto alle conseguenze di tale illegittimità, va affermato il diritto del lavoratore alla conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato a far data dal 9.11.2015 .
Quanto alle conseguenze di carattere economico, occorre senz'altro fare applicazione dell'art. 32, commi 5 ss., L. 183/10 pro-tempore vigente (secondo cui, anche nei giudizi pendenti, “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604”).
Tenuto conto, da un lato, della durata complessiva del rapporto a termine intercorso fra le parti, e dall'altro delle dimensioni—non contestate del CP_1
( contando in organico 24 lavoratori a tempo indeterminato,6 a tempo determinato e circa 100 avventizi ) , l'indennità va quantificata in misura pari a n. sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far tempo dalla data della sentenza (v. Cass. 3027/14 ).
Giova ricordare che l'articolo 429, comma 3, c.p.c., in tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro trova applicazione anche nel caso dell'indennità di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010, in quanto si riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva, fermo restando che alla natura di liquidazione forfettaria e onnicomprensiva dell'indennità consegue la decorrenza, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla data della sentenza che dispone la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ( da ultimo v.Cass. N.5344/16).
La Suprema Corte, con la decisione n.5953/18 ha stabilito che, in tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo “ius superveniens” ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, e poi della norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 1, comma 13, L. 92 del 2012, una sorta di penale ex lege a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo;
pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l'eventuale aliunde perceptum), trattandosi di indennità “forfettizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, compreso cioè tra la scadenza del termine e la sentenza di conversione . L'indennità, dunque, è la sanzione prevista, nel caso in esame, per l'apposizione del termine agli ultimi due contratti di cui si è detto ,considerati appunto illegittimi ,mentre la reiterazione di comportamenti illegittimi assume valore soltanto ai fini della quantificazione dell'indennità stessa sotto il profilo della gravità della violazione. L'esito della lite, con accoglimento parziale dell'appello , giustifica la parziale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, per la metà .
Il residuo è posto a carico del Controparte_3
e liquidato nella misura di cui in dispositivo, con
[...] attribuzione ai procuratori, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
la Corte così provvede: a) accoglie l'appello per quanto di ragione e , per l'effetto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, dichiara l'illegittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti, riferiti ai periodi dal 9.11.2015 al 31.12.2015 e dal 7.1.2016 con termine al 23.3.2017
,disponendo la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 9.11.2015; b) condanna il Controparte_3
al pagamento, in favore dell'appellante, di un'indennità risarcitoria
[...] pari a n. sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
c) compensa tra le parti per la metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna il predetto al pagamento della restante Controparte_3 parte, che liquida , quanto al primo grado, in euro 1.700,00 e, quanto al secondo grado, in euro 1.600,00 oltre rimborso generale, Iva, CPA come per legge , con attribuzione.
Così deciso in Napoli lì 3.4.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Dott.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.