TAR Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 65
TAR
Ordinanza cautelare 26 luglio 2024
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TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 44, comma 6, D.Lvo. 259/2003 e del Regolamento Comunale

    Il Collegio ha ritenuto che la mancata produzione della documentazione richiesta non abbia impedito il decorso dei termini per la formazione del silenzio assenso, poiché l'amministrazione avrebbe potuto adottare un provvedimento espresso motivato. Inoltre, la richiesta di integrazione documentale è intervenuta tardivamente rispetto ai termini previsti dalla legge, rendendola inidonea a interrompere il decorso del termine per il silenzio assenso.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 44, comma 10, D.Lvo. 259/2003

    Il Collegio ha accertato il perfezionamento del silenzio assenso in data 28.10.2023, annullando gli atti impugnati.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 44 D.Lvo. 259/2003

    Il Collegio ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati.

  • Accolto
    Formazione del silenzio assenso

    Il Collegio ha dichiarato il perfezionamento del silenzio assenso in data 28.10.2023.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 65
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 65
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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