TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dr.ssa Roberta Pastore pronunciato all'udienza del 16/7/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5722/2024 RGL promossa da:
, c.f. assistita dall'avv. FERRARO Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. , assistito ex art. 417 Controparte_1 P.IVA_1 bis c.p.c. dalle dott.sse TECLA RIVERSO, ELISA CESARO, CLAUDIA TARTAGLIA e dal dott. ANGELO MAURIZIO RAGUSA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont
1. afferma di aver lavorato alle dipendenze del nell'a.s. Parte_1
2022/2023 come docente supplente in forza di un contratto a termine sino al
31/8/2024 e lamenta di non aver beneficiato della somma di € 500, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L.
107/2015 per i docenti di ruolo;
2. ritenendo esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, parte ricorrente agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione CP_1 dell'importo di € 500,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
3. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, contestando CP_1 la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento.
4. la questione deve essere risolta facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
5. parte ricorrente documenta di aver lavorato
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 14/10/2022 al 31/8/2023. si tratta pertanto di una tipologia contrattuale che legittima l'attribuzione della Carta
Docente
6. è provato che la parte ricorrente è rimasta all'interno del sistema delle docenze scolastiche, perché iscritta nelle graduatorie per le supplenze.
7. alla parte ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
8. l'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile alla CP_1 ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 500,00 corrispondente all'anno scolastico 2022/2023.
9. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico della parte convenuta applicando i parametri minimi dello scaglione di valore attesa la serialità del contenzioso, senza distrazione in quanto il difensore costituitosi in corso di causa non si è dichiarato antistatario;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto di , con riferimento all'a.s. 2022/2023, ad Parte_1 usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
- condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di , per il tramite della carta elettronica del docente, Parte_1 la somma complessiva di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre ad € 21,50 per contributo unificato.
La Giudice dr.ssa Roberta Pastore