TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/03/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5431/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5431/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata, Parte_1 difesa e domiciliata da/presso avv. EGLE ASCIUTTI;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11/03/2025, parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status, con rinuncia alla fissazione di un'ulteriore udienza e di termini per il deposito di scritti conclusivi;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine Parte_1 di sentir pronunciare la separazione personale dal coniuge Controparte_1 con cui ha contratto matrimonio a Dakar (Senegal) in data 14/06/2015, matrimonio non trascritto in Italia. pagina 1 di 3 Dalla predetta unione sono nate due figlie: (n. 21/04/2018) e Persona_1 [...]
(n. 26/03/2016). Per_2
A sostegno del ricorso, ha dedotto come la convivenza matrimoniale si fosse resa intollerabile a causa delle condotte maltrattanti e persecutorie del marito, con conseguente richiesta di protezione insieme alle due figlie, a seguito della quale veniva adottato un provvedimento ex art. 403 c.c.; ha aggiunto che il nucleo familiare era in carico al Servizio Sociale del Comune di Ancona sin dall'anno 2019, in ragione dello sfratto per morosità subito il 28/09/21 e delle condotte educative discutibili del resistente.
Ha, inoltre, rappresentato che il Tribunale dei Minorenni di Ancona, su ricorso del P.M.M., disponeva l'affido delle minori al servizio sociale del Comune di Ancona, con sospensione della responsabilità genitoriale in capo al padre e divieto di questi di avvicinamento a moglie e figlie, nonché nomina del curatore speciale dei minori (Avv. Rossana IPPOLITI).
2. Il resistente non si è costituito.
3. La causa è proseguita attraverso produzioni documentali e all'udienza dell'11/03/2025, la ricorrente ha chiesto la pronuncia sullo status, con rinuncia alla fissazione di ulteriore udienza e di termini per il deposito di scritti conclusivi
Il giudice designato si è riservato di riferire al collegio per la pronuncia della sentenza sul vincolo.
4. Preliminarmente, devi affermarsi che il matrimonio contratto in Senegal, seppur non risulta trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è certamente efficace in Italia, considerato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa.
A tal proposito, va evidenziato che le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riguardo al giudizio di divorzio vertente tra coniugi stranieri che hanno contratto matrimonio all'estero, non trascritto in Italia, ha riconosciuto la giurisdizione italiana quando, oltre al coniuge ricorrente, anche il coniuge convenuto abbia residenza in Italia, ribadendo l'irrilevanza, al fine della giurisdizione, della circostanza che il matrimonio non fosse stato trascritto nei registri italiani dello Stato civile (cfr. Cass., SS. UU, n. 5292/1985).
5. Passando all'esame del merito, la domanda è fondata e va accolta.
È incontestato, infatti, che la convivenza matrimoniale tra i coniugi sia divenuta intollerabile e che sussistano i presupposti per la separazione.
Infatti, ove tale situazione di intollerabilità si verifichi anche rispetto ad un solo coniuge deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (cfr. Cass. Civ., n. 2183/2013). pagina 2 di 3 Va, quindi, pronunciata la sentenza di separazione tra i coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
6. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Dakar (Senegal) in data Controparte_1
14/06/2015; dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza in pari data;
spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 12/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5431/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata, Parte_1 difesa e domiciliata da/presso avv. EGLE ASCIUTTI;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11/03/2025, parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status, con rinuncia alla fissazione di un'ulteriore udienza e di termini per il deposito di scritti conclusivi;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine Parte_1 di sentir pronunciare la separazione personale dal coniuge Controparte_1 con cui ha contratto matrimonio a Dakar (Senegal) in data 14/06/2015, matrimonio non trascritto in Italia. pagina 1 di 3 Dalla predetta unione sono nate due figlie: (n. 21/04/2018) e Persona_1 [...]
(n. 26/03/2016). Per_2
A sostegno del ricorso, ha dedotto come la convivenza matrimoniale si fosse resa intollerabile a causa delle condotte maltrattanti e persecutorie del marito, con conseguente richiesta di protezione insieme alle due figlie, a seguito della quale veniva adottato un provvedimento ex art. 403 c.c.; ha aggiunto che il nucleo familiare era in carico al Servizio Sociale del Comune di Ancona sin dall'anno 2019, in ragione dello sfratto per morosità subito il 28/09/21 e delle condotte educative discutibili del resistente.
Ha, inoltre, rappresentato che il Tribunale dei Minorenni di Ancona, su ricorso del P.M.M., disponeva l'affido delle minori al servizio sociale del Comune di Ancona, con sospensione della responsabilità genitoriale in capo al padre e divieto di questi di avvicinamento a moglie e figlie, nonché nomina del curatore speciale dei minori (Avv. Rossana IPPOLITI).
2. Il resistente non si è costituito.
3. La causa è proseguita attraverso produzioni documentali e all'udienza dell'11/03/2025, la ricorrente ha chiesto la pronuncia sullo status, con rinuncia alla fissazione di ulteriore udienza e di termini per il deposito di scritti conclusivi
Il giudice designato si è riservato di riferire al collegio per la pronuncia della sentenza sul vincolo.
4. Preliminarmente, devi affermarsi che il matrimonio contratto in Senegal, seppur non risulta trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è certamente efficace in Italia, considerato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa.
A tal proposito, va evidenziato che le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riguardo al giudizio di divorzio vertente tra coniugi stranieri che hanno contratto matrimonio all'estero, non trascritto in Italia, ha riconosciuto la giurisdizione italiana quando, oltre al coniuge ricorrente, anche il coniuge convenuto abbia residenza in Italia, ribadendo l'irrilevanza, al fine della giurisdizione, della circostanza che il matrimonio non fosse stato trascritto nei registri italiani dello Stato civile (cfr. Cass., SS. UU, n. 5292/1985).
5. Passando all'esame del merito, la domanda è fondata e va accolta.
È incontestato, infatti, che la convivenza matrimoniale tra i coniugi sia divenuta intollerabile e che sussistano i presupposti per la separazione.
Infatti, ove tale situazione di intollerabilità si verifichi anche rispetto ad un solo coniuge deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (cfr. Cass. Civ., n. 2183/2013). pagina 2 di 3 Va, quindi, pronunciata la sentenza di separazione tra i coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
6. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Dakar (Senegal) in data Controparte_1
14/06/2015; dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza in pari data;
spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 12/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3