Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 378/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 19 settembre 2024, promossa in questo grado
DA
nata ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' avv. Maria La Porta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in PA via
Te.te G.nni Genovese n. 5, per procura in atti
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall' avv. Monica Maragno, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana
Sabella, sito in Palermo, via Sciuti n. 164, per procura in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E NEI CONFRONTI DI
CP_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE NON COSTITUITA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' attrice in riassunzione: come in atti;
Per il convenuto in riassunzione: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza in data 10 aprile/21novembre 2018, la Cassazione rigettava i primi quattro motivi di ricorso, accoglieva il quinto, proposti da nei confronti di e di Controparte_1 CP_2
e rinviava a questa Corte di Appello anche per le spese. CP_3
Esponeva la Suprema Corte che oggetto della causa era la mediazione per la vendita di un immobile acquistato dalla moglie del conduttore, al quale il mediatore aveva chiesto il rilascio Pt_1
anticipato per conto della proprietaria che voleva vendere l'immobile. CP_2
Il conduttore aveva chiesto una somma di denaro per il rilascio e dopo sei mesi aveva acquistato la sua moglie. Pt_1
In primo grado la domanda era stata rigettata ravvisandosi un mandato e l'appello era stato rigettato,
perchè la era estranea al mandato conferito dalla venditrice e non aveva avuto rapporti con Pt_1
l'attore mediatore;
nei confronti della non si era data la prova di una attività mediatoria che CP_2
avesse influenzato la vendita nè del compenso applicabile.
La Cassazione rilevava che con i primi quattro motivi di ricorso il ricorrente , sotto l'apparente denunzia di violazioni di legge- comunque non risolutive in quanto meramente ipotetiche- aveva manifestano mero dissenso rispetto alla pronunzia senza attaccare la ratio decidendi essenziale della genericità delle allegazioni.
In relazione ai primi quattro motivi osservava che la sentenza aveva fatto riferimento all'art. 1754
c.c. ma poi, in fatto, aveva dato atto di un generico incarico a vendere un appartamento revocato con lettera 14 gennaio 2007 perchè il aveva mostrato l'appartamento a terzi senza il consenso CP_1
della proprietaria e nonostante il conduttore non fosse disposto rilasciarlo.
Conveniva col Tribunale osservando che trattavasi di mandato e non di mediazione, ma, anche ove fosse configurabile la mediazione tipica, il diritto alla provvigione presupponeva la conclusione dell'affare mentre nessun preliminare era stato concluso e nessuna accettazione di proposta si era realizzata.
Il non aveva provato di aver mai contattato il locatario per proporgli la vendita ed aveva CP_1
ammesso di non conoscere la moglie dello stesso, successivamente acquirente dell'immobile, tutte circostanze decisive per il rigetto della domanda.
Ai sensi dell'art. 1709 c.c., il mandato si presumeva oneroso ed il compenso non era condizionato dal buon esito del compito ma occorreva che il mandatario si fosse comunque diligentemente 4
adoperato per portare a termine lo stesso e difettava la prova di una condotta protratta nel tempo seriamente e diligentemente finalizzata a trovare un acquirente.
Era stata prodotta la copia informe di una sola pagina della raccolta provinciale degli usi inidonea alla verifica dell'eventuale compenso applicabile.
La Cassazione riteneva, in particolare, che:
il primo motivo non superava la tesi della configurabilità del mandato;
il secondo era infondato, attesa la valutazione di merito circa l'effetto causale tra attività ed acquisto.
il terzo motivo restava assorbito dal rigetto della ipotesi mediazione;
il quarto motivo sul mandato e sulla quantificazione del compenso non affrontava la ratio della mancata prova non ammessa e della rilevanza dell'attività svolta;
l'ultimo motivo era fondato, come sostanzialmente ammetteva controparte a pag. 8 del CP_2
controricorso, essendo mancata la decisione sulla richiesta di correzione di errore materiale circa le spese di primo grado indicate in 200 Euro in più nel dispositivo.
La Corte doveva pronunziarsi in qualche senso tenuto conto che la Corte Costituzionale n. 355/04
aveva ammesso la contemporaneità dei due rimedi ma non aveva escluso l'appello.
Non si dava luogo a pronunzia nel merito perchè si doveva pronunziare il giudice della sentenza asseritamente errata. Donde il rigetto dei primi quattro motivi di ricorso e l'accoglimento del quinto con cassazione e rinvio.
riassumeva la causa con atto di citazione in data 13 febbraio 2019 esponendo che Parte_1
questa Corte era tenuta a pronunciarsi esclusivamente sulla richiesta di correzione materiale circa le spese del primo grado del giudizio indicate in euro 200,00 in più nel dispositivo, attenendosi al principio di diritto individuato dalla Suprema Corte “La Corte doveva pronunziarsi in qualche senso tenuto conto che la Corte Costituzionale n. 355/04 ha ammesso la contemporaneità dei due rimedi ma non ha escluso l'appello”.
Tutte le altre domande sollevate dal ed, in particolare: 1) contratto di mediazione;
2) diritto CP_1
alla provvigione;
3) effetto causale tra attività e acquisto;
4) quantificazione del compenso, dovevano ritenersi definite e giudicate secondo la statuizione della sentenza di primo grado, dal momento che la Cassazione aveva rigettato o dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi di impugnazione della sentenza di secondo grado proposti dal e vertenti su tali capi della sentenza. CP_1
In definitiva chiedeva la correzione dell'errore materiale commesso dal Tribunale, precisando che la somma dovuta ( in favore della ) per spese del giudizio di primo grado ammontava ad euro Pt_1 5
1.890,00, in tal modo emendando detto errore, con condanna del alle spese di tutti i gradi del CP_1
giudizio e di quelle del giudizio di rinvio.
si costituiva in giudizio, insistendo, preliminarmente, nella richiesta di correzione Controparte_1
dell'errore materiale dell'importo liquidato nel giudizio di primo grado.
Esponeva che, comunque, aveva provveduto al pagamento dell'importo di euro 2.090,00 per evitare di esporsi ad esecuzione forzata.
Rilevava l'inammissibilità e/o infondatezza della richiesta di condanna delle spese dei due gradi del giudizio che aveva già corrisposto dovendo il giudice rinvio provvedere - come dallo stesso richiesto e dalla alla sola correzione dell'errore materiale commesso nella sentenza di primo Pt_1
grado senza riformarla.
Stante l'infondata richiesta al pagamento delle spese dei giudizi di merito formulata dalla Pt_1
chiedeva la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione e la condanna della al Pt_1
pagamento delle spese del giudizio di rinvio.
non si costituiva in giudizio. CP_2
Il 19 settembre 2024 la causa veniva posta in decisione , con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
La Corte di Cassazione ha rilevato l'omessa pronuncia sulla richiesta di correzione di errore materiale asseritamente contenuto nella sentenza del Tribunale di PA n. 638/2011, ritualmente avanzata dal con l'atto di appello introduttivo della causa R.G. 1976/2011. CP_1
Dovendosi rimediare a tale omissione rileva questa Corte che effettivamente la sommatoria delle singole voci elencate nella motivazione della sentenza del Tribunale di PA( euro 800 per diritti,
euro 1.000 per onorario e euro 90,00 per spese ) ammonta ad euro 1890,00 e non già ad euro 2.090,00
come erroneamente indicato in motivazione dal Tribunale di PA , importo richiamato in dispositivo.
In realtà l'errore materiale consiste nell'avere il Tribunale indicato in sentenza gli onorari nella misura di euro 1.000,00 ( per errore di calcolo ), anzichè di euro 1.200,00, come è facilmente rilevabile dalla sommatoria dei compensi per avvocato spettanti per l'attività difensiva espletata dalla parte vittoriosa secondo la tariffa vigente nel 2011 (tariffa forense del D.M. 8 aprile 2004 ), con la conseguenza che l'importo complessivo indicato di euro 2.090,00 per onorari e spese è corretto .
Va pertanto rigettata la richiesta formulata dal di correggere la sentenza n. 638/2011 del CP_1
Tribunale di PA indicando la somma dallo stesso dovuta per onorario in favore della e Pt_1 6
della per spese del giudizio in euro 1.890,00, in luogo dell'importo di euro 2.090,00, indicato CP_2
sia in motivazione che in dispositivo.
Per l'effetto va rigettata la richiesta formulata dal nei confronti di e di CP_1 Parte_1
di restituzione dell'importo in suo favore di euro 200,00 cadauna. CP_2
Resta fermo il provvedimento di liquidazione delle spese del giudizio adottato dalla Corte di Appello
con sentenza n. 2209/2016, resa il 28 ottobre/ 26 novembre 2016.
Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso per Cassazione e della singolarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione e di questo giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione in data 10 aprile/21novembre 2018, rigetta l' appello proposto da nei confronti di Controparte_1
e di , avverso la sentenza n. 638/2020 resa tra le parti dal Tribunale Parte_2 CP_2
di PA il 6/25 luglio 2011.
Rigetta la richiesta formulata dal nei confronti di e di di CP_1 Parte_1 CP_2
restituzione dell'importo in suo favore di euro 200,00 cadauna.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione e di questo giudizio di rinvio.
Così deciso in Palermo il 15 aprile 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE