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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/07/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti bancari” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 451 dell'anno 2020
T R A
in persona del curatore pro tempore, assistita e Parte_1 difesa dall'avv. Luca D'Apollo, in virtù di procura in calce all'atto di appello e di autorizzazione del G. D. del 19 dicembre 2019, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Calefati n°78 (c/o avv. Serena Zicari), nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 essa in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, assistita e difesa, giusta procura speciale in atti, dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana ed elettivamente domiciliata in Milano alla via San Martino n. 19, presso il suo studio, nonché ai domicili digitali e Email_2 Email_3
APPELLATA
N O N C H E'
CP_3
1 APPELLATA CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi il 21 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha agito dinanzi al Parte_2
Tribunale di Foggia per far valere la nullità parziale dei conti correnti ordinari ed anticipi, meglio descritti in atti, accesi presso la filiale di Foggia C. pl. Foggia 1 di
, relativamente alle clausole regolanti la capitalizzazione trimestrale, CP_3 le commissioni di massimo scoperto, nonché all'applicazione di interessi passivi ultralegali non pattuiti per iscritto ed usurari, onde ottenere l'accertamento del saldo dei conti correnti e con esclusione degli addebiti illegittimamente operati dalla convenuta e alla condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, la ha contestato in toto Controparte_4
l'avversa domanda, eccependo, in via preliminare, la prescrizione e, nel merito, l'assoluta infondatezza delle avverse pretese alla luce dell'inveterata prassi di legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, e concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel corso del giudizio veniva dichiarato il fallimento della e, Parte_2 dichiarata l'interruzione del giudizio, lo stesso veniva riassunto tempestivamente dalla curatela fallimentare.
Prima della precisazione delle conclusioni, interveniva volontariamente
[...]
, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito di CP_2 CP_3
.
[...]
La causa veniva istruita mediante CTU contabile e decisa con la sentenza n. 2095/2019 del 18 settembre 2019, con la quale il Tribunale di Foggia, sulla scorta degli accertamenti compiuti dalla ctu – premesso, preliminarmente, che la curatela del fallimento Aesclusapius, nelle more dichiarato, aveva rinunciato ad ogni domanda con riferimento al c/c bancario n. 4077149, per il quale pronunciava la cessazione della materia del contendere – rigettava le residue domande attoree per carenza probatoria, avendo rilevato che per ciascuno dei conti correnti in esame non era stata depositata tutta la documentazione (contratto di apertura e/o intera serie degli estratti conto dall'apertura alla chiusura) indispensabile per la ricostruzione dell'andamento del conto.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento chiedendo, per i motivi di Parte_2
2 seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare in relazione ai rapporti di conto corrente bancario c/c ordinario n.42826138 (già n. 2028261-6) e ai correlati c/c anticipi n.44027798 (già n.150277-0) e c/c anticipi n.66769895 l'insussistenza di qualsiasi valida pattuizione determinativa di interessi convenzionali e per l'effetto dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt.1284, 1346 e 1418 e.e., degli addebiti in e/e per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto con applicazione in via dispositiva, degli interessi ai tassi dei BOT annuali ex art. 5 della L.154/92, poi trasfuso nell'art.117 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.) con applicazione letterale della norma;
2. accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e l'illegittimità della praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati sul c/c ordinario n.42826138(già n. 2028261-6) e sui correlati c/c anticipi n.44027798 (già n.150277- 0) e c/c anticipi n.66769895 stante la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 e.e.;
3. accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità, per violazione degli artt.1325 e 1418 e.e., dell'addebito di commissioni di massimo scoperto comunque prive di causa negoziale e capitalizzate trimestralmente;
4. accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità, per violazione degli artt.1284, 1325, 1346 e 1418 cc., dell'addebito, privo di qualsiasi giustificazione causale, di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni- banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
5. accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità dell'addebito di commissioni, remunerazioni, provvigioni e spese non documentate applicate dalla banca pur in mancanza, anche in ordine ai relativi importi, di espresse previsioni contrattuali;
accertare e dichiarare la nullità degli addebiti a titolo di interessi effettuati dalla banca in violazione della L.108/96;
6. accertare e dichiarare a mezzo del ricalcolo delle competenze, l'esatto dare-avere tra le parti con la restituzione in favore della società attrice delle somme indebitamente versate per interessi, c.m.s., spese e competenze varie indebitamente pagate in relazione al c/c ordinario n.42826138 (già n. 2028261-6) e ai correlati c/c anticipi n.44027798 (già n.150277-0) e c/c anticipi n.66769895 e per l'effetto condannare la banca in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'importo risultante a credito della curatela a maggiorarsi degli accessori di legge con le decorrenze di giustizia come già accertato a mezzo Consulenza Tecnico contabile d'Ufficio;
7. condannare la banca convenuta alla restituzione in favore della curatela fallimentare delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224 cc. come già accertato a mezzo Consulenza Tecnico contabile d'Ufficio;
3
8. nell'ipotesi di mancata produzione o nell'ipotesi di mancanza di forma scritta dei c/c ordinario n.42826138 (già n. 2028261-6) e ai correlati c/c anticipi n.44027798 (già n.150277-0) e c/c anticipi n.66769895 accerti e dichiari la nullità dei contratti di conto corrente stipulati dalla società in bonis con la parte convenuta per mancanza di forma scritta, con l'effetto della restituzione del tantundem già pagato alla banca nel rispetto delle regole della prescrizione in via pregiudiziale e preliminare”
Si è costituita in giudizio la in proprio e, con successiva Controparte_2 comparsa, per conto di , sua cessionaria, impugnando e Controparte_1 contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Riservata una prima volta per la decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo, in quanto la Corte, considerato che il Tribunale di Foggia, in primo grado, aveva rigettato la domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione di indebito sul presupposto che, come verificato dal ctu dott. , non era possibile Persona_1 ricostruire l'andamento dei quattro conti correnti (due ordinari e due conti anticipi) nella loro interezza in quanto carenti di parte della documentazione (estratti conto per alcuni periodo o contratti scritti) e ritenuto ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento per il quale l'assenza di una parte degli estratti di conto corrente non comporta necessariamente il rigetto della domanda, dal momento che, laddove essi interessino la sola parte iniziale del rapporto, e la domanda fosse stata avanzata dal correntista, il ctu potrà procedere al ricalcolo tenendo presente il saldo del primo conto corrente disponibile (e non il saldo zero, che sarà adottato in caso di domanda della banca), mentre, nel caso in cui manchino estratti intermedi, il ctu potrà essere officiato, laddove possibile, di una operazione di raccordo tra gli estratti;
e che l'elaborato peritale espletato in primo grado, pur avendo offerto gli elementi ricostruttivi, iniziando dal primo saldo disponibile, ha erroneamente considerato tale quello cui è seguita una serie ininterrotta di estratti, mentre avrebbe dovuto considerare il primo estratto effettivamente disponibile e verificare la possibilità operare un raccordo, nel caso di “buchi” nella ricostruzione per l'assenza di singoli estratti o, comunque, per brevi periodi;
ha disposto una integrazione della ricostruzione dei quattro rapporti già eseguita in primo grado, con la precisazione di cui sopra;
il tutto officiando il ctu della verifica circa l'effettiva estinzione dei giudizi alla data di introduzione del giudizio in primo grado, giacché dalle contraddittorie allegazioni dell'attrice, ora appellante, (non chiarite né dalle eccezioni della convenuta, ora appellata, né dal ctu) non era possibile affermare con certezza l'avvenuta estinzione e la data della stessa.
La causa, infine, espletata la suddetta integrazione, all'udienza del 21 febbraio 2025, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Secondo l'ordine logico delle questioni, va affrontato ed accolto in via preliminare il quinto motivo di gravame, con il quale la curatela appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto non provata la domanda attorea, sulla scorta della carenza probatoria con riferimento ad alcuni documenti o estratti conto. 4 Secondo la prospettazione dell'appellante, già accolta dalla Corte, che in vista di tale accoglimento ha disposto una integrazione della ctu espletata in primo grado, la carenza di documentazione solo parziale non impedisce la ricostruzione del rapporto, laddove ciò sia possibile con l'utilizzo di ulteriori elementi desumibili dagli atti1.
Gli esiti della consulenza tecnica integrativa consentono a questo giudicante, dunque, di ricostruire i rapporti di conto corrente esaminati in primo grado (ad esclusione di quello n. 4077149, per il quale c'è stata già una pronuncia di cessazione della materia del contendere, passata in giudicato) e di pronunciarsi sulle domande di nullità parziale riproposte in appello con il settimo motivo di appello.
Vanno, tuttavia, precisati i contorni delle domande dell'appellante, in quanto la curatela, se con il primo motivo di gravame, si duole del fatto che il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato i propri scritti difensivi, affermando che era stata proposta una domanda di ripetizione di indebito, laddove, invece, era stato chiesto soltanto l'accertamento del saldo di conto corrente, nelle conclusioni dell'atto di appello ripropone pedissequamente quelle del primo grado, chiedendo espressamente2 “condannare la banca convenuta alla restituzione in favore della curatela fallimentare delle somme illegittimamente addebitare e/o riscosse …”.
Sul punto, in sede di comparsa conclusionale, l'appellante precisa che “La domanda attorea invece andava qualificata come” , in quanto “È possibile agire in giudizio per la ripetizione dell'indebito soltanto nell'ipotesi di chiusura del conto corrente e quindi di inesistenza del rapporto di credito, cosa non corretta, né veritiera in quanto l'azione in primo grado è iniziata nella pendenza del rapporto di conto corrente”, ed ha concluso chiedendo “Riformare la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2095/2019 pubbl. il 18/09/2019, e per l'effetto accertare il credito vantato dalla Controparte_5 con tutte le conseguenze di legge”.
E', dunque, escluso che la Corte possa pronunciare condanna dell'appellata (in questo caso si tratterebbe di ) alla restituzione delle somme CP_3 illegittimamente percepite, in assenza di una domanda specifica sul punto.
Analogamente, va chiarita la questione dell'eccezione di prescrizione, onde valutare se il ricalcolo del ctu debba tenere conto della prescrizione decennale o meno;
valutazione questa che non sarebbe esclusa dalla assenza di una domanda di ripetizione di indebito, giacché la più recente giurisprudenza di legittimità ne afferma la rilevanza anche in caso di mera azione di accertamento.
Ebbene, sul punto va rilevato che, in primo luogo, l'eccezione è stata sollevata tardivamente in primo grado, dal momento che la costituzione della convenuta
è avvenuta pacificamente oltre il termine di venti giorni prima della CP_3 prima udienza di comparizione, con gli effetti preclusivi di cui all'art. 167 c.p.c. con riferimento alle eccezioni di merito non d'ufficio quale è certamente quella di prescrizione.
Sotto altro profilo, è rimasto accertato che la banca convenuta, oggi appellata, abbia espressamente rinunciato, nel corso del giudizio all'eccezione3.
Segue che nel ricalcolo integrativo operato dal ctu debba aversi riguardo alle ipotesi nelle quali non viene considerata l'incidenza della prescrizione e che il secondo motivo di appello – concernente la qualificazione dell'eccezione di prescrizione come domanda riconvenzionale - venga assorbito dalle considerazioni che precedono.
Ciò posto, il dott. , nella consulenza integrativa, a proposito della Persona_2 completa ricostruzione dei conti correnti oggetto di revisione così si è espresso :
A) quanto al c/c n. 42826138, già c/c n. 2028261-6, risultavano presenti agli atti di causa gli estratti conto a partire dalla data del 1° gennaio 2000, con un saldo iniziale pari a £ 3.892.338 a debito del cliente, fino alla data del 6 agosto 2012, con un saldo finale pari ad € 691,94 a debito del cliente, poi girato a sofferenza e risultava mancante estratto di conto corrente dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 (un solo trimetre); sicché il ctu ha provveduto ad eseguire i ricalcoli per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 6 agosto 2012 (inserendo una scrittura di collegamento e di raccordo nel periodo mancante).
La ricostruzione completa del conto corrente è stata operata, avuto riguardo ai seguenti criteri : a) quanto alle valute, risulta mancante il contratto di apertura di conto corrente, ma esiste il contratto di apertura di credito del 23 luglio 2007, dal quale si evince la pattuizione delle valute, di tal che il ctu ha provveduto a ricalcolare il conto corrente applicando quale data valuta quella prevista ex art. 120 TUB fino alla data del 22 luglio 2007, e successivamente applicando la data valuta a partire dalla data del 23 luglio 2007, come riportata negli estratti di conto corrente;
b) quanto al tasso di interesse ultralegale risulta mancante il contratto di apertura di conto corrente;
mentre risulta allegato agli atti di causa contratto di apertura di credito del 23 luglio 2007, ove venivano convenute le seguenti condizioni economiche: - Tasso Creditore pari al 0,01%; - Tasso debitore entro fido pari al 7,458%; - CMS pari al 0,25%.; infine, con comunicazione trasmessa dalla e sottoscritta dal cliente in data 22 giugno 2010 venivano convenute le CP_4 seguenti condizioni economiche: - Tasso debitore pari al 9,29%; - CMS pari al 0,00%; pertanto, il conto è stato ricalcolato applicando i tassi ex art. 117 TUB fino alla data del 22 luglio 2007, e successivamente applicando i tassi così come riportati negli scalari di conto corrente entro i limiti convenuti;
c) quanto alla soglia anti usura, non risulta superata al momento della pattuizione;
d) quanto all'anatocismo il ctu ha provveduto ad utilizzare la capitalizzazione semplice degli interessi debitori fino alla data del 22 luglio 2007 (allorquando essa era stata contrattualmente prevista), e successivamente ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
e) quanto alla commissione massimo scoperto, il ctu ha osservato che la CMS risulta addebitata nel presente conto corrente per il periodo dal I trimestre 2000 al II trimestre 2009. Ha precisato che in data 23 luglio 2007 venivano convenute le CMS, pari allo 0,25%, calcolata una sola volta sul massimo utilizzo del credito concesso;
ma emergendo dalla lettura degli scalari di conto corrente che la calcola la CMS sulla punta di massimo scoperto, il ctu ha CP_4 escluso dal calcolo di conto corrente le CMS per il periodo dal I trimestre 2000 al II trimestre 2009; f) non risultano ulteriori addebiti non contrattualmente previsti.
In conclusione il ctu, con riferimento al conto in esame e valutate anche le osservazioni delle parti, cui ha dato risposta, partendo con un saldo iniziale pari a
£ 3.892.338 a debito del correntista, applicando la capitalizzazione semplice degli interessi a partire dalla data del 04.01.2000, applicando i tassi ex art. 117 TUB, ricalcolando il saldo del conto corrente con la data valuta uguale alla data operazione, eliminando le spese, le CMS, le CDF e le DIF fino alla data del 22 luglio 2007; successivamente, per il periodo dal 22 luglio 2007 al 6 agosto 2012, applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi fino alla data di chiusura del conto corrente, applicando i tassi entro quelli convenuti contrattualmente, confermando le valute riportate in conto corrente, includendo le spese ed eliminando le CMS, le CDF e le DIF, eliminando le spese dalla data di apertura al 22/07/2007, perviene saldo di conto corrente pari a complessivi €. 62.389,39, a credito del correntista al 6 agosto 2012.
B) quanto al c/c anticipi su fatt. n. 44027798, già conto anticipi su fatt. n. 150277-0, risultavano presenti agli atti di causa gli estratti conto a partire dalla data del 6 marzo 2000, con un saldo iniziale pari a zero, fino alla data del 3 marzo 2006, con un saldo finale pari a zero e risultava mancante estratto di conto corrente dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 (due trimetri); sicché il ctu ha provveduto ad eseguire i ricalcoli per il periodo dal 6 marzo 2000 al 3 marzo 2006 (inserendo una scrittura di collegamento e di raccordo nel periodo mancante).
La ricostruzione completa del conto corrente è stata operata, avuto riguardo ai seguenti criteri : a) quanto alle valute, risulta mancante il contratto di apertura di conto corrente, di tal che il ctu ha provveduto a ricalcolare il conto corrente applicando quale data valuta quella prevista ex art. 120 TUB;
b) quanto al tasso di interesse ultralegale risulta mancante il contratto di apertura di conto corrente;
pertanto, il conto è stato ricalcolato applicando i tassi ex art. 117 TUB;
c) quanto alla soglia anti usura, non vi sono documenti dai quali verificare tale superamento;
d) quanto all'anatocismo il ctu ha provveduto ad utilizzare la capitalizzazione semplice degli interessi debitori per l'intero rapporto in assenza di previsione contrattuale contraria;
e) quanto alla commissione massimo scoperto, il ctu ha osservato che la CMS risulta addebitata nel presente conto corrente per il periodo dal I trimestre 2000 al II trimestre 2005; in assenza di previsione contrattuale il ctu ha escluso dal calcolo di conto corrente le CMS per il periodo dal I trimestre 2000 al II trimestre 2005; f) non risultano ulteriori addebiti non contrattualmente previsti.
In conclusione il ctu, con riferimento al conto in esame e valutate anche le osservazioni delle parti, cui ha dato risposta, partendo con un saldo iniziale pari a zero, applicando la capitalizzazione semplice degli interessi a partire dalla data del
6 marzo 2000, fino al 3 marzo 2006, applicando i tassi ex art. 117 TUB, ricalcolando il saldo del conto corrente con la data valuta uguale alla data
7 operazione, eliminando le spese, le CMS, le CDF e le DIF fino alla data di chiusura del conto corrente, si è pervenuti al saldo di conto corrente pari a complessivi € 14.576,88 a credito del correntista al 3 marzo 2006.
C) quanto al c/c anticipi n. 66769895, risultavano presenti agli atti di causa gli estratti conto a partire dalla data del 3 agosto 2004, con un saldo iniziale pari a zero, fino alla data del 2 dicembre 2009, con un saldo finale pari a €. 115,43.
La ricostruzione completa del conto corrente è stata operata, avuto riguardo ai seguenti criteri : a) quanto alle valute, risulta mancante il contratto di apertura di conto corrente, di tal che il ctu ha provveduto a ricalcolare il conto corrente applicando quale data valuta quella prevista ex art. 120 TUB;
b) quanto al tasso di interesse ultralegale risulta mancante il contratto di apertura di conto corrente;
ma, con comunicazione trasmessa dalla e sottoscritta dal cliente in data CP_4
22.06.2010 venivano convenute le seguenti condizioni economiche: - Tasso debitore pari al 6,13%; - CMS pari al 0,00%; pertanto, si è provveduto a ricalcolare il conto corrente applicando i tassi ex art. 117 TUB fino alla data del 22.06.2010, e successivamente applicando i tassi così come riportati negli scalari di conto corrente entro i limiti convenuti;
c) quanto alla soglia anti usura, non risulta alcun superamento al momento della pattuizione;
d) quanto all'anatocismo il ctu ha rinvenuto agli atti di causa comunicazione trasmessa dalla al cliente in data CP_4
22 giugno 2010, per cui ha provveduto ad utilizzare la capitalizzazione semplice degli interessi debitori fino alla data del 22 giugno 2010, e successivamente si è applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
e) quanto alla commissione massimo scoperto, il ctu ha osservato che la CMS risulta addebitata nel presente conto corrente per il periodo dal II trimestre 2005 al I trimestre 2008; in assenza di previsione contrattuale il ctu ha escluso dal calcolo di conto corrente le CMS per il periodo dal II trimestre 2005 al I trimestre 2008; f) non risultano ulteriori addebiti non contrattualmente previsti.
In conclusione il ctu, con riferimento al conto in esame e valutate anche le osservazioni delle parti, cui ha dato risposta, applicando la capitalizzazione semplice degli interessi a partire dalla data del 3 agosto 2004 fino al 2 dicembre 2009, applicando i tassi ex art. 117 TUB, ricalcolando il saldo del conto corrente con la data valuta uguale alla data operazione, eliminando le spese, le CMS, le CDF e le DIF fino alla data di chiusura del conto corrente, è pervenuto al saldo di conto corrente pari a complessivi € 11.583,91 a credito del correntista al 02.12.2009.
Per tutti e tre i conti è stata scelta l'opzione senza l'incidenza della prescrizione per le ragioni ampiamente illustrate in precedenza.
In ordine alla ricostruzione dei rapporti di conto corrente in esame operata dal ctu, non vi è stata una specifica contestazione con riguardo ai criteri indicati dal giudicante e seguiti dal dott. , essendosi l'appellata limitata a ribadire il Per_2 mancato assolvimento da parte dell'appellante dell'onere probatorio sulla stessa incombente.
L'accoglimento dell'appello sotto il profilo della sufficienza della documentazione in atti per la verifica delle denunciate illegittimità, rende ultroneo l'esame dei motivi
8 quarto e sesto, concernenti la validità del c.d. “contratto monofirma” e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Conclusivamente, accolto l'appello per quanto di ragione, la sentenza impugnata va riformata e va accolta la domanda di accertamento del saldo di conto corrente nella misura che segue :
A) quanto al c/c n. 42826138, già c/c n. 2028261-6, il saldo è accertato in complessivi €. 62.389,39, a credito del correntista al 6 agosto 2012; B) quanto al c/c anticipi su fatt. n. 44027798, già conto anticipi su fatt. n. 150277-0, il saldo è accertato in complessivi € 14.576,88 a credito del correntista al 3 marzo 2006; C) quanto al c/c anticipi n. 66769895, il saldo è accertato in complessivi € 11.583,91 a credito del correntista al 02.12.2009. Quanto alle spese del doppio grado giudizio esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato dalla
[...]
in persona del curatore pro tempore, avverso la Controparte_5 sentenza n. 2095/2019 del 18 settembre 2019, del Tribunale di Foggia:
1) Accoglie l'appello ed in riforma della impugnata sentenza, per l'effetto, accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e determina il saldo di conto corrente nella misura che segue : A) quanto al c/c n. 42826138, già c/c n. 2028261-6, il saldo è accertato in complessivi €. 62.389,39, a credito del correntista al 6 agosto 2012; B) quanto al c/c anticipi su fatt. n. 44027798, già conto anticipi su fatt. n. 150277-0, il saldo è accertato in complessivi € 14.576,88 a credito del correntista al 3 marzo 2006; C) quanto al c/c anticipi n. 66769895, il saldo è accertato in complessivi
€ 11.583,91 a credito del correntista al 02.12.2009. 2) Condanna le appellate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, spese che si quantificano, quanto al primo grado, in €. 14.103,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
e quanto al secondo grado, in €. 14.317,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
oltre alle spese di ctu del primo e secondo grado. Così decisa il 27 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ., sez. I, 8 aprile 2024, n. 9214. 2 V. punto n. 7 delle conclusioni.
5 3 Come rilevato dalla Corte nell'ordinanza di rimessione sul ruolo per integrazione della ctu.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti bancari” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 451 dell'anno 2020
T R A
in persona del curatore pro tempore, assistita e Parte_1 difesa dall'avv. Luca D'Apollo, in virtù di procura in calce all'atto di appello e di autorizzazione del G. D. del 19 dicembre 2019, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Calefati n°78 (c/o avv. Serena Zicari), nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 essa in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, assistita e difesa, giusta procura speciale in atti, dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana ed elettivamente domiciliata in Milano alla via San Martino n. 19, presso il suo studio, nonché ai domicili digitali e Email_2 Email_3
APPELLATA
N O N C H E'
CP_3
1 APPELLATA CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi il 21 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha agito dinanzi al Parte_2
Tribunale di Foggia per far valere la nullità parziale dei conti correnti ordinari ed anticipi, meglio descritti in atti, accesi presso la filiale di Foggia C. pl. Foggia 1 di
, relativamente alle clausole regolanti la capitalizzazione trimestrale, CP_3 le commissioni di massimo scoperto, nonché all'applicazione di interessi passivi ultralegali non pattuiti per iscritto ed usurari, onde ottenere l'accertamento del saldo dei conti correnti e con esclusione degli addebiti illegittimamente operati dalla convenuta e alla condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, la ha contestato in toto Controparte_4
l'avversa domanda, eccependo, in via preliminare, la prescrizione e, nel merito, l'assoluta infondatezza delle avverse pretese alla luce dell'inveterata prassi di legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, e concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel corso del giudizio veniva dichiarato il fallimento della e, Parte_2 dichiarata l'interruzione del giudizio, lo stesso veniva riassunto tempestivamente dalla curatela fallimentare.
Prima della precisazione delle conclusioni, interveniva volontariamente
[...]
, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito di CP_2 CP_3
.
[...]
La causa veniva istruita mediante CTU contabile e decisa con la sentenza n. 2095/2019 del 18 settembre 2019, con la quale il Tribunale di Foggia, sulla scorta degli accertamenti compiuti dalla ctu – premesso, preliminarmente, che la curatela del fallimento Aesclusapius, nelle more dichiarato, aveva rinunciato ad ogni domanda con riferimento al c/c bancario n. 4077149, per il quale pronunciava la cessazione della materia del contendere – rigettava le residue domande attoree per carenza probatoria, avendo rilevato che per ciascuno dei conti correnti in esame non era stata depositata tutta la documentazione (contratto di apertura e/o intera serie degli estratti conto dall'apertura alla chiusura) indispensabile per la ricostruzione dell'andamento del conto.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento chiedendo, per i motivi di Parte_2
2 seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare in relazione ai rapporti di conto corrente bancario c/c ordinario n.42826138 (già n. 2028261-6) e ai correlati c/c anticipi n.44027798 (già n.150277-0) e c/c anticipi n.66769895 l'insussistenza di qualsiasi valida pattuizione determinativa di interessi convenzionali e per l'effetto dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt.1284, 1346 e 1418 e.e., degli addebiti in e/e per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto con applicazione in via dispositiva, degli interessi ai tassi dei BOT annuali ex art. 5 della L.154/92, poi trasfuso nell'art.117 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.) con applicazione letterale della norma;
2. accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e l'illegittimità della praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati sul c/c ordinario n.42826138(già n. 2028261-6) e sui correlati c/c anticipi n.44027798 (già n.150277- 0) e c/c anticipi n.66769895 stante la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 e.e.;
3. accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità, per violazione degli artt.1325 e 1418 e.e., dell'addebito di commissioni di massimo scoperto comunque prive di causa negoziale e capitalizzate trimestralmente;
4. accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità, per violazione degli artt.1284, 1325, 1346 e 1418 cc., dell'addebito, privo di qualsiasi giustificazione causale, di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni- banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
5. accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità dell'addebito di commissioni, remunerazioni, provvigioni e spese non documentate applicate dalla banca pur in mancanza, anche in ordine ai relativi importi, di espresse previsioni contrattuali;
accertare e dichiarare la nullità degli addebiti a titolo di interessi effettuati dalla banca in violazione della L.108/96;
6. accertare e dichiarare a mezzo del ricalcolo delle competenze, l'esatto dare-avere tra le parti con la restituzione in favore della società attrice delle somme indebitamente versate per interessi, c.m.s., spese e competenze varie indebitamente pagate in relazione al c/c ordinario n.42826138 (già n. 2028261-6) e ai correlati c/c anticipi n.44027798 (già n.150277-0) e c/c anticipi n.66769895 e per l'effetto condannare la banca in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'importo risultante a credito della curatela a maggiorarsi degli accessori di legge con le decorrenze di giustizia come già accertato a mezzo Consulenza Tecnico contabile d'Ufficio;
7. condannare la banca convenuta alla restituzione in favore della curatela fallimentare delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224 cc. come già accertato a mezzo Consulenza Tecnico contabile d'Ufficio;
3
8. nell'ipotesi di mancata produzione o nell'ipotesi di mancanza di forma scritta dei c/c ordinario n.42826138 (già n. 2028261-6) e ai correlati c/c anticipi n.44027798 (già n.150277-0) e c/c anticipi n.66769895 accerti e dichiari la nullità dei contratti di conto corrente stipulati dalla società in bonis con la parte convenuta per mancanza di forma scritta, con l'effetto della restituzione del tantundem già pagato alla banca nel rispetto delle regole della prescrizione in via pregiudiziale e preliminare”
Si è costituita in giudizio la in proprio e, con successiva Controparte_2 comparsa, per conto di , sua cessionaria, impugnando e Controparte_1 contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Riservata una prima volta per la decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo, in quanto la Corte, considerato che il Tribunale di Foggia, in primo grado, aveva rigettato la domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione di indebito sul presupposto che, come verificato dal ctu dott. , non era possibile Persona_1 ricostruire l'andamento dei quattro conti correnti (due ordinari e due conti anticipi) nella loro interezza in quanto carenti di parte della documentazione (estratti conto per alcuni periodo o contratti scritti) e ritenuto ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento per il quale l'assenza di una parte degli estratti di conto corrente non comporta necessariamente il rigetto della domanda, dal momento che, laddove essi interessino la sola parte iniziale del rapporto, e la domanda fosse stata avanzata dal correntista, il ctu potrà procedere al ricalcolo tenendo presente il saldo del primo conto corrente disponibile (e non il saldo zero, che sarà adottato in caso di domanda della banca), mentre, nel caso in cui manchino estratti intermedi, il ctu potrà essere officiato, laddove possibile, di una operazione di raccordo tra gli estratti;
e che l'elaborato peritale espletato in primo grado, pur avendo offerto gli elementi ricostruttivi, iniziando dal primo saldo disponibile, ha erroneamente considerato tale quello cui è seguita una serie ininterrotta di estratti, mentre avrebbe dovuto considerare il primo estratto effettivamente disponibile e verificare la possibilità operare un raccordo, nel caso di “buchi” nella ricostruzione per l'assenza di singoli estratti o, comunque, per brevi periodi;
ha disposto una integrazione della ricostruzione dei quattro rapporti già eseguita in primo grado, con la precisazione di cui sopra;
il tutto officiando il ctu della verifica circa l'effettiva estinzione dei giudizi alla data di introduzione del giudizio in primo grado, giacché dalle contraddittorie allegazioni dell'attrice, ora appellante, (non chiarite né dalle eccezioni della convenuta, ora appellata, né dal ctu) non era possibile affermare con certezza l'avvenuta estinzione e la data della stessa.
La causa, infine, espletata la suddetta integrazione, all'udienza del 21 febbraio 2025, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Secondo l'ordine logico delle questioni, va affrontato ed accolto in via preliminare il quinto motivo di gravame, con il quale la curatela appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto non provata la domanda attorea, sulla scorta della carenza probatoria con riferimento ad alcuni documenti o estratti conto. 4 Secondo la prospettazione dell'appellante, già accolta dalla Corte, che in vista di tale accoglimento ha disposto una integrazione della ctu espletata in primo grado, la carenza di documentazione solo parziale non impedisce la ricostruzione del rapporto, laddove ciò sia possibile con l'utilizzo di ulteriori elementi desumibili dagli atti1.
Gli esiti della consulenza tecnica integrativa consentono a questo giudicante, dunque, di ricostruire i rapporti di conto corrente esaminati in primo grado (ad esclusione di quello n. 4077149, per il quale c'è stata già una pronuncia di cessazione della materia del contendere, passata in giudicato) e di pronunciarsi sulle domande di nullità parziale riproposte in appello con il settimo motivo di appello.
Vanno, tuttavia, precisati i contorni delle domande dell'appellante, in quanto la curatela, se con il primo motivo di gravame, si duole del fatto che il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato i propri scritti difensivi, affermando che era stata proposta una domanda di ripetizione di indebito, laddove, invece, era stato chiesto soltanto l'accertamento del saldo di conto corrente, nelle conclusioni dell'atto di appello ripropone pedissequamente quelle del primo grado, chiedendo espressamente2 “condannare la banca convenuta alla restituzione in favore della curatela fallimentare delle somme illegittimamente addebitare e/o riscosse …”.
Sul punto, in sede di comparsa conclusionale, l'appellante precisa che “La domanda attorea invece andava qualificata come
E', dunque, escluso che la Corte possa pronunciare condanna dell'appellata (in questo caso si tratterebbe di ) alla restituzione delle somme CP_3 illegittimamente percepite, in assenza di una domanda specifica sul punto.
Analogamente, va chiarita la questione dell'eccezione di prescrizione, onde valutare se il ricalcolo del ctu debba tenere conto della prescrizione decennale o meno;
valutazione questa che non sarebbe esclusa dalla assenza di una domanda di ripetizione di indebito, giacché la più recente giurisprudenza di legittimità ne afferma la rilevanza anche in caso di mera azione di accertamento.
Ebbene, sul punto va rilevato che, in primo luogo, l'eccezione è stata sollevata tardivamente in primo grado, dal momento che la costituzione della convenuta
è avvenuta pacificamente oltre il termine di venti giorni prima della CP_3 prima udienza di comparizione, con gli effetti preclusivi di cui all'art. 167 c.p.c. con riferimento alle eccezioni di merito non d'ufficio quale è certamente quella di prescrizione.
Sotto altro profilo, è rimasto accertato che la banca convenuta, oggi appellata, abbia espressamente rinunciato, nel corso del giudizio all'eccezione3.
Segue che nel ricalcolo integrativo operato dal ctu debba aversi riguardo alle ipotesi nelle quali non viene considerata l'incidenza della prescrizione e che il secondo motivo di appello – concernente la qualificazione dell'eccezione di prescrizione come domanda riconvenzionale - venga assorbito dalle considerazioni che precedono.
Ciò posto, il dott. , nella consulenza integrativa, a proposito della Persona_2 completa ricostruzione dei conti correnti oggetto di revisione così si è espresso :
A) quanto al c/c n. 42826138, già c/c n. 2028261-6, risultavano presenti agli atti di causa gli estratti conto a partire dalla data del 1° gennaio 2000, con un saldo iniziale pari a £ 3.892.338 a debito del cliente, fino alla data del 6 agosto 2012, con un saldo finale pari ad € 691,94 a debito del cliente, poi girato a sofferenza e risultava mancante estratto di conto corrente dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 (un solo trimetre); sicché il ctu ha provveduto ad eseguire i ricalcoli per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 6 agosto 2012 (inserendo una scrittura di collegamento e di raccordo nel periodo mancante).
La ricostruzione completa del conto corrente è stata operata, avuto riguardo ai seguenti criteri : a) quanto alle valute, risulta mancante il contratto di apertura di conto corrente, ma esiste il contratto di apertura di credito del 23 luglio 2007, dal quale si evince la pattuizione delle valute, di tal che il ctu ha provveduto a ricalcolare il conto corrente applicando quale data valuta quella prevista ex art. 120 TUB fino alla data del 22 luglio 2007, e successivamente applicando la data valuta a partire dalla data del 23 luglio 2007, come riportata negli estratti di conto corrente;
b) quanto al tasso di interesse ultralegale risulta mancante il contratto di apertura di conto corrente;
mentre risulta allegato agli atti di causa contratto di apertura di credito del 23 luglio 2007, ove venivano convenute le seguenti condizioni economiche: - Tasso Creditore pari al 0,01%; - Tasso debitore entro fido pari al 7,458%; - CMS pari al 0,25%.; infine, con comunicazione trasmessa dalla e sottoscritta dal cliente in data 22 giugno 2010 venivano convenute le CP_4 seguenti condizioni economiche: - Tasso debitore pari al 9,29%; - CMS pari al 0,00%; pertanto, il conto è stato ricalcolato applicando i tassi ex art. 117 TUB fino alla data del 22 luglio 2007, e successivamente applicando i tassi così come riportati negli scalari di conto corrente entro i limiti convenuti;
c) quanto alla soglia anti usura, non risulta superata al momento della pattuizione;
d) quanto all'anatocismo il ctu ha provveduto ad utilizzare la capitalizzazione semplice degli interessi debitori fino alla data del 22 luglio 2007 (allorquando essa era stata contrattualmente prevista), e successivamente ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
e) quanto alla commissione massimo scoperto, il ctu ha osservato che la CMS risulta addebitata nel presente conto corrente per il periodo dal I trimestre 2000 al II trimestre 2009. Ha precisato che in data 23 luglio 2007 venivano convenute le CMS, pari allo 0,25%, calcolata una sola volta sul massimo utilizzo del credito concesso;
ma emergendo dalla lettura degli scalari di conto corrente che la calcola la CMS sulla punta di massimo scoperto, il ctu ha CP_4 escluso dal calcolo di conto corrente le CMS per il periodo dal I trimestre 2000 al II trimestre 2009; f) non risultano ulteriori addebiti non contrattualmente previsti.
In conclusione il ctu, con riferimento al conto in esame e valutate anche le osservazioni delle parti, cui ha dato risposta, partendo con un saldo iniziale pari a
£ 3.892.338 a debito del correntista, applicando la capitalizzazione semplice degli interessi a partire dalla data del 04.01.2000, applicando i tassi ex art. 117 TUB, ricalcolando il saldo del conto corrente con la data valuta uguale alla data operazione, eliminando le spese, le CMS, le CDF e le DIF fino alla data del 22 luglio 2007; successivamente, per il periodo dal 22 luglio 2007 al 6 agosto 2012, applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi fino alla data di chiusura del conto corrente, applicando i tassi entro quelli convenuti contrattualmente, confermando le valute riportate in conto corrente, includendo le spese ed eliminando le CMS, le CDF e le DIF, eliminando le spese dalla data di apertura al 22/07/2007, perviene saldo di conto corrente pari a complessivi €. 62.389,39, a credito del correntista al 6 agosto 2012.
B) quanto al c/c anticipi su fatt. n. 44027798, già conto anticipi su fatt. n. 150277-0, risultavano presenti agli atti di causa gli estratti conto a partire dalla data del 6 marzo 2000, con un saldo iniziale pari a zero, fino alla data del 3 marzo 2006, con un saldo finale pari a zero e risultava mancante estratto di conto corrente dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 (due trimetri); sicché il ctu ha provveduto ad eseguire i ricalcoli per il periodo dal 6 marzo 2000 al 3 marzo 2006 (inserendo una scrittura di collegamento e di raccordo nel periodo mancante).
La ricostruzione completa del conto corrente è stata operata, avuto riguardo ai seguenti criteri : a) quanto alle valute, risulta mancante il contratto di apertura di conto corrente, di tal che il ctu ha provveduto a ricalcolare il conto corrente applicando quale data valuta quella prevista ex art. 120 TUB;
b) quanto al tasso di interesse ultralegale risulta mancante il contratto di apertura di conto corrente;
pertanto, il conto è stato ricalcolato applicando i tassi ex art. 117 TUB;
c) quanto alla soglia anti usura, non vi sono documenti dai quali verificare tale superamento;
d) quanto all'anatocismo il ctu ha provveduto ad utilizzare la capitalizzazione semplice degli interessi debitori per l'intero rapporto in assenza di previsione contrattuale contraria;
e) quanto alla commissione massimo scoperto, il ctu ha osservato che la CMS risulta addebitata nel presente conto corrente per il periodo dal I trimestre 2000 al II trimestre 2005; in assenza di previsione contrattuale il ctu ha escluso dal calcolo di conto corrente le CMS per il periodo dal I trimestre 2000 al II trimestre 2005; f) non risultano ulteriori addebiti non contrattualmente previsti.
In conclusione il ctu, con riferimento al conto in esame e valutate anche le osservazioni delle parti, cui ha dato risposta, partendo con un saldo iniziale pari a zero, applicando la capitalizzazione semplice degli interessi a partire dalla data del
6 marzo 2000, fino al 3 marzo 2006, applicando i tassi ex art. 117 TUB, ricalcolando il saldo del conto corrente con la data valuta uguale alla data
7 operazione, eliminando le spese, le CMS, le CDF e le DIF fino alla data di chiusura del conto corrente, si è pervenuti al saldo di conto corrente pari a complessivi € 14.576,88 a credito del correntista al 3 marzo 2006.
C) quanto al c/c anticipi n. 66769895, risultavano presenti agli atti di causa gli estratti conto a partire dalla data del 3 agosto 2004, con un saldo iniziale pari a zero, fino alla data del 2 dicembre 2009, con un saldo finale pari a €. 115,43.
La ricostruzione completa del conto corrente è stata operata, avuto riguardo ai seguenti criteri : a) quanto alle valute, risulta mancante il contratto di apertura di conto corrente, di tal che il ctu ha provveduto a ricalcolare il conto corrente applicando quale data valuta quella prevista ex art. 120 TUB;
b) quanto al tasso di interesse ultralegale risulta mancante il contratto di apertura di conto corrente;
ma, con comunicazione trasmessa dalla e sottoscritta dal cliente in data CP_4
22.06.2010 venivano convenute le seguenti condizioni economiche: - Tasso debitore pari al 6,13%; - CMS pari al 0,00%; pertanto, si è provveduto a ricalcolare il conto corrente applicando i tassi ex art. 117 TUB fino alla data del 22.06.2010, e successivamente applicando i tassi così come riportati negli scalari di conto corrente entro i limiti convenuti;
c) quanto alla soglia anti usura, non risulta alcun superamento al momento della pattuizione;
d) quanto all'anatocismo il ctu ha rinvenuto agli atti di causa comunicazione trasmessa dalla al cliente in data CP_4
22 giugno 2010, per cui ha provveduto ad utilizzare la capitalizzazione semplice degli interessi debitori fino alla data del 22 giugno 2010, e successivamente si è applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
e) quanto alla commissione massimo scoperto, il ctu ha osservato che la CMS risulta addebitata nel presente conto corrente per il periodo dal II trimestre 2005 al I trimestre 2008; in assenza di previsione contrattuale il ctu ha escluso dal calcolo di conto corrente le CMS per il periodo dal II trimestre 2005 al I trimestre 2008; f) non risultano ulteriori addebiti non contrattualmente previsti.
In conclusione il ctu, con riferimento al conto in esame e valutate anche le osservazioni delle parti, cui ha dato risposta, applicando la capitalizzazione semplice degli interessi a partire dalla data del 3 agosto 2004 fino al 2 dicembre 2009, applicando i tassi ex art. 117 TUB, ricalcolando il saldo del conto corrente con la data valuta uguale alla data operazione, eliminando le spese, le CMS, le CDF e le DIF fino alla data di chiusura del conto corrente, è pervenuto al saldo di conto corrente pari a complessivi € 11.583,91 a credito del correntista al 02.12.2009.
Per tutti e tre i conti è stata scelta l'opzione senza l'incidenza della prescrizione per le ragioni ampiamente illustrate in precedenza.
In ordine alla ricostruzione dei rapporti di conto corrente in esame operata dal ctu, non vi è stata una specifica contestazione con riguardo ai criteri indicati dal giudicante e seguiti dal dott. , essendosi l'appellata limitata a ribadire il Per_2 mancato assolvimento da parte dell'appellante dell'onere probatorio sulla stessa incombente.
L'accoglimento dell'appello sotto il profilo della sufficienza della documentazione in atti per la verifica delle denunciate illegittimità, rende ultroneo l'esame dei motivi
8 quarto e sesto, concernenti la validità del c.d. “contratto monofirma” e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Conclusivamente, accolto l'appello per quanto di ragione, la sentenza impugnata va riformata e va accolta la domanda di accertamento del saldo di conto corrente nella misura che segue :
A) quanto al c/c n. 42826138, già c/c n. 2028261-6, il saldo è accertato in complessivi €. 62.389,39, a credito del correntista al 6 agosto 2012; B) quanto al c/c anticipi su fatt. n. 44027798, già conto anticipi su fatt. n. 150277-0, il saldo è accertato in complessivi € 14.576,88 a credito del correntista al 3 marzo 2006; C) quanto al c/c anticipi n. 66769895, il saldo è accertato in complessivi € 11.583,91 a credito del correntista al 02.12.2009. Quanto alle spese del doppio grado giudizio esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato dalla
[...]
in persona del curatore pro tempore, avverso la Controparte_5 sentenza n. 2095/2019 del 18 settembre 2019, del Tribunale di Foggia:
1) Accoglie l'appello ed in riforma della impugnata sentenza, per l'effetto, accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e determina il saldo di conto corrente nella misura che segue : A) quanto al c/c n. 42826138, già c/c n. 2028261-6, il saldo è accertato in complessivi €. 62.389,39, a credito del correntista al 6 agosto 2012; B) quanto al c/c anticipi su fatt. n. 44027798, già conto anticipi su fatt. n. 150277-0, il saldo è accertato in complessivi € 14.576,88 a credito del correntista al 3 marzo 2006; C) quanto al c/c anticipi n. 66769895, il saldo è accertato in complessivi
€ 11.583,91 a credito del correntista al 02.12.2009. 2) Condanna le appellate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, spese che si quantificano, quanto al primo grado, in €. 14.103,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
e quanto al secondo grado, in €. 14.317,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
oltre alle spese di ctu del primo e secondo grado. Così decisa il 27 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ., sez. I, 8 aprile 2024, n. 9214. 2 V. punto n. 7 delle conclusioni.
5 3 Come rilevato dalla Corte nell'ordinanza di rimessione sul ruolo per integrazione della ctu.
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