CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 733/2024 RGA avverso la sentenza n. 138/2024 R.S. del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, emessa il 16.02.2024 e pubblicata in data 9.5.2024 nel procedimento iscritto al RG n. 658/2020, non notificata;
avente ad oggetto: accertamento negativo obbligo contributivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03/07/2025; promossa da:
con sede legale a Parte_1
NO (PR) in via Sanguigna n. 46, P. Iva , in persona del titolare P.IVA_1 sig. (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giuseppe Aiello, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Fontanellato (PR), Piazza Garibaldi, n. 13; appellante;
contro (C.F. PA
, in persona del Presidente e legale rappresentante. p. t., P.IVA_2 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Renato Vestini, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura della sede provinciale pag. 1 di 20 dell'Istituto di Bologna (BO); appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) 1.1 Con ricorso depositato in data 28.09.2020 e ritualmente notificato, il ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio l PA
, proponendo domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo
[...] risultante dal verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia n. 37429 del 07.11.2019 nonché dall'allegato provvedimento “diffida ad adempiere”, prot. inf. DPR 445/2000 5600.07/11/2019.023825, a mezzo del quale il Sig. , CP_1 Parte_1 in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, veniva diffidato al pagamento di € 12.295,73, di cui € 7.682,08 a titolo di contributi previdenziali obbligatori ed € 4.613,65 a titolo di somme aggiuntive previste dalla legge vigente in materia, per il periodo 8/2017 - 11/2017. Le pretese contributive rivendicate traevano titolo dall'asserita violazione, ad opera dell'odierno ricorrente, dell'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002 conv. in L. 73/2002, sost. dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 151/2015 - per avere egli impiegato i lavoratori ed senza preventiva comunicazione di CP_2 Controparte_3 instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 3, co. 3, D.L. 12/2002 conv. in L. 73/2002, sost. dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 151/2015 - nonché dell'art. 4, comma 1, lettera a), D.Lgs. 276/2003 - per la fittizia interposizione di somministrazione dei lavoratori e . CP_2 Controparte_3 Per_1
A sostegno dell'impugnazione proposta, parte ricorrente deduceva: a) che l'impresa , attiva nel settore delle costruzioni residenziali Parte_1
e non, in data 6.08.2017 aveva stipulato un contratto di appalto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con il committente Controparte_4 sito in Parma (PR), Via Farini, n. 43, in persona dell'amministratrice
[...]
pag. 2 di 20 condominiale, Sig.ra b) che, resasi conto di non poter garantire Parte_2
l'esecuzione dei lavori in breve tempo, l'impresa si avvaleva della collaborazione della società sottoscrivendo con quest'ultima, in data 11.09.2017, Controparte_5 regolare contratto di sub-appalto e affidandole i lavori commissionati dal suddetto appaltante, con inizio lavori previsto per il 25.09.2017; c) che la sub appaltatrice eseguiva i lavori con propri mezzi ed operai, limitandosi esclusivamente il ricorrente ad ispezionare il cantiere, senza vantare alcun potere direttivo o gerarchico sui lavoratori dipendenti della società sub-appaltatrice impegnati nei lavori di manutenzione;
d) che la regolarità del contratto di subappalto stipulato con la società era provata dall'ispezione in materia di igiene e Controparte_5 sicurezza sul lavoro effettuata in data 28.09.2017 dal Dipartimento di Sanità Pubblica - Distretto di Parma, a seguito della quale non erano emerse irregolarità; e) che, in ogni caso, i lavoratori e CP_2 Controparte_3
, assunti alle dipendenze della avevano svolto la Parte_3 Controparte_5 propria prestazione lavorativa dopo la data di inizio dei lavori contrattualmente convenuta e, cioè, il 25.09.2017 e che, soprattutto con riguardo ai primi due, il Sig. non aveva modo di impartire direttive o istruzioni, Parte_1 essendo questi ultimi stranieri e non a conoscenza della lingua italiana. (…) 1.2. L - si costituiva in PA giudizio con memoria del 7.01.2021, argomentando diffusamente in merito all'inconsistenza del ricorso e deducendo l'infondatezza delle avverse eccezioni nonché l'illegittimità dell'appalto per mancanza di autonoma organizzazione di mezzi e risorse, di potere direttivo e assenza di assunzione di rischio d'impresa da parte della società. Concludeva, dunque, instando per il rigetto del ricorso e spiegando contestuale domanda riconvenzionale onde ottenere il pagamento dei contributi dovuti, con vittoria di spese e competenze.
1.3 La causa veniva, dunque, istruita documentalmente e con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle parti. (…)”. Il Tribunale di Parma, all'esito dell'udienza di discussione del 16.02.2024, ha definito la vertenza con la sentenza n. 138/2024, così statuendo: “(…) 1) Rigetta l'opposizione proposta avverso le risultanze del verbale di accertamento e notificazione impugnato, con condanna di , in Parte_1
pag. 3 di 20 qualità dell'omonima impresa individuale, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall' al pagamento di una somma CP_1 complessivamente pari ad euro 7.892,08 a titolo di contribuzione omessa in relazione al periodo 8/2017 – 11/2017 ed euro 4.613,65 a titolo di sanzioni ed interessi. 2) Condanna parte opponente alla rifusione, a favore dell convenuto, delle CP_1 spese di lite, spese che si liquidano in euro 5.400,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riepilogati i fatti sottoposti alla sua valutazione e richiamati gli indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere un appalto genuino di servizi da una somministrazione illecita di manodopera, esaminato il compendio probatorio in atti, ha ritenuto che le risultanze probatorie acquisite agli atti consentono di ritenere ampiamente provata la fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera, schermata da un appalto di servizi, concludendo, quindi, che “i funzionari ispettivi hanno correttamente, proceduto alle conseguenti contestazioni, imputando le giornate lavorative dei prestatori d'opera direttamente all'utilizzatore effettivo e provvedendo al calcolo dell'imponibile previdenziale omesso sulla base del CCNL per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini nonché al calcolo della corrispondente contribuzione previdenziale per le giornate di lavoro non registrato e denunciato”. Con ricorso depositato in data 10/11/2024, il sig. , in qualità Parte_1 di titolare dell'omonima ditta individuale, ha proposto appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le domande da lui già formulate nel giudizio di prime cure, il tutto con vittoria della spese di entrambi i gradi del giudizio. Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di sei motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “a. Violazione dell'art. 115 cpc in ordine alla depositata documentazione – omessa valutazione e carenza di motivazione – non contestazione dei documenti”; “b. Violazione degli artt. 115 e 116 cpc - Errata valutazione delle risultanze istruttorie
- carenza e difetto di motivazione sul punto”; “c. Violazione degli artt. 115 cpc – omessa valutazione di atti documentali – accertamento;
“d. Errata Pt_4
pag. 4 di 20 interpretazione delle norme giuridiche (art. 1655 c.c e art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003) – errata interpretazione di istituti giuridici (appalto e interposizione fittizia di manodopera)”; “e. Contraddittoria e illogica motivazione - Violazione dell'art. 2697 Codice Civile – onere della prova”; “f. Irragionevolezza e illogicità nella liquidazione delle spese di causa”; Con i primi cinque motivi di gravame, l'odierno appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza appellata le prospettazioni da lui già svolte nel giudizio a quo. Con il sesto motivo di appello, infine, ha censurato la liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Parma, eccependone
“l'irragionevolezza, l'illogicità e l'illegittimità”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, in via principale, ha diffusamente CP_1 contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto e, in via subordinata, ha insistito per la condanna dell'odierno appellante al “pagamento della contribuzione dovuta e non versata dalla subappaltatrice in virtù della responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 ed in accoglimento della domanda riconvenzionale presentata in via subordinata dall'istituto già in prime cure”. Ricostituitosi il contraddittorio il procedimento è stato istruito sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, si osserva che appare opportuno trattare congiuntamente i primi cinque motivi di impugnazione formulati dall'odierno appellante in ragione della loro reciproca interferenza, essendo tutti attinenti al merito delle valutazioni in punto di fatto e di diritto compiute dal Giudice a quo. Ciò posto, si osserva, innanzitutto, che la sentenza gravata non risulta affetta da alcun vizio motivazionale. Al riguardo, si rammenta che per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione: “(…) il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (articolo 111, sesto comma, Cost.), ossia dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell'articolo 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito pag. 5 di 20 per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione”. Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da un punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cassazione SS.UU. n. 8053/2014), ma anche quelle che ne contengono una meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la stessa non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cassazione SS.UU. n. 22232/2016), non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Nel caso di specie, il Tribunale di Parma, ad avviso di questa Corte, ha illustrato nella gravata sentenza in maniera dettagliata ed analitica il ragionamento logico- giuridico posto a fondamento della propria decisione. Ed invero, riassunto lo svolgimento del processo, il Giudice di prime cure: ha illustrato le norme di legge astrattamente applicabili alla res litigiosa, evidenziandone anche la più recente interpretazione giurisprudenziale;
ha individuato le fonti di prova da lui ritenute maggiormente attendibili e poste a fondamento della propria decisione;
ha dato atto delle risultanze istruttorie emergenti da tali fonti e sulla scorta delle stesse ha operato la sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito della cornice normativa di riferimento. In punto di diritto, va poi premesso che - secondo l'indirizzo ermeneutico consolidatosi presso la giurisprudenza di legittimità - i verbali ispettivi, non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il Giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo. Ed infatti, “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi pag. 6 di 20 attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. civ., Sez. Lav., 9251/2010; Cass. civ., Sez. Lav., 15073/2008; Cass. civ., Sez. Lav., 2275/2000). In tale contesto, va anche puntualizzato che il ricorso in opposizione a verbale ispettivo introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa azionata. Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, va, altresì, puntualizzato che
“secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui va prestata adesione (Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che, nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' CP_1 sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata – “chi vuoi far valere un diritto in giudizio” -, implica che sia colui che pag. 7 di 20 prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di
“provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è, per contro, il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma, invero, che esse sono fondate, non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010)” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 14965/2012). Va poi rammentato che: “In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice”. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21187 del 8 agosto 2019) Tanto premesso, richiamando per quanto d'interesse la sentenza gravata: << (…) occorre preliminarmente evidenziare come le pretese contributive avanzate dall'Amministrazione convenuta traggano origine dall'impiego di lavoratori “in nero” ovvero di lavoratori che, pur risultando formalmente assunti dall'impresa sub-appaltatrice, sono stati occupati dall'appaltatore, ossia dall'odierno ricorrente, senza alcuna autonomia gestionale da parte della formale datrice di pag. 8 di 20 lavoro, né alcun potere organizzativo di quest'ultima nella direzione dei lavoratori, nelle scelte dei tempi e delle modalità di lavoro. Invero, all'esito dell'accertamento svolto nei confronti di
[...]
, titolare dell'omonima impresa individuale, è stato appurato che Parte_1
i lavoratori e sono CP_2 Controparte_3 Parte_3 stati impiegati dall'odierno ricorrente all'interno del cantiere edile afferente la manutenzione ordinaria e straordinaria del ubicato Controparte_4 in Parma, via Farini n.43; che aveva precedentemente sottoscritto con CP_4
l'impresa ricorrente, in data 06.08.2017, un contratto di appalto per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti condominiali comuni. Gli accertamenti documentali e testimoniali svolti hanno consentito di accertare che i lavori sono principiati in data 07.08.2017 e che i lavoratori hanno quivi espletato la propria opera nei seguenti periodi:
- dal 07.08.2017 al 31.10.2017; CP_2
- dal 07.08.2017 al 28.11.2017; Controparte_3
- dal 04.09.207 al 30.11.2017. Parte_3
Avendo in particolare riguardo alle singole posizioni lavorative, è emerso che:
- il sig. è stato inizialmente occupato senza aver previamente CP_2 sottoscritto alcun contratto di lavoro e senza la prevista comunicazione di assunzione obbligatoria, a far data dal 07.08.2017 sino al 24.09.2017, per poi essere formalmente assunto, a far data dal 25.09.2017, con contratto a tempo determinato avente scadenza 3l.10.2017, alle dipendenze della società
[...]
; Controparte_6
- il sig. è risultato, dapprima, ossia dal 03.08.2017 al Controparte_3
11.09.2017, alle dipendenze della società successivamente, dal Controparte_7
12.09.2017 al 22.09.2017, alle dipendenze della società Controparte_8
e, infine, dal 19.10.2017 al 28.11.2017, alle dipendenze della società
[...]
Controparte_5
- il sig. è risultato alle dipendenze della società Parte_3 [...] dal 04.09.2017 al 30.11.2017. CP_9
A riguardo, quanto alla documentazione aziendale rinvenuta, è stato reperito un contratto di subappalto, formalmente stipulato dalla impresa Pt_1
pag. 9 di 20 con la società ed avente ad oggetto l'esecuzione “a Parte_1 CP_9 regola d'arte” di non meglio specificate opere da svolgersi all'interno del cantiere edile afferente alla manutenzione ordinaria e straordinaria del
[...]
ubicato in Parma, via Farini n. 43. CP_4
Ciò posto, quanto alla prima delle violazioni accertate, ci si limita a rilevare che, in punto di diritto, il presupposto dell'obbligo contributivo è costituito unicamente dall'impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro;
circostanza, questa, che, in relazione al primo periodo di lavoro accertato in relazione al lavoratore risulta pacifica CP_2 alla stregua delle risultanze acquisite. Le ulteriori pretese contributive rivendicate dall convenuto si fondano, CP_1 invece, sull'accertamento, nell'ipotesi in controversia, dell'insussistenza degli indici semantici della genuinità del contratto di subappalto in essere tra la società e l'odierno ricorrente, id est l'utilizzatore della prestazione, e della ricorrenza di un tipico caso di illecita somministrazione di manodopera. Come è noto, a mente dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto con cui una parte
- appaltatore - assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionata da un'altra parte - committente -, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione a proprio carico del rischio imprenditoriale. Con particolare riferimento all'appalto di servizi, l'art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 2003, nel distinguerlo dalla diversa fattispecie giuridica della somministrazione di lavoro, qualifica l'appalto “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Carattere essenziale del contratto di appalto è che la parte appaltatrice assuma, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro, secondo lo schema dell'obbligazione di risultato. Nel contratto di somministrazione di manodopera - cui sarebbe, nella sostanza, riconducibile la fattispecie in ipotesi di non genuinità dell'appalto di servizi -, per pag. 10 di 20 contro, l'impresa datrice di lavoro fornisce dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi. Pertanto, nel contratto di appalto, i lavoratori debbono rimanere nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne deve curare la direzione ed il controllo;
nella somministrazione è, invece, l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta a dettagliare in modo adeguatamente specifico gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma, in realtà, dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto quella svolta dei dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione da parte del committente dell'attività. Se, pertanto, va esclusa la liceità dell'appalto di solo lavoro, può accadere che l'oggetto dell'appalto si sostanzi nell'esecuzione di un servizio, in tutto o in parte, dematerializzato, nel quale, in concreto, l'apporto umano, ossia la prestazione di manodopera, risulta essere predominante rispetto all'impiego dei mezzi da parte dall'appaltatore. Si ha, invece, un fittizio contratto di appalto che maschera un'interposizione illecita di manodopera nell'ipotesi in cui l'appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali. L'orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza è nel senso che, nei c.d. “appalti leggeri”, intendendosi per tali quelli “in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” (Cass. n. 14371/2020), è sufficiente, ai fini della liceità, che, in capo all'appaltatore, sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 21413/2019), e che il requisito della
“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dal citato articolo 29, possa individuarsi, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del pag. 11 di 20 servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass. n. 30694/2018). Si è ritenuto, pertanto, che, se, da un lato, l'appaltatore, in relazione alla particolarità dell'opera o del servizio, può limitarsi a mettere a disposizione del committente la propria professionalità, intesa quale capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, dall'altro, è requisito imprescindibile per la configurabilità di un appalto lecito che sia l'appaltatore medesimo a organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria ed esercitando sui propri lavoratori un potere direttivo effettivo e non meramente formale. Viceversa, si è configurata una intermediazione illecita “ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. n. 7898/2011; Cass. n. 27213/2018; Cass. n. 27105/2018). Si è ritenuto, infine, che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, non rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, posto che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo deve escludersi l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltatore (Cass. n. 11720/2009). Ciò premesso, e considerato che, in base alle richiamate regole di ripartizione dell'onere della prova, spetta all convenuto l'onere di dimostrare il fatto CP_1 costitutivo della pretesa contributiva azionata, si osserva come, nella specie, con riferimento al contratto di sub-appalto de quo, siano emersi, all'atto dell'accertamento ispettivo, plurimi elementi che inducono a ritenere l'illegittimità e non genuinità dell'appalto. Dalla documentazione acquisita, si è, anzitutto, accertato che l'impresa ricorrente, nel periodo relativo all'espletamento dell'appalto de quo, non annoverava al proprio attivo, né personale dipendente, né collaboratori. Le dichiarazioni raccolte in sede amministrativa, nel corso delle indagini ispettive, hanno, poi, permesso di appurare che il sig. , in qualità Parte_1
pag. 12 di 20 di titolare dell'omonima impresa individuale, si è assicurato la forza lavoro necessaria all'adempimento del contratto di appalto provvedendo, direttamente, all'ingaggio ed ai colloqui preassuntivi dei lavoratori, alla pattuizione delle condizioni di impiego nonché, infine, alla direzione e supervisione delle prestazioni lavorative dei soggetti menzionati. Ciò, è emerso, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal lavoratore CP_3 che ha dichiarato: “Ho lavorato per conto del sig. dal
[...] Parte_5 mese di agosto 2017 per circa due mesi. Ho iniziato a lavorare i primi di agosto in un cantiere di Parma, via Farini, dove erano in corso lavori di rifacimento della pavimentazione. Sono entrato in contatto con il sig. in quanto un mio Parte_5 amico mi ha detto che stava cercando degli operai. L'ho contattato e mi ha detto che aveva bisogno di personale per un cantiere in Parma, via Farini. Ho pattuito con il sig. una retribuzione di 9 euro all'ora. Lavoravo per otto ore Parte_5 al giorno da lunedì al venerdì, sia io che i miei colleghi e . Nel CP_2 Pt_3 cantiere in questione abbiamo lavorato io, mio cugino e un altro CP_2 operaio di nome . Il primo giorno di lavoro ho sottoscritto un contratto Pt_3 sottopostomi dal sig. , così come per mio cugino Se non ricordo male Pt_5 CP_2 ho anche ricevuto una copia del contratto in questione. Ho ricevuto due buste paga dal sig. ma non ricordo a quali mesi corrispondessero. Ribadisco di aver Pt_5 lavorato per non più di due mesi con il sig. e mio cugino ha Parte_5 CP_2 lavorato nello stesso periodo in cui ho lavorato io, abbiamo iniziato lo stesso giorno e finito lo stesso giorno. Dopo la cessazione con il rapporto di lavoro con il sig. sono stato fermo per circa tre mesi e poi sono stato assunto dalla Pt_5 società in cui lavoro attualmente. Preciso che, nel mese di agosto, abbiamo lavorato per tutto il mese sia io che mio cugino. Preciso che il mio rapporto di lavoro è stato formalizzato dalla società di proprietà del sig. . CP_5 Pt_5
Durante i lavori nel cantiere di via Farini a Parma ci fu un controllo da parte di qualche organo dello Stato ma non ricordo chi fosse. Sono stato retribuito mediante bonifico bancario che mi arrivava dalla ditta del sig. . Non sono Pt_5 stato sottoposto a nessuna visita medica preventiva prima dell'assunzione avvenuta ad agosto da parte del sig. . Sono Italia dal 2011 e comprendo bene Pt_5 la lingua italiana e sono in grado di leggerla”. Le dichiarazioni del lavoratore hanno trovato conferma in quelle di Tes_1
pag. 13 di 20 dipendente dello studio e amministratore del condominio Tes_2 Pt_2 CP_4 il quale ha dichiarato:
[...]
- di essersi occupato di supervisionare il cantiere avente ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni del Controparte_4 nei mesi di agosto e settembre 2017 per conto dell'architetto , direttore Per_2 lavori, che si trovava in vacanza;
- di essersi occupato, in particolare, di rilevare le presenze in cantiere;
- di aver visto occupati, in tale periodo, prestatori d'opera dal medesimo ritenuti dipendenti della impresa segnatamente due italiani e due stranieri;
Pt_1
- di riconoscere uno dei due lavoratori stranieri da una foto che gli si era stata rammostrata, nonché uno dei lavoratori italiani, che aveva appreso chiamarsi;
Persona_3
- che i lavoratori stranieri, ed in particolare, erano quasi sempre presenti CP_2 in cantiere e si occupavano di opere murarie e di demolizione;
- di aver visto in cantiere anche il sig. che si occupava di Parte_6 supervisionare i lavori, cui non prendeva parte personalmente;
- di aver visto i lavoratori operare in cantiere dalle 9.00 alle 12.40 e dalle 14.30 alle 18.00. Tali circostanze hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dal direttore lavori, architetto , il quale ha così riferito: “Sono Testimone_3 architetto ed ho rivestito la carica di direttore dei lavori presso il cantiere edile attivato a Parma, via Farini n. 43, iniziato a settembre 2017 circa e terminato a maggio 2018. Il cantiere in questione è stato attivato per lavori di rifacimento della pavimentazione e imbiancatura delle facciate;
All'interno del cantiere ha operato la ditta;
La ditta in questione ha effettuato Parte_1 tutti i lavori;
Il sig. ha operato all'interno del cantiere Parte_1 con l'ausilio di vari artigiani edili tra cui suo fratello;
Riconosco la Pt_6 persona di cui mi mostrate la copia del permesso di soggiorno e da cui leggo si chiami si tratta di un operaio che ho visto lavorare all'interno CP_2 del cantiere, sicuramente nel mese di settembre e forse anche nel mese di ottobre. Ricordo che lo stesso lavorava insieme ad un altro ragazzo anche lui straniero probabilmente dell'Est Europa;
Il lavoratore di cui sopra è stato portato in cantiere dal sig. che era titolare dell'appalto e lo stesso Parte_7
pag. 14 di 20 mi aveva assicurato che si trattasse di un artigiano edile;
I lavori in cantiere hanno effettivamente avuto inizio l'ultima settimana di agosto. Io ero in ferie per cui sono rientrato qualche giorno dopo l'inizio e mi recavo tutti i giorni in cantiere. Ricordo che l'operaio di cui mi avete mostrato foto lavorava tutti i giorni ed aveva iniziato i primi di settembre. Non sono in possesso di documentazione ufficiale del cantiere, ma ho degli appunti scritti a mano da me in cui segnavo le giornate di presenza della ditta. Per i primi giorni di lavoro, quando io ero in ferie, si occupò di segnare le giornate di presenza della ditta una persona di nome Tes_1 collaboratore dell'amministratore del condominio sig. . Lo studio Parte_2 dell'amministratore, tra l'altro, è ubicato nella stessa palazzina oggetto dei lavori. Mi riservo di fornire gli appunti di cui sono in possesso. In merito alla società
[...]
, posso riferire di non conoscerla e di non aver mai sentito il suo nome, né CP_5 tanto meno il nome del sig. ”. Parte_8
Ad ulteriore supporto della ricostruzione fattuale patrocinata dall'Amministrazione convenuta, occorre poi evidenziare come, presso la sede dell'impresa non sia stata rinvenuto alcun documento attestante la fatturazione afferente all'esecuzione del contratto di subappalto con la società ; CP_9 contratto che, peraltro, non individua in termini precisi il servizio o l'opera subappaltata. Non sono stati rinvenuti nemmeno i contratti asseritamente stipulati dall'impresa ricorrente con le società e Controparte_7 Controparte_8
contratti suscettibili di giustificare le prestazioni rese dagli Controparte_7 durante i periodi in cui i medesimi non risultavano assunti alle CP_2 dipendenze di . CP_9
Alla stregua di tali risultanze, occorre, dunque, concludere che il servizio appaltato non corrisponde ad un “fare”, bensì un “dare”, in quanto coincide con mere mansioni lavorative che, di fatto, sono state svolte dai lavoratori oggetto di contestazione appositamente assunti dalla società pseudo appaltatrice
[...]
e successivamente inseriti all'interno dell'organizzazione imprenditoriale CP_9 della ditta di , pseudo committente. È, invero, emerso come Parte_1 fosse il sig. - titolare della ditta pseudo committente - a selezionare il Pt_1 personale ed effettuare i colloqui con i candidati in relazione alle posizioni da ricoprire. È, inoltre, emerso che i lavoratori della in servizio CP_9
pag. 15 di 20 presso la ditta di si rapportavano unicamente con il sig. Parte_1 per le mansioni lavorative da svolgere. È stato, infine, accertato come Pt_1 alcun dipendente della società fosse presente presso l'unità CP_9 operativa al fine di organizzare il lavoro da svolgere a favore della committente e controllare l'attività svolta dai lavoratori inviati. In merito alle dinamiche lavorative, rivestono rilevanza decisiva le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori escussi nella fase amministrativa, ancorché non confermate in seno al presente giudizio. In un genuino contratto di appalto, la gestione degli orari incombe sull'appaltatore, il quale si impegna a realizzare un'opera o a fornire un servizio, a nulla rilevando per il committente le ore impiegate dal personale ai fini della corretta esecuzione del servizio o realizzazione dell'opera. Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva è emerso, invece, che per tutto il periodo oggetto di contestazione i medesimi hanno svolto le proprie mansioni sotto la direzione e il controllo del sig. che stabiliva le direttive, Pt_1
i turni, i riposi e le ferie dei lavoratori, e che registrava le ore di lavoro impiegate dal personale. Nella sostanza, il rapporto fiduciario, quello che deve legare il lavoratore al datore di lavoro, la scelta del lavoratore, le mansioni concrete, le direttive generali e quotidiane, il contenuto della prestazione, sono state di esclusiva pertinenza del sig. reale datore di lavoro. Pt_1
Ciò posto, in relazione all'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, va rilevato che esse, pur non avendo il valore di una testimonianza, sono, tuttavia, liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, il quale può anche considerarle prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 9827/2000, Cass. n. 3525/2005, Cass. n. 15073/2008). Dette dichiarazioni, inoltre, proprio in quanto rese nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo e, quindi, a sorpresa, senza possibilità, per il soggetto ispezionato, di precostituire una linea difensiva, debbono ritenersi del tutto genuine ed attendibili. L'attività della si è limitata, quindi, al mero CP_9 invio dei lavoratori presso l'impresa ricorrente, affinché questa ultima ne utilizzasse le prestazioni lavorative secondo le proprie esigenze produttive ed pag. 16 di 20 adattandole alla propria organizzazione, senza alcuna autonomia gestionale da parte dell'appaltatore, né alcun potere organizzativo di quest'ultimo nella direzione dei lavoratori, nelle scelte dei tempi e delle modalità di lavoro. D'altra parte, la stessa tipologia del servizio oggetto del contratto appare sintomatica dell'illiceità dell'appalto, atteso che lo stesso non ha natura accessoria e marginale rispetto all'attività di impresa della ditta committente, né costituisce un servizio in sé compiuto ed autonomo, ovvero una sezione del processo produttivo della medesima società; rappresentando, per contro, di per sé, l'attività principale della società appaltante con una completa sovrapposizione tra l'attività della società committente e quella dell'appaltatore. Le risultanze probatorie acquisite agli atti, pertanto, consentono di ritenere ampiamente provata la fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera, schermata da un appalto di servizi. Alla luce di tali risultanze, dunque, i funzionari ispettivi hanno correttamente, proceduto alle conseguenti contestazioni, imputando le giornate lavorative dei prestatori d'opera direttamente all'utilizzatore effettivo e provvedendo al calcolo dell'imponibile previdenziale omesso sulla base del CCNL per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini nonché al calcolo della corrispondente contribuzione previdenziale per le giornate di lavoro non registrato e denunciato. Pertanto, avendo l convenuto compiutamente assolto all'onere probatorio CP_1 sullo stesso gravante avente ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa contributiva, il ricorso deve essere rigettato. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un attento e meditato esame delle risultanze istruttorie in atti ed immuni da vizi logico-giuridici, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle censure articolate dall'odierno appellante con i primi cinque motivi di appello (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). La solidità e la coerenza del ragionamento logico-giuridico articolato dal Tribunale di Parma nella gravata sentenza, peraltro, non sono scalfite dalla censure articolate in questa sede dall'odierno appellante, che ci concretizzano in una “sterile” riproposizione delle prospettazioni già svolte nel giudizio di prime cure e che risultano scrutinate funditus nella gravata sentenza. pag. 17 di 20 In particolare, si condivide pienamente la scelta del Giudice a quo di porre a fondamento del proprio convincimento, in primis, le dichiarazioni acquisite dagli Ispettori verbalizzanti in sede amministrativa, ancorché non confermate in sede di escussione testimoniale. Tali dichiarazioni, infatti, puntualmente riportate dal Giudice a quo, appaiono spontanee, dettagliate, lineari e scevre da condizionamenti postumi, dettati da teoremi difensivi. I testi escussi nel corso del giudizio di prime cure, peraltro, in particolare CP_3
e non hanno giustificato in alcun modo le marcate
[...] Tes_4 divergenze fra le loro deposizioni testimoniali e le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva e tanto depone ulteriormente per l'inattendibilità delle loro deposizioni (di cui, per di più, parte appellante offre comunque una ricostruzione assolutamente atomistica e “partigiana” nel mal celato tentativo di dare pregnanza ai propri infondati assunti). A ciò aggiungasi che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva e correttamente valorizzate nella gravata sentenza risultano altresì ampiamente suffragate dai documenti e/o dalle carenze documentali rimarcate dal Giudice a quo, innanzi richiamate. Nessuna rilevanza in senso contrario alle suesposte conclusioni, poi, può essere attribuita al verbale accertativo redatto dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della di Pt_4
Parma, Pileggi e Colla, in data 28.9.2017, trattandosi di accertamento ispettivo svolto con finalità diverse da quello qui impugnato. In ogni caso, le valutazioni contenute in tale verbale non sono in alcun modo vincolanti in questa sede, posto che, come già ricordato, i verbali redatti dai funzionari ispettivi fanno piena prova solo dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti. Alla luce delle suesposte considerazioni, i primi cinque motivi di impugnazione vanno disattesi in quanto infondati. Parimenti infondato, poi, risulta essere il sesto motivo di gravame, volto a censurare la liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Parma con la gravata sentenza. Ed invero, la liquidazione operata dal Giudice a quo ricalca pienamente i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, venendo in pag. 18 di 20 considerazione una causa previdenziale di media complessità, che si colloca nello scaglione € 5.201 - € 26.000 e che si è articolata su quattro fasi di giudizio (fase di studio della controversia;
fase introduttiva;
fase istruttoria e di trattazione della vertenza e fase decisionale). La fase istruttoria della causa, poi, è risultata particolarmente lunga e complessa, tanto da dover essere adeguatamente valorizzata nella liquidazione delle spese del giudizio di prime cure. L'odierno appellante, del resto, non ha saputo indicare alcun concreto elemento che legittimi uno scostamento dai parametri medi individuati dal Legislatore, da applicarsi nella generalità dei casi salvo peculiarità della controversia da illustrare in maniera specifica. A tanto consegue la reiezione anche del sesto motivo di impugnazione. In conclusione, l'appello proposto dal sig. , in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in questo grado del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell' ). CP_1
Da ultimo occorre dare atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, co.
1-quater, del DPR n. 115/ 2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. , in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata;
- condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado che si liquidano CP_1 in € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
pag. 19 di 20 - dà, infine, atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, co.
1-quater, del DPR n. 115/ 2002. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 03.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 733/2024 RGA avverso la sentenza n. 138/2024 R.S. del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, emessa il 16.02.2024 e pubblicata in data 9.5.2024 nel procedimento iscritto al RG n. 658/2020, non notificata;
avente ad oggetto: accertamento negativo obbligo contributivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03/07/2025; promossa da:
con sede legale a Parte_1
NO (PR) in via Sanguigna n. 46, P. Iva , in persona del titolare P.IVA_1 sig. (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giuseppe Aiello, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Fontanellato (PR), Piazza Garibaldi, n. 13; appellante;
contro (C.F. PA
, in persona del Presidente e legale rappresentante. p. t., P.IVA_2 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Renato Vestini, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura della sede provinciale pag. 1 di 20 dell'Istituto di Bologna (BO); appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) 1.1 Con ricorso depositato in data 28.09.2020 e ritualmente notificato, il ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio l PA
, proponendo domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo
[...] risultante dal verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia n. 37429 del 07.11.2019 nonché dall'allegato provvedimento “diffida ad adempiere”, prot. inf. DPR 445/2000 5600.07/11/2019.023825, a mezzo del quale il Sig. , CP_1 Parte_1 in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, veniva diffidato al pagamento di € 12.295,73, di cui € 7.682,08 a titolo di contributi previdenziali obbligatori ed € 4.613,65 a titolo di somme aggiuntive previste dalla legge vigente in materia, per il periodo 8/2017 - 11/2017. Le pretese contributive rivendicate traevano titolo dall'asserita violazione, ad opera dell'odierno ricorrente, dell'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002 conv. in L. 73/2002, sost. dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 151/2015 - per avere egli impiegato i lavoratori ed senza preventiva comunicazione di CP_2 Controparte_3 instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 3, co. 3, D.L. 12/2002 conv. in L. 73/2002, sost. dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 151/2015 - nonché dell'art. 4, comma 1, lettera a), D.Lgs. 276/2003 - per la fittizia interposizione di somministrazione dei lavoratori e . CP_2 Controparte_3 Per_1
A sostegno dell'impugnazione proposta, parte ricorrente deduceva: a) che l'impresa , attiva nel settore delle costruzioni residenziali Parte_1
e non, in data 6.08.2017 aveva stipulato un contratto di appalto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con il committente Controparte_4 sito in Parma (PR), Via Farini, n. 43, in persona dell'amministratrice
[...]
pag. 2 di 20 condominiale, Sig.ra b) che, resasi conto di non poter garantire Parte_2
l'esecuzione dei lavori in breve tempo, l'impresa si avvaleva della collaborazione della società sottoscrivendo con quest'ultima, in data 11.09.2017, Controparte_5 regolare contratto di sub-appalto e affidandole i lavori commissionati dal suddetto appaltante, con inizio lavori previsto per il 25.09.2017; c) che la sub appaltatrice eseguiva i lavori con propri mezzi ed operai, limitandosi esclusivamente il ricorrente ad ispezionare il cantiere, senza vantare alcun potere direttivo o gerarchico sui lavoratori dipendenti della società sub-appaltatrice impegnati nei lavori di manutenzione;
d) che la regolarità del contratto di subappalto stipulato con la società era provata dall'ispezione in materia di igiene e Controparte_5 sicurezza sul lavoro effettuata in data 28.09.2017 dal Dipartimento di Sanità Pubblica - Distretto di Parma, a seguito della quale non erano emerse irregolarità; e) che, in ogni caso, i lavoratori e CP_2 Controparte_3
, assunti alle dipendenze della avevano svolto la Parte_3 Controparte_5 propria prestazione lavorativa dopo la data di inizio dei lavori contrattualmente convenuta e, cioè, il 25.09.2017 e che, soprattutto con riguardo ai primi due, il Sig. non aveva modo di impartire direttive o istruzioni, Parte_1 essendo questi ultimi stranieri e non a conoscenza della lingua italiana. (…) 1.2. L - si costituiva in PA giudizio con memoria del 7.01.2021, argomentando diffusamente in merito all'inconsistenza del ricorso e deducendo l'infondatezza delle avverse eccezioni nonché l'illegittimità dell'appalto per mancanza di autonoma organizzazione di mezzi e risorse, di potere direttivo e assenza di assunzione di rischio d'impresa da parte della società. Concludeva, dunque, instando per il rigetto del ricorso e spiegando contestuale domanda riconvenzionale onde ottenere il pagamento dei contributi dovuti, con vittoria di spese e competenze.
1.3 La causa veniva, dunque, istruita documentalmente e con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle parti. (…)”. Il Tribunale di Parma, all'esito dell'udienza di discussione del 16.02.2024, ha definito la vertenza con la sentenza n. 138/2024, così statuendo: “(…) 1) Rigetta l'opposizione proposta avverso le risultanze del verbale di accertamento e notificazione impugnato, con condanna di , in Parte_1
pag. 3 di 20 qualità dell'omonima impresa individuale, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall' al pagamento di una somma CP_1 complessivamente pari ad euro 7.892,08 a titolo di contribuzione omessa in relazione al periodo 8/2017 – 11/2017 ed euro 4.613,65 a titolo di sanzioni ed interessi. 2) Condanna parte opponente alla rifusione, a favore dell convenuto, delle CP_1 spese di lite, spese che si liquidano in euro 5.400,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riepilogati i fatti sottoposti alla sua valutazione e richiamati gli indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere un appalto genuino di servizi da una somministrazione illecita di manodopera, esaminato il compendio probatorio in atti, ha ritenuto che le risultanze probatorie acquisite agli atti consentono di ritenere ampiamente provata la fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera, schermata da un appalto di servizi, concludendo, quindi, che “i funzionari ispettivi hanno correttamente, proceduto alle conseguenti contestazioni, imputando le giornate lavorative dei prestatori d'opera direttamente all'utilizzatore effettivo e provvedendo al calcolo dell'imponibile previdenziale omesso sulla base del CCNL per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini nonché al calcolo della corrispondente contribuzione previdenziale per le giornate di lavoro non registrato e denunciato”. Con ricorso depositato in data 10/11/2024, il sig. , in qualità Parte_1 di titolare dell'omonima ditta individuale, ha proposto appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le domande da lui già formulate nel giudizio di prime cure, il tutto con vittoria della spese di entrambi i gradi del giudizio. Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di sei motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “a. Violazione dell'art. 115 cpc in ordine alla depositata documentazione – omessa valutazione e carenza di motivazione – non contestazione dei documenti”; “b. Violazione degli artt. 115 e 116 cpc - Errata valutazione delle risultanze istruttorie
- carenza e difetto di motivazione sul punto”; “c. Violazione degli artt. 115 cpc – omessa valutazione di atti documentali – accertamento;
“d. Errata Pt_4
pag. 4 di 20 interpretazione delle norme giuridiche (art. 1655 c.c e art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003) – errata interpretazione di istituti giuridici (appalto e interposizione fittizia di manodopera)”; “e. Contraddittoria e illogica motivazione - Violazione dell'art. 2697 Codice Civile – onere della prova”; “f. Irragionevolezza e illogicità nella liquidazione delle spese di causa”; Con i primi cinque motivi di gravame, l'odierno appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza appellata le prospettazioni da lui già svolte nel giudizio a quo. Con il sesto motivo di appello, infine, ha censurato la liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Parma, eccependone
“l'irragionevolezza, l'illogicità e l'illegittimità”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, in via principale, ha diffusamente CP_1 contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto e, in via subordinata, ha insistito per la condanna dell'odierno appellante al “pagamento della contribuzione dovuta e non versata dalla subappaltatrice in virtù della responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 ed in accoglimento della domanda riconvenzionale presentata in via subordinata dall'istituto già in prime cure”. Ricostituitosi il contraddittorio il procedimento è stato istruito sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, si osserva che appare opportuno trattare congiuntamente i primi cinque motivi di impugnazione formulati dall'odierno appellante in ragione della loro reciproca interferenza, essendo tutti attinenti al merito delle valutazioni in punto di fatto e di diritto compiute dal Giudice a quo. Ciò posto, si osserva, innanzitutto, che la sentenza gravata non risulta affetta da alcun vizio motivazionale. Al riguardo, si rammenta che per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione: “(…) il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (articolo 111, sesto comma, Cost.), ossia dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell'articolo 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito pag. 5 di 20 per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione”. Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da un punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cassazione SS.UU. n. 8053/2014), ma anche quelle che ne contengono una meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la stessa non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cassazione SS.UU. n. 22232/2016), non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Nel caso di specie, il Tribunale di Parma, ad avviso di questa Corte, ha illustrato nella gravata sentenza in maniera dettagliata ed analitica il ragionamento logico- giuridico posto a fondamento della propria decisione. Ed invero, riassunto lo svolgimento del processo, il Giudice di prime cure: ha illustrato le norme di legge astrattamente applicabili alla res litigiosa, evidenziandone anche la più recente interpretazione giurisprudenziale;
ha individuato le fonti di prova da lui ritenute maggiormente attendibili e poste a fondamento della propria decisione;
ha dato atto delle risultanze istruttorie emergenti da tali fonti e sulla scorta delle stesse ha operato la sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito della cornice normativa di riferimento. In punto di diritto, va poi premesso che - secondo l'indirizzo ermeneutico consolidatosi presso la giurisprudenza di legittimità - i verbali ispettivi, non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il Giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo. Ed infatti, “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi pag. 6 di 20 attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. civ., Sez. Lav., 9251/2010; Cass. civ., Sez. Lav., 15073/2008; Cass. civ., Sez. Lav., 2275/2000). In tale contesto, va anche puntualizzato che il ricorso in opposizione a verbale ispettivo introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa azionata. Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, va, altresì, puntualizzato che
“secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui va prestata adesione (Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che, nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' CP_1 sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata – “chi vuoi far valere un diritto in giudizio” -, implica che sia colui che pag. 7 di 20 prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di
“provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è, per contro, il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma, invero, che esse sono fondate, non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010)” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 14965/2012). Va poi rammentato che: “In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice”. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21187 del 8 agosto 2019) Tanto premesso, richiamando per quanto d'interesse la sentenza gravata: << (…) occorre preliminarmente evidenziare come le pretese contributive avanzate dall'Amministrazione convenuta traggano origine dall'impiego di lavoratori “in nero” ovvero di lavoratori che, pur risultando formalmente assunti dall'impresa sub-appaltatrice, sono stati occupati dall'appaltatore, ossia dall'odierno ricorrente, senza alcuna autonomia gestionale da parte della formale datrice di pag. 8 di 20 lavoro, né alcun potere organizzativo di quest'ultima nella direzione dei lavoratori, nelle scelte dei tempi e delle modalità di lavoro. Invero, all'esito dell'accertamento svolto nei confronti di
[...]
, titolare dell'omonima impresa individuale, è stato appurato che Parte_1
i lavoratori e sono CP_2 Controparte_3 Parte_3 stati impiegati dall'odierno ricorrente all'interno del cantiere edile afferente la manutenzione ordinaria e straordinaria del ubicato Controparte_4 in Parma, via Farini n.43; che aveva precedentemente sottoscritto con CP_4
l'impresa ricorrente, in data 06.08.2017, un contratto di appalto per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti condominiali comuni. Gli accertamenti documentali e testimoniali svolti hanno consentito di accertare che i lavori sono principiati in data 07.08.2017 e che i lavoratori hanno quivi espletato la propria opera nei seguenti periodi:
- dal 07.08.2017 al 31.10.2017; CP_2
- dal 07.08.2017 al 28.11.2017; Controparte_3
- dal 04.09.207 al 30.11.2017. Parte_3
Avendo in particolare riguardo alle singole posizioni lavorative, è emerso che:
- il sig. è stato inizialmente occupato senza aver previamente CP_2 sottoscritto alcun contratto di lavoro e senza la prevista comunicazione di assunzione obbligatoria, a far data dal 07.08.2017 sino al 24.09.2017, per poi essere formalmente assunto, a far data dal 25.09.2017, con contratto a tempo determinato avente scadenza 3l.10.2017, alle dipendenze della società
[...]
; Controparte_6
- il sig. è risultato, dapprima, ossia dal 03.08.2017 al Controparte_3
11.09.2017, alle dipendenze della società successivamente, dal Controparte_7
12.09.2017 al 22.09.2017, alle dipendenze della società Controparte_8
e, infine, dal 19.10.2017 al 28.11.2017, alle dipendenze della società
[...]
Controparte_5
- il sig. è risultato alle dipendenze della società Parte_3 [...] dal 04.09.2017 al 30.11.2017. CP_9
A riguardo, quanto alla documentazione aziendale rinvenuta, è stato reperito un contratto di subappalto, formalmente stipulato dalla impresa Pt_1
pag. 9 di 20 con la società ed avente ad oggetto l'esecuzione “a Parte_1 CP_9 regola d'arte” di non meglio specificate opere da svolgersi all'interno del cantiere edile afferente alla manutenzione ordinaria e straordinaria del
[...]
ubicato in Parma, via Farini n. 43. CP_4
Ciò posto, quanto alla prima delle violazioni accertate, ci si limita a rilevare che, in punto di diritto, il presupposto dell'obbligo contributivo è costituito unicamente dall'impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro;
circostanza, questa, che, in relazione al primo periodo di lavoro accertato in relazione al lavoratore risulta pacifica CP_2 alla stregua delle risultanze acquisite. Le ulteriori pretese contributive rivendicate dall convenuto si fondano, CP_1 invece, sull'accertamento, nell'ipotesi in controversia, dell'insussistenza degli indici semantici della genuinità del contratto di subappalto in essere tra la società e l'odierno ricorrente, id est l'utilizzatore della prestazione, e della ricorrenza di un tipico caso di illecita somministrazione di manodopera. Come è noto, a mente dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto con cui una parte
- appaltatore - assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionata da un'altra parte - committente -, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione a proprio carico del rischio imprenditoriale. Con particolare riferimento all'appalto di servizi, l'art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 2003, nel distinguerlo dalla diversa fattispecie giuridica della somministrazione di lavoro, qualifica l'appalto “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Carattere essenziale del contratto di appalto è che la parte appaltatrice assuma, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro, secondo lo schema dell'obbligazione di risultato. Nel contratto di somministrazione di manodopera - cui sarebbe, nella sostanza, riconducibile la fattispecie in ipotesi di non genuinità dell'appalto di servizi -, per pag. 10 di 20 contro, l'impresa datrice di lavoro fornisce dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi. Pertanto, nel contratto di appalto, i lavoratori debbono rimanere nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne deve curare la direzione ed il controllo;
nella somministrazione è, invece, l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta a dettagliare in modo adeguatamente specifico gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma, in realtà, dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto quella svolta dei dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione da parte del committente dell'attività. Se, pertanto, va esclusa la liceità dell'appalto di solo lavoro, può accadere che l'oggetto dell'appalto si sostanzi nell'esecuzione di un servizio, in tutto o in parte, dematerializzato, nel quale, in concreto, l'apporto umano, ossia la prestazione di manodopera, risulta essere predominante rispetto all'impiego dei mezzi da parte dall'appaltatore. Si ha, invece, un fittizio contratto di appalto che maschera un'interposizione illecita di manodopera nell'ipotesi in cui l'appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali. L'orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza è nel senso che, nei c.d. “appalti leggeri”, intendendosi per tali quelli “in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” (Cass. n. 14371/2020), è sufficiente, ai fini della liceità, che, in capo all'appaltatore, sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 21413/2019), e che il requisito della
“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dal citato articolo 29, possa individuarsi, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del pag. 11 di 20 servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass. n. 30694/2018). Si è ritenuto, pertanto, che, se, da un lato, l'appaltatore, in relazione alla particolarità dell'opera o del servizio, può limitarsi a mettere a disposizione del committente la propria professionalità, intesa quale capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, dall'altro, è requisito imprescindibile per la configurabilità di un appalto lecito che sia l'appaltatore medesimo a organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria ed esercitando sui propri lavoratori un potere direttivo effettivo e non meramente formale. Viceversa, si è configurata una intermediazione illecita “ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. n. 7898/2011; Cass. n. 27213/2018; Cass. n. 27105/2018). Si è ritenuto, infine, che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, non rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, posto che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo deve escludersi l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltatore (Cass. n. 11720/2009). Ciò premesso, e considerato che, in base alle richiamate regole di ripartizione dell'onere della prova, spetta all convenuto l'onere di dimostrare il fatto CP_1 costitutivo della pretesa contributiva azionata, si osserva come, nella specie, con riferimento al contratto di sub-appalto de quo, siano emersi, all'atto dell'accertamento ispettivo, plurimi elementi che inducono a ritenere l'illegittimità e non genuinità dell'appalto. Dalla documentazione acquisita, si è, anzitutto, accertato che l'impresa ricorrente, nel periodo relativo all'espletamento dell'appalto de quo, non annoverava al proprio attivo, né personale dipendente, né collaboratori. Le dichiarazioni raccolte in sede amministrativa, nel corso delle indagini ispettive, hanno, poi, permesso di appurare che il sig. , in qualità Parte_1
pag. 12 di 20 di titolare dell'omonima impresa individuale, si è assicurato la forza lavoro necessaria all'adempimento del contratto di appalto provvedendo, direttamente, all'ingaggio ed ai colloqui preassuntivi dei lavoratori, alla pattuizione delle condizioni di impiego nonché, infine, alla direzione e supervisione delle prestazioni lavorative dei soggetti menzionati. Ciò, è emerso, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal lavoratore CP_3 che ha dichiarato: “Ho lavorato per conto del sig. dal
[...] Parte_5 mese di agosto 2017 per circa due mesi. Ho iniziato a lavorare i primi di agosto in un cantiere di Parma, via Farini, dove erano in corso lavori di rifacimento della pavimentazione. Sono entrato in contatto con il sig. in quanto un mio Parte_5 amico mi ha detto che stava cercando degli operai. L'ho contattato e mi ha detto che aveva bisogno di personale per un cantiere in Parma, via Farini. Ho pattuito con il sig. una retribuzione di 9 euro all'ora. Lavoravo per otto ore Parte_5 al giorno da lunedì al venerdì, sia io che i miei colleghi e . Nel CP_2 Pt_3 cantiere in questione abbiamo lavorato io, mio cugino e un altro CP_2 operaio di nome . Il primo giorno di lavoro ho sottoscritto un contratto Pt_3 sottopostomi dal sig. , così come per mio cugino Se non ricordo male Pt_5 CP_2 ho anche ricevuto una copia del contratto in questione. Ho ricevuto due buste paga dal sig. ma non ricordo a quali mesi corrispondessero. Ribadisco di aver Pt_5 lavorato per non più di due mesi con il sig. e mio cugino ha Parte_5 CP_2 lavorato nello stesso periodo in cui ho lavorato io, abbiamo iniziato lo stesso giorno e finito lo stesso giorno. Dopo la cessazione con il rapporto di lavoro con il sig. sono stato fermo per circa tre mesi e poi sono stato assunto dalla Pt_5 società in cui lavoro attualmente. Preciso che, nel mese di agosto, abbiamo lavorato per tutto il mese sia io che mio cugino. Preciso che il mio rapporto di lavoro è stato formalizzato dalla società di proprietà del sig. . CP_5 Pt_5
Durante i lavori nel cantiere di via Farini a Parma ci fu un controllo da parte di qualche organo dello Stato ma non ricordo chi fosse. Sono stato retribuito mediante bonifico bancario che mi arrivava dalla ditta del sig. . Non sono Pt_5 stato sottoposto a nessuna visita medica preventiva prima dell'assunzione avvenuta ad agosto da parte del sig. . Sono Italia dal 2011 e comprendo bene Pt_5 la lingua italiana e sono in grado di leggerla”. Le dichiarazioni del lavoratore hanno trovato conferma in quelle di Tes_1
pag. 13 di 20 dipendente dello studio e amministratore del condominio Tes_2 Pt_2 CP_4 il quale ha dichiarato:
[...]
- di essersi occupato di supervisionare il cantiere avente ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni del Controparte_4 nei mesi di agosto e settembre 2017 per conto dell'architetto , direttore Per_2 lavori, che si trovava in vacanza;
- di essersi occupato, in particolare, di rilevare le presenze in cantiere;
- di aver visto occupati, in tale periodo, prestatori d'opera dal medesimo ritenuti dipendenti della impresa segnatamente due italiani e due stranieri;
Pt_1
- di riconoscere uno dei due lavoratori stranieri da una foto che gli si era stata rammostrata, nonché uno dei lavoratori italiani, che aveva appreso chiamarsi;
Persona_3
- che i lavoratori stranieri, ed in particolare, erano quasi sempre presenti CP_2 in cantiere e si occupavano di opere murarie e di demolizione;
- di aver visto in cantiere anche il sig. che si occupava di Parte_6 supervisionare i lavori, cui non prendeva parte personalmente;
- di aver visto i lavoratori operare in cantiere dalle 9.00 alle 12.40 e dalle 14.30 alle 18.00. Tali circostanze hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dal direttore lavori, architetto , il quale ha così riferito: “Sono Testimone_3 architetto ed ho rivestito la carica di direttore dei lavori presso il cantiere edile attivato a Parma, via Farini n. 43, iniziato a settembre 2017 circa e terminato a maggio 2018. Il cantiere in questione è stato attivato per lavori di rifacimento della pavimentazione e imbiancatura delle facciate;
All'interno del cantiere ha operato la ditta;
La ditta in questione ha effettuato Parte_1 tutti i lavori;
Il sig. ha operato all'interno del cantiere Parte_1 con l'ausilio di vari artigiani edili tra cui suo fratello;
Riconosco la Pt_6 persona di cui mi mostrate la copia del permesso di soggiorno e da cui leggo si chiami si tratta di un operaio che ho visto lavorare all'interno CP_2 del cantiere, sicuramente nel mese di settembre e forse anche nel mese di ottobre. Ricordo che lo stesso lavorava insieme ad un altro ragazzo anche lui straniero probabilmente dell'Est Europa;
Il lavoratore di cui sopra è stato portato in cantiere dal sig. che era titolare dell'appalto e lo stesso Parte_7
pag. 14 di 20 mi aveva assicurato che si trattasse di un artigiano edile;
I lavori in cantiere hanno effettivamente avuto inizio l'ultima settimana di agosto. Io ero in ferie per cui sono rientrato qualche giorno dopo l'inizio e mi recavo tutti i giorni in cantiere. Ricordo che l'operaio di cui mi avete mostrato foto lavorava tutti i giorni ed aveva iniziato i primi di settembre. Non sono in possesso di documentazione ufficiale del cantiere, ma ho degli appunti scritti a mano da me in cui segnavo le giornate di presenza della ditta. Per i primi giorni di lavoro, quando io ero in ferie, si occupò di segnare le giornate di presenza della ditta una persona di nome Tes_1 collaboratore dell'amministratore del condominio sig. . Lo studio Parte_2 dell'amministratore, tra l'altro, è ubicato nella stessa palazzina oggetto dei lavori. Mi riservo di fornire gli appunti di cui sono in possesso. In merito alla società
[...]
, posso riferire di non conoscerla e di non aver mai sentito il suo nome, né CP_5 tanto meno il nome del sig. ”. Parte_8
Ad ulteriore supporto della ricostruzione fattuale patrocinata dall'Amministrazione convenuta, occorre poi evidenziare come, presso la sede dell'impresa non sia stata rinvenuto alcun documento attestante la fatturazione afferente all'esecuzione del contratto di subappalto con la società ; CP_9 contratto che, peraltro, non individua in termini precisi il servizio o l'opera subappaltata. Non sono stati rinvenuti nemmeno i contratti asseritamente stipulati dall'impresa ricorrente con le società e Controparte_7 Controparte_8
contratti suscettibili di giustificare le prestazioni rese dagli Controparte_7 durante i periodi in cui i medesimi non risultavano assunti alle CP_2 dipendenze di . CP_9
Alla stregua di tali risultanze, occorre, dunque, concludere che il servizio appaltato non corrisponde ad un “fare”, bensì un “dare”, in quanto coincide con mere mansioni lavorative che, di fatto, sono state svolte dai lavoratori oggetto di contestazione appositamente assunti dalla società pseudo appaltatrice
[...]
e successivamente inseriti all'interno dell'organizzazione imprenditoriale CP_9 della ditta di , pseudo committente. È, invero, emerso come Parte_1 fosse il sig. - titolare della ditta pseudo committente - a selezionare il Pt_1 personale ed effettuare i colloqui con i candidati in relazione alle posizioni da ricoprire. È, inoltre, emerso che i lavoratori della in servizio CP_9
pag. 15 di 20 presso la ditta di si rapportavano unicamente con il sig. Parte_1 per le mansioni lavorative da svolgere. È stato, infine, accertato come Pt_1 alcun dipendente della società fosse presente presso l'unità CP_9 operativa al fine di organizzare il lavoro da svolgere a favore della committente e controllare l'attività svolta dai lavoratori inviati. In merito alle dinamiche lavorative, rivestono rilevanza decisiva le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori escussi nella fase amministrativa, ancorché non confermate in seno al presente giudizio. In un genuino contratto di appalto, la gestione degli orari incombe sull'appaltatore, il quale si impegna a realizzare un'opera o a fornire un servizio, a nulla rilevando per il committente le ore impiegate dal personale ai fini della corretta esecuzione del servizio o realizzazione dell'opera. Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva è emerso, invece, che per tutto il periodo oggetto di contestazione i medesimi hanno svolto le proprie mansioni sotto la direzione e il controllo del sig. che stabiliva le direttive, Pt_1
i turni, i riposi e le ferie dei lavoratori, e che registrava le ore di lavoro impiegate dal personale. Nella sostanza, il rapporto fiduciario, quello che deve legare il lavoratore al datore di lavoro, la scelta del lavoratore, le mansioni concrete, le direttive generali e quotidiane, il contenuto della prestazione, sono state di esclusiva pertinenza del sig. reale datore di lavoro. Pt_1
Ciò posto, in relazione all'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, va rilevato che esse, pur non avendo il valore di una testimonianza, sono, tuttavia, liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, il quale può anche considerarle prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 9827/2000, Cass. n. 3525/2005, Cass. n. 15073/2008). Dette dichiarazioni, inoltre, proprio in quanto rese nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo e, quindi, a sorpresa, senza possibilità, per il soggetto ispezionato, di precostituire una linea difensiva, debbono ritenersi del tutto genuine ed attendibili. L'attività della si è limitata, quindi, al mero CP_9 invio dei lavoratori presso l'impresa ricorrente, affinché questa ultima ne utilizzasse le prestazioni lavorative secondo le proprie esigenze produttive ed pag. 16 di 20 adattandole alla propria organizzazione, senza alcuna autonomia gestionale da parte dell'appaltatore, né alcun potere organizzativo di quest'ultimo nella direzione dei lavoratori, nelle scelte dei tempi e delle modalità di lavoro. D'altra parte, la stessa tipologia del servizio oggetto del contratto appare sintomatica dell'illiceità dell'appalto, atteso che lo stesso non ha natura accessoria e marginale rispetto all'attività di impresa della ditta committente, né costituisce un servizio in sé compiuto ed autonomo, ovvero una sezione del processo produttivo della medesima società; rappresentando, per contro, di per sé, l'attività principale della società appaltante con una completa sovrapposizione tra l'attività della società committente e quella dell'appaltatore. Le risultanze probatorie acquisite agli atti, pertanto, consentono di ritenere ampiamente provata la fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera, schermata da un appalto di servizi. Alla luce di tali risultanze, dunque, i funzionari ispettivi hanno correttamente, proceduto alle conseguenti contestazioni, imputando le giornate lavorative dei prestatori d'opera direttamente all'utilizzatore effettivo e provvedendo al calcolo dell'imponibile previdenziale omesso sulla base del CCNL per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini nonché al calcolo della corrispondente contribuzione previdenziale per le giornate di lavoro non registrato e denunciato. Pertanto, avendo l convenuto compiutamente assolto all'onere probatorio CP_1 sullo stesso gravante avente ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa contributiva, il ricorso deve essere rigettato. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un attento e meditato esame delle risultanze istruttorie in atti ed immuni da vizi logico-giuridici, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle censure articolate dall'odierno appellante con i primi cinque motivi di appello (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). La solidità e la coerenza del ragionamento logico-giuridico articolato dal Tribunale di Parma nella gravata sentenza, peraltro, non sono scalfite dalla censure articolate in questa sede dall'odierno appellante, che ci concretizzano in una “sterile” riproposizione delle prospettazioni già svolte nel giudizio di prime cure e che risultano scrutinate funditus nella gravata sentenza. pag. 17 di 20 In particolare, si condivide pienamente la scelta del Giudice a quo di porre a fondamento del proprio convincimento, in primis, le dichiarazioni acquisite dagli Ispettori verbalizzanti in sede amministrativa, ancorché non confermate in sede di escussione testimoniale. Tali dichiarazioni, infatti, puntualmente riportate dal Giudice a quo, appaiono spontanee, dettagliate, lineari e scevre da condizionamenti postumi, dettati da teoremi difensivi. I testi escussi nel corso del giudizio di prime cure, peraltro, in particolare CP_3
e non hanno giustificato in alcun modo le marcate
[...] Tes_4 divergenze fra le loro deposizioni testimoniali e le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva e tanto depone ulteriormente per l'inattendibilità delle loro deposizioni (di cui, per di più, parte appellante offre comunque una ricostruzione assolutamente atomistica e “partigiana” nel mal celato tentativo di dare pregnanza ai propri infondati assunti). A ciò aggiungasi che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva e correttamente valorizzate nella gravata sentenza risultano altresì ampiamente suffragate dai documenti e/o dalle carenze documentali rimarcate dal Giudice a quo, innanzi richiamate. Nessuna rilevanza in senso contrario alle suesposte conclusioni, poi, può essere attribuita al verbale accertativo redatto dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della di Pt_4
Parma, Pileggi e Colla, in data 28.9.2017, trattandosi di accertamento ispettivo svolto con finalità diverse da quello qui impugnato. In ogni caso, le valutazioni contenute in tale verbale non sono in alcun modo vincolanti in questa sede, posto che, come già ricordato, i verbali redatti dai funzionari ispettivi fanno piena prova solo dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti. Alla luce delle suesposte considerazioni, i primi cinque motivi di impugnazione vanno disattesi in quanto infondati. Parimenti infondato, poi, risulta essere il sesto motivo di gravame, volto a censurare la liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Parma con la gravata sentenza. Ed invero, la liquidazione operata dal Giudice a quo ricalca pienamente i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, venendo in pag. 18 di 20 considerazione una causa previdenziale di media complessità, che si colloca nello scaglione € 5.201 - € 26.000 e che si è articolata su quattro fasi di giudizio (fase di studio della controversia;
fase introduttiva;
fase istruttoria e di trattazione della vertenza e fase decisionale). La fase istruttoria della causa, poi, è risultata particolarmente lunga e complessa, tanto da dover essere adeguatamente valorizzata nella liquidazione delle spese del giudizio di prime cure. L'odierno appellante, del resto, non ha saputo indicare alcun concreto elemento che legittimi uno scostamento dai parametri medi individuati dal Legislatore, da applicarsi nella generalità dei casi salvo peculiarità della controversia da illustrare in maniera specifica. A tanto consegue la reiezione anche del sesto motivo di impugnazione. In conclusione, l'appello proposto dal sig. , in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in questo grado del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell' ). CP_1
Da ultimo occorre dare atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, co.
1-quater, del DPR n. 115/ 2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. , in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata;
- condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado che si liquidano CP_1 in € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
pag. 19 di 20 - dà, infine, atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, co.
1-quater, del DPR n. 115/ 2002. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 03.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 20 di 20