Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 05/02/2026, n. 1898
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle prodromiche al fermo amministrativo. La mancata impugnazione di tali cartelle ha determinato la cristallizzazione del debito e la definitività della pretesa, precludendo la contestazione dei vizi relativi agli atti presupposti in sede di impugnazione del preavviso di fermo.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha escluso la prescrizione e la decadenza, avendo accertato la notifica di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento mai impugnati, rendendo esecutivo il ruolo. Ha inoltre considerato le sospensioni normative legate al periodo emergenziale.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto l'atto impugnato correttamente motivato, in quanto riporta l'indicazione delle cartelle di pagamento, il numero di ruolo e l'ente impositore, rispettando gli elementi essenziali previsti dallo Statuto del Contribuente. Ha altresì precisato che atti successivi che intimano il pagamento di accessori soddisfano l'obbligo di motivazione tramite richiamo dell'atto precedente e quantificazione degli importi aggiuntivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 05/02/2026, n. 1898
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1898
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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