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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 05/02/2026, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1898/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18110/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00143 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Foglianise - Piazza Municipio 82030 Foglianise BN
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500040508000 SPESE DI GIUSTI 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500040508000 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500040508000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500040508000 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in epigrafe, per l'importo complessivo di € 1120,86, basato su avvisi di accertamento e cartelle notificati, indicati nell'atto.
A sostegno del ricorso sosteneva di non avere precedentemente ricevuto regolare notifica di alcun avviso di accertamento o cartella esattoriale o altro atto avente valore interruttivo della pretesa creditoria in oggetto, per cui eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento), la intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero dei tributi dovuti, nonché la prescrizione.
Si costituivano le parti resistenti, contestando i motivi di ricorso.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato;
l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte resistente, è priva di pregio, poiché parte ricorrente lamenta la mancata notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo, di cui avrebbe avuto conoscenza a mezzo visura.
Nondimeno, risulta dagli atti l'avvenuta notifica delle cartelle n. 07120220048921677000 e n.
0712022008862793000, prodromiche alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
La mancata proposizione di impugnazione contro le cartelle di pagamento, regolarmente notificate, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, ha determinato la cristallizzazione del debito e la definitività della pretesa, oltre che la interruzione del termine prescrizionale. La cartella di pagamento n. 07120220088627930000, notificata il 25.11.2022, contiene, quale credito dello scrivente, l'iscrizione a ruolo per il recupero delle spese di giudizio, ai sensi dell'art.15 DLGS N. 546/92 su decisione della CTP di Napoli, definitiva per mancata impugnazione. Nessun atto presupposto andava notificato alla ricorrente. L'articolo 15 come modificato dall'art.9 del DLgs n.156 del 24/09/2015, al comma
2-sexies prevede che la riscossione delle somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché degli agenti e concessionari della riscossione avviene, mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il passaggio in
5 giudicato della sentenza. La procedura di recupero del credito ha inizio nel momento in cui sia diventata definitiva (passato in giudicato) la sentenza. Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 del c.c., dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
Deve inoltre evidenziarsi che la comunicazione preventiva è un atto autonomamente impugnabile;
qualora gli atti prodromici siano divenuti definitivi per mancanza di impugnazione, essi non possono essere più cesurati, poiché i relativi vizi andavano addotti in sede di ricorso avverso gli stessi.
Quanto all'imposta IMU 2014-2015-2016-2017, l'iscrizione a ruolo è stata preceduta dai seguenti atti: avviso di accertamento IMU per l'anno 2014, notificato in data 25/11/2019; avviso di accertamento IMU per l'anno
2015, notificato in data 22/11/2019; avviso di accertamento IMU per l'anno 2016, notificato in data 22/11/2019; avviso di accertamento IMU per l'anno 2017, notificato in data 22/11/2019; stante l'omesso pagamento, il ruolo è stato reso esecutivo in data 30/11/2021, con conseguente esclusione della prescrizione e decadenza.
Va evidenziato che parte resistente fa riferimento alle disposizioni emanate nel periodo emergenziale, contenute nel “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020), che hanno determinato la sospensione, fino al 31 maggio
2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, nel “Decreto Agosto” (DL n.
104/2020), che ha fissato al 15 ottobre 2020 anche il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, decreto
Rilancio (19/5/2020) il Decreto Legge n. 125/2020, che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonchè degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, decreto Legge n.
183/2020, che ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione.
Il Decreto Sostegni" ha disposto il differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e la proroga, fino al 30 aprile 2021, del blocco delle procedure cautelari ed esecutive compresi i pignoramenti pressi terzi.
Il Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021) ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Una volta accertata la intervenuta notifica di cartelle ed avvisi di accertamento mai impugnati l'atto oggetto del presente giudizio non risulta contestato per vii sui propri.
Infondato è altresì il presunto difetto di motivazione dell'atto impugnato, che appare correttamente motivato, in quanto riporta l'indicazione delle cartelle di pagamento, il numero di ruolo e l'ente impositore ed è munito degli elementi essenziali previsti dallo Statuto del Contribuente
Qualsiasi atto tributario che succede ad altro impositivo non necessita di una motivazione dettagliata sulla storia del debito se il contribuente era già stato informato in precedenza mediante la notifica delle cartelle di pagamento, come nel caso di specie.
Nella specie, nell'atto impugnato sono indicati gli elementi posti a base della pretesa fiscale, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del contribuente. Quanto al calcolo degli interessi e degli oneri e costi connessi, deve evidenziarsi che la S.C. (Cass. SSUU) ha ribadito che qualora l'atto impugnato sia successivo ad altro atto in cui siano indicati con precisione l'importo del tributo ei relativi interessi, l'atto successivo che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione attraverso il richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori
Il ricorso va dunque rigettato
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00, oltre oneri di legge, se dovuti
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18110/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00143 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Foglianise - Piazza Municipio 82030 Foglianise BN
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500040508000 SPESE DI GIUSTI 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500040508000 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500040508000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500040508000 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in epigrafe, per l'importo complessivo di € 1120,86, basato su avvisi di accertamento e cartelle notificati, indicati nell'atto.
A sostegno del ricorso sosteneva di non avere precedentemente ricevuto regolare notifica di alcun avviso di accertamento o cartella esattoriale o altro atto avente valore interruttivo della pretesa creditoria in oggetto, per cui eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento), la intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero dei tributi dovuti, nonché la prescrizione.
Si costituivano le parti resistenti, contestando i motivi di ricorso.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato;
l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte resistente, è priva di pregio, poiché parte ricorrente lamenta la mancata notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo, di cui avrebbe avuto conoscenza a mezzo visura.
Nondimeno, risulta dagli atti l'avvenuta notifica delle cartelle n. 07120220048921677000 e n.
0712022008862793000, prodromiche alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
La mancata proposizione di impugnazione contro le cartelle di pagamento, regolarmente notificate, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, ha determinato la cristallizzazione del debito e la definitività della pretesa, oltre che la interruzione del termine prescrizionale. La cartella di pagamento n. 07120220088627930000, notificata il 25.11.2022, contiene, quale credito dello scrivente, l'iscrizione a ruolo per il recupero delle spese di giudizio, ai sensi dell'art.15 DLGS N. 546/92 su decisione della CTP di Napoli, definitiva per mancata impugnazione. Nessun atto presupposto andava notificato alla ricorrente. L'articolo 15 come modificato dall'art.9 del DLgs n.156 del 24/09/2015, al comma
2-sexies prevede che la riscossione delle somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché degli agenti e concessionari della riscossione avviene, mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il passaggio in
5 giudicato della sentenza. La procedura di recupero del credito ha inizio nel momento in cui sia diventata definitiva (passato in giudicato) la sentenza. Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 del c.c., dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
Deve inoltre evidenziarsi che la comunicazione preventiva è un atto autonomamente impugnabile;
qualora gli atti prodromici siano divenuti definitivi per mancanza di impugnazione, essi non possono essere più cesurati, poiché i relativi vizi andavano addotti in sede di ricorso avverso gli stessi.
Quanto all'imposta IMU 2014-2015-2016-2017, l'iscrizione a ruolo è stata preceduta dai seguenti atti: avviso di accertamento IMU per l'anno 2014, notificato in data 25/11/2019; avviso di accertamento IMU per l'anno
2015, notificato in data 22/11/2019; avviso di accertamento IMU per l'anno 2016, notificato in data 22/11/2019; avviso di accertamento IMU per l'anno 2017, notificato in data 22/11/2019; stante l'omesso pagamento, il ruolo è stato reso esecutivo in data 30/11/2021, con conseguente esclusione della prescrizione e decadenza.
Va evidenziato che parte resistente fa riferimento alle disposizioni emanate nel periodo emergenziale, contenute nel “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020), che hanno determinato la sospensione, fino al 31 maggio
2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, nel “Decreto Agosto” (DL n.
104/2020), che ha fissato al 15 ottobre 2020 anche il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, decreto
Rilancio (19/5/2020) il Decreto Legge n. 125/2020, che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonchè degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, decreto Legge n.
183/2020, che ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione.
Il Decreto Sostegni" ha disposto il differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e la proroga, fino al 30 aprile 2021, del blocco delle procedure cautelari ed esecutive compresi i pignoramenti pressi terzi.
Il Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021) ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Una volta accertata la intervenuta notifica di cartelle ed avvisi di accertamento mai impugnati l'atto oggetto del presente giudizio non risulta contestato per vii sui propri.
Infondato è altresì il presunto difetto di motivazione dell'atto impugnato, che appare correttamente motivato, in quanto riporta l'indicazione delle cartelle di pagamento, il numero di ruolo e l'ente impositore ed è munito degli elementi essenziali previsti dallo Statuto del Contribuente
Qualsiasi atto tributario che succede ad altro impositivo non necessita di una motivazione dettagliata sulla storia del debito se il contribuente era già stato informato in precedenza mediante la notifica delle cartelle di pagamento, come nel caso di specie.
Nella specie, nell'atto impugnato sono indicati gli elementi posti a base della pretesa fiscale, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del contribuente. Quanto al calcolo degli interessi e degli oneri e costi connessi, deve evidenziarsi che la S.C. (Cass. SSUU) ha ribadito che qualora l'atto impugnato sia successivo ad altro atto in cui siano indicati con precisione l'importo del tributo ei relativi interessi, l'atto successivo che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione attraverso il richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori
Il ricorso va dunque rigettato
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00, oltre oneri di legge, se dovuti