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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/05/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 12 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6073 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...] CodiceFiscale_1
Gorizia n. 11, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società con sede in Controparte_1
Nicolosi, via Mario Rapisardi n. 2, PI , ed elettivamente domiciliato in Trecastagni, via Vittorio P.IVA_1
Emanuele n. 93, presso lo studio dell'avv. Cristina Marletta, che lo rappresenta per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per mandato generale CP_2 alle liti del 21.07.2015, a rogito n. 80974 in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
13.07.2022, il ricorrente, come sopra generalizzato, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione CP_ n. OI-000098634 – (prot. .2100.06/06/2022.0360885), notificata il 22.06.2022, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 29.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite CP_ CP_ all'anno 2013, oltre spese di notifica, di cui agli atti di accertamento prot. n. . CP_ 2100.15/05/2017.0207073 del 26/05/2017 e prot. n. .2100.15/05/2017.0207075 del 26/05/2017.
1 CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente contestava di aver commesso la violazione, avendo sempre versato le somme dovute, eccepiva l'omessa notifica degli atti di accertamento sottesi all'ordinanza ingiunzione con conseguente illegittimità della stessa, il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo;
la decadenza dell'ente di notificare gli atti ex art. 1 del D. L. 106/2005, conv, in Legge 156/2005 e la nullità dell'atto per violazione delle norme di cui alla Legge 212/2000.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione opposta, per le ragioni tutte sopra esposte. Nel merito, accertare e dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza di ingiunzione impugnata per tutte le ragioni su esposte. Il tutto con vittoria di spese e compensi, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.” CP_ Integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva svolgendo difese sotto vari profili volte al rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 24.04.2023, resa all'esito dell'udienza del 21.04.2023, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
Nelle more del giudizio, dando atto dell'intervenuta emanazione del D.L 48/2023, che aveva stabilito criteri diversi per la quantificazione della sanzione, depositava provvedimento con sanzione rideterminata.
Con le note depositate il 12.03.2024, parte ricorrente dichiarava l'interesse a definire il giudizio aderendo alla CP_ rideterminazione operata dall' e la causa differita per provvedere ala pagamento.
Differita come da provvedimenti in atti per il superiore incombente, alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente
Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 12.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
CP_ Parte ricorrente dichiarava di aderire alla rideterminazione operata dall' , ma nonostante i reiterati rinvii per la produzione dell'intervenuto pagamento, non ottemperava, pertanto il ricorso va deciso nel merito.
CP_ CP_ Con l'opposizione contestava per mancata notifica degli atti di accertamento prot. n. .
CP_ 2100.15/05/2017.0207073 del 26/05/2017 e prot. n. .2100.15/05/2017.0207075 del 26/05/2017, indicati nell'ordinanza ingiunzione.
CP_ CP_ Con riferimento all'atto di accertamento prot. n. . 2100.15/05/2017.0207073, va rilevato come l ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78321346624-3, che risulta notificato in data
2 26.05.2017, a mani di soggetto qualificatosi “padre”, cui è seguita la spedizione della raccomandata CP_ informativa (C.A.N.) n.7833134664-5; per l'atto di accertamento prot. n. .2100.15/05/2017.0207075, CP_ l ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78321346622-1 che risulta notificato in data 26.05.2017, a mani dell'incaricato al ritiro della società.
Inoltre, quanto attestato nella predetta relata dal notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
Le predette notificazioni devono, con riferimento alle modalità di notifica utilizzate, quindi, ritenersi regolarmente eseguite e le ordinanze ingiunzioni, sotto tale profilo, devono ritenersi legittime.
Per ciò che concerne l'eccezione di nullità/illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 L. 241/1990, è sufficiente rammentare che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente”
(Cfr.: Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30.07.2020).
Nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione risulta dotata di sufficiente motivazione succinta avendo: richiamato l'atto di accertamento della contestazione con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato la violazione contestata evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa (“la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n.689/1981”).
Riguardo alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 212/2000 va rilevato come la violazione dei precetti in questione non incide direttamente sui diritti costituzionali del destinatario ed esclude l'annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma di atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento il suo contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cfr.: Cass, 21 marzo 2012, n. 4516).
Nel caso di specie, la censura mossa dal ricorrente appare del tutto generica, e non emergono motivi che consentano di ritenere che, in assenza della prospettata violazione, il contenuto degli atti avrebbe potuto essere diverso (Cfr.: Cass. 1425/2013).
Infine, non trova applicazione l'invocata disciplina di cui all'art. 1 del D.L. 106/2005, conv. in Legge 156/2005, dettata in materia di notificazione della cartella di pagamento.
Da ultimo occorre rilevare che sulla quantificazione della sanzione, assume particolare rilevanza la normativa sopravvenuta, ovvero le modifiche che l'art. 23 del D.L. 04.05.2023 n. 48, ha apportato all'art. 2, co.
1-bis, D.L.
n. 463/1983.
L'art. 2, c. 1 bis, della legge 11.11.1983 n. 638, nella formulazione introdotta dall'art. 3, c. 6, del D. Lgs.
15.01.2016 n. 8, entrato in vigore il 06.02.2016, così prevedeva: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al
3 comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro
€ 10.000 fino ad un massimo di € 50.000». Ed in relazione a tale dettato normativo era stata comminata l'originaria sanzione.
A seguito della nuova formulazione nascente dal D.L. 48/2023, l'art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463/1983, risulta così modificato “1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Ebbene, parte ricorrente non ha manifestato interesse ad aderire alla rideterminazione operata dall' ed CP_2 aderente ai nuovi criteri normativi, tenuto conto che la quantificazione della sanzione nell'originario importo risulta ormai non conforme a legge.
Ne consegue che, risultando infondati i motivi di ricorso, per come motivati nella superiore parte motiva, il CP_ ricorrente va condannato al pagamento della sanzione siccome rideterminata dall' , conformemente ai criteri di cui al D.L. 48/2023, ovvero nella somma di € 5.020,48.
2. Spese.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo, tenendo conto dell'importo della sanzione rideterminata.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 13.07.2022 da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_1 CP_1
nei confronti dell' in persona del legale
[...] Controparte_2 CP_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: CP_
1. Accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'importo dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-000098634, con determinazione della sanzione amministrativa in € 5.020,48.
2. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, come sopra generalizzato, al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rideterminato, ai sensi del D.L.
48/2023.
4 3. Condanna parte ricorrente, come sopra generalizzata, al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_ dell' , in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 1.061,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovuta.
Così deciso in Catania, 12.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 12 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6073 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...] CodiceFiscale_1
Gorizia n. 11, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società con sede in Controparte_1
Nicolosi, via Mario Rapisardi n. 2, PI , ed elettivamente domiciliato in Trecastagni, via Vittorio P.IVA_1
Emanuele n. 93, presso lo studio dell'avv. Cristina Marletta, che lo rappresenta per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per mandato generale CP_2 alle liti del 21.07.2015, a rogito n. 80974 in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
13.07.2022, il ricorrente, come sopra generalizzato, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione CP_ n. OI-000098634 – (prot. .2100.06/06/2022.0360885), notificata il 22.06.2022, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 29.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite CP_ CP_ all'anno 2013, oltre spese di notifica, di cui agli atti di accertamento prot. n. . CP_ 2100.15/05/2017.0207073 del 26/05/2017 e prot. n. .2100.15/05/2017.0207075 del 26/05/2017.
1 CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente contestava di aver commesso la violazione, avendo sempre versato le somme dovute, eccepiva l'omessa notifica degli atti di accertamento sottesi all'ordinanza ingiunzione con conseguente illegittimità della stessa, il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo;
la decadenza dell'ente di notificare gli atti ex art. 1 del D. L. 106/2005, conv, in Legge 156/2005 e la nullità dell'atto per violazione delle norme di cui alla Legge 212/2000.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione opposta, per le ragioni tutte sopra esposte. Nel merito, accertare e dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza di ingiunzione impugnata per tutte le ragioni su esposte. Il tutto con vittoria di spese e compensi, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.” CP_ Integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva svolgendo difese sotto vari profili volte al rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 24.04.2023, resa all'esito dell'udienza del 21.04.2023, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
Nelle more del giudizio, dando atto dell'intervenuta emanazione del D.L 48/2023, che aveva stabilito criteri diversi per la quantificazione della sanzione, depositava provvedimento con sanzione rideterminata.
Con le note depositate il 12.03.2024, parte ricorrente dichiarava l'interesse a definire il giudizio aderendo alla CP_ rideterminazione operata dall' e la causa differita per provvedere ala pagamento.
Differita come da provvedimenti in atti per il superiore incombente, alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente
Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 12.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
CP_ Parte ricorrente dichiarava di aderire alla rideterminazione operata dall' , ma nonostante i reiterati rinvii per la produzione dell'intervenuto pagamento, non ottemperava, pertanto il ricorso va deciso nel merito.
CP_ CP_ Con l'opposizione contestava per mancata notifica degli atti di accertamento prot. n. .
CP_ 2100.15/05/2017.0207073 del 26/05/2017 e prot. n. .2100.15/05/2017.0207075 del 26/05/2017, indicati nell'ordinanza ingiunzione.
CP_ CP_ Con riferimento all'atto di accertamento prot. n. . 2100.15/05/2017.0207073, va rilevato come l ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78321346624-3, che risulta notificato in data
2 26.05.2017, a mani di soggetto qualificatosi “padre”, cui è seguita la spedizione della raccomandata CP_ informativa (C.A.N.) n.7833134664-5; per l'atto di accertamento prot. n. .2100.15/05/2017.0207075, CP_ l ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78321346622-1 che risulta notificato in data 26.05.2017, a mani dell'incaricato al ritiro della società.
Inoltre, quanto attestato nella predetta relata dal notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
Le predette notificazioni devono, con riferimento alle modalità di notifica utilizzate, quindi, ritenersi regolarmente eseguite e le ordinanze ingiunzioni, sotto tale profilo, devono ritenersi legittime.
Per ciò che concerne l'eccezione di nullità/illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 L. 241/1990, è sufficiente rammentare che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente”
(Cfr.: Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30.07.2020).
Nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione risulta dotata di sufficiente motivazione succinta avendo: richiamato l'atto di accertamento della contestazione con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato la violazione contestata evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa (“la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n.689/1981”).
Riguardo alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 212/2000 va rilevato come la violazione dei precetti in questione non incide direttamente sui diritti costituzionali del destinatario ed esclude l'annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma di atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento il suo contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cfr.: Cass, 21 marzo 2012, n. 4516).
Nel caso di specie, la censura mossa dal ricorrente appare del tutto generica, e non emergono motivi che consentano di ritenere che, in assenza della prospettata violazione, il contenuto degli atti avrebbe potuto essere diverso (Cfr.: Cass. 1425/2013).
Infine, non trova applicazione l'invocata disciplina di cui all'art. 1 del D.L. 106/2005, conv. in Legge 156/2005, dettata in materia di notificazione della cartella di pagamento.
Da ultimo occorre rilevare che sulla quantificazione della sanzione, assume particolare rilevanza la normativa sopravvenuta, ovvero le modifiche che l'art. 23 del D.L. 04.05.2023 n. 48, ha apportato all'art. 2, co.
1-bis, D.L.
n. 463/1983.
L'art. 2, c. 1 bis, della legge 11.11.1983 n. 638, nella formulazione introdotta dall'art. 3, c. 6, del D. Lgs.
15.01.2016 n. 8, entrato in vigore il 06.02.2016, così prevedeva: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al
3 comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro
€ 10.000 fino ad un massimo di € 50.000». Ed in relazione a tale dettato normativo era stata comminata l'originaria sanzione.
A seguito della nuova formulazione nascente dal D.L. 48/2023, l'art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463/1983, risulta così modificato “1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Ebbene, parte ricorrente non ha manifestato interesse ad aderire alla rideterminazione operata dall' ed CP_2 aderente ai nuovi criteri normativi, tenuto conto che la quantificazione della sanzione nell'originario importo risulta ormai non conforme a legge.
Ne consegue che, risultando infondati i motivi di ricorso, per come motivati nella superiore parte motiva, il CP_ ricorrente va condannato al pagamento della sanzione siccome rideterminata dall' , conformemente ai criteri di cui al D.L. 48/2023, ovvero nella somma di € 5.020,48.
2. Spese.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo, tenendo conto dell'importo della sanzione rideterminata.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 13.07.2022 da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_1 CP_1
nei confronti dell' in persona del legale
[...] Controparte_2 CP_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: CP_
1. Accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'importo dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-000098634, con determinazione della sanzione amministrativa in € 5.020,48.
2. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, come sopra generalizzato, al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rideterminato, ai sensi del D.L.
48/2023.
4 3. Condanna parte ricorrente, come sopra generalizzata, al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_ dell' , in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 1.061,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovuta.
Così deciso in Catania, 12.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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