Ordinanza cautelare 28 giugno 2024
Ordinanza collegiale 8 novembre 2024
Sentenza breve 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 28/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2024, proposto da
UI AK MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Nardozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Macerata, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 9 L. 91 del 05/02/1992 adottato il 19 gennaio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Macerata e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il deposito in data 17 gennaio 2025 con il quale l’amministrazione ha documentato la riammissione della pratica di cittadinanza di parte ricorrente a seguito della rivalutazione compiuta successivamente all’ordinanza 102/2024 di questo Tar;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata da parte ricorrente alla camera di consiglio del 23 gennaio 2025;
Ritenuto di trattenere il ricorso in decisione ai sensi dell’articolo 60 cpa e di dichiararlo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, sussistendone le giuste ragioni alla luce dell’andamento della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO