Art. 2.
All'onere di lire 800 milioni, derivante dalla concessione dell'anticipo di cui all'art. 1, si fara' fronte mediante riduzione della somma disponibile sullo stanziamento del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1953-54, per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212 , che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 800 milioni, derivante dalla concessione dell'anticipo di cui all'art. 1, si fara' fronte mediante riduzione della somma disponibile sullo stanziamento del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1953-54, per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212 , che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.