TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/10/2025, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione I civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 5413 / 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale
PROMOSSO DA
(nato in [...] il [...] ), Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. CICALESE MONICA in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
(nata in [...] il [...] ) rapp.to e difeso Controparte_1 dall'avv. BARONE CAROLINA e in forza di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
Avv. Michela De Vivo n.q. di Curatrice speciale dei minori
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/12/2023 ha chiesto che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dal coniuge con cui aveva Controparte_1 contratto matrimonio il 24/04/2006 in Cava de' Tirreni e dalla cui unione sono nati tre figli, di cui due minori. Regolarmente si costituiva in giudizio , il quale non si è Controparte_1 opposto alla pronuncia di separazione.
Emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti in data 19.11.2023 e preso atto della impossibilità della riconciliazione, la causa ha subito una lunga istruttoria.
All'udienza del 07-10-2025 le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza sullo status ed il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con riserva di rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
*
Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene di dover pronunciare la separazione tra le parti, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, nonché dal comportamento processuale delle parti, l'impossibilità di giungere ad una conciliazione.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Quanto ai provvedimenti accessori, sulla scorta delle conclusioni rese dalle parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) Pronuncia la separazione tra (nata a [...] Parte_1
INFERIORE (SA) il 14/04/1980 ) e (nato in Controparte_1
GERMANIA il 13/04/1972 ) in il 24/04/2006 (Atto n. 19 Parte II Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2006);
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l' annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
3) Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire