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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 12/01/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 226/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
FRATTAROLO RA MARIA, Relatore
LUPI ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4945/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12876/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8
e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170030144576000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3657/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12876/8/2024 del 19/6/2024 (dep. il 22/10/2024) la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma dichiarava il difetto di legittimazione attiva del ricorrente sig. Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720170030144576000, presuntivamente notificata in data 23/3/2017, afferente al recupero
IVA anno 2013, dell'importo di Euro 56.631,82, riferita alla società Società_1 s.r.l. – dichiarata fallita con sentenza del Tribunale Civile di Roma del 3/5/2018 - di cui il ricorrente era stato legale rappresentante sino al gennaio 2018.
Il ricorrente, sostenendo il suo interesse ad agire posto che dopo il fallimento gli era stato contestato il reato di omesso versamento di imposte, eccepiva la mancata notifica della cartella di pagamento, violazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602/73, violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e ss c.p.c., abuso di diritto, eccesso di potere ed intervenute decadenza e prescrizione.
In primo grado si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo carenza di legittimazione processuale del ricorrente, posto che dopo il fallimento la capacità di stare in giudizio per conto della società competeva al curatore fallimentare ex art. 43 L.F.; sosteneva inoltre che la cartella in questione era stata regolarmente notificata alla società a mezzo pec in data 23/3/2017 (all'indirizzo Email_3, estratto dal registro della CCIAA) e successivamente, in data 10/4/2018, era stata notificata, sempre a mezzo pec,
l'intimazione di pagamento n. 09720189022653407000, atti entrambi non opposti.
Con successive memorie il ricorrente contestava la costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 546/92 in quanto la cartella era stata notificata da indirizzo non presente nei pubblici registri (Email_4), ribadendo la piena legittimazione ad impugnare e la sussistenza dell'interesse ad agire, posto che l'omesso versamento IVA era divenuto oggetto di contestazione anche nell'ambito di un procedimento penale (iscritto al n. R.G. 13857/19; R.G. G.I.P. n.
27506/19 Trib. Pen.Roma).
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado rilevava che l'Agenzia delle Entrate Riscossione avesse fornito prova, mediante apposita relata, della notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo pec in data
23/3/2017, epoca in cui la società non era stata ancora dichiarata fallita ed in cui il sig. Ricorrente_1 era amministratore;
né risultava contestato da parte del ricorrente l'avvenuto versamento delle imposte iscritte a ruolo.
Conclusivamente, dichiarava il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, “rilevabile ex officio in ogni stato e grado del giudizio”.
Ha proposto appello il contribuente, premettendo la sussistenza della propria legittimazione processuale e dell'interesse ad agire, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, l'intervenuta decadenza della potestà dell'Amministrazione Finanziaria di notificare la cartella de quo e la prescrizione degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando controdeduzioni nelle quali eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 546/92; chiede, nel merito, il rigetto dell'appello, ribadendo la regolarità della notifica della cartella e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, sottolineando infine che quattro dei sei procedimenti tributari intentati dal ricorrente, per le medesime ragioni di fatto e di diritto, si sono conclusi con sentenza sfavorevoli per il contribuente medesimo. L'appellante ha depositato memorie nelle quali contesta l'eccepita inammissibilità dell'appello e ribadisce le proprie argomentazioni in tema di interesse ad agire ed estratto di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, l'appello del contribuente non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, deve essere respinta l' eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per asserita violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/92; ai sensi di tale norma, infatti, l'atto di appello deve contenere, tra gli altri, “i motivi specifici dell'impugnazione” a pena di inammissibilità in caso di mancanza o assoluta incertezza di tale elemento.
La necessità della specifica indicazione dei motivi di appello attiene alla corretta individuazione dei limiti della devoluzione, consentendo in tal modo di circoscrivere l'ambito del riesame agli errori asseritamente commessi dal giudice di primo grado e alla relazione causale di tali errori con la decisione adottata.
Tuttavia, come più volte sostenuto dalla Corte di Cassazione (ex multiis, ord. n. 17758/2019), l'indicazione dei motivi non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione degli stessi essendo sufficiente una esposizione chiara ed univoca del devolutum, dovendosi ritenere inammissibile l'appello soltanto nel caso in cui tale enunciazione manchi o sia assolutamente incerta in misura da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta contro la decisione impugnata (in tal senso anche sentenze nn. 24454/2010 e 23719/2013); in tal senso, anche la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno del ricorso disatteso in primo grado si ritengono idonee ad assolvere l'onere di specificità dei motivi di impugnazione (Cass. sent. n. 14908/14).
Nel caso di specie, l'appello risulta contenere l'esposizione dei medesimi motivi di doglianza che hanno costituito oggetto della controversia nel primo grado di giudizio, risultando pertanto sufficientemente delimitato l'oggetto del presente riesame.
Quanto alla questione afferente la ritenuta carenza di legittimazione processuale da parte del soggetto appellante, nell'atto di gravame il contribuente ne ribadisce la sussistenza con conseguente integrazione dell'interesse ad agire: pur premettendo che la dichiarazione di fallimento comporta, a norma dell'art. 43 della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/42) la perdita della sua capacità di stare in giudizio, essa non sottrarrebbe al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, con la conseguenza che la capacità di stare in giudizio nelle controversie ad essi relative permarrebbe, in via eccezionale, in caso di inerzia del curatore;
con l'apertura della procedura concorsuale, il fallito perde la disponibilità del suo patrimonio, verificandosi una dissociazione tra proprietà e potere di amministrazione giuridica del patrimonio, ex art. 42 L.F., ma non verrebbe meno né la titolarità dei rapporti giuridici patrimoniali né quella soggettiva d'imposta.
L'appellante sostiene che sebbene gli atti impositivi i cui presupposti si siano determinati prima dell'apertura della procedura concorsuale possano incidere sullo stato passivo, ai fini della loro impugnabilità da parte del debitore, non rileverebbe soltanto la qualità persistente di contribuente del debitore insolvente ma anche il diverso interesse che lo stesso contribuente ha di impugnare gli atti medesimi, in quanto, mentre il curatore del fallimento “ha interesse ad iniziare un giudizio avverso una pretesa tributaria solo laddove tale contenzioso possa astrattamente incidere sulla ripartizione dell'attivo tra i creditori concorsuali, al netto dei costi prededucibili da sostenersi sia per l'instaurazione, sia quale effetto accessorio del contenzioso stesso…”, il contribuente fallito avrebbe invece “un interesse del tutto differente, tenuto conto dei riflessi, anche di carattere sanzionatorio ovvero penale, come in concreto, che potrebbero discendere dall'ammissione del credito tributario, ove il maggior credito venisse valorizzato dal curatore nella relazione al giudice delegato (art. 33 L. fall., art. 130 D.Lgs. n. 14/2019 art. 130) e ove tale circostanza si tramutasse in una imputazione penalmente rilevante”; né potrebbe trascurarsi l'interesse del debitore al residuo del proprio patrimonio, dopo la chiusura del fallimento.
Dal riconoscimento di questa legittimazione straordinaria ad agire del contribuente dichiarato fallito conseguirebbe che il difetto di essa potrebbe essere fatto valere dal solo curatore, non potendo essere sollevato neanche ex officio, potendo parlarsi di inerzia del curatore soltanto quanto tale organo non abbia fatto ricorso tout court alla tutela giurisdizionale e non quando successivamente alla proposizione, da parte del curatore, di un giudizio tributario, gli organi della procedura abbiano ritenuto inopportuno coltivarlo ulteriormente, situazione in cui sussisterebbe il difetto di legittimazione ad agire del contribuente dichiarato fallito. Secondo cioè questa interpretazione, sarebbe “negata la legittimazione straordinaria del contribuente debitore, la cui eccezione spetterebbe al solo curatore del fallimento, ogni qual volta l'inerzia (ovvero l'omessa attivazione processuale) sia comunque il frutto di una valutazione ponderata della curatela. In questo caso, tenuto conto che il presupposto della legittimazione straordinaria del fallito sarebbe inibito una specifica valutazione (a monte) negativa da parte degli organi della procedura di non adire l'autorità giurisdizionale, occorre volta per volta esaminare se l'omessa proposizione dell'azione di impugnazione dell'atto impositivo da parte del curatore sia frutto di questa ponderata valutazione”, essendo onere del fallito dimostrare, ogni volta, ex ante, la propria legittimazione processuale, “anche laddove il curatore non fosse parte del giudizio e anche laddove il curatore non avesse tout court promosso alcun contenzioso”.
Occorrerebbe cioè distinguere tra inerzia semplice del curatore, che consentirebbe la legittimazione processuale del fallito, dall'inerzia consapevole o qualificata, che limiterebbe la possibilità per il fallito di agire in giudizio.
Nel caso di specie si verterebbe, secondo parte appellante, nella prima ipotesi, essendo oltretutto il contribuente imputato per omissione di poste tributarie decadute, fermo restando che, essendo la perdita di capacità processuale del fallito posta nell'interesse della massa dei creditori, ove l'azione esperita non rechi pregiudizio alle ragioni dei creditori e la curatela non manifesti interesse per il rapporto oggetto di controversia – non intervenendo per sollevare eccezione di difetto di legittimazione ad agire del fallito – il contribuente potrebbe provvedere alla tutela giurisdizionale dei diritti contestati, avendo interesse a non far diventare definitivi gli atti tributari, dovendo egli poi rispondere personalmente con il proprio patrimonio, degli eventuali atti divenuti definitivi, una volta chiuso il fallimento e rientrato nella disponibilità dei propri beni.
La resistente Agenzia delle Entrate Riscossione controdeduce che la giurisprudenza richiamata dall'appellante per sostenere il permanere di una legittimazione processuale in capo al fallito riguarderebbe ipotesi di fallimenti di società di persone o di ditte individuali, dove vi sarebbe interesse del contribuente ad
“eliminare una eventuale debenza che alla chiusura del fallimento potrebbe riverberarsi a suo carico”, rischio che non sussisterebbe nel caso di specie, vertendosi nell'ambito di una società di capitali ove i soci rispondono nei limiti del patrimonio sociale;
quanto al profilo afferente la responsabilità penale del contribuente quale amministratore, le imputazioni a carico dello stesso – di cui agli artt. 223, 216 c. 1 n. 2, 219 c.1 e c. 2 n. 1, legge fall., art. 110 c.p. – afferiscono al falso in bilancio e all'evasione fiscale, laddove le contestazioni del contribuente nel presente giudizio tributario non atterrebbero al merito della debenza ma a mere questioni formali riguardanti l'omessa notifica delle cartelle e la decadenza dall'azione recuperatoria, non comprendendosi pertanto “il nesso tra l'eliminazione del debito per vizi formali e le imputazioni penali” de quo.
Pare opportuno ricordare che la questione inerente la legittimazione processuale del fallito nell'ambito del giudizio tributario è stata di recente affrontata dalle Sezioni Unite (Cass. n. 11287/23) in un caso riguardante una società di persone, nell'ambito del quale l'avviso di accertamento impugnato era stato notificato anche al curatore fallimentare ed in cui, nel corso del giudizio di primo grado, era poi intervenuta la chiusura del fallimento.
Occorre premettere che l'art. 43 della L. fallimentare, rubricato “Rapporti processuali” stabilisce che “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge”; tale previsione consegue alla perdita, da parte del fallito, del potere di disposizione dei beni e dei rapporti patrimoniali appresi al fallimento (art. 42 L. fall. recita: “La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”), incidente sulla sua capacità di stare in giudizio in quanto diretta applicazione della regola fissata dall'art. 75
c.p.c. secondo cui “sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere”.
La Suprema Corte, nella sentenza citata, afferma che “siccome l'effetto di spossessamento non è totale - ammettendosi che esso non operi con riguardo alle posizioni di natura strettamente personale del debitore ed a quelle non apprese al concorso perché ritenute rispetto a questo ininfluenti e prive di interesse - alla stessa maniera neppure l'incapacità processuale del fallito, come sancita dall'art. 43 cit., è priva di eccezioni”, mantenendo il fallito “la capacità processuale con riguardo alle posizioni estranee agli interessi ed alle funzioni del concorso, come appunto quelle di natura strettamente personale o comunque non incidenti sulla sorte dei creditori”, individuandosi “il fondamento della capacità processuale del fallito anche in ordine a questi rapporti … nella posizione di 'inerzia' che il curatore eventualmente assuma rispetto ad essi”.
Dopo aver ricordato i diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di corretta interpretazione dell'inerzia del curatore, se cioè consapevole o meno, al fine di fondare il difetto di legittimazione processuale del fallito
(“mentre la tesi dell'inerzia semplice esonera il fallito che agisce dall'onere di allegare qualcosa di più e di diverso dal solo fatto oggettivo della inattività del curatore comunque determinatasi, la tesi dell'inerzia qualificata ostativa presuppone l'assenza di una valutazione negativa e ponderata di astensione da parte del curatore;
il che suscita un accertamento fattuale, in sede di verifica preliminare dei presupposti processuali, la cui complessità e potenziale vaghezza possono risultare tanto maggiori quanto più si ammetta che questa valutazione negativa ponderata possa desumersi anche per implicito o per facta concludentia, cioè in assenza di un formale provvedimento del giudice delegato (del resto previsto dall'art. 25 n.6) L. fall. per stare in giudizio, non anche per non starci) che autorizzi il curatore all'astensione”) le SSUU aderiscono all'interpretazione secondo cui è sufficiente a fondare la legittimazione processuale del fallito l'inerzia c.d. semplice, pur sostenendo, richiamando precedente pronuncia delle SSUU (n. 27346/09), che il difetto di legittimazione passiva possa essere sollevato anche ex officio.
Nel caso oggetto della presente controversia, anche a ritenere sussistente la legittimazione processuale dell'appellante, la cartella di pagamento ed il successivo invito al pagamento erano stati notificati alla sola società, in persona del legale rappresentante, e non anche al curatore fallimentare, in quanto la sentenza dichiarativa del fallimento era intervenuta solo in epoca successiva, ed entrambi gli atti erano divenuti definitivi per mancata opposizione nei termini da parte del ricorrente, non potendosi accogliere l'argomentazione dell'appellante in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo;
com'è noto, con l'introduzione dell' art.3 bis del d.l. n. 146/2021 - che ha inserito il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 – ai sensi del quale “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”, la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo è stata limitata a specifiche ipotesi, nella specie non sussistenti.
L'appello deve pertanto essere respinto, con assorbimento dei restanti motivi.
Con riguardo alle spese, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, insussistenti dette ragioni, dovendosi fare applicazione del disposto del I comma del detto art. 15, secondo cui le spese, liquidate come da dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 147/22 e da distrarsi a favore del difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidandole nella misura di euro 4.000,00
(quattromila/00) oltre oneri di legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
FRATTAROLO RA MARIA, Relatore
LUPI ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4945/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12876/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8
e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170030144576000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3657/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12876/8/2024 del 19/6/2024 (dep. il 22/10/2024) la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma dichiarava il difetto di legittimazione attiva del ricorrente sig. Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720170030144576000, presuntivamente notificata in data 23/3/2017, afferente al recupero
IVA anno 2013, dell'importo di Euro 56.631,82, riferita alla società Società_1 s.r.l. – dichiarata fallita con sentenza del Tribunale Civile di Roma del 3/5/2018 - di cui il ricorrente era stato legale rappresentante sino al gennaio 2018.
Il ricorrente, sostenendo il suo interesse ad agire posto che dopo il fallimento gli era stato contestato il reato di omesso versamento di imposte, eccepiva la mancata notifica della cartella di pagamento, violazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602/73, violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e ss c.p.c., abuso di diritto, eccesso di potere ed intervenute decadenza e prescrizione.
In primo grado si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo carenza di legittimazione processuale del ricorrente, posto che dopo il fallimento la capacità di stare in giudizio per conto della società competeva al curatore fallimentare ex art. 43 L.F.; sosteneva inoltre che la cartella in questione era stata regolarmente notificata alla società a mezzo pec in data 23/3/2017 (all'indirizzo Email_3, estratto dal registro della CCIAA) e successivamente, in data 10/4/2018, era stata notificata, sempre a mezzo pec,
l'intimazione di pagamento n. 09720189022653407000, atti entrambi non opposti.
Con successive memorie il ricorrente contestava la costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 546/92 in quanto la cartella era stata notificata da indirizzo non presente nei pubblici registri (Email_4), ribadendo la piena legittimazione ad impugnare e la sussistenza dell'interesse ad agire, posto che l'omesso versamento IVA era divenuto oggetto di contestazione anche nell'ambito di un procedimento penale (iscritto al n. R.G. 13857/19; R.G. G.I.P. n.
27506/19 Trib. Pen.Roma).
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado rilevava che l'Agenzia delle Entrate Riscossione avesse fornito prova, mediante apposita relata, della notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo pec in data
23/3/2017, epoca in cui la società non era stata ancora dichiarata fallita ed in cui il sig. Ricorrente_1 era amministratore;
né risultava contestato da parte del ricorrente l'avvenuto versamento delle imposte iscritte a ruolo.
Conclusivamente, dichiarava il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, “rilevabile ex officio in ogni stato e grado del giudizio”.
Ha proposto appello il contribuente, premettendo la sussistenza della propria legittimazione processuale e dell'interesse ad agire, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, l'intervenuta decadenza della potestà dell'Amministrazione Finanziaria di notificare la cartella de quo e la prescrizione degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando controdeduzioni nelle quali eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 546/92; chiede, nel merito, il rigetto dell'appello, ribadendo la regolarità della notifica della cartella e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, sottolineando infine che quattro dei sei procedimenti tributari intentati dal ricorrente, per le medesime ragioni di fatto e di diritto, si sono conclusi con sentenza sfavorevoli per il contribuente medesimo. L'appellante ha depositato memorie nelle quali contesta l'eccepita inammissibilità dell'appello e ribadisce le proprie argomentazioni in tema di interesse ad agire ed estratto di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, l'appello del contribuente non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, deve essere respinta l' eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per asserita violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/92; ai sensi di tale norma, infatti, l'atto di appello deve contenere, tra gli altri, “i motivi specifici dell'impugnazione” a pena di inammissibilità in caso di mancanza o assoluta incertezza di tale elemento.
La necessità della specifica indicazione dei motivi di appello attiene alla corretta individuazione dei limiti della devoluzione, consentendo in tal modo di circoscrivere l'ambito del riesame agli errori asseritamente commessi dal giudice di primo grado e alla relazione causale di tali errori con la decisione adottata.
Tuttavia, come più volte sostenuto dalla Corte di Cassazione (ex multiis, ord. n. 17758/2019), l'indicazione dei motivi non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione degli stessi essendo sufficiente una esposizione chiara ed univoca del devolutum, dovendosi ritenere inammissibile l'appello soltanto nel caso in cui tale enunciazione manchi o sia assolutamente incerta in misura da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta contro la decisione impugnata (in tal senso anche sentenze nn. 24454/2010 e 23719/2013); in tal senso, anche la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno del ricorso disatteso in primo grado si ritengono idonee ad assolvere l'onere di specificità dei motivi di impugnazione (Cass. sent. n. 14908/14).
Nel caso di specie, l'appello risulta contenere l'esposizione dei medesimi motivi di doglianza che hanno costituito oggetto della controversia nel primo grado di giudizio, risultando pertanto sufficientemente delimitato l'oggetto del presente riesame.
Quanto alla questione afferente la ritenuta carenza di legittimazione processuale da parte del soggetto appellante, nell'atto di gravame il contribuente ne ribadisce la sussistenza con conseguente integrazione dell'interesse ad agire: pur premettendo che la dichiarazione di fallimento comporta, a norma dell'art. 43 della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/42) la perdita della sua capacità di stare in giudizio, essa non sottrarrebbe al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, con la conseguenza che la capacità di stare in giudizio nelle controversie ad essi relative permarrebbe, in via eccezionale, in caso di inerzia del curatore;
con l'apertura della procedura concorsuale, il fallito perde la disponibilità del suo patrimonio, verificandosi una dissociazione tra proprietà e potere di amministrazione giuridica del patrimonio, ex art. 42 L.F., ma non verrebbe meno né la titolarità dei rapporti giuridici patrimoniali né quella soggettiva d'imposta.
L'appellante sostiene che sebbene gli atti impositivi i cui presupposti si siano determinati prima dell'apertura della procedura concorsuale possano incidere sullo stato passivo, ai fini della loro impugnabilità da parte del debitore, non rileverebbe soltanto la qualità persistente di contribuente del debitore insolvente ma anche il diverso interesse che lo stesso contribuente ha di impugnare gli atti medesimi, in quanto, mentre il curatore del fallimento “ha interesse ad iniziare un giudizio avverso una pretesa tributaria solo laddove tale contenzioso possa astrattamente incidere sulla ripartizione dell'attivo tra i creditori concorsuali, al netto dei costi prededucibili da sostenersi sia per l'instaurazione, sia quale effetto accessorio del contenzioso stesso…”, il contribuente fallito avrebbe invece “un interesse del tutto differente, tenuto conto dei riflessi, anche di carattere sanzionatorio ovvero penale, come in concreto, che potrebbero discendere dall'ammissione del credito tributario, ove il maggior credito venisse valorizzato dal curatore nella relazione al giudice delegato (art. 33 L. fall., art. 130 D.Lgs. n. 14/2019 art. 130) e ove tale circostanza si tramutasse in una imputazione penalmente rilevante”; né potrebbe trascurarsi l'interesse del debitore al residuo del proprio patrimonio, dopo la chiusura del fallimento.
Dal riconoscimento di questa legittimazione straordinaria ad agire del contribuente dichiarato fallito conseguirebbe che il difetto di essa potrebbe essere fatto valere dal solo curatore, non potendo essere sollevato neanche ex officio, potendo parlarsi di inerzia del curatore soltanto quanto tale organo non abbia fatto ricorso tout court alla tutela giurisdizionale e non quando successivamente alla proposizione, da parte del curatore, di un giudizio tributario, gli organi della procedura abbiano ritenuto inopportuno coltivarlo ulteriormente, situazione in cui sussisterebbe il difetto di legittimazione ad agire del contribuente dichiarato fallito. Secondo cioè questa interpretazione, sarebbe “negata la legittimazione straordinaria del contribuente debitore, la cui eccezione spetterebbe al solo curatore del fallimento, ogni qual volta l'inerzia (ovvero l'omessa attivazione processuale) sia comunque il frutto di una valutazione ponderata della curatela. In questo caso, tenuto conto che il presupposto della legittimazione straordinaria del fallito sarebbe inibito una specifica valutazione (a monte) negativa da parte degli organi della procedura di non adire l'autorità giurisdizionale, occorre volta per volta esaminare se l'omessa proposizione dell'azione di impugnazione dell'atto impositivo da parte del curatore sia frutto di questa ponderata valutazione”, essendo onere del fallito dimostrare, ogni volta, ex ante, la propria legittimazione processuale, “anche laddove il curatore non fosse parte del giudizio e anche laddove il curatore non avesse tout court promosso alcun contenzioso”.
Occorrerebbe cioè distinguere tra inerzia semplice del curatore, che consentirebbe la legittimazione processuale del fallito, dall'inerzia consapevole o qualificata, che limiterebbe la possibilità per il fallito di agire in giudizio.
Nel caso di specie si verterebbe, secondo parte appellante, nella prima ipotesi, essendo oltretutto il contribuente imputato per omissione di poste tributarie decadute, fermo restando che, essendo la perdita di capacità processuale del fallito posta nell'interesse della massa dei creditori, ove l'azione esperita non rechi pregiudizio alle ragioni dei creditori e la curatela non manifesti interesse per il rapporto oggetto di controversia – non intervenendo per sollevare eccezione di difetto di legittimazione ad agire del fallito – il contribuente potrebbe provvedere alla tutela giurisdizionale dei diritti contestati, avendo interesse a non far diventare definitivi gli atti tributari, dovendo egli poi rispondere personalmente con il proprio patrimonio, degli eventuali atti divenuti definitivi, una volta chiuso il fallimento e rientrato nella disponibilità dei propri beni.
La resistente Agenzia delle Entrate Riscossione controdeduce che la giurisprudenza richiamata dall'appellante per sostenere il permanere di una legittimazione processuale in capo al fallito riguarderebbe ipotesi di fallimenti di società di persone o di ditte individuali, dove vi sarebbe interesse del contribuente ad
“eliminare una eventuale debenza che alla chiusura del fallimento potrebbe riverberarsi a suo carico”, rischio che non sussisterebbe nel caso di specie, vertendosi nell'ambito di una società di capitali ove i soci rispondono nei limiti del patrimonio sociale;
quanto al profilo afferente la responsabilità penale del contribuente quale amministratore, le imputazioni a carico dello stesso – di cui agli artt. 223, 216 c. 1 n. 2, 219 c.1 e c. 2 n. 1, legge fall., art. 110 c.p. – afferiscono al falso in bilancio e all'evasione fiscale, laddove le contestazioni del contribuente nel presente giudizio tributario non atterrebbero al merito della debenza ma a mere questioni formali riguardanti l'omessa notifica delle cartelle e la decadenza dall'azione recuperatoria, non comprendendosi pertanto “il nesso tra l'eliminazione del debito per vizi formali e le imputazioni penali” de quo.
Pare opportuno ricordare che la questione inerente la legittimazione processuale del fallito nell'ambito del giudizio tributario è stata di recente affrontata dalle Sezioni Unite (Cass. n. 11287/23) in un caso riguardante una società di persone, nell'ambito del quale l'avviso di accertamento impugnato era stato notificato anche al curatore fallimentare ed in cui, nel corso del giudizio di primo grado, era poi intervenuta la chiusura del fallimento.
Occorre premettere che l'art. 43 della L. fallimentare, rubricato “Rapporti processuali” stabilisce che “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge”; tale previsione consegue alla perdita, da parte del fallito, del potere di disposizione dei beni e dei rapporti patrimoniali appresi al fallimento (art. 42 L. fall. recita: “La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”), incidente sulla sua capacità di stare in giudizio in quanto diretta applicazione della regola fissata dall'art. 75
c.p.c. secondo cui “sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere”.
La Suprema Corte, nella sentenza citata, afferma che “siccome l'effetto di spossessamento non è totale - ammettendosi che esso non operi con riguardo alle posizioni di natura strettamente personale del debitore ed a quelle non apprese al concorso perché ritenute rispetto a questo ininfluenti e prive di interesse - alla stessa maniera neppure l'incapacità processuale del fallito, come sancita dall'art. 43 cit., è priva di eccezioni”, mantenendo il fallito “la capacità processuale con riguardo alle posizioni estranee agli interessi ed alle funzioni del concorso, come appunto quelle di natura strettamente personale o comunque non incidenti sulla sorte dei creditori”, individuandosi “il fondamento della capacità processuale del fallito anche in ordine a questi rapporti … nella posizione di 'inerzia' che il curatore eventualmente assuma rispetto ad essi”.
Dopo aver ricordato i diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di corretta interpretazione dell'inerzia del curatore, se cioè consapevole o meno, al fine di fondare il difetto di legittimazione processuale del fallito
(“mentre la tesi dell'inerzia semplice esonera il fallito che agisce dall'onere di allegare qualcosa di più e di diverso dal solo fatto oggettivo della inattività del curatore comunque determinatasi, la tesi dell'inerzia qualificata ostativa presuppone l'assenza di una valutazione negativa e ponderata di astensione da parte del curatore;
il che suscita un accertamento fattuale, in sede di verifica preliminare dei presupposti processuali, la cui complessità e potenziale vaghezza possono risultare tanto maggiori quanto più si ammetta che questa valutazione negativa ponderata possa desumersi anche per implicito o per facta concludentia, cioè in assenza di un formale provvedimento del giudice delegato (del resto previsto dall'art. 25 n.6) L. fall. per stare in giudizio, non anche per non starci) che autorizzi il curatore all'astensione”) le SSUU aderiscono all'interpretazione secondo cui è sufficiente a fondare la legittimazione processuale del fallito l'inerzia c.d. semplice, pur sostenendo, richiamando precedente pronuncia delle SSUU (n. 27346/09), che il difetto di legittimazione passiva possa essere sollevato anche ex officio.
Nel caso oggetto della presente controversia, anche a ritenere sussistente la legittimazione processuale dell'appellante, la cartella di pagamento ed il successivo invito al pagamento erano stati notificati alla sola società, in persona del legale rappresentante, e non anche al curatore fallimentare, in quanto la sentenza dichiarativa del fallimento era intervenuta solo in epoca successiva, ed entrambi gli atti erano divenuti definitivi per mancata opposizione nei termini da parte del ricorrente, non potendosi accogliere l'argomentazione dell'appellante in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo;
com'è noto, con l'introduzione dell' art.3 bis del d.l. n. 146/2021 - che ha inserito il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 – ai sensi del quale “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”, la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo è stata limitata a specifiche ipotesi, nella specie non sussistenti.
L'appello deve pertanto essere respinto, con assorbimento dei restanti motivi.
Con riguardo alle spese, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, insussistenti dette ragioni, dovendosi fare applicazione del disposto del I comma del detto art. 15, secondo cui le spese, liquidate come da dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 147/22 e da distrarsi a favore del difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidandole nella misura di euro 4.000,00
(quattromila/00) oltre oneri di legge.