Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 12/01/2026, n. 226
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimazione processuale e interesse ad agire

    La Corte ha ritenuto che, pur in presenza di una possibile legittimazione processuale del fallito in casi eccezionali, la cartella e l'invito al pagamento erano stati notificati alla società prima del fallimento e non erano stati opposti nei termini. Inoltre, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo è limitata a casi specifici non sussistenti nella fattispecie.

  • Rigettato
    Impugnabilità dell'estratto di ruolo

    La Corte ha statuito che, a seguito dell'introduzione dell'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo è limitata a specifiche ipotesi (pregiudizio per procedure di appalto, riscossione somme da soggetti pubblici, perdita di benefici con pubbliche amministrazioni), non sussistenti nel caso di specie.

  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento era stata notificata alla società a mezzo PEC in data anteriore alla dichiarazione di fallimento e che tale atto non era stato opposto nei termini. L'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva fornito prova della notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 12/01/2026, n. 226
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 226
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo