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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
BI LI TI Nitto de' Rossi presidente
AL TR consigliera
TR MA consigliera relatrice
All'udienza del 4/12/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 196 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE TRA
Parte_1
Avv. Jacopo Baldi
appellante E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Avv. Manno Alessia
appellato ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rieti, n. 212/2024 pubbl. il 26/11/2024 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
1 FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato innanzi al Tribunale di Rieti Parte_1
contestava l'indebito assistenziale richiesto dall' invocando il principio
[...] CP_1 della irripetibilità della prestazione in quanto percepito in buona fede. Concludeva quindi chiedendo l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito e dell'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall' in data 11.04.22 e formulava richiesta di CP_1 condanna nei confronti dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute. CP_1 si costituiva resistendo alla domanda. CP_1
Il Giudice rigettava il ricorso. Evidenziava che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l'esistenza di un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta per legittimo affidamento. Nel caso di specie, riteneva il Tribunale che il provvedimento adottato dall' CP_1 finalizzato alla ripetizione dell'indebito, fosse basato non su un errore procedurale dello stesso ma su una sopravvenienza giustificativa relativa al declassamento dei requisiti in esito al verbale sanitario relativo alla visita di revisione del giorno 07 novembre 2018, con riduzione della percentuale della capacità lavorativa dal 100% all'85%. Quanto agli asseriti buona fede e affidamento incolpevole del ricorrente, il Giudice rilevava che il suddetto verbale sanitario del 7 novembre 2018 era stato tempestivamente portato a conoscenza del ricorrente medesimo, il quale non poteva, pertanto, non essere a conoscenza del suo contenuto, con conseguente indebita percezione del beneficio per il periodo successivo.
appella con atto depositato il 30.01.2025 affidandosi ai Parte_1 seguenti motivi di gravame. Resiste con memoria . CP_1
Richiamato con il primo motivo di appello il principio della irripetibilità dei ratei già corrisposti, l'appellante si duole della circostanza per cui non se ne sia fatta applicazione nella sentenza impugnata. Il Tribunale avrebbe fondato il proprio giudizio sull' unica circostanza relativa all'avvenuta notifica del verbale sanitario di revisione, mancando di considerare che, anche in tal caso, l'operatività della deroga alla irripetibilità dei ratei già corrisposti sarebbe piena e incontestabile per il principio di tutela del legittimo affidamento indotto nel percipiente dall'agire dell' che ha continuato ad erogare una prestazione di CP_2 tipo assistenziale, l'indennità di accompagnamento, dal dicembre 2018 fino all'aprile 2022. L' replica asserendo che l'appellante in realtà non si confronta con la CP_1 sentenza e ribadisce la correttezza del proprio operato laddove dopo l'esito della visita di revisione, del 07.11.2018, che ha comportato il declassamento dei requisiti sanitari, in data 21.11.2018 l'Istituto ha richiesto le somme risultate indebite per il periodo dal 01/12/2018 al 30/04/2022. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità del capo di sentenza con il quale era stato condannato al pagamento delle spese processuali nonostante avesse
2 tempestivamente dichiarato di rientrare nei limiti reddituali di cui all'art. 42 comma 11 DL 269/03. chiede il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello è parzialmente fondato. Il primo motivo di censura è infondato.
È fuori di dubbio che l'indebito in oggetto rientri nell'area dell'indebito assistenziale posto che con comunicazione dell'11.4.2022 veniva contestata l'indebita percezione di ratei di indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/12/2018 al 30/04/2022. Trovano quindi applicazione le regole specifiche del sistema assistenziale (cfr. Cass. n. 10628 del 2021; cfr. altresì Cass. n. 5057 del 2018 e Cass. n. 7919/ del 2014). Come più recentemente sottolineato dalla S.C. (si veda Cass. sez. lav. , 10/08/2022 n. 24617) “la disciplina delle condizioni concernenti l'attribuibilità delle provvidenze che assicurano la protezione sociale del cittadino che soggiace ad uno stato di minorità psico fisica, si è gradualmente caratterizzata per l'enucleazione di una serie di regole interpretative, dirette a preservare in capo agli aventi diritto il mantenimento delle prestazioni dovute. Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola che ha esteso allo speciale settore dell'ordinamento assistenziale il principio secondo cui questo è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c., espressamente dettato dal legislatore per le sole prestazioni previdenziali (I. n. 412 del 1991, art. 13). A tale conclusione è giunta la giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato (Corte Cost. n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000) che, sia pur contemplato espressamente per la sola materia previdenziale, tale principio di settore deve considerarsi valido anche all'interno del sistema assistenziale. Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte Costituzionale si è andato consolidando, anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito si applica la regola, propria del sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che queste, conducesse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021; Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008)”. Ne consegue, come ribadito dalla pronuncia della S.C. n.24180 del 4/08/2022 che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. Venendo alla specificità del caso in esame, vista l'incontestata prova della comunicazione del verbale di revisione del 7.11.2018, è a far data dal 21.11.2018 (data di ricezione del suddetto verbale come desumibile dall'allegato 4 del fascicolo di primo CP_1 grado) che può dirsi cessato il legittimo affidamento dell'assistito in ordine alla permanenza delle condizioni per il riconoscimento della pensione di invalidità di cui si discute.
3 Ciò posto, è altrettanto chiaro ed esplicito l'esito del verbale della visita di revisione del 7.11.2018 e il relativo declassamento del gradiente di invalidità dal 100% all'85%. Pertanto, in applicazione della richiamata giurisprudenza, l'indebito deve ritenersi pienamente sussistente, posto che il periodo oggetto di contestazione andava dal 1/12/2018 al 30/04/2022, per la inconfigurabilità di qualsiasi affidamento incolpevole circa il permanere del diritto alla pensione di invalidità ex art. 12 L 118/71. È invece fondato il secondo motivo di appello. Erroneamente il Giudice di primo grado ha condannato l'allora ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell nonostante l'avvenuto deposito (si veda CP_1 documento 2 allegato al ricorso di primo grado) di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il ricorrente dichiarava di rientrare nei limiti reddituali di cui all'articolo 42 comma 11 decreto legge 269/2003. In riforma del suddetto capo della sentenza le spese di lite del primo grado devono essere dichiarate irripetibili. L'appello merita pertanto parziale accoglimento, con parziale riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla disposta condanna alla rifusione delle spese. Le spese del doppio grado, regolate secondo soccombenza, devono essere dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, dichiara irripetibili le spese del primo grado di giudizio;
dichiara irripetibili le spese del presente grado. Roma, 4/12/2025
La Consigliera est. Il Presidente
TR MA BI LI TI Nitto de' Rossi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
BI LI TI Nitto de' Rossi presidente
AL TR consigliera
TR MA consigliera relatrice
All'udienza del 4/12/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 196 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE TRA
Parte_1
Avv. Jacopo Baldi
appellante E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Avv. Manno Alessia
appellato ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rieti, n. 212/2024 pubbl. il 26/11/2024 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
1 FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato innanzi al Tribunale di Rieti Parte_1
contestava l'indebito assistenziale richiesto dall' invocando il principio
[...] CP_1 della irripetibilità della prestazione in quanto percepito in buona fede. Concludeva quindi chiedendo l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito e dell'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall' in data 11.04.22 e formulava richiesta di CP_1 condanna nei confronti dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute. CP_1 si costituiva resistendo alla domanda. CP_1
Il Giudice rigettava il ricorso. Evidenziava che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l'esistenza di un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta per legittimo affidamento. Nel caso di specie, riteneva il Tribunale che il provvedimento adottato dall' CP_1 finalizzato alla ripetizione dell'indebito, fosse basato non su un errore procedurale dello stesso ma su una sopravvenienza giustificativa relativa al declassamento dei requisiti in esito al verbale sanitario relativo alla visita di revisione del giorno 07 novembre 2018, con riduzione della percentuale della capacità lavorativa dal 100% all'85%. Quanto agli asseriti buona fede e affidamento incolpevole del ricorrente, il Giudice rilevava che il suddetto verbale sanitario del 7 novembre 2018 era stato tempestivamente portato a conoscenza del ricorrente medesimo, il quale non poteva, pertanto, non essere a conoscenza del suo contenuto, con conseguente indebita percezione del beneficio per il periodo successivo.
appella con atto depositato il 30.01.2025 affidandosi ai Parte_1 seguenti motivi di gravame. Resiste con memoria . CP_1
Richiamato con il primo motivo di appello il principio della irripetibilità dei ratei già corrisposti, l'appellante si duole della circostanza per cui non se ne sia fatta applicazione nella sentenza impugnata. Il Tribunale avrebbe fondato il proprio giudizio sull' unica circostanza relativa all'avvenuta notifica del verbale sanitario di revisione, mancando di considerare che, anche in tal caso, l'operatività della deroga alla irripetibilità dei ratei già corrisposti sarebbe piena e incontestabile per il principio di tutela del legittimo affidamento indotto nel percipiente dall'agire dell' che ha continuato ad erogare una prestazione di CP_2 tipo assistenziale, l'indennità di accompagnamento, dal dicembre 2018 fino all'aprile 2022. L' replica asserendo che l'appellante in realtà non si confronta con la CP_1 sentenza e ribadisce la correttezza del proprio operato laddove dopo l'esito della visita di revisione, del 07.11.2018, che ha comportato il declassamento dei requisiti sanitari, in data 21.11.2018 l'Istituto ha richiesto le somme risultate indebite per il periodo dal 01/12/2018 al 30/04/2022. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità del capo di sentenza con il quale era stato condannato al pagamento delle spese processuali nonostante avesse
2 tempestivamente dichiarato di rientrare nei limiti reddituali di cui all'art. 42 comma 11 DL 269/03. chiede il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello è parzialmente fondato. Il primo motivo di censura è infondato.
È fuori di dubbio che l'indebito in oggetto rientri nell'area dell'indebito assistenziale posto che con comunicazione dell'11.4.2022 veniva contestata l'indebita percezione di ratei di indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/12/2018 al 30/04/2022. Trovano quindi applicazione le regole specifiche del sistema assistenziale (cfr. Cass. n. 10628 del 2021; cfr. altresì Cass. n. 5057 del 2018 e Cass. n. 7919/ del 2014). Come più recentemente sottolineato dalla S.C. (si veda Cass. sez. lav. , 10/08/2022 n. 24617) “la disciplina delle condizioni concernenti l'attribuibilità delle provvidenze che assicurano la protezione sociale del cittadino che soggiace ad uno stato di minorità psico fisica, si è gradualmente caratterizzata per l'enucleazione di una serie di regole interpretative, dirette a preservare in capo agli aventi diritto il mantenimento delle prestazioni dovute. Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola che ha esteso allo speciale settore dell'ordinamento assistenziale il principio secondo cui questo è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c., espressamente dettato dal legislatore per le sole prestazioni previdenziali (I. n. 412 del 1991, art. 13). A tale conclusione è giunta la giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato (Corte Cost. n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000) che, sia pur contemplato espressamente per la sola materia previdenziale, tale principio di settore deve considerarsi valido anche all'interno del sistema assistenziale. Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte Costituzionale si è andato consolidando, anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito si applica la regola, propria del sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che queste, conducesse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021; Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008)”. Ne consegue, come ribadito dalla pronuncia della S.C. n.24180 del 4/08/2022 che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. Venendo alla specificità del caso in esame, vista l'incontestata prova della comunicazione del verbale di revisione del 7.11.2018, è a far data dal 21.11.2018 (data di ricezione del suddetto verbale come desumibile dall'allegato 4 del fascicolo di primo CP_1 grado) che può dirsi cessato il legittimo affidamento dell'assistito in ordine alla permanenza delle condizioni per il riconoscimento della pensione di invalidità di cui si discute.
3 Ciò posto, è altrettanto chiaro ed esplicito l'esito del verbale della visita di revisione del 7.11.2018 e il relativo declassamento del gradiente di invalidità dal 100% all'85%. Pertanto, in applicazione della richiamata giurisprudenza, l'indebito deve ritenersi pienamente sussistente, posto che il periodo oggetto di contestazione andava dal 1/12/2018 al 30/04/2022, per la inconfigurabilità di qualsiasi affidamento incolpevole circa il permanere del diritto alla pensione di invalidità ex art. 12 L 118/71. È invece fondato il secondo motivo di appello. Erroneamente il Giudice di primo grado ha condannato l'allora ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell nonostante l'avvenuto deposito (si veda CP_1 documento 2 allegato al ricorso di primo grado) di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il ricorrente dichiarava di rientrare nei limiti reddituali di cui all'articolo 42 comma 11 decreto legge 269/2003. In riforma del suddetto capo della sentenza le spese di lite del primo grado devono essere dichiarate irripetibili. L'appello merita pertanto parziale accoglimento, con parziale riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla disposta condanna alla rifusione delle spese. Le spese del doppio grado, regolate secondo soccombenza, devono essere dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, dichiara irripetibili le spese del primo grado di giudizio;
dichiara irripetibili le spese del presente grado. Roma, 4/12/2025
La Consigliera est. Il Presidente
TR MA BI LI TI Nitto de' Rossi
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