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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/10/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1415 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi (BN), trattenuta in decisione all'udienza del 06.03.2025 e vertente
TRA
(P.Iva , in persona dell'Amministratore Unico – Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., Dott. (C.F.: ) –rapp.to e Parte_2 C.F._1 difeso dall'Avv. Amedeo Guerriero e con lui elettivamente domiciliato presso la sede legale della in Avellino, al Corso Europa n. 41, in virtù di mandato in calce all'atto di CP_1 citazione;
Appellante
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mario IR, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellato
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 28.03.2023, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1396/2022, emessa dal Giudice di Pace di Benevento
(BN), dott. Massimo Amato, in data 28.09.2022, al termine del giudizio promosso nei suoi confronti dal sig. , iscritto al n. 1526/2021 R.G. Controparte_2
Con l'impugnata sentenza, il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda di parte attrice, cliente del suindicato gestore idrico, annullando e dichiarando non dovuta la somma di
€ 838,00 di cui alla fattura n. 1762019/O emessa in data 23.03.2016.
1 a sostegno del gravame, contestava l'erroneità della sentenza nella Parte_1 parte in cui il Giudice di Pace aveva applicato al caso di specie l'art. 1, commi 4 e 10, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), rilevando l'avvenuta prescrizione del credito portato in fattura.
La società appellante, richiamando testualmente il comma 10 della predetta legge di bilancio
(“Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.”), evidenziava che l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata in primo grado dall'attore in riferimento alla fattura n. 1762019/O non avrebbe dovuto essere accolta, trattandosi di fattura emessa nell'anno 2016 e perciò non ricadente nella richiamata previsione legislativa.
Chiedeva, pertanto, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e, in riforma della stessa, l'accoglimento dell'appello, con condanna di parte appellata al pagamento della somma portata in fattura, nonché delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 13.09.2023, si costituiva in giudizio il sig. , il quale Controparte_2 contestava l'avverso appello e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Esponeva che:
1. in data 06.04.2016, aveva ricevuto dalla società appellante la fattura n. 1762019/O, dell'importo di € 838,00, ad oggetto conguaglio di consumi stimati riferiti ad anni precedenti (all.1 fascicolo di primo grado), ed aveva contestato immediatamente tale fattura con nota del 08.04.2016 (all.2 fascicolo di primo grado), senza ottenere alcun riscontro da parte del gestore idrico;
2. successivamente, in data 19.07.2018, aveva ricevuto un'intimazione di pagamento, da parte della società di recupero crediti per il mancato saldo della fattura in Parte_3 questione (all. 3 fascicolo di primo grado) ed anche tale intimazione veniva prontamente contestata, con nota del 31.07.2018, inviata, per conoscenza, anche ad
[...]
(all. 4 fascicolo di primo grado); Parte_1
3. in data 11.09.2018, aveva riscontrato la predetta nota, replicando che Parte_1 seppure la richiesta di pagamento fosse relativa a consumi stimati fruiti negli ultimi sette anni, questa fosse del tutto legittima;
4. in data 09.09.2019, ed ancora il 02.02.2021, l'esponente aveva inviato alla Parte_1 altre due note di contestazione degli addebiti pregressi (all.5 e 6 fascicolo di
[...] primo grado), chiedendo di ricevere il prospetto dettagliato dei relativi consumi e
2 sollecitando pure l'invio delle fatture successive a quella del 17.09.2018, mai recapitategli;
5. seguivano ulteriori scambi di note fino alla data del 30.03.2021, quando Parte_1 ribadiva la correttezza del proprio operato e allegava un estratto conto debitorio,
[...] per un complessivo importo di € 1.818,00, non corredato, tuttavia, anch'esso, da alcuna fattura fiscale.
L'appellato contestava, in primis, l'ammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.; ribadiva – quindi - l'eccezione di prescrizione di tutti i crediti pregressi stimati e l'inadempimento contrattuale del gestore idrico, il quale nonostante i ripetuti solleciti, non aveva mai provveduto ad inviargli le fatture contenenti il dettaglio dei consumi, né altra documentazione idonea a provare la fondatezza della pretesa creditoria;
l'appellato contestava, inoltre, l'attendibilità dei consumi addebitati, deducendo che le frequenti interruzioni del servizio di fornitura idrica avrebbero causato la presenza di aria nella rete di distribuzione, determinando il conteggio di volumi di acqua in realtà mai erogati, concludendo – pertanto - per il rigetto dell'appello e la declaratoria dell'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria di €
1.818,00, come da estratto conto insoluti del 27/03/2021, con condanna dell'appellante al risarcimento per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., come equitativamente determinato dal giudice, oltre al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruito solo documentalmente e all'udienza 06.03.2025, precisate le conclusioni ad opera delle parti (che si riportavano ai rispettivi atti), la causa veniva introitata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal sig.
nella comparsa di risposta, per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c.. CP_2
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, infatti, la società Parte_1 nell'atto di citazione in appello, indicava puntualmente il capo della sentenza di primo grado oggetto di censura (cfr. p. 3: “capo 3 della sentenza 1396/2022 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Benevento nella persona del dott. Massimo Amato, emessa all'esito del giudizio civile recante R.G. 1526/2021, pubblicata il 28/09/2022”) ed esponeva in modo chiaro e sintetico i motivi del proprio dissenso, evidenziando l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure e prospettando una diversa ricostruzione in diritto idonea a sorreggere una decisione di segno opposto (cfr. p. 4: “l'incipit della parte motiva della sentenza qui gravata così statuisce: “Va tuttavia accolta 1'eccezione di prescrizione sollevata da parte attorea,
3 giacché l'art. 1, commi 4 e 10, 1. 205/2017 prevede che la prescrizione, da quinquennale a biennale, si applica ai canoni idrici le cui fatture scadono anche in data antecedente al
171/2020. Di conseguenza, ritenute assorbite tutte le ulteriori richieste, va dichiarato non dovuto l'importo a titolo di consumi per fornitura di acqua a titolo di conguaglio di cui alla fattura n. 17620197/O, stante l'ultima richiesta di pagamento intervenuta in data /9/7/2078.”
Si impugna tale statuizione della sentenza per palese violazione ed erronea interpretazione del combinato disposto dei commi 4 e 10 dell'art.1 della legge n. 205/2017. Difatti, quest'ultimo, come peraltro si può evincere dall'interpretazione letterale del comma 10, sancisce che: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018, b) per il settore del gas, al l° gennaio 2019,' c) per il settore idrico, al l° gennaio 2020.” Orbene, dall'esegesi del contenuto letterale della norma, che ad ogni buon fine è stato riportato e trascritto, si evince il contrario di quanto sostenuto dall'On. Le Giudice di Pace nell'impugnata sentenza e cioè che la prescrizione biennale, per il settore idrico, si applica alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020 e non antecedente. Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione per la fattura n. 1762019/0 e per il rispettivo importo non doveva essere accolta”).
Risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti di forma-contenuto prescritti dall'art. 342 c.p.c., comma 1, n. 1) e 2), di talché l'atto di appello deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, è opportuno – anzitutto - richiamare il quadro sistematico entro il quale si colloca il dato normativo introdotto con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio
2018).
In particolare, l'articolo 1, commi 4 e ss. L. 205/2017, ha introdotto un nuovo regime prescrizionale biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle utilities, ivi compreso quello dei servizi idrici: nello specifico, è stato previsto il diritto dei consumatori/utenti sia domestici, che professionisti, e microimprese, di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni addietro, indicati nelle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad “accertata responsabilità dell'utente”.
Il medesimo articolo 1, poi, ha attribuito all'Autorità di Regolazione del settore – ARERA - il compito, tra l'altro, di definire, sia “le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo” (art. 1, comma 4 L. 205/2017), sia “le misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati
4 dei consumi effettivi”. In attuazione del dettato legislativo, quindi, ARERA ha emanato, in relazione al settore idrico, la Delibera n. 547/2019, individuando, nel relativo allegato B, le misure di rafforzamento delle tutele degli utenti finali per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni;
in particolare, in riferimento “alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1° gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” sono stati minuziosamente previsti vari obblighi in capo ai Gestori che prevedono, oltretutto, una trasparente comunicazione all'utente finale circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni.
In aggiunta, non può essere tralasciato che con la Delibera n. 547/2019, ARERA ha espressamente previsto che la prescrizione biennale “decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”, ovverosia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento.
Ciò posto, l'entrata in vigore della disciplina sulla prescrizione biennale, di cui alla Legge di
Bilancio 2018, era fissata, per il settore idrico integrato c.d. SII, al 1° gennaio 2020.
Tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto con l'articolo 1, comma 295, L.
160/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020 che, sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 5 dell'articolo 1 della Legge n. 205/2017, col quale si escludeva l'operatività della prescrizione biennale allorché la mancata/erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da responsabilità accertata dell'utente.
Così, in esito a tale novella legislativa, ARERA ha altresì adottato la Delibera 186/2020, con la quale ha precisato che “la prescrizione biennale prevista dalla Legge di Bilancio 2018 ha per presupposto il mero decorrere del tempo”; ha inoltre ivi ribadito il carattere vincolante della disciplina contenuta nella norma primaria sulla prescrizione biennale (in riferimento alle
Leggi di Bilancio 2018 e 2020), nonché il contenuto specifico ed immediatamente precettivo per gli operatori di tale disciplina primaria, in vigore, per il settore idrico, dal 1 gennaio 2020.
La materia è stata, peraltro, oggetto di scrutinio anche da parte del Giudice Amministrativo, che, pronunciandosi su un ricorso proposto per l'annullamento della richiamata Delibera ER
n. 186/2020, ha colto l'occasione per precisare che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura” (cfr.
Tar Lombardia 1442/2021).
5 Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta.
Ne deriva, come logico corollario, che l'applicazione del termine di prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina un'applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto appunto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine, non alla data di effettuazione dei consumi idrici, ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data.
La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei pagamenti richiesti ai consumatori.
Le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di fornitura idrica), quindi, debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque, in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale.
Dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione, è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il , in base alla regolazione vigente, deve emettere il Controparte_3 documento di fatturazione dei consumi, ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento.
Il Giudice di Pace di Benevento, quindi, alla luce della normativa vigente sopra richiamata, avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione quinquennale al credito portato dalla fattura n. 1762019/O, ritenendolo astrattamente ancora esigibile al momento della proposizione della domanda.
Tuttavia, le somme portate in fattura non risultano comunque dovute, in quanto il gestore
6 idrico non ha provato l'esatto periodo in cui l'acqua è stata effettivamente somministrata e consumata.
Dalla fattura contestata, infatti, risulta che, tra l'ultima lettura del misuratore, eseguita in data
02.03.2016, e quella precedente del 24.11.2009, sono decorsi ben sette anni durante i quali, certamente, è maturata la prescrizione quinquennale.
In assenza di lettura del misuratore, per tale lungo periodo, la collocazione temporale dei consumi e la loro imputazione fra il periodo prescritto e quello eventualmente non prescritto risulta del tutto arbitraria e presuntiva.
L'onere di provare l'esatta collocazione temporale dei consumi e, nello specifico, l'arco di tempo non coperto dalla prescrizione, incombeva sul gestore idrico.
In assenza di lettura del contatore e di emissione di fatture periodiche relative alla fornitura in oggetto tale onere non è stato assolto.
Tra l'altro, nel giudizio di primo grado, l'odierna appellante non ha mai dedotto, o provato, neppure di aver tentato di effettuare una lettura del contatore nel corso di quei sette anni.
Di conseguenza, tutti i relativi crediti sono da considerarsi illegittimi ed egualmente prescritti.
Meritevole di accoglimento è anche la domanda del sig. di dichiarare non dovuta CP_2 la pretesa creditoria di controparte di € 1.818,00, sulla quale il Giudice di prime cure ha omesso ogni pronuncia;
nonostante il gestore idrico abbia sostenuto di aver inviato le relative fatture, delle quali il lamentava la mancata ricezione, infatti, in corso di causa non CP_2 provvedeva a depositarle, di talché l'asserito credito di € 1.818,00 derivante dal solo estratto conto insoluti datato 27/03/2021, non risulta in alcun modo provato.
L'appello, pertanto, è infondato e va rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, alla luce del D.M. 147/22.
Considerato che il presente procedimento riveste natura di impugnazione, che esso è stato introdotto sotto la vigenza del co. 1 quater dell'art. 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2012, n. 228, ed applicabile, ai sensi del successivo co. 18 dello stesso articolo, «ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore» della l. 228/2012, ossia dal 31.1.2013, trentesimo giorno successivo al 1.1.2013), e che ricorrono i requisiti del medesimo co. 1 quater («Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile»), deve darsi atto, nel presente provvedimento, che la parte così soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o
7 incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002.
Si precisa che l'obbligo di pagamento sorge, ai sensi del menzionato art. 13, co. 1 quater, secondo periodo, D.P.R. 115/2002, al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. DICHIARA che l'importo di € 1.818,00, di cui all'estratto conto insoluti datato
27.03.202, non è dovuto;
3. CONDANNA l'appellante, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t, al pagamento delle spese di lite, direttamente in favore dell'avv. Mario
IR - dichiaratosi antistatario -che si liquidano in € 462,00 per onorari (di cui € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva ed € 200,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
4. CONDANNA, altresì, l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di C.U., pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R.
115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento, 03.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Giada Castaldo, funzionaria addetta all' CP_4
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