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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/10/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” dell'11.09.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 132 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli avv.ti e Parte_2 [...]
Parte_3 ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.01.2025 il ricorrente indicato in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità ex l. n. 222/1984, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel merito – evidenziata preliminarmente la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 18.12.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 9.01.2025, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.) – la domanda è infondata e va respinta.
Giova innanzitutto premettere che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004).
Invero, nella fattispecie de qua, parte ricorrente si è limitata a dedurre che il CTU avrebbe sottostimato l'entità delle patologie denunciate, soprattutto se rapportate al tipo di attività svolta dal ricorrente.
Dette censure, tuttavia, non appaiono affatto in grado di revocare in dubbio le statuizioni dell'ausiliare tecnico, risolvendosi in un dissenso immotivato dalle conclusioni della perizia, che all'opposto evidenziano l'esatta obiettività clinica delle patologie a carico dell'istante.
Deve infatti rilevarsi che, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, il nominato consulente ha avuto cura di precisare – anche nei chiarimenti alla consulenza disposti nella presente fase di opposizione – che: “… le patologie sofferte dal ricorrente, stando a quanto agli atti, sono essenzialmente una cardiopatia ischemica, un aneurisma aorta ascendente, una spalla dolorosa sinistra ed una verosimile Sindrome di Raynaud. Il ricorrente nel 2020 è stato sottoposto ad una angioplastica. Nell'ecocardiogramma agli atti, effettuato nel 2022, la contrattilità globale e la frazione di eiezione, che rappresentano
i parametri da controllare in una siffatta condizione patologica, sono nella norma. La formazione aneurismatica dell'aorta ascendente è pari a 48 mm. Si tenga presente che, in genere, le misure per ricorrere ad un intervento chirurgico sono circa di 55 mm. In genere tali alterazioni tendono a non crescere se si pone riguardo essenzialmente ai valori pressori. Oltretutto non si potrebbe valutare una particolare potenzialità. In merito alla spalla dolorosa, così definita, non vi sono particolari lesioni, ma solo alterazioni artrosiche, compatibili con l'età, abbinate a segni di sofferenza della cuffia dei rotatori. Poca cosa.
Oltretutto si tenga presente che parliamo di soggetto destrimano. Come ultima cosa c'è una diagnosi reumatologica di Sindrome di Raynaud. La sindrome di Raynaud è una condizione in cui le piccole arterie delle dita (mani e piedi) si restringono in eccesso in risposta al freddo o allo stress, causando alterazioni del colore della pelle, intorpidimento e formicolio. Probabilmente è dubbia anche questa diagnosi visto che la capillaroscopia, indagine diagnostica principe, è risultata nella norma (…) Pertanto, dall'esame effettuato, dalle considerazioni sopra esposte, e dalla documentazione agli atti, seppur il ricorrente sia affetto da patologie con carattere di cronicità, come da documentazione agli atti, attualmente si ritiene l'istante NON Invalido, ai sensi di legge, in quanto affetto da patologie che NON RIDUCONO, in modo permanente, a meno di un terzo le capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (cfr. chiarim. ctu).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del requisito sanitario in contestazione – sia da condividere, siccome logicamente e congruamente argomentata ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e documentati in atti.
Riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del CP_ giudizio vanno compensate tra le parti, mentre restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio. CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza.
S.M.C.V., 18.10.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino