Sentenza 9 maggio 2016
Massime • 1
Gli interessi dovuti sull'indennità di occupazione legittima, in quanto diretti a compensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, a partire dal giorno in cui è emesso il decreto di occupazione, che segna l'immediata ed automatica compressione del diritto dominicale, quale momento di maturazione del relativo diritto, restando irrilevante l'eventuale posteriorità della materiale apprensione del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2016, n. 9329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9329 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2016 |
Testo completo
-9329 / 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO P.A. Espropriazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Indennità di occupazione PRIMA SEZIONE CIVILE legittima. Interessi. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 14281/2010 Presidente Dott. SALVATORE SALVAGO Cron.9329 Consigliere Dott. AR CRISTINA GIANCOLA C. I. Rep. Dott. PI CAMPANILE - Consigliere Ud. 22/03/2016 Dott. AR AN C. SAMBITO Consigliere PU Dott. TO PI LAMORGESE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14281-2010 proposto da: DI DO IO (c.f. DNRMRA39$041438U), in proprio e nella qualità di procuratore speciale di UI, AN, TO, AR, RO e PI DI DO e AN BA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 50, presso lo STUDIO AVV. L. NAPOLITANO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE RUSSO, 2016 9 ASSUNTA DI STEFANO, giusta procura a margine del 623 ricorso;
- ricorrente contro 1 COMUNE DI SARNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MELORIA 52, presso l'avvocato GENNARO IMPROTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa MONICA LAUDISIO di NOCERA INFERIORE - Rep.n. 13 del 17.3.2016; resistente avverso la sentenza n. 399/2009 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 08/04/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2016 dal Consigliere Dott. TO PI LAMORGESE;
udito, per il resistente, 1'Avvocato IMPROTA GENNARO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. Q 2 Svolgimento del processo La Corte d'appello di Salerno, con sentenza 8 aprile 2009, giudicando sulla domanda proposta da Di RD MA, in proprio e nella qualità di procuratore speciale di Di RD IS, NO, NI, IA, RO e IE e di AN OV, al fine di ottenere l'indennità di occupazione legittima di un terreno di loro proprietà (in Sarno, foglio 7, p. 139, 301, 326, 753), acquisito per la ricostruzione di fabbricati demoliti a seguito del sisma del 1980, l'ha determinata in complessivi € 74.991,00, di cui € 7.265,70 in relazione ad un fabbricato ivi insistente, sulla base del criterio degli interessi legali maturati sul valore venale nel periodo dall'immissione in possesso, in data 1 aprile 1987, alla scadenza dell'occupazione legittima, prorogata ex lege sino al 1 aprile 1996, oltre interessi legali dalla medesima data al soddisfo. Avverso questa sentenza i Di RD hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria;
il Comune di Sarno non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo e terzo motivo è denunciata l'erronea determinazione dell'indennità di occupazione legittima in 3 un importo (pari a complessivi € 74.991,00) inferiore al valore venale, pari a £. 589.260.000, calcolato dal c.t.u. Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La pretesa del ricorrente è palesemente infondata, laddove vorrebbe che l'indennità di occupazione legittima fosse liquidata in misura corrispondente al valore venale, anziché, come correttamente disposto dalla Corte territoriale, agli interessi legali sull'indennità di espropriazione, determinata sulla base del predetto valore. Il secondo motivo è infondato, nella parte in cui riprende l'analoga doglianza già esposta negli altri motivi, ed è fondato nella parte in cui rimprovera alla Corte d'appello di avere riconosciuto gli interessi legali sull'indennità di occupazione a decorrere dal 1 aprile 1996, escludendo il periodo precedente. Infatti, gli interessi dovuti sull'indennità di occupazione legittima, in quanto diretti a compensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, a partire dal giorno emesso il decreto di occupazione, che segnain cui è del diritto dominicale, quale l'immediata compressione del relativo diritto, restando momento di maturazione posteriorità della materiale irrilevante l'eventuale 4 apprensione del bene (v. Cass. n. 9410/2006, n. 1113/1997). Pertanto, nella fattispecie in esame, gli interessi sull'indennità di occupazione legittima decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, a partire dalla data del decreto di occupazione (2 marzo 1987), per tutto il periodo dell'occupazione legittima (sino al 1 aprile 1996), oltre agli interessi maturati sino al saldo. In conclusione, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata è cassata e, non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito come in dispositivo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e terzo motivo e accoglie in parte il secondo;
in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che spettano ai ricorrenti gli interessi legali sull'indennità di occupazione legittima, a decorrere dal 2 marzo 1987 al 1 Q. aprile 1996, oltre agli interessi legali sino al saldo, da depositare nei modi previsti dalla legge;
restano ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata;
condanna il Comune di Sarno alle spese del presente giudizio, liquidate in € 6600,00, di cui € 6400,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Roma, 22 marzo 2016. 1 0 A Il Presidente Il cons. rel. M Dark Terry E R P U S Depositato in Cancelleria -9 MAR 2016 Funerario Gludiziario Amado CASANO 6