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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. n. 1796/2020 al quale sono riuniti i giudizi RG. n. 1833/2020 n. RG 2312/2021 ed RG. n.
2009/2021 e vertente tra:
nata A Sant'Agato di Militello (me), il 17/O5/1993 (CF: ) e Parte_1 C.F._1 residente a Tortorici in c.da S. Nagra 122 ed elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: Iscrizione elenchi anagrafici in agricoltura- annullamento indebiti previdenziali.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso depositato in Cancelleria in data 9/6/2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che nell'anno 2015 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola GL Società cooperativa Agricola per 5 giornate;
che, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, le CP_2 aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 per 5 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_2 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
- Con ricorso depositato in Cancelleria in data 10/6/2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2016 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola GL Società cooperativa Agricola per 102 giornate;
che, l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli CP_2 elenchi per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 102 giornate annue, con condanna dell in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
- Con ricorso n. RG 2009/2021 del 18/6/2021, la ricorrente proponeva opposizione, chiedendo l'annullamento dei tre provvedimenti del 25/11/2019 con i quali le veniva comunicato il rigetto della domanda di malattia relativa ai periodi 10/1/2017- 8/2/2017, 24/2/2017- 10/3/2017 e 4/5/2017 –
12/6/2017;
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, confermando la validità CP_2 della richiesta di indebito impugnata e chiedendo il rigetto del ricorso.
- Con ricorso RG. n. 2312/2021 depositato in cancelleria il 6/7/2021 la ricorrente chiedeva l'annullamento CP_ del provvedimento dell' datato 28/11/2019 con il quale le veniva richiesta la restituzione della somma di euro: 772,85, erogata a titolo di indennità di malattia per l'anno 2017.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitosi in giudizio, ne chiedeva la CP_2 conferma, con il rigetto del ricorso.
Previa riunione dei giudizi sussistendo motivi di connessione, ed espletata la prova testimoniale ammessa, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti, sono fondati e vanno accolti.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione dei ricorsi avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi per gli anni in questione e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente, come emerge dai giudizi riuniti, tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per gli anni 2015 e 2016 rispettivamente per 5 e 102 giornate annue, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della soc. coop agricola GL.
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicate e secondo le modalità riferite. Invero, dall'esame dei testi escussi, disinteressati nel presente giudizio e sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, che li ha attentamente osservati ed esaminati al fine di verificarne l'attendibilità, è emerso che la ricorrente, negli anni 2015 e 2016, ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta GL società cooperativa agricola, rispettivamente per 5 e 102 giornate annue.
Detti testimoni hanno specificato sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché hanno specificato le modalità di pagamento.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo prodotto dall si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la società GL ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppure in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato.
Dunque la ditta ha regolarmente svolto attività avvalendosi di manodopera bracciantile, che gli stessi ispettori riconoscono sussistente.
Nel verbale non viene indicata la modalità di scelta degli operai da ritenere genuini, rispetto a quelli per cui
è stato disposto il disconoscimento. I criteri di scelta non vengono specificati ed inoltre dal verbale si rileva che gli ispettori non hanno effettuato sopralluoghi negli anni di interesse.
Non risultano prodotte nei termini di legge le dichiarazioni dei lavoratori, né peraltro alcun riferimento viene fatto nel corso del giudizio.
CP_ L' ha prodotto esclusivamente il verbale ispettivo dal quale nulla si deduce relativamente alla parte oggi ricorrente.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l in persona del legale rappresentante pro-tempore deve essere, senz'altro, essere CP_2 condannato all'iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici per gli anni 2015 e 2016 rispettivamente per 5 e 102 giornate annue.
Ne consegue che la ricorrente aveva diritto all'erogazione dell'indennità di malattia per l'anno 2017, avendo lavorato per 102 giornate nell'anno 2016 e vanno annullate le note di indebito oggetto dei ricorsi
RG n. 2009/2021 ed RG. n. 2312/2021, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, alla restituzione in favore del ricorrente delle somme eventualmente trattenute in virtù dei citati provvedimenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, sui ricorsi riuniti aventi numero RG 1796/2020, 1833/2020, 2009/2021 e 2312/2021, così provvede:
-Dichiara che, negli anni 2015 e 2016 la ricorrente ha lavorato come bracciante Parte_1 agricola alle dipendenze della ditta GL Società cooperativa agricola rispettivamente per 5 e per 102 giornate annue, e, per l'effetto ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la CP_2 relativa iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura, in favore della stessa per le annualità e giornate specificate;
-annulla i provvedimenti oggetto dei ricorsi RG. n. 2009/2021 ed RG. n. 2312/2021 riuniti, con i quali l in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha rigettato la domanda di malattia per i CP_2 periodi sopra indicati e ne ha richiesto la restituzione delle somme erogate per periodi di malattia relativi all'anno 2017 privandoli di ogni effetto di legge;
-conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù dei detti provvedimenti, oltre interessi e spese;
Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 3.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 27/10/2025
il giudice del lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. n. 1796/2020 al quale sono riuniti i giudizi RG. n. 1833/2020 n. RG 2312/2021 ed RG. n.
2009/2021 e vertente tra:
nata A Sant'Agato di Militello (me), il 17/O5/1993 (CF: ) e Parte_1 C.F._1 residente a Tortorici in c.da S. Nagra 122 ed elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: Iscrizione elenchi anagrafici in agricoltura- annullamento indebiti previdenziali.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso depositato in Cancelleria in data 9/6/2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che nell'anno 2015 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola GL Società cooperativa Agricola per 5 giornate;
che, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, le CP_2 aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 per 5 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_2 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
- Con ricorso depositato in Cancelleria in data 10/6/2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2016 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola GL Società cooperativa Agricola per 102 giornate;
che, l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli CP_2 elenchi per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 102 giornate annue, con condanna dell in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
- Con ricorso n. RG 2009/2021 del 18/6/2021, la ricorrente proponeva opposizione, chiedendo l'annullamento dei tre provvedimenti del 25/11/2019 con i quali le veniva comunicato il rigetto della domanda di malattia relativa ai periodi 10/1/2017- 8/2/2017, 24/2/2017- 10/3/2017 e 4/5/2017 –
12/6/2017;
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, confermando la validità CP_2 della richiesta di indebito impugnata e chiedendo il rigetto del ricorso.
- Con ricorso RG. n. 2312/2021 depositato in cancelleria il 6/7/2021 la ricorrente chiedeva l'annullamento CP_ del provvedimento dell' datato 28/11/2019 con il quale le veniva richiesta la restituzione della somma di euro: 772,85, erogata a titolo di indennità di malattia per l'anno 2017.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitosi in giudizio, ne chiedeva la CP_2 conferma, con il rigetto del ricorso.
Previa riunione dei giudizi sussistendo motivi di connessione, ed espletata la prova testimoniale ammessa, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti, sono fondati e vanno accolti.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione dei ricorsi avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi per gli anni in questione e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente, come emerge dai giudizi riuniti, tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per gli anni 2015 e 2016 rispettivamente per 5 e 102 giornate annue, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della soc. coop agricola GL.
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicate e secondo le modalità riferite. Invero, dall'esame dei testi escussi, disinteressati nel presente giudizio e sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, che li ha attentamente osservati ed esaminati al fine di verificarne l'attendibilità, è emerso che la ricorrente, negli anni 2015 e 2016, ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta GL società cooperativa agricola, rispettivamente per 5 e 102 giornate annue.
Detti testimoni hanno specificato sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché hanno specificato le modalità di pagamento.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo prodotto dall si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la società GL ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppure in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato.
Dunque la ditta ha regolarmente svolto attività avvalendosi di manodopera bracciantile, che gli stessi ispettori riconoscono sussistente.
Nel verbale non viene indicata la modalità di scelta degli operai da ritenere genuini, rispetto a quelli per cui
è stato disposto il disconoscimento. I criteri di scelta non vengono specificati ed inoltre dal verbale si rileva che gli ispettori non hanno effettuato sopralluoghi negli anni di interesse.
Non risultano prodotte nei termini di legge le dichiarazioni dei lavoratori, né peraltro alcun riferimento viene fatto nel corso del giudizio.
CP_ L' ha prodotto esclusivamente il verbale ispettivo dal quale nulla si deduce relativamente alla parte oggi ricorrente.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l in persona del legale rappresentante pro-tempore deve essere, senz'altro, essere CP_2 condannato all'iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici per gli anni 2015 e 2016 rispettivamente per 5 e 102 giornate annue.
Ne consegue che la ricorrente aveva diritto all'erogazione dell'indennità di malattia per l'anno 2017, avendo lavorato per 102 giornate nell'anno 2016 e vanno annullate le note di indebito oggetto dei ricorsi
RG n. 2009/2021 ed RG. n. 2312/2021, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, alla restituzione in favore del ricorrente delle somme eventualmente trattenute in virtù dei citati provvedimenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, sui ricorsi riuniti aventi numero RG 1796/2020, 1833/2020, 2009/2021 e 2312/2021, così provvede:
-Dichiara che, negli anni 2015 e 2016 la ricorrente ha lavorato come bracciante Parte_1 agricola alle dipendenze della ditta GL Società cooperativa agricola rispettivamente per 5 e per 102 giornate annue, e, per l'effetto ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la CP_2 relativa iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura, in favore della stessa per le annualità e giornate specificate;
-annulla i provvedimenti oggetto dei ricorsi RG. n. 2009/2021 ed RG. n. 2312/2021 riuniti, con i quali l in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha rigettato la domanda di malattia per i CP_2 periodi sopra indicati e ne ha richiesto la restituzione delle somme erogate per periodi di malattia relativi all'anno 2017 privandoli di ogni effetto di legge;
-conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù dei detti provvedimenti, oltre interessi e spese;
Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 3.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 27/10/2025
il giudice del lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena