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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALINA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente
dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1695/2023 R.G.F.A
promossa da
وnata a Baruta (Venezuela) il 24.06.1976, residente Parte_1 in Augusta (RG), via Marzabotto n. 7, C.F. C.F. 1 elettivamente domiciliata in
Augusta, in via Epicarmo n. 161 presso lo studio dell' Avv.to Sebastiano Coronella da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto.
appellante
Contro
: nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_1
,
elettivamente domiciliato in Santa Teresa di Riva (ME), via Francesco C.F. 2 و
Crispi n. 74 presso lo studio dell'avv. Filippo Brianni del foro di Messina da cui è rappresentato e difeso giusto mandato allegato alla memoria di costituzione in atti appellato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte_1Con ricorso depositato il 29.12.2023 proponeva appello per la riforma della sentenza n. 1565/2023 pubblicata in data 24 agosto.2023 dal Tribunale civile di
Siracusa, notificata a mezzo pec in data 01.12.2023, a definizione del procedimento dalla stessa instaurato iscritto al n. 4209/2013 R.G avente per oggetto domanda di separazione personale dal coniuge CP_1 contestandone integralmente le statuizioni e, segnatamente, nella parte in
, cui: 1) veniva rigettata la domanda di addebito della separazione al CP_1; 2) era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno morale subito proposta dalla Parte_1 ex art. 2043 cc;
3) veniva rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno separativo di mantenimento in favore del coniuge nella misura di euro 1000,00 mensili;
4) veniva rigettata la domanda di affido esclusivo della figlia minore Persona_1 e di riconoscimento di un contributo di mantenimento per la minore in suo favore a carico del CP_1 nella misura di euro 1000,00 mensili e venivano rigettate le domande di emissione di ordini di protezione a tutela sua e della figlia nei confronti del
CP_1 e di decadenza del predetto dalla responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
Premesso che nel suddetto giudizio con sentenza non definitiva n. 1384/2015 era stata pronunciata la separazione personale delle parti, lamentava in particolare come con riferimento alle questioni inerenti l'affido della minore Persona_1 il Tribunale non avesse tenuto nel debito conto i numerosi arresti giurisprudenziali intervenuti medio tempore sulla complessa vicenda de qua e, specificamente di quanto statuito dalla Corte d'Appello di Catania con la sentenza n. 1476 emessa in data 2 ottobre 2015, passata in giudicato, con cui era stata riconosciuta la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana a pronunciarsi sulla domanda di separazione giudiziale proposta dalla Parte_1 nell'ottobre 2013, nonché sull'affidamento della minore, all'epoca della proposizione del giudizio abitualmente residente in Italia nel Comune di Augusta. Assumeva quindi come il Tribunale di Siracusa avesse palesemente disapplicato la suddetta statuizione, riconoscendo, in difetto di specifica motivazione sul punto, erroneamente valido l'affido della minore al padre disposto dal Tribunale dei minori di Bruxelles, e ciò senza tenere conto del fatto che la Suprema Corte di Cassazione aveva nel 2015 aveva annullato la sentenza del Tribunale per i minorenni di Catania che in accoglimento del procedimento per sottrazione internazionale di minore incardinato dal CP_1 aveva disposto che la minore dovesse rientrare in Belgio, di tal che, nel successivo giudizio iscritto al n. 271/2015 in riassunzione era stata riconosciuta l'insussistenza dei presupposti per l'ordine di rientro in quanto il padre non esercitava il diritto di custodia.
Quanto alle statuizioni economiche, censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva negato il chiesto assegno di mantenimento separativo in favore della Parte_1 sul presupposto dell'autosufficienza economica della stessa e ciò senza considerare che con ordinanza in data 17 febbraio 2017 il Tribunale in via provvisoria aveva riconosciuto alla stessa, in quanto sprovvista di redditi, un assegno di euro 700,00 "in suo favore e in favore della figlia"
Chiedeva quindi che la Corte, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti: 1) pronunciasse la separazione dei coniugi "con addebito nei confronti del sig. in CP_1 '
conseguenza della sua relazione extraconiugale in violazione dell'art. 143 c c, come da documenti depositati nel fascicolo di primo grado”; 2) riconoscesse in suo favore “il risarcimento dei danni morali subiti, in conseguenza della relazione extraconiugale del marito, unica causa unitamente al carattere violento del CP 1 della separazione"; 3) disponesse che la figlia minore fosse
"affidata alla custodia materna, con collocazione presso l'abitazione della madre o in qualsiasi altro luogo la madre debba spostarsi per motivi di lavoro"; 4) regolamentasse il diritto di visita paterno vietando “ogni possibile permanenza del padre da solo con la figlia... stabilendo ogni più opportuna cautela nell'interesse e per l'incolumità della minore"; 5) disponesse che le decisioni di maggiore interesse per la figlia fossero concordate dai genitori mentre quelle di ordinaria amministrazione fossero assunte autonomamente dal genitore affidatario;
6) ponesse a carico del
CP_1 un assegno di mantenimento per la figlia di euro 1000,00 e di ulteriori euro 1000,00 per la
Parte_1 anche in considerazione che la crisi coniugale è esclusiva conseguenza del tradimento 66
del marito, oltre alle spese mediche, scolastiche e di svago per la figlia minore"; 7) consentisse che la Parte 1 potesse effettuare “la richiesta per il rilascio del passaporto e del documento di identità valida anche per l'espatrio della figlia minore". Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ing. CP_1 eccependo
,
preliminarmente l'inammissibilità del proposto appello per violazione del disposto di cui agli artt.
342 commi 1 e 2 cpc e 348 bis cpc, per difetto di specifica indicazione dei motivi di impugnazione e delle violazioni di legge, rilevando come nell'atto d'appello la controparte avesse formulato richieste senza indicare i correlativi supporti probatori, nemmeno specificamente proposti nel primo grado di giudizio ove non era stata nemmeno depositata la memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc.
Nel merito quanto al primo motivo di censura assumeva come, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il Tribunale si fosse correttamente pronunciato sull'affido della minore Per_1
[...] riconoscendo la propria giurisdizione ma al contempo tenendo in considerazione le circostanze sopravvenute e, segnatamente, il fatto che la minore, nata in Belgio, a [...] quanto meno dal 2014 avesse stabilmente vissuto nel suddetto paese in regime di affido esclusivo al padre e ciò in forza di provvedimenti resi dall'Autorità giudiziaria belga di cui entrambe le parti avevano accettato la competenza, siccome risultante dai provvedimenti e dalla documentazione in atti. Rilevava quindi come il caso della minore Per_1 fosse stato seguito dai servizi sociali attivati dalle autorità giudiziarie belghe le quali avevano nominato alla minore un curatore-legale, circostanze che non avrebbero potuto realizzarsi ove la minore avesse vissuto in Italia, sottolineando anche come la ragazza, ormai adolescente, non parli nemmeno fluentemente l'italiano, tanto da necessitare dell'ausilio di un interprete allorchè veniva sentita in videoconferenza nel giudizio penale per violenza sessuale incardinato nei confronti del CP_1 in Italia su denuncia della Parte_1
Evidenziava ancora come sulle questioni inerenti il contestato affido della minore al padre,
l'appellante invocasse la riforma della sentenza sul presupposto della riconosciuta giurisdizione del Tribunale di Siracusa, senza prendere in considerazione l'interesse della minore e senza nemmeno confrontarsi con la volontà della stessa, che ha chiaramente dichiarato di stare bene con il padre e di non voler addirittura avere rapporti con la madre.
Parte_1Riguardo al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della evidenziava come la donna, ingegnere nelle telecomunicazioni, non avesse mai dimostrato la sussistenza dei presupposti previsti ai sensi di legge per la concessione di detto assegno, evidenziando come il CP_1 avesse debitamente prodotto, al contrario di quanto sostenuto da controparte, i dati relativi al proprio reddito mensile, pari a circa 3000,00 euro lordi mensili, netti
2346,57, come da cedolini versati in atti.
Rilevava ancora come nelle proprie conclusioni la Parte_1 avesse formulato conclusioni e richieste del tutto sganciate dall'atto di appello, con specifico riferimento alla domanda di addebito della separazione al CP_1 “in conseguenza della sua relazione extraconiugale" e della domanda di "risarcimento dei danni morali subiti", rilevando l'assoluta mancanza di prova e la genericità della richiesta. Ancora, assumeva l' infondatezza della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per la figlia per insussistenza dei presupposti, essendo la stessa fin dal 2014 collocata presso il padre, rilevando altresì l'incongruenza della domanda di autorizzazione alla richiesta di rilascio del documento di identità e del passaporto, dalla stessa negato al padre in Belgio.
In via subordinata, richiamando le deduzioni già formulate nel giudizio di prime cure, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulle domande inerenti l'affido della minore in relazione al disposto di cui all'art. 21 del Regolamento Europeo n. 2201/2003, per aver il Tribunale di prima istanza francofono di Bruxelles già statuito a riguardo con sentenza emessa in data 5.3.2019, passata in giudicato il 28.6.2019, resa su espressa accettazione da parte di entrambi i coniugi della competenza (rectius giurisdizione) del Belgio, ribadendo come la minore avesse sempre risieduto in Belgio e come anche ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 8 L. 101/15 dovesse ritenersi che l'Autorità Giudiziaria del detto Stato fosse quella maggiormente in grado di valutare il caso nel superiore interesse della minore.
Chiedeva quindi preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e nel merito il rigetto dello stesso con conseguente conferma della sentenza impugnata;
in subordine chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
Con successivo ricorso depositato in data 15.03.2024 parte appellante, in ragione della pendenza presso un Tribunale belga di procedura esecutiva per recupero crediti incardinata dalla Parte_1 nei confronti del CP_1 e del contrasto della sentenza del tribunale di Siracusa impugnata con precedenti statuizioni della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc.
Parte appellata depositava memoria in data 02.04.2024 con cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'istanza di sospensiva.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti in data 04.04.2024 la Corte, con ordinanza depositata in data 16 aprile 2024 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava il procedimento per la discussione all'udienza in data 16 gennaio
2025, concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
Ritualmente depositate da entrambe le parti le suddette memorie e acquisito il parere del PG che chiedeva il rigetto dell'impugnazione, all'udienza in data 16.01.02025 il procedimento veniva rinviato stante l'assenza del consigliere relatore, nelle more trasferito ad altro ufficio.
Indi, all'udienza del 16.06.2025, su richiesta dell'appellante che dava atto dell'opportunità di attendere l'esito di un giudizio pendente in Belgio sull'affidamento della minore, nulla opponendo controparte la trattazione veniva rinviata all'udienza in data 23.10.2025, concedendosi termine per ulteriori note conclusive.
Debitamente depositate le memorie autorizzate, all'udienza del 23.10.2025 parte appellante chiedeva un ulteriore rinvio della trattazione, al fine di documentare lo stato di un procedimento penale pendente in Belgio nei confronti dell'appellato.
Infine, all'esito della discussione all'udienza del 20.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
*****
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità delle censure proposte formulata con la memoria di costituzione da parte della difesa del sig. CP_1, non potendo che rilevarsi come le stesse, seppur espresse in modo ripetitivo e disordinato, risultassero comunque sufficientemente enucleabili nel loro contenuto, siccome si evince, del resto, dal tenore dell'atto responsivo, in cui la difesa dell'appellato prende precisa posizione riguardo alle doglianze formulate, evidenziandosi altresì come eventuali carenze nelle allegazioni di cui al ricorso non potranno che incidere nell'ambito dell'esame del merito.
Ciò premesso, con riferimento al motivo di gravame proposto dall'appellante con cui si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto a carico di CP_1 l'addebito della separazione personale dei coniugi, occorre rilevare come in termini generali per orientamento generale della Suprema Corte "Ai fini dell'addebito della separazione, inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, Ehi tale che ne risulti da preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato nella convivenza meramente formale" (Cass. ord. 18.12.2023 n.
35296).
In particolare, con riferimento alla condotta contestata di violazione dell'obbligo di fedeltà è stato quindi chiarito che "Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell' intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà" (Cass. n.
2059/2012; Cass. n. 27777/2019; Cass. 16169/2023; Cass. 35296/2023).
Pertanto, l'avvio di una relazione extraconiugale non costituisce di per sé presupposto per l'addebito della separazione qualora si dimostri che la stessa non abbia avuto efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale.
Ai fini del riconoscimento dell'addebito si richiede quindi che la violazione dell'obbligo di convivenza e fedeltà abbiano avuto una eziologica rilevanza rispetto al venir meno del vincolo matrimoniale.
Orbene, deve quindi rilevarsi come, nel caso di specie, l'appellante si sia limitata in modo del tutto generico a richiedere l'addebito della separazione al sig. CP_1 per asserita infedeltà coniugale senza in alcun modo specificare le circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe verificato il tradimento de qua né ha tantomeno allegato e dimostrato l'efficacia eziologica dello stesso rispetto all'intercorsa crisi del matrimonio, di tal che non può che rilevarsi come il motivo di appello a riguardo proposto dalla Parte 1 sia del tutto infondato e pertanto non possa che essere rigettato.
Parimenti, reputa la Corte che risulti del tutto destituita di fondamento la censura afferente il mancato riconoscimento in suo favore di un assegno di separazione da porre a carico del CP_1 in questa sede proposta dall'appellante che lamenta come il giudice di prime cure non abbia correttamente valutato la mancanza di “autosufficienza economica dell'appellante" a seguito della separazione e la dedotta prova dell'impossibilità di reperire un'occupazione lavorativa.
A riguardo va evidenziato che nelle more della trattazione del presente giudizio risulta essere intervenuta tra le parti sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio, pronunciata in data 05.03.2019 dal Tribunale di prima istanza francofono di Bruxelles, passata in giudicato tra le parti in data 28.06.2019, e che con successiva sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa in data
27.06.2024, confermata dalla Corte d'appello di Catania con sentenza in data 24.04.25, è stata rigettata la domanda di assegno divorzile avanzata in quella sede dalla Parte_1 di tal che va quindi precisato come la domanda di riconoscimento dell'assegno di separazione non può che riguardare il periodo anteriore alla pronuncia emessa da Tribunale di Siracusa del 27.06.2024.
Ciò detto, appare opportuno rimarcare che in termini generali in base all'art. 156 cc i presupposti per l'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità 66economica tra le parti. La Suprema Corte ha evidenziato come l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi.
Sotto tale profilo, con l'espressione redditi adeguati la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, non chiede particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza" (Cass. 12196/2017).
Il più recente orientamento della Suprema Corte in una prospettiva di ridimensionamento dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno di mantenimento ha precisato che il diritto al mantenimento del coniuge separato non è automatico ma deve essere valutato in base alla capacità lavorativa concreta del richiedente, il quale deve provare di essersi attivamente impegnato nella ricerca di un'occupazione che sia in linea con le sue competenze professionali e in grado di garantirgli l'autosostentamento e di non esservi riuscito usando l'ordinaria diligenza
(Cass. n 3354 del 10 febbraio 2025).
Pertanto "Rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali” (Cass. 20866/2021).
E ancora, è stato affermato che " Il tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrato in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 2018; Cass. 10.06.2022 n.
18820). 66Quindi, riguardo alla misura dell'assegno di mantenimento è stato chiarito che Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita "normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell'assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personali in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro, escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario" (Cass. 6864/2021; Cass. 975/2021). 66Sotto il profilo processuale, è stato affermato che per valutare le domande di contenuto economico nei procedimenti familiari, non è necessario l'accertamento del preciso ammontare di redditi e dei patrimoni ma è sufficiente un' attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti" (Cass. 657675/2008; Cass. 975/2021).
Ciò premesso in termini generali, reputa la Corte che nella fattispecie a mani all'esito della disamina nel materiale probatorio in atti l'appellante ingegnere Parte_1 delle telecomunicazioni operante nel campo della telefonia mobile con un nutrito curriculum di esperienze lavorative svolte anche all'estero, non abbia adeguatamente dimostrato, come suo onere, la sussistenza dei presupposti previsti ai sensi di legge ai fini del riconoscimento del chiesto assegno di mantenimento a carico del CP_1. Piuttosto, atteso che dall'esame degli atti emerge come l'appellante abbia del tutto omesso di coltivare la domanda nel corso del giudizio di prime cure nemmeno insistendo specificamente nella stessa in sede di comparse conclusionali depositate in data 25.3.2022 ove si dilungava in via esclusiva sulle questioni inerenti l'affido della figlia minore senza fare il minimo accenno alla suddetta domanda, limitandosi del tutto genericamente a insistere nelle conclusioni formulate negli atti di causa.. Pertanto, ove anche volesse superarsi la presunzione di rinuncia a detta domanda, non emergendo invero detta volontà in modo inequivoco
(cfr. Cass. I 19.02.2021 n. 4487), non può che rilevarsi come la Parte 1 non abbia adeguatamente provato di essersi venuta a trovare, dopo la separazione, in una situazione economica deteriore rispetto all'ex coniuge, il quale è anch'egli ingegnere nelle telecomunicazioni, e tale da non consentirle di conservare il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, né, tantomeno, di essersi sufficientemente attivata, non riuscendovi, nel reperire un'idonea attività lavorativa che le consentisse l'autosostentamento. Al contrario è emerso come la donna risultasse attiva in ambito lavorativo e del tutto in grado, in ragione delle specifiche competenze acquisite, di autosostentarsi reperendo idonea attività lavorativa, rilevandosi come appaia del tutto inconducente, quale addotta prova della sua impossibilità di reperire un lavoro, il mancato perfezionamento (a causa di riferite ma non provate interferenze del CP_1 ) di una proposta di lavoro per una posizione definita “di responsabilità” a Milano presso la società Wind s.p.a, evidenziandosi come la stessa sia elemento da cui si evince l'inserimento della Parte_1 in un contesto lavorativo quale quello delle telecomunicazioni, risaputamente dinamico e ricco di opportunità per professionalità quali quella posseduta dalla ricorrente, di tal che, l'eventuale stato di inoccupazione, ove sussistente, non può che ascriversi a libera scelta della stessa. Va quindi evidenziato peraltro come il CP_1 abbia prodotto documentazione attestante la propria condizione reddituale, da cui risulta come lo stesso sia percettore di uno stipendio medio mensile pari a circa euro 3000,00, quindi ben inferiore quindi a quanto sostenuto da controparte.
In ragione di quanto sopra, la Corte ritiene che l'appello con riferimento a tale punto di domanda non possa che essere rigettato.
Va quindi rilevata l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno endofamiliare asseritamente patito dalla Parte_1 ex art. 2043 cc per violazione dei doveri coniugali da parte del
CP_1 che era stata rigettata dal giudice di prime cure ed è stata in questa sede riproposta, dovendosi preliminarmente rilevare come, per giurisprudenza costante della Suprema Corte di
Cassazione, in base alla disciplina applicabile ratione temporis (anteriore al nuovo rito introdotto dalla riforma c.d. Cartabia), detta domanda di natura risarcitoria integrante illecito civile, ove pure in ipotesi derivante da condotte lesive dei doveri coniugali, sia del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione con addebito, disciplinata come noto da un rito speciale. Pertanto, detta domanda, basata su un diverso titolo giuridico, è esperibile nelle competenti sedi ove sarà trattata con rito ordinario secondo le comuni regole processuali (Cass. I 15.09.2011 n. 18853; Cass.
05.08.2020 n. 16691) non potendo operare, in difetto di specifici presupposti, la vis abtractiva del rito speciale in materia di famiglia. Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno endofamiliare, va dichiarata
l'inammissibilità della suddetta domanda.
Venendo quindi all'esame della censura relativa al mancato accoglimento della domanda di affido della figlia minore Persona_1 nata a [...] il [...], appare preliminarmente opportuno chiarire come il Tribunale di Siracusa nella sentenza impugnata si sia pronunciato nel merito sul pacifico presupposto della sussistenza della propria giurisdizione sulle questioni afferenti la responsabilità genitoriale, in conformità con quanto statuito dalla sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1476 del 2.10.2015, passata in giudicato e ben nota alle parti, ove, in riforma della sentenza non definitiva emessa in data 19.06.2015 dal Tribunale di Siracusa, veniva affermato che alla data del 21 ottobre 2013, ovvero all'epoca del deposito del ricorso per separazione (e per affido della figlia) da parte della Parte_1 la dimora abituale della minore fosse ad Augusta, disponendosi quindi la restituzione degli atti al giudice di prime cure per la prosecuzione del giudizio.
Va quindi evidenziato come, ferma restando la dichiarata giurisdizione del Tribunale di Siracusa, la quale si radica in riferimento all'accertamento della sussistenza di determinati presupposti al momento della proposizione della domanda, è noto come la valutazione del merito nei giudizi di separazione e divorzio debba necessariamente considerare l'evoluzione delle vicende che hanno interessato la minore nel corso del (lungo) lasso di tempo intercorso dall'iscrizione del procedimento alla definizione dello stesso, essendo noto che, in materia di famiglia, il giudice è chiamato a esaminare, nel contraddittorio delle parti, nel superiore interesse del minore, anche le circostanze sopravvenute nel corso del giudizio, al fine di adeguare la decisione alle sopravvenienze verificatesi nella vita dello stesso.
Orbene, sulla base di tale incontrovertibile presupposto, va dato atto del fatto che il Tribunale, proseguendo quindi all'esame nel merito della questione, ha ritenuto di richiamare e recepire le determinazioni medio tempore assunte dal Tribunale della famiglia – sez. minorenni di Bruxelles,
-
il quale con una serie di provvedimenti resi nel pieno contraddittorio delle parti e anche su richiesta delle stesse, oltre che con la partecipazione di un curatore speciale, modificando una precedente statuizione della Corte d'Appello di Bruxelles del 29 luglio 2016 (che in un primo tempo aveva previsto la "custodia alternata ed equa della minore") aveva fin dal 2018 disposto l'affidamento esclusivo della minore al padre, regolamentando il diritto di visita materno secondo i tempi e le modalità ivi stabilite dal tribunale belga (diritto di visita della madre ogni 15 giorni). Il
Tribunale di Siracusa in sede di separazione ha quindi ritenuto di confermare espressamente l'affido esclusivo della minore al padre, revocando quindi a far data dal 2014 l'assegno di mantenimento posto a carico del CP_1 in via provvisoria e ponendo a carico della Parte_1 un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 300,00 mensili, rivalutabili, da versarsi entro il
5 di ogni mese, ritenendo in definitiva tale statuizione quella maggiormente conforme all'interesse della minore, ormai quindicenne e da molto tempo radicata sul territorio belga (cfr. sentenza della
16ma sezione del Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles in data 17.12.2018 in atti).
E invero, dopo aver preso in esame la poderosa mole di provvedimenti riguardante l'affido della minore Persona 1 emessi nelle more da diverse Autorità Giudiziarie sia italiane che del "
Belgio, reputa la Corte che tale statuizione, seppur richiamata in maniera sintetica dal Tribunale di
Siracusa, nel suo contenuto in fatto appaia pienamente condivisibile in quanto dal citato compendio probatorio in atti risulta di chiara evidenza la condizione di maggior benessere in cui la minore si trova da quando è affidata in via esclusiva al padre, con cui vive da molti anni e presso il quale sembra aver raggiunto un buon equilibrio, portando avanti il suo percorso di istruzione e di crescita, e ciò nel sostanziale rifiuto di rapporti con la madre, in ragione del vissuto negativo più volte esternato dalla ragazzina.
Va quindi considerato come le superiori statuizioni, risultino essere state ancora di recente confermate dalle Autorità Giudiziarie del Belgio, e, segnatamente, dal Tribunale di primo grado della famiglia del Persona_2 23ma Camera, che, nella sentenza emessa in data 8 ottobre
2024 resa nel pieno contraddittorio delle parti all'udienza del 16 settembre 2024, consolidando i precedenti giudizi pendenti presso quell'A.G. ed il Tribunale della famiglia di Bruxelles (n.
24/1160/A), ha recepito, su concorde richiesta delle parti, ritenendolo conforme all'interesse della minore, l'accordo provvisorio intercorso tra le stesse riguardo "l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale riguardo Per_1 a _2 ; l'esclusiva custodia di Per_1 presso il padre, presso il quale è domiciliata;
l'attribuzione degli assegni familiari a _2 ". Le statuizioni contenute nel suddetto accordo provvisorio, all'esito dell'ulteriore istruttoria svolta dalla citata CP_3 risultano ancora essere state da ultimo confermate nella sentenza resa il 29 luglio 2025 a definizione del suddetto giudizio, iscritto al n. 24/571A, nel cui ambito in data
18.03.2025 è stata anche ascoltata la minore Per_1, la quale risulta aver, ancora una volta, confermato la sua condizione di benessere con il padre e la sua volontà di non avere contatti con la madre, esprimendo profonda sofferenza per il suo vissuto (cfr. verbale in data 18.3.2025 versato in atti allegato alle memorie conclusionali del CP_1 in data 01.10.2025).
A riguardo, appare opportuno sotto il profilo processuale e istruttorio evidenziare come, in difetto di alcuna richiesta a riguardo da parte dei procuratori delle parti, questa Corte abbia quindi ritenuto del tutto superfluo procedere ad un ulteriore ascolto della minore, sebbene ultradodicenne, essendo stati acquisiti in atti oltre al suddetto recente verbale di dichiarazioni rese dalla stessa Per_1 innanzi all'A.G. belga, anche il verbale dell'escussione della minore reso in videoconferenza e con l'ausilio di due interpreti in data 22.01.2022 innanzi al Tribunale di
Siracusa nel processo penale iscritto al n. 5518/2014 RGNR e n. 2787/2017 R.G., reputandosi quindi dette dichiarazioni, da cui si evince chiaramente il pensiero e la volontà della minore rispetto alle vicende familiari che la riguardano -che, come noto, trattandosi di "grande minore" vanno tenute nel debito conto - pienamente utilizzabili nel presente procedimento, non essendo oggetto di specifiche contestazioni ed essendo rese con tutte le garanzie di legge (cfr. Cass. I.
21.02.2025 n. 4595).
A riguardo, si evidenzia dunque come dal verbale dell'audizione di Per_1 resa nel corso del suddetto procedimento penale presso il Tribunale di Siracusa nei confronti del sig. CP_1 a seguito della denuncia-querela sporta dalla Parte_1 per riferiti fatti di violenza e maltrattamenti commessi dall'uomo nei confronti della stessa e della figlia -fatti da cui, per quanto riportato in atti dal predetto, risulta essere stato assolto - la minore abbia negato qualsivoglia forma di maltrattamento o molestia da parte del padre, riferendo invece circa il trauma subito nell'autunno del 2018 allorchè la stessa, su iniziativa materna dopo una vacanza estiva veniva indebitamente trattenuta contro il suo volere ad Augusta presso l'abitazione dei nonni materni, con impedimento a rientrare in Belgio, fatti questi per i quali la Parte_1 veniva tratta in arresto e subiva condanna penale in Belgio (cfr. sentenza del Tribunale di prima istanza di Bruxelles 55 Camera
-emessa in data 5 febbraio 2024 in atti - doc. 4 allegato alla memoria di costituzione del CP_1 nonché sentenza della Corte d'appello di Bruxelles in data 26 giugno 2023, ove si legge Per_1 ha manifestato tutta la sua sofferenza in relazione alla sua esperienza traumatica e al fatto che sua madre non crede che lei esprima un'opinione personale quando si oppone alla sua richiesta di ampliare i contatti..., che sarebbe manifestamente contrario all'interesse di Per_1 imporgli oggi contatti più frequenti con sua madre, o addirittura contatti non mediati da un professionista... e che // sembra attualmente fondamentale rispettare i tempi di Per_1, che non sono quelli di nella speranza che il lavoro terapeutico non debba essere sospeso per Parte_1 temporeggiare la situazione)".
Alla luce di quanto sopra, appare del tutto incongruente e incomprensibile la condotta processuale
Parte 1 che, da un lato, innanzi alle Autorità Giudiziarie Belghe nel corso degli annidella trascorsi ha incardinato numerosi procedimenti civili ed ha sollecitato decisioni inerenti l'affido della minore, arrivando a sottoscrivere accordi, quale quello dell'8.10.2024, in cui, seppur in via provvisoria, concorda con l'affido esclusivo della minore al sig. CP_1 e, dall'altro, continua in questa sede a contestare, impugnandola, l'analoga statuizione del Tribunale di Siracusa del luglio
2023 e a delegittimare le Autorità Giudiziarie del Belgio, le quali a suo dire avrebbero deciso assumendo la competenza sulla base dell' errore in cui era incorso, ormai oltre dieci anni fa, il
Tribunale per i minorenni di Catania allorchè, con il decreto in data 6 maggio 2014, accogliendo il ricorso per sottrazione internazionale di minori incardinato dal CP_1, aveva ordinato il rientro della minore in Belgio, decisione poi annullata dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 5 marzo 2015.
Ora, premesso che è facoltà della Parte 1 richiedere eventuale ristoro degli errori giudiziari subiti nelle competente sedi, non può che rilevarsi come, a parte il breve periodo di alcuni mesi nel 2018 in cui la minore veniva portata per alcuni mesi in Italia dalla madre (rientrando quindi nel novembre in Belgio con l'intervento dello zio materno), costituisca un dato di fatto sostanzialmente incontrovertibile, dandone ampia riprova tra l'altro la mole di interventi a protezione costantemente portati avanti dal Tribunale per i minorenni di Bruxelles fin dal 2016, il fatto che la minore Persona_1 dal 2015 in poi ha sempre dimorato in Belgio assieme al padre, sicchè del tutto irrilevanti appaiono le questioni sollevate riguardo la nazionalità della stessa o il luogo di formale residenza, essendo documentale che la sua dimora abituale, da intendersi in senso sostanziale quale centro degli interessi della minore, sia stata da allora in Belgio, ove frequenta le scuole ed è perfettamente inserita dal punto di vista personale e sociale.
Va quindi evidenziato come a fronte delle superiori deduzioni, pur continuando la Parte_1 a insistere nel presente giudizio, di separazione, sulla domanda di affido della minore la stessa non abbia in alcun modo argomentato sulla sua attuale condizione di vita, sulla qualità della sua attuale relazione con la minore né sulle problematiche intercorrenti nel mantenimento dei contatti con la figlia, per la cui tutela, si ribadisce, il Tribunale per i minori di Bruxelles fin dal 2015 ha attivato interventi di protezione disponendo la presa in carico della minore da parte del SPJ di Bruxelles.
Sotto altro profilo, occorre richiamare il contenuto della sentenza n. 588 emessa dalla Corte
d'Appello di Catania in data 24.4.2025, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Siracusa del 27.06.2024, con cui con riferimento al procedimento di divorzio è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del giudice belga, richiamandosi il principio secondo cui "ai sensi degli artt. 8 par. 1 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento
CE n. 4 del 2009, all'autorità giudiziaria di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente degli stessi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal Giudice piu' vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonche' realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale (Cass. S.U. n. 30657/2018; Cass. S.U. n. 24608/2019; Cass. S.U. n. 28329/2018; Cass. n.
29171/2020; Cass. S.U. n. 16288/2023 e Corte di Giustizia UE sentenza del 16/7/2015 in C 184/14)"
Va quindi ribadito come le statuizioni di cui al presente procedimento di separazione non possano che avere, ontologicamente, un'efficacia temporalmente limitata al giudizio di separazione non potendo che restare assorbite e superate dalle determinazioni assunte in sede di divorzio, già dichiarato tra le parti, in relazioni alle quali è stata affermata la giurisdizione dell' CP_3 riguardo all'affido della minore, con piena legittimazione, anche sotto tale angolo prospettico, delle statuizioni emesse nel suddetto Stato, da ultimo dal Tribunale di Bramante Vallone, riguardo l'affido della minore Per_1, in conformità con il disposto di cui agli artt. 8 e 16 e 21 del
Regolamento Europeo n.2201/2003, applicabile ratione temporis alla fattispecie.
Per mera completezza, va evidenziato come risultino del tutto estranee al presente di giudizio le questioni, eventualmente da esaminare dalle competenti A.G. civili del Belgio, conseguenti l'esito del giudizio penale pendente a carico di CP_1 a seguito della denuncia-querela della
Parte 1 per il reato di cui all'art. 432 cp (per mancata esecuzione della consegna della minore alla madre) in relazione alla quale il Tribunale penale di Bramante Vallone con provvedimento del 20.11.2024 aveva disposto l'archiviazione, poi riformato dalla Corte d'appello di Bruxelles con ordinanza in data in data 22 ottobre 2025, con restituzione degli atti al giudice di prima istanza per la prosecuzione del giudizio,
Conclusivamente, in ragione di quanto sopra, la Corte ritiene che l' appello anche con riferimento a tale punto di domanda vada rigettato, dovendosi tuttavia rettificare la statuizione nella parte in cui richiama quanto al diritto di visita materno le risalenti statuizioni in materia di affido emesse dal Tribunale della famiglia - sez. minorenni di Bruxelles nel 2018, ritenendosi più richiamare le più recenti statuizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Bramante Vallone con la sentenza n. 588 resa il 29 luglio 2025 a parziale definizione del suddetto giudizio, iscritto al n.
24/571A, con cui è stato confermato l'accordo provvisorio già ratificato in data 8.10.2024, rinviando per il prosieguo sulle statuizioni economiche.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza a carico dell'appellante.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e delle motivazioni sopra esposte, si reputano sussistano i presupposti per accogliere la domanda di condanna di parte appellante ex art. 96 cpc al pagamento di una somma pari alla metà delle spese di lite liquidate come in dispositivo in conformità con i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante,
PQM
La Corte in parziale rettifica del dispositivo contenuto nella sentenza impugnata:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno endofamiliare formulata da
Parte_1
Rigetta tutti i motivi d'appello proposti da Parte 1 nei confronti di CP_1
[...] richiamando, quanto all'affido e alla regolamentazione del diritto di visita materno le statuizioni di cui alla sentenza n. 588 emessa dal Tribunale di Bramante Vallone il 29 luglio
2025 a parziale definizione del suddetto giudizio, iscritto al n. 24/571A, con cui è stato confermato l'accordo provvisorio intercorso tra le parti e già ratificato in data 8.10.2024
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro
6946,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
Condanna l'appellante a corrispondere all'appellato ex art. 96 c.p.c una somma pari al 50% delle spese di lite come sopra liquidate;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente Il Consigliere estensore
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente
dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1695/2023 R.G.F.A
promossa da
وnata a Baruta (Venezuela) il 24.06.1976, residente Parte_1 in Augusta (RG), via Marzabotto n. 7, C.F. C.F. 1 elettivamente domiciliata in
Augusta, in via Epicarmo n. 161 presso lo studio dell' Avv.to Sebastiano Coronella da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto.
appellante
Contro
: nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_1
,
elettivamente domiciliato in Santa Teresa di Riva (ME), via Francesco C.F. 2 و
Crispi n. 74 presso lo studio dell'avv. Filippo Brianni del foro di Messina da cui è rappresentato e difeso giusto mandato allegato alla memoria di costituzione in atti appellato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte_1Con ricorso depositato il 29.12.2023 proponeva appello per la riforma della sentenza n. 1565/2023 pubblicata in data 24 agosto.2023 dal Tribunale civile di
Siracusa, notificata a mezzo pec in data 01.12.2023, a definizione del procedimento dalla stessa instaurato iscritto al n. 4209/2013 R.G avente per oggetto domanda di separazione personale dal coniuge CP_1 contestandone integralmente le statuizioni e, segnatamente, nella parte in
, cui: 1) veniva rigettata la domanda di addebito della separazione al CP_1; 2) era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno morale subito proposta dalla Parte_1 ex art. 2043 cc;
3) veniva rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno separativo di mantenimento in favore del coniuge nella misura di euro 1000,00 mensili;
4) veniva rigettata la domanda di affido esclusivo della figlia minore Persona_1 e di riconoscimento di un contributo di mantenimento per la minore in suo favore a carico del CP_1 nella misura di euro 1000,00 mensili e venivano rigettate le domande di emissione di ordini di protezione a tutela sua e della figlia nei confronti del
CP_1 e di decadenza del predetto dalla responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
Premesso che nel suddetto giudizio con sentenza non definitiva n. 1384/2015 era stata pronunciata la separazione personale delle parti, lamentava in particolare come con riferimento alle questioni inerenti l'affido della minore Persona_1 il Tribunale non avesse tenuto nel debito conto i numerosi arresti giurisprudenziali intervenuti medio tempore sulla complessa vicenda de qua e, specificamente di quanto statuito dalla Corte d'Appello di Catania con la sentenza n. 1476 emessa in data 2 ottobre 2015, passata in giudicato, con cui era stata riconosciuta la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana a pronunciarsi sulla domanda di separazione giudiziale proposta dalla Parte_1 nell'ottobre 2013, nonché sull'affidamento della minore, all'epoca della proposizione del giudizio abitualmente residente in Italia nel Comune di Augusta. Assumeva quindi come il Tribunale di Siracusa avesse palesemente disapplicato la suddetta statuizione, riconoscendo, in difetto di specifica motivazione sul punto, erroneamente valido l'affido della minore al padre disposto dal Tribunale dei minori di Bruxelles, e ciò senza tenere conto del fatto che la Suprema Corte di Cassazione aveva nel 2015 aveva annullato la sentenza del Tribunale per i minorenni di Catania che in accoglimento del procedimento per sottrazione internazionale di minore incardinato dal CP_1 aveva disposto che la minore dovesse rientrare in Belgio, di tal che, nel successivo giudizio iscritto al n. 271/2015 in riassunzione era stata riconosciuta l'insussistenza dei presupposti per l'ordine di rientro in quanto il padre non esercitava il diritto di custodia.
Quanto alle statuizioni economiche, censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva negato il chiesto assegno di mantenimento separativo in favore della Parte_1 sul presupposto dell'autosufficienza economica della stessa e ciò senza considerare che con ordinanza in data 17 febbraio 2017 il Tribunale in via provvisoria aveva riconosciuto alla stessa, in quanto sprovvista di redditi, un assegno di euro 700,00 "in suo favore e in favore della figlia"
Chiedeva quindi che la Corte, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti: 1) pronunciasse la separazione dei coniugi "con addebito nei confronti del sig. in CP_1 '
conseguenza della sua relazione extraconiugale in violazione dell'art. 143 c c, come da documenti depositati nel fascicolo di primo grado”; 2) riconoscesse in suo favore “il risarcimento dei danni morali subiti, in conseguenza della relazione extraconiugale del marito, unica causa unitamente al carattere violento del CP 1 della separazione"; 3) disponesse che la figlia minore fosse
"affidata alla custodia materna, con collocazione presso l'abitazione della madre o in qualsiasi altro luogo la madre debba spostarsi per motivi di lavoro"; 4) regolamentasse il diritto di visita paterno vietando “ogni possibile permanenza del padre da solo con la figlia... stabilendo ogni più opportuna cautela nell'interesse e per l'incolumità della minore"; 5) disponesse che le decisioni di maggiore interesse per la figlia fossero concordate dai genitori mentre quelle di ordinaria amministrazione fossero assunte autonomamente dal genitore affidatario;
6) ponesse a carico del
CP_1 un assegno di mantenimento per la figlia di euro 1000,00 e di ulteriori euro 1000,00 per la
Parte_1 anche in considerazione che la crisi coniugale è esclusiva conseguenza del tradimento 66
del marito, oltre alle spese mediche, scolastiche e di svago per la figlia minore"; 7) consentisse che la Parte 1 potesse effettuare “la richiesta per il rilascio del passaporto e del documento di identità valida anche per l'espatrio della figlia minore". Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ing. CP_1 eccependo
,
preliminarmente l'inammissibilità del proposto appello per violazione del disposto di cui agli artt.
342 commi 1 e 2 cpc e 348 bis cpc, per difetto di specifica indicazione dei motivi di impugnazione e delle violazioni di legge, rilevando come nell'atto d'appello la controparte avesse formulato richieste senza indicare i correlativi supporti probatori, nemmeno specificamente proposti nel primo grado di giudizio ove non era stata nemmeno depositata la memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc.
Nel merito quanto al primo motivo di censura assumeva come, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il Tribunale si fosse correttamente pronunciato sull'affido della minore Per_1
[...] riconoscendo la propria giurisdizione ma al contempo tenendo in considerazione le circostanze sopravvenute e, segnatamente, il fatto che la minore, nata in Belgio, a [...] quanto meno dal 2014 avesse stabilmente vissuto nel suddetto paese in regime di affido esclusivo al padre e ciò in forza di provvedimenti resi dall'Autorità giudiziaria belga di cui entrambe le parti avevano accettato la competenza, siccome risultante dai provvedimenti e dalla documentazione in atti. Rilevava quindi come il caso della minore Per_1 fosse stato seguito dai servizi sociali attivati dalle autorità giudiziarie belghe le quali avevano nominato alla minore un curatore-legale, circostanze che non avrebbero potuto realizzarsi ove la minore avesse vissuto in Italia, sottolineando anche come la ragazza, ormai adolescente, non parli nemmeno fluentemente l'italiano, tanto da necessitare dell'ausilio di un interprete allorchè veniva sentita in videoconferenza nel giudizio penale per violenza sessuale incardinato nei confronti del CP_1 in Italia su denuncia della Parte_1
Evidenziava ancora come sulle questioni inerenti il contestato affido della minore al padre,
l'appellante invocasse la riforma della sentenza sul presupposto della riconosciuta giurisdizione del Tribunale di Siracusa, senza prendere in considerazione l'interesse della minore e senza nemmeno confrontarsi con la volontà della stessa, che ha chiaramente dichiarato di stare bene con il padre e di non voler addirittura avere rapporti con la madre.
Parte_1Riguardo al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della evidenziava come la donna, ingegnere nelle telecomunicazioni, non avesse mai dimostrato la sussistenza dei presupposti previsti ai sensi di legge per la concessione di detto assegno, evidenziando come il CP_1 avesse debitamente prodotto, al contrario di quanto sostenuto da controparte, i dati relativi al proprio reddito mensile, pari a circa 3000,00 euro lordi mensili, netti
2346,57, come da cedolini versati in atti.
Rilevava ancora come nelle proprie conclusioni la Parte_1 avesse formulato conclusioni e richieste del tutto sganciate dall'atto di appello, con specifico riferimento alla domanda di addebito della separazione al CP_1 “in conseguenza della sua relazione extraconiugale" e della domanda di "risarcimento dei danni morali subiti", rilevando l'assoluta mancanza di prova e la genericità della richiesta. Ancora, assumeva l' infondatezza della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per la figlia per insussistenza dei presupposti, essendo la stessa fin dal 2014 collocata presso il padre, rilevando altresì l'incongruenza della domanda di autorizzazione alla richiesta di rilascio del documento di identità e del passaporto, dalla stessa negato al padre in Belgio.
In via subordinata, richiamando le deduzioni già formulate nel giudizio di prime cure, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulle domande inerenti l'affido della minore in relazione al disposto di cui all'art. 21 del Regolamento Europeo n. 2201/2003, per aver il Tribunale di prima istanza francofono di Bruxelles già statuito a riguardo con sentenza emessa in data 5.3.2019, passata in giudicato il 28.6.2019, resa su espressa accettazione da parte di entrambi i coniugi della competenza (rectius giurisdizione) del Belgio, ribadendo come la minore avesse sempre risieduto in Belgio e come anche ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 8 L. 101/15 dovesse ritenersi che l'Autorità Giudiziaria del detto Stato fosse quella maggiormente in grado di valutare il caso nel superiore interesse della minore.
Chiedeva quindi preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e nel merito il rigetto dello stesso con conseguente conferma della sentenza impugnata;
in subordine chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
Con successivo ricorso depositato in data 15.03.2024 parte appellante, in ragione della pendenza presso un Tribunale belga di procedura esecutiva per recupero crediti incardinata dalla Parte_1 nei confronti del CP_1 e del contrasto della sentenza del tribunale di Siracusa impugnata con precedenti statuizioni della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc.
Parte appellata depositava memoria in data 02.04.2024 con cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'istanza di sospensiva.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti in data 04.04.2024 la Corte, con ordinanza depositata in data 16 aprile 2024 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava il procedimento per la discussione all'udienza in data 16 gennaio
2025, concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
Ritualmente depositate da entrambe le parti le suddette memorie e acquisito il parere del PG che chiedeva il rigetto dell'impugnazione, all'udienza in data 16.01.02025 il procedimento veniva rinviato stante l'assenza del consigliere relatore, nelle more trasferito ad altro ufficio.
Indi, all'udienza del 16.06.2025, su richiesta dell'appellante che dava atto dell'opportunità di attendere l'esito di un giudizio pendente in Belgio sull'affidamento della minore, nulla opponendo controparte la trattazione veniva rinviata all'udienza in data 23.10.2025, concedendosi termine per ulteriori note conclusive.
Debitamente depositate le memorie autorizzate, all'udienza del 23.10.2025 parte appellante chiedeva un ulteriore rinvio della trattazione, al fine di documentare lo stato di un procedimento penale pendente in Belgio nei confronti dell'appellato.
Infine, all'esito della discussione all'udienza del 20.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
*****
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità delle censure proposte formulata con la memoria di costituzione da parte della difesa del sig. CP_1, non potendo che rilevarsi come le stesse, seppur espresse in modo ripetitivo e disordinato, risultassero comunque sufficientemente enucleabili nel loro contenuto, siccome si evince, del resto, dal tenore dell'atto responsivo, in cui la difesa dell'appellato prende precisa posizione riguardo alle doglianze formulate, evidenziandosi altresì come eventuali carenze nelle allegazioni di cui al ricorso non potranno che incidere nell'ambito dell'esame del merito.
Ciò premesso, con riferimento al motivo di gravame proposto dall'appellante con cui si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto a carico di CP_1 l'addebito della separazione personale dei coniugi, occorre rilevare come in termini generali per orientamento generale della Suprema Corte "Ai fini dell'addebito della separazione, inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, Ehi tale che ne risulti da preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato nella convivenza meramente formale" (Cass. ord. 18.12.2023 n.
35296).
In particolare, con riferimento alla condotta contestata di violazione dell'obbligo di fedeltà è stato quindi chiarito che "Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell' intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà" (Cass. n.
2059/2012; Cass. n. 27777/2019; Cass. 16169/2023; Cass. 35296/2023).
Pertanto, l'avvio di una relazione extraconiugale non costituisce di per sé presupposto per l'addebito della separazione qualora si dimostri che la stessa non abbia avuto efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale.
Ai fini del riconoscimento dell'addebito si richiede quindi che la violazione dell'obbligo di convivenza e fedeltà abbiano avuto una eziologica rilevanza rispetto al venir meno del vincolo matrimoniale.
Orbene, deve quindi rilevarsi come, nel caso di specie, l'appellante si sia limitata in modo del tutto generico a richiedere l'addebito della separazione al sig. CP_1 per asserita infedeltà coniugale senza in alcun modo specificare le circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe verificato il tradimento de qua né ha tantomeno allegato e dimostrato l'efficacia eziologica dello stesso rispetto all'intercorsa crisi del matrimonio, di tal che non può che rilevarsi come il motivo di appello a riguardo proposto dalla Parte 1 sia del tutto infondato e pertanto non possa che essere rigettato.
Parimenti, reputa la Corte che risulti del tutto destituita di fondamento la censura afferente il mancato riconoscimento in suo favore di un assegno di separazione da porre a carico del CP_1 in questa sede proposta dall'appellante che lamenta come il giudice di prime cure non abbia correttamente valutato la mancanza di “autosufficienza economica dell'appellante" a seguito della separazione e la dedotta prova dell'impossibilità di reperire un'occupazione lavorativa.
A riguardo va evidenziato che nelle more della trattazione del presente giudizio risulta essere intervenuta tra le parti sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio, pronunciata in data 05.03.2019 dal Tribunale di prima istanza francofono di Bruxelles, passata in giudicato tra le parti in data 28.06.2019, e che con successiva sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa in data
27.06.2024, confermata dalla Corte d'appello di Catania con sentenza in data 24.04.25, è stata rigettata la domanda di assegno divorzile avanzata in quella sede dalla Parte_1 di tal che va quindi precisato come la domanda di riconoscimento dell'assegno di separazione non può che riguardare il periodo anteriore alla pronuncia emessa da Tribunale di Siracusa del 27.06.2024.
Ciò detto, appare opportuno rimarcare che in termini generali in base all'art. 156 cc i presupposti per l'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità 66economica tra le parti. La Suprema Corte ha evidenziato come l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi.
Sotto tale profilo, con l'espressione redditi adeguati la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, non chiede particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza" (Cass. 12196/2017).
Il più recente orientamento della Suprema Corte in una prospettiva di ridimensionamento dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno di mantenimento ha precisato che il diritto al mantenimento del coniuge separato non è automatico ma deve essere valutato in base alla capacità lavorativa concreta del richiedente, il quale deve provare di essersi attivamente impegnato nella ricerca di un'occupazione che sia in linea con le sue competenze professionali e in grado di garantirgli l'autosostentamento e di non esservi riuscito usando l'ordinaria diligenza
(Cass. n 3354 del 10 febbraio 2025).
Pertanto "Rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali” (Cass. 20866/2021).
E ancora, è stato affermato che " Il tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrato in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 2018; Cass. 10.06.2022 n.
18820). 66Quindi, riguardo alla misura dell'assegno di mantenimento è stato chiarito che Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita "normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell'assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personali in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro, escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario" (Cass. 6864/2021; Cass. 975/2021). 66Sotto il profilo processuale, è stato affermato che per valutare le domande di contenuto economico nei procedimenti familiari, non è necessario l'accertamento del preciso ammontare di redditi e dei patrimoni ma è sufficiente un' attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti" (Cass. 657675/2008; Cass. 975/2021).
Ciò premesso in termini generali, reputa la Corte che nella fattispecie a mani all'esito della disamina nel materiale probatorio in atti l'appellante ingegnere Parte_1 delle telecomunicazioni operante nel campo della telefonia mobile con un nutrito curriculum di esperienze lavorative svolte anche all'estero, non abbia adeguatamente dimostrato, come suo onere, la sussistenza dei presupposti previsti ai sensi di legge ai fini del riconoscimento del chiesto assegno di mantenimento a carico del CP_1. Piuttosto, atteso che dall'esame degli atti emerge come l'appellante abbia del tutto omesso di coltivare la domanda nel corso del giudizio di prime cure nemmeno insistendo specificamente nella stessa in sede di comparse conclusionali depositate in data 25.3.2022 ove si dilungava in via esclusiva sulle questioni inerenti l'affido della figlia minore senza fare il minimo accenno alla suddetta domanda, limitandosi del tutto genericamente a insistere nelle conclusioni formulate negli atti di causa.. Pertanto, ove anche volesse superarsi la presunzione di rinuncia a detta domanda, non emergendo invero detta volontà in modo inequivoco
(cfr. Cass. I 19.02.2021 n. 4487), non può che rilevarsi come la Parte 1 non abbia adeguatamente provato di essersi venuta a trovare, dopo la separazione, in una situazione economica deteriore rispetto all'ex coniuge, il quale è anch'egli ingegnere nelle telecomunicazioni, e tale da non consentirle di conservare il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, né, tantomeno, di essersi sufficientemente attivata, non riuscendovi, nel reperire un'idonea attività lavorativa che le consentisse l'autosostentamento. Al contrario è emerso come la donna risultasse attiva in ambito lavorativo e del tutto in grado, in ragione delle specifiche competenze acquisite, di autosostentarsi reperendo idonea attività lavorativa, rilevandosi come appaia del tutto inconducente, quale addotta prova della sua impossibilità di reperire un lavoro, il mancato perfezionamento (a causa di riferite ma non provate interferenze del CP_1 ) di una proposta di lavoro per una posizione definita “di responsabilità” a Milano presso la società Wind s.p.a, evidenziandosi come la stessa sia elemento da cui si evince l'inserimento della Parte_1 in un contesto lavorativo quale quello delle telecomunicazioni, risaputamente dinamico e ricco di opportunità per professionalità quali quella posseduta dalla ricorrente, di tal che, l'eventuale stato di inoccupazione, ove sussistente, non può che ascriversi a libera scelta della stessa. Va quindi evidenziato peraltro come il CP_1 abbia prodotto documentazione attestante la propria condizione reddituale, da cui risulta come lo stesso sia percettore di uno stipendio medio mensile pari a circa euro 3000,00, quindi ben inferiore quindi a quanto sostenuto da controparte.
In ragione di quanto sopra, la Corte ritiene che l'appello con riferimento a tale punto di domanda non possa che essere rigettato.
Va quindi rilevata l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno endofamiliare asseritamente patito dalla Parte_1 ex art. 2043 cc per violazione dei doveri coniugali da parte del
CP_1 che era stata rigettata dal giudice di prime cure ed è stata in questa sede riproposta, dovendosi preliminarmente rilevare come, per giurisprudenza costante della Suprema Corte di
Cassazione, in base alla disciplina applicabile ratione temporis (anteriore al nuovo rito introdotto dalla riforma c.d. Cartabia), detta domanda di natura risarcitoria integrante illecito civile, ove pure in ipotesi derivante da condotte lesive dei doveri coniugali, sia del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione con addebito, disciplinata come noto da un rito speciale. Pertanto, detta domanda, basata su un diverso titolo giuridico, è esperibile nelle competenti sedi ove sarà trattata con rito ordinario secondo le comuni regole processuali (Cass. I 15.09.2011 n. 18853; Cass.
05.08.2020 n. 16691) non potendo operare, in difetto di specifici presupposti, la vis abtractiva del rito speciale in materia di famiglia. Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno endofamiliare, va dichiarata
l'inammissibilità della suddetta domanda.
Venendo quindi all'esame della censura relativa al mancato accoglimento della domanda di affido della figlia minore Persona_1 nata a [...] il [...], appare preliminarmente opportuno chiarire come il Tribunale di Siracusa nella sentenza impugnata si sia pronunciato nel merito sul pacifico presupposto della sussistenza della propria giurisdizione sulle questioni afferenti la responsabilità genitoriale, in conformità con quanto statuito dalla sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1476 del 2.10.2015, passata in giudicato e ben nota alle parti, ove, in riforma della sentenza non definitiva emessa in data 19.06.2015 dal Tribunale di Siracusa, veniva affermato che alla data del 21 ottobre 2013, ovvero all'epoca del deposito del ricorso per separazione (e per affido della figlia) da parte della Parte_1 la dimora abituale della minore fosse ad Augusta, disponendosi quindi la restituzione degli atti al giudice di prime cure per la prosecuzione del giudizio.
Va quindi evidenziato come, ferma restando la dichiarata giurisdizione del Tribunale di Siracusa, la quale si radica in riferimento all'accertamento della sussistenza di determinati presupposti al momento della proposizione della domanda, è noto come la valutazione del merito nei giudizi di separazione e divorzio debba necessariamente considerare l'evoluzione delle vicende che hanno interessato la minore nel corso del (lungo) lasso di tempo intercorso dall'iscrizione del procedimento alla definizione dello stesso, essendo noto che, in materia di famiglia, il giudice è chiamato a esaminare, nel contraddittorio delle parti, nel superiore interesse del minore, anche le circostanze sopravvenute nel corso del giudizio, al fine di adeguare la decisione alle sopravvenienze verificatesi nella vita dello stesso.
Orbene, sulla base di tale incontrovertibile presupposto, va dato atto del fatto che il Tribunale, proseguendo quindi all'esame nel merito della questione, ha ritenuto di richiamare e recepire le determinazioni medio tempore assunte dal Tribunale della famiglia – sez. minorenni di Bruxelles,
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il quale con una serie di provvedimenti resi nel pieno contraddittorio delle parti e anche su richiesta delle stesse, oltre che con la partecipazione di un curatore speciale, modificando una precedente statuizione della Corte d'Appello di Bruxelles del 29 luglio 2016 (che in un primo tempo aveva previsto la "custodia alternata ed equa della minore") aveva fin dal 2018 disposto l'affidamento esclusivo della minore al padre, regolamentando il diritto di visita materno secondo i tempi e le modalità ivi stabilite dal tribunale belga (diritto di visita della madre ogni 15 giorni). Il
Tribunale di Siracusa in sede di separazione ha quindi ritenuto di confermare espressamente l'affido esclusivo della minore al padre, revocando quindi a far data dal 2014 l'assegno di mantenimento posto a carico del CP_1 in via provvisoria e ponendo a carico della Parte_1 un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 300,00 mensili, rivalutabili, da versarsi entro il
5 di ogni mese, ritenendo in definitiva tale statuizione quella maggiormente conforme all'interesse della minore, ormai quindicenne e da molto tempo radicata sul territorio belga (cfr. sentenza della
16ma sezione del Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles in data 17.12.2018 in atti).
E invero, dopo aver preso in esame la poderosa mole di provvedimenti riguardante l'affido della minore Persona 1 emessi nelle more da diverse Autorità Giudiziarie sia italiane che del "
Belgio, reputa la Corte che tale statuizione, seppur richiamata in maniera sintetica dal Tribunale di
Siracusa, nel suo contenuto in fatto appaia pienamente condivisibile in quanto dal citato compendio probatorio in atti risulta di chiara evidenza la condizione di maggior benessere in cui la minore si trova da quando è affidata in via esclusiva al padre, con cui vive da molti anni e presso il quale sembra aver raggiunto un buon equilibrio, portando avanti il suo percorso di istruzione e di crescita, e ciò nel sostanziale rifiuto di rapporti con la madre, in ragione del vissuto negativo più volte esternato dalla ragazzina.
Va quindi considerato come le superiori statuizioni, risultino essere state ancora di recente confermate dalle Autorità Giudiziarie del Belgio, e, segnatamente, dal Tribunale di primo grado della famiglia del Persona_2 23ma Camera, che, nella sentenza emessa in data 8 ottobre
2024 resa nel pieno contraddittorio delle parti all'udienza del 16 settembre 2024, consolidando i precedenti giudizi pendenti presso quell'A.G. ed il Tribunale della famiglia di Bruxelles (n.
24/1160/A), ha recepito, su concorde richiesta delle parti, ritenendolo conforme all'interesse della minore, l'accordo provvisorio intercorso tra le stesse riguardo "l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale riguardo Per_1 a _2 ; l'esclusiva custodia di Per_1 presso il padre, presso il quale è domiciliata;
l'attribuzione degli assegni familiari a _2 ". Le statuizioni contenute nel suddetto accordo provvisorio, all'esito dell'ulteriore istruttoria svolta dalla citata CP_3 risultano ancora essere state da ultimo confermate nella sentenza resa il 29 luglio 2025 a definizione del suddetto giudizio, iscritto al n. 24/571A, nel cui ambito in data
18.03.2025 è stata anche ascoltata la minore Per_1, la quale risulta aver, ancora una volta, confermato la sua condizione di benessere con il padre e la sua volontà di non avere contatti con la madre, esprimendo profonda sofferenza per il suo vissuto (cfr. verbale in data 18.3.2025 versato in atti allegato alle memorie conclusionali del CP_1 in data 01.10.2025).
A riguardo, appare opportuno sotto il profilo processuale e istruttorio evidenziare come, in difetto di alcuna richiesta a riguardo da parte dei procuratori delle parti, questa Corte abbia quindi ritenuto del tutto superfluo procedere ad un ulteriore ascolto della minore, sebbene ultradodicenne, essendo stati acquisiti in atti oltre al suddetto recente verbale di dichiarazioni rese dalla stessa Per_1 innanzi all'A.G. belga, anche il verbale dell'escussione della minore reso in videoconferenza e con l'ausilio di due interpreti in data 22.01.2022 innanzi al Tribunale di
Siracusa nel processo penale iscritto al n. 5518/2014 RGNR e n. 2787/2017 R.G., reputandosi quindi dette dichiarazioni, da cui si evince chiaramente il pensiero e la volontà della minore rispetto alle vicende familiari che la riguardano -che, come noto, trattandosi di "grande minore" vanno tenute nel debito conto - pienamente utilizzabili nel presente procedimento, non essendo oggetto di specifiche contestazioni ed essendo rese con tutte le garanzie di legge (cfr. Cass. I.
21.02.2025 n. 4595).
A riguardo, si evidenzia dunque come dal verbale dell'audizione di Per_1 resa nel corso del suddetto procedimento penale presso il Tribunale di Siracusa nei confronti del sig. CP_1 a seguito della denuncia-querela sporta dalla Parte_1 per riferiti fatti di violenza e maltrattamenti commessi dall'uomo nei confronti della stessa e della figlia -fatti da cui, per quanto riportato in atti dal predetto, risulta essere stato assolto - la minore abbia negato qualsivoglia forma di maltrattamento o molestia da parte del padre, riferendo invece circa il trauma subito nell'autunno del 2018 allorchè la stessa, su iniziativa materna dopo una vacanza estiva veniva indebitamente trattenuta contro il suo volere ad Augusta presso l'abitazione dei nonni materni, con impedimento a rientrare in Belgio, fatti questi per i quali la Parte_1 veniva tratta in arresto e subiva condanna penale in Belgio (cfr. sentenza del Tribunale di prima istanza di Bruxelles 55 Camera
-emessa in data 5 febbraio 2024 in atti - doc. 4 allegato alla memoria di costituzione del CP_1 nonché sentenza della Corte d'appello di Bruxelles in data 26 giugno 2023, ove si legge Per_1 ha manifestato tutta la sua sofferenza in relazione alla sua esperienza traumatica e al fatto che sua madre non crede che lei esprima un'opinione personale quando si oppone alla sua richiesta di ampliare i contatti..., che sarebbe manifestamente contrario all'interesse di Per_1 imporgli oggi contatti più frequenti con sua madre, o addirittura contatti non mediati da un professionista... e che // sembra attualmente fondamentale rispettare i tempi di Per_1, che non sono quelli di nella speranza che il lavoro terapeutico non debba essere sospeso per Parte_1 temporeggiare la situazione)".
Alla luce di quanto sopra, appare del tutto incongruente e incomprensibile la condotta processuale
Parte 1 che, da un lato, innanzi alle Autorità Giudiziarie Belghe nel corso degli annidella trascorsi ha incardinato numerosi procedimenti civili ed ha sollecitato decisioni inerenti l'affido della minore, arrivando a sottoscrivere accordi, quale quello dell'8.10.2024, in cui, seppur in via provvisoria, concorda con l'affido esclusivo della minore al sig. CP_1 e, dall'altro, continua in questa sede a contestare, impugnandola, l'analoga statuizione del Tribunale di Siracusa del luglio
2023 e a delegittimare le Autorità Giudiziarie del Belgio, le quali a suo dire avrebbero deciso assumendo la competenza sulla base dell' errore in cui era incorso, ormai oltre dieci anni fa, il
Tribunale per i minorenni di Catania allorchè, con il decreto in data 6 maggio 2014, accogliendo il ricorso per sottrazione internazionale di minori incardinato dal CP_1, aveva ordinato il rientro della minore in Belgio, decisione poi annullata dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 5 marzo 2015.
Ora, premesso che è facoltà della Parte 1 richiedere eventuale ristoro degli errori giudiziari subiti nelle competente sedi, non può che rilevarsi come, a parte il breve periodo di alcuni mesi nel 2018 in cui la minore veniva portata per alcuni mesi in Italia dalla madre (rientrando quindi nel novembre in Belgio con l'intervento dello zio materno), costituisca un dato di fatto sostanzialmente incontrovertibile, dandone ampia riprova tra l'altro la mole di interventi a protezione costantemente portati avanti dal Tribunale per i minorenni di Bruxelles fin dal 2016, il fatto che la minore Persona_1 dal 2015 in poi ha sempre dimorato in Belgio assieme al padre, sicchè del tutto irrilevanti appaiono le questioni sollevate riguardo la nazionalità della stessa o il luogo di formale residenza, essendo documentale che la sua dimora abituale, da intendersi in senso sostanziale quale centro degli interessi della minore, sia stata da allora in Belgio, ove frequenta le scuole ed è perfettamente inserita dal punto di vista personale e sociale.
Va quindi evidenziato come a fronte delle superiori deduzioni, pur continuando la Parte_1 a insistere nel presente giudizio, di separazione, sulla domanda di affido della minore la stessa non abbia in alcun modo argomentato sulla sua attuale condizione di vita, sulla qualità della sua attuale relazione con la minore né sulle problematiche intercorrenti nel mantenimento dei contatti con la figlia, per la cui tutela, si ribadisce, il Tribunale per i minori di Bruxelles fin dal 2015 ha attivato interventi di protezione disponendo la presa in carico della minore da parte del SPJ di Bruxelles.
Sotto altro profilo, occorre richiamare il contenuto della sentenza n. 588 emessa dalla Corte
d'Appello di Catania in data 24.4.2025, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Siracusa del 27.06.2024, con cui con riferimento al procedimento di divorzio è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del giudice belga, richiamandosi il principio secondo cui "ai sensi degli artt. 8 par. 1 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento
CE n. 4 del 2009, all'autorità giudiziaria di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente degli stessi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal Giudice piu' vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonche' realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale (Cass. S.U. n. 30657/2018; Cass. S.U. n. 24608/2019; Cass. S.U. n. 28329/2018; Cass. n.
29171/2020; Cass. S.U. n. 16288/2023 e Corte di Giustizia UE sentenza del 16/7/2015 in C 184/14)"
Va quindi ribadito come le statuizioni di cui al presente procedimento di separazione non possano che avere, ontologicamente, un'efficacia temporalmente limitata al giudizio di separazione non potendo che restare assorbite e superate dalle determinazioni assunte in sede di divorzio, già dichiarato tra le parti, in relazioni alle quali è stata affermata la giurisdizione dell' CP_3 riguardo all'affido della minore, con piena legittimazione, anche sotto tale angolo prospettico, delle statuizioni emesse nel suddetto Stato, da ultimo dal Tribunale di Bramante Vallone, riguardo l'affido della minore Per_1, in conformità con il disposto di cui agli artt. 8 e 16 e 21 del
Regolamento Europeo n.2201/2003, applicabile ratione temporis alla fattispecie.
Per mera completezza, va evidenziato come risultino del tutto estranee al presente di giudizio le questioni, eventualmente da esaminare dalle competenti A.G. civili del Belgio, conseguenti l'esito del giudizio penale pendente a carico di CP_1 a seguito della denuncia-querela della
Parte 1 per il reato di cui all'art. 432 cp (per mancata esecuzione della consegna della minore alla madre) in relazione alla quale il Tribunale penale di Bramante Vallone con provvedimento del 20.11.2024 aveva disposto l'archiviazione, poi riformato dalla Corte d'appello di Bruxelles con ordinanza in data in data 22 ottobre 2025, con restituzione degli atti al giudice di prima istanza per la prosecuzione del giudizio,
Conclusivamente, in ragione di quanto sopra, la Corte ritiene che l' appello anche con riferimento a tale punto di domanda vada rigettato, dovendosi tuttavia rettificare la statuizione nella parte in cui richiama quanto al diritto di visita materno le risalenti statuizioni in materia di affido emesse dal Tribunale della famiglia - sez. minorenni di Bruxelles nel 2018, ritenendosi più richiamare le più recenti statuizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Bramante Vallone con la sentenza n. 588 resa il 29 luglio 2025 a parziale definizione del suddetto giudizio, iscritto al n.
24/571A, con cui è stato confermato l'accordo provvisorio già ratificato in data 8.10.2024, rinviando per il prosieguo sulle statuizioni economiche.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza a carico dell'appellante.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e delle motivazioni sopra esposte, si reputano sussistano i presupposti per accogliere la domanda di condanna di parte appellante ex art. 96 cpc al pagamento di una somma pari alla metà delle spese di lite liquidate come in dispositivo in conformità con i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante,
PQM
La Corte in parziale rettifica del dispositivo contenuto nella sentenza impugnata:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno endofamiliare formulata da
Parte_1
Rigetta tutti i motivi d'appello proposti da Parte 1 nei confronti di CP_1
[...] richiamando, quanto all'affido e alla regolamentazione del diritto di visita materno le statuizioni di cui alla sentenza n. 588 emessa dal Tribunale di Bramante Vallone il 29 luglio
2025 a parziale definizione del suddetto giudizio, iscritto al n. 24/571A, con cui è stato confermato l'accordo provvisorio intercorso tra le parti e già ratificato in data 8.10.2024
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro
6946,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
Condanna l'appellante a corrispondere all'appellato ex art. 96 c.p.c una somma pari al 50% delle spese di lite come sopra liquidate;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente Il Consigliere estensore
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher 1