Ordinanza collegiale 24 ottobre 2018
Sentenza 28 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 28/03/2022, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2022
N. 00509/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02099/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2099 del 2012, proposto da
QU LL, rappresentato e difeso dall’avvocato Bartolo Ravenna, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della nota 25 settembre 2012 prot. n. 0037765, notificata in data 3 ottobre 2012, con cui l'U.O. n. 15 quater "Ufficio Demanio" del Comune di Gallipoli, nel comunicare che i pagamenti acquisiti al prot. in entrata n. 036639 del 18 settembre 2012 sono accettati dall'Amministrazione Comunale a titolo di mero acconto della maggior somma dovuta per canone demaniale 2012, intima l’immediato versamento della restante parte per l'anno 2012, nonché il versamento dell'intera somma per gli anni 2007-2011 allo stesso titolo;
della nota 1 ottobre 2012 prot. n. 0038723, notificata in data 8 ottobre 2012 con cui l'U.O. n. 15 quater "Ufficio Demanio" del Comune di Gallipoli intima entro e non oltre giorni 30 dalla data di ricevimento il pagamento di somme, comprensive di interessi, per canoni demaniali come rideterminate per gli anni 2007 - 2008 - 2009 - 2010 (conguagli) nonché per l'anno 2011, relativamente al manufatto demaniale denominato "Rivellino";
della nota 4 ottobre 2012 prot. 0039822, notificata in data 16 ottobre 2012, con cui l'U.O. n. 15 quater "Ufficio Demanio" del Comune di Gallipoli intima alla deducente "entro e non oltre giorni 30 dalla data di ricevimento" il pagamento di somme per canoni demaniali 2012, inerenti il compendio demaniale "Rivellino";
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori nessuno presente;
Premesso che, con ordinanza collegiale n. 1538 del 24 ottobre 2018, questo Tribunale – “rilevato che: - con il presente giudizio si impugnano atti consequenziali ed esecutivi di provvedimenti già gravati con separato ricorso n.r.g. T.A.R. Puglia, Lecce, n. 102/2012, al momento definito, in primo grado, con sentenza di questo Tribunale n. 356 del 15 febbraio 2013”, oggetto di ricorso in appello R.G. n. 7451/2013 – ha ritenuto di sospendere, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., il giudizio “fino alla definizione dell’appello ….. con l’espressa avvertenza che, ai fini della prosecuzione dell’odierno giudizio, dovrà essere presentata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, co. 1, c.p.a., apposita istanza di fissazione di udienza successivamente alla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa di sospensione ovverosia della sentenza che sarà pronunciata dal Consiglio di Stato e che, in difetto, dichiarerà, in ossequio ai dettami di cui all’art. 35, commi 1 e 2, lett. a), c.p.a., estinto il ricorso in epigrafe”;
Rilevato – mediante la consultazione di siti istituzionali – che il ricorso in appello in trattazione è stato definito dal Consiglio di Stato con decisione del 29 novembre 2019, n. 8177 (di accoglimento dell’appello “ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado” “per cessazione della materia del contendere”);
Ritenuto che, ciò detto, non permanga al Collegio - in linea, tra l’altro, con l’avviso reso nel corso dell’udienza pubblica del 16 febbraio 2022, riportato a verbale - che dichiarare “estinto” il giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.pr.ammm., per le seguenti ragioni:
- l’omessa presentazione dell’istanza di fissazione di udienza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa di sospensione, ex art. 80, comma 1, c.pr.amm. (in stretta aderenza, peraltro, a quanto già rappresentato nell’ordinanza di cui sopra);
- in ogni caso, il mancato compimento di “alcun atto di procedura” nel corso di un anno e, dunque, la perenzione del ricorso, ai sensi dell’art. 81 c.pr.amm., per la cui declaratoria – come più volte affermato in giurisprudenza – è ben ammessa l’iniziativa d’ufficio (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 4963 del 2020);
Ritenuto, in aggiunta, che non valga a pervenire ad una diversa conclusione l’intervenuto decesso del ricorrente, il sig. LL QU, tanto più ove si consideri che lo stesso è stato reso noto - a seguito del deposito del certificato di morte in data 23 dicembre 2021 - con dichiarazione resa dal difensore nel corso dell’udienza pubblica del 16 febbraio 2022;
Ritenuto, peraltro, che – in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. Staccata di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO