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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 8/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentato e difeso in atti dall'avv. Assunta Marcella Stasulli ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di
, rappresentata e difesa in atti dall'avv. Vincenzo Torlontano ed Persona_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio;
– appellata –
e
Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello;
- intervenuto -
Oggetto: appello in materia di separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 24.10.2024.
Fatto.
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 12.02.2021, Persona_1 chiedeva la separazione giudiziale con addebito al marito , l'affidamento condiviso Parte_1 dei figli , e , con collocazione prevalente dei minori presso di sè, Persona_2 Per_3 Per_4
l'assegnazione della casa coniugale, l'accertamento dell'obbligo del resistente di corrispondere l'assegno di mantenimento per sé e i tre figli e il concorso nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche straordinarie sostenute in favore della prole.
pagina 1 di 12 Il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza presidenziale venivano notificati, a mezzo posta, al resistente presso la casa coniugale (e residenza anagrafica del destinatario) sita in Foggia, alla Via Ruggiero Grieco, n. 19; la notifica si perfezionava per compiuta giacenza.
Il resistente rimaneva contumace. Parte_1
Con provvedimento del 17.05.2021, il Presidente f.f. del Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 708, co. 3, c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli minori e in via Per_3 Per_4 condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
autorizzava l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e l'esercizio separato limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
regolamentava l'esercizio del diritto di visita del padre per l'ipotesi di mancato accordo tra i genitori;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
poneva a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e della IG Pt_1 maggiorenne , economicamente non autosufficiente e convivente con la madre, Persona_2 nella misura di € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli;
non riconosceva alcun assegno in favore della ricorrente, in quanto economicamente indipendente.
Il provvedimento presidenziale veniva notificato al resistente nuovamente presso Parte_1 la residenza coniugale, mediante consegna nelle mani della IG, tale qualificatasi come convivente.
Dopo il rinvio per la precisazione delle conclusioni, si costituiva, in data 3.6.2022, il resistente
, il quale preliminarmente eccepiva la nullità della notifica del ricorso e dei Parte_1 successivi atti;
per l'effetto, chiedeva la rimessione della causa dinanzi al Presidente del Tribunale per i provvedimenti consequenziali;
nel merito, chiedeva che la separazione venisse addebitata alla ricorrente;
che la casa coniugale venisse ad esso assegnata;
che venisse disposto l'obbligo, a carico della ricorrente, di versare la somma di € 1.500,00 quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza nr. 1486/2023, pubblicata in data 30.05.2023, il Tribunale di Foggia dichiarava la separazione personale dei coniugi;
rigettava le reciproche domande di addebito;
confermava il provvedimento ex art. 708, co. 3 c.p.c. del 17.05.2021 con riferimento all'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, nonché al collocamento dello stesso presso la madre;
confermava Per_4
l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale e la previsione del diritto/dovere di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole, versando alla moglie la somma mensile di € 500,00 complessivi (€ 100,00 per la IG Per_2
[...
, € 200,00 per la IG ed € 200,00 per il figlio ), con rivalutazione annuale in base Per_3 Per_4 alla variazione del costo della vita accertata all'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigettava la domanda di assegno di mantenimento per la ricorrente;
dichiarava inammissibili le altre domande e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 12 Avverso la detta sentenza, interponeva appello il , esponendo: Pt_1
- che la sentenza era errata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto di rigettare l'istanza di rimessione in termini (previo accertamento della inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso per separazione e dell'ordinanza presidenziale), posto che non aveva revocato il provvedimento
(con le relative statuizioni) e disposto il prosieguo della causa in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, irrimediabilmente compromesso anche in ordine alla possibilità di formulare mezzi istruttori e depositare prove;
- che il Giudice di primo grado avrebbe, invero, dovuto dichiarare la nullità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza presidenziale e della notifica del provvedimento presidenziale ex art. 708, co. 3 c.p.c., posto che la prima notifica era avvenuta presso la residenza anagrafica del resistente (in Via Ruggiero Grieco, n. 19), nonostante la coniuge notificante fosse perfettamente a conoscenza che, ormai da otto anni, si era trasferito presso l'abitazione dei suoi genitori in Foggia, alla Via Marchianò, n. 7, dove aveva stabile domicilio da circa 6-7 anni prima del ricorso per separazione intrapreso dalla moglie;
- che anche la notifica del provvedimento presidenziale era nulla, posto che il provvedimento presidenziale era stato notificato sempre presso la residenza anagrafica e notificato alla IG, appena maggiorenne, che si era qualificata come di lui convivente (essendo la convivenza riferibile unicamente alla ricorrente);
- che era errata pure l'affermazione che occorreva la querela di falso in presenza di una dichiarazione inveritiera del soggetto che aveva ricevuto la notifica;
- che la presunzione ingenerata dalle risultanze anagrafiche era stata, invero, vinta dalla certificazione dell'Ufficiale giudiziario (incaricato della notifica dell'atto di precetto del 14.04.2022 presso la sua residenza anagrafica), il quale aveva riportato che, da diversi anni, si era trasferito presso i genitori alla Via Marchianò;
- che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la notifica doveva avvenire con le garanzie dell'irreperibilità o dell'ultimo domicilio, che corrispondeva sempre a quello dei propri genitori in Via Marchianò, in modo da assicurare così la valida instaurazione del contraddittorio;
- che non aveva potuto documentare né che il proprio reddito era insufficiente al pagamento dell'assegno, posto che non bastava neppure alla propria sopravvivenza, a causa del periodo in aspettativa, né che sopperivano, con prestiti, i propri familiari;
- che non aveva potuto provare neppure la richiesta di addebito alla moglie della rottura del consortium vitae;
- che inoltre avrebbe potuto, costituendosi tempestivamente, opporsi all'assegnazione della casa condotta in locazione e produrre prove, anche in merito alla convivenza (durante il periodo precedente all'introduzione della causa) da parte della moglie con il suo nuovo compagno;
- che il Giudice aveva errato nella valutazione delle sue effettive capacità economiche per la contribuzione al mantenimento della prole, avendo omesso di considerare che versava mensilmente la somma di € 300,00 a titolo di canone di locazione per la casa coniugale, con la pagina 3 di 12 conseguenza che, a fronte di uno stipendio di € 1.000/1.100,00 mensili e con l'obbligo di versare l'ulteriore somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, non aveva la capacità economica neppure di provvedere al pagamento dei propri alimenti;
mentre la moglie ben avrebbe potuto essere onerata del pagamento del canone di locazione, stante il suo reddito di
€ 31.908,91 annui;
- che, ad ogni modo, quanto alle figlie e , si era provata la loro autonomia: per Persona_2 Per_3
doveva valutarsi la nascita del nuovo nucleo familiare e il fatto di avere generato Per_2 nuova prole;
sia che avevano poi prodotto reddito nell'anno 2021, riveniente da Per_2 Per_3 contratti di lavoro a tempo determinato;
- che il Giudice di prime cure aveva altresì errato nell'applicazione dell'art. 92 c.p.c., compensando integralmente le spese, nonostante la chiara soccombenza della ricorrente sia in merito all'istanza di addebito, che in ordine all'istanza di attribuzione di un assegno di mantenimento;
oltretutto, la moglie aveva omesso di riferire la reale situazione economica delle figlie con lei conviventi e dei loro redditi;
- che il Tribunale aveva omesso qualsivoglia esauriente motivazione dei presupposti per la dichiarazione di integrale compensazione delle spese di lite, concludendo con la laconica affermazione di “(…) ricorrenza della sussistenza di presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. (…)” inesistenti, dovendo al contrario condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
Tanto premesso, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, chiedeva di:
- accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, nonché del provvedimento presidenziale, e/o disporne, in ogni caso, la revoca ex tunc, assegnando al resistente i termini per la costituzione e la formulazione delle domande e delle istanze istruttorie;
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui erroneamente ed in assenza di qualsivoglia valida motivazione assegnava l'abitazione coniugale alla ricorrente;
- accertare e dichiarare il venir meno di ogni assegnazione in virtù della convivenza more uxorio della ricorrente, che minava la serenità dei figli e soprattutto del figlio , che non accettava la Per_4 presenza del compagno nella madre presso la propria abitazione;
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui determinava il contributo a carico dell'appellante in favore dei figli, nella somma di € 200,00 per ed Per_4
e di € 100,00 per , accertando come congrua la diversa somma di € 150,00 a Persona_2 Per_3 favore dei figli per i quali corrispondeva la somma di € 300,00 mensili per il canone di locazione dell'immobile adibito a loro residenza;
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva operato alcuno scomputo della somma di € 300,00 su quanto determinato, se pur erroneamente, a carico pagina 4 di 12 del , e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, determinare e disporre lo Pt_1 scomputo della somma di € 300,00 sino al subentro dell'appellata nel contratto di locazione, con onere ed obbligo a carico della stessa al pagamento dell'affitto, ovvero sino al suo trasferimento in altra abitazione;
ovvero determinare, ex art. 337 sexies c.c., sulla base delle consistenze patrimoniali e reddituali, sulle reali possibilità economiche del , del reddito lavorativo delle Pt_1 figlie ed , nonché in considerazione di quanto l'appellante era obbligato a Per_3 Persona_2 pagare per i canoni di locazione;
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui compensava le spese di lite ex art. 92 c.p.c.;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva , la quale resisteva all'appello, esponendo: Persona_1
- che, in merito al primo motivo di gravame, non conosceva la residenza di fatto del , per Pt_1 cui aveva provveduto a notificare il ricorso per la separazione dei coniugi presso la residenza anagrafica del , sita in Foggia (FG), alla Via Ruggiero Grieco, n. 19; Pt_1
- che solo dopo la data del 1°.04.2022, tentando di notificare un atto di precetto con i provvedimenti provvisori assunti dal Presidente del Tribunale di Foggia, aveva scoperto che il marito si era trasferito di fatto dai suoi genitori;
- che la presunzione ingenerata dalle risultanze anagrafiche non era stata superata, non potendo questo fatto essere desunto dalla notifica dell'atto di precetto, avvenuta più di un anno dopo
(marzo 2022);
- che era infondata pure l'eccezione di nullità della notifica dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., atteso che la contestazione dell'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento di una raccomandata richiedeva la proposizione della querela di falso, data la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria;
- che non poteva essere accolta la richiesta di regressione del procedimento alla udienza presidenziale, alla luce della pacifica giurisprudenza richiamata dal Tribunale;
- che, in merito al secondo motivo d'appello, l'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario dei figli minorenni non poteva portare ad una riduzione automatica dell'assegno di mantenimento da parte dell'altro coniuge, in quanto il godimento della casa familiare era attribuito considerando l'interesse dei figli, con la conseguenza che l'assegnazione della casa familiare non poteva essere ritenuta una componente dell'assegno di mantenimento;
- che il Tribunale aveva, invero, correttamente applicato il disposto di cui all'art. 92 c.p.c., laddove anche le richieste di controparte erano state tutte disattese.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e il rigetto dell'appello, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, insistendo per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Il Sostituto Procuratore Generale esprimeva parere negativo all'accoglimento dell'appello.
pagina 5 di 12 Con ordinanza depositata il 13.06.2024, veniva rigettata l'istanza di inibitoria.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
24.10.2024, all'esito della quale veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle conclusionali e repliche.
Diritto.
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di rimessione in termini a seguito della nullità della notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, quest'ultima ricevuta dalla IG presso l'indirizzo anagrafico di residenza, dalla quale però si era allontanato da oltre otto anni, come riconosciuto nel ricorso per separazione dalla stessa . Per_5
Sul punto, il primo Giudice ha evidenziato: che il resistente, costituitosi tardivamente (all'udienza di precisazione delle conclusioni), non aveva fornito alcuna prova della diversa residenza al momento della notifica del ricorso (tanto non potendo essere desunto dalla notifica dell'atto di precetto, avvenuta un anno dopo); che la ricorrente aveva sì affermato che il si era Pt_1 allontanato dalla abitazione coniugale, ma che vi tornava una o due volte al mese per vedere i figli, sicchè poteva ritenersi che quel luogo fosse rimasto il centro dei suoi interessi, in assenza di altre indicazioni da parte del resistente;
che la notifica dell'ordinanza Presidenziale, avvenuta nelle mani della IG, dichiaratasi tale convivente, era regolare, potendo le risultanze accertate dall'ufficiale giudiziario essere contestate solo con la querela di falso e non con una mera contestazione;
che nulla provava la circostanza che l'atto di precetto fosse stato notificato altrove, essendo avvenuto un anno dopo;
che, non potendo esservi regressione del procedimento alla udienza presidenziale, non v'erano i presupposti per ritenere che i provvedimenti adottati fossero stati emessi in modo errato, sicchè le doglianze andavano disattese.
Il motivo, anche se la motivazione del primo Giudice è da correggere, non è fondato.
Va premesso che la notifica del ricorso introduttivo - e del relativo decreto di fissazione di udienza
- è avvenuta a mezzo del servizio postale presso la residenza anagrafica del resistente (ovverosia presso la casa coniugale sita in Foggia (FG), alla Via Ruggiero Grieco n. 19) e risulta perfezionata in data 06.03.2021, per compiuta giacenza;
la notificazione del provvedimento presidenziale è avvenuta in data 25.05.2021 presso la medesima abitazione, tramite consegna a mani della IG
, qualificatasi “capace e convivente”, come emerso dalla relata redatta dall'U.G. Persona_2 incaricato.
Per quanto attiene alle notifiche eseguite presso la residenza anagrafica del destinatario, deve rilevarsi anzitutto che, ai sensi dell'art. 43, co. 2 c.c., per residenza s'intende il “(…) luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, con la logica conseguenza che “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale” (v.
pagina 6 di 12 Cass., Sez. 2, 24/03/2023, n. 8463; Cass., Sez. 6, 18/05/2020, n. 9049; Cass., Sez. 3
03/08/2017, n. 19387; Cass., Sez. 3, 14/05/2013, n. 11550).
Nella specie, l'appellante ha dedotto che si era trasferito da circa otto anni dai suoi genitori, presso l'abitazione sita in Foggia (FG), alla Via Marchianò, n. 7, e tale circostanza risulta comprovata dalla relata dell incaricato della notifica dell'atto di precetto del 30.03.2022, il Pt_2 quale, durante il primo tentativo di notifica (eseguito in data 01.04.2022 presso la residenza anagrafica del in Via R. Grieco, n. 19), aveva dato atto che “(…) da informazioni assunte Pt_1 in loco lo stesso si è trasferito da circa otto anni presso i genitori in Via Marchianò n. 7”, ovvero il luogo in cui, in data 06.04.2022, la notifica è andata a buon fine mediante consegna al destinatario.
Va altresì osservato che la stessa aveva dedotto, in sede di ricorso Persona_1 introduttivo, che “(…) a Giugno 2014, il si allontanava volontariamente e Pt_1 definitivamente dalla casa familiare, andando a vivere altrove (…)”; che “il sig. si è Pt_1 allontanato dalla casa coniugale da quasi sette anni e da ultime notizie vivrebbe da oltre due anni a San Marino ed a suo dire lavora per un ente che fornisce formazione”, che “(…) ad oggi viene a Foggia circa una o due volte al mese (…)” [p. 2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado].
Ne deriva che, pur non avendo informazioni sul reale luogo di dimora abituale del , la Pt_1 ricorrente era perfettamente a conoscenza che il marito da anni si era allontanato dal luogo in cui
è avvenuta la notifica.
Alla luce della mancata conoscenza del luogo di residenza, dimora o domicilio del resistente, ben avrebbe potuto la ricorrente optare per la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dando prova di aver prima diligentemente tentato di individuare il luogo in cui il destinatario della notificazione dimorava abitualmente.
A prescindere dall'onere del coniuge che si allontani dalla casa coniugale di dare le opportune comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe, in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale (rilevante esclusivamente ai fini del regolare perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), non può considerarsi valida e produttiva di effetti la notifica per compiuta giacenza
(dunque, senza le garanzie previste dalle modalità ex art. 143 c.p.c.) presso un luogo che il mittente sapeva con certezza non essere più la dimora abituale del destinatario;
di tal guisa che ne risulterebbe frustrato il fine stesso delle notificazioni, ossia lo scopo di mettere il destinatario nell'effettiva conoscenza dell'atto.
La giurisprudenza di legittimità, se da un lato ritiene che l'ordinaria diligenza cui è chiamato il notificante per vincere l'ignoranza della residenza, del domicilio o della dimora del notificando debba essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede previsti dall'art. 1147
c.c. e che non possa tradursi nel dovere di compiere ogni tipo di indagine possibile (v. Cass., Sez
pagina 7 di 12 1, 14/11/2023, n. 31722), dall'altro lato conferisce rilevanza dirimente allo stato soggettivo del mittente, specificando che solo nel caso in cui il mittente ignori, senza colpa, che il luogo dell'effettiva dimora abituale non coincide con quello in cui risulta anagraficamente residente, la notifica può considerarsi valida (v. Cass., Sez. 6, 13/02/2019, n. 4274; Cass., Sez. 3,
24/02/2015, n. 3590; Cass., Sez. 2, 27.12.2017, n. 30952).
E, nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi di ignoranza colposa, bensì la consapevolezza effettiva, da parte della ricorrente, che il non risiedeva più nella casa coniugale da ben sette anni Pt_1 prima della notificazione dell'atto introduttivo, sicchè non avrebbe potuto riceverla presso l'indirizzo di residenza.
Ne discende che la nullità della notifica avrebbe dovuto essere rilevata dal Presidente f.f. del tribunale in sede di emissione dei provvedimenti urgenti e indifferibili;
non essendo stata la nullità della notifica rilevata, non consegue però la regressione del procedimento alla fase Presidenziale, non essendo tale rimedio previsto dall'ordinamento (cfr., in questi termini, Corte App. Venezia, 7 aprile 2008), bensì la revoca degli eventuali provvedimenti provvisori dati dal Presidente (attesa l'incidenza su di essi del vizio di notifica e della mancata costituzione della parte convenuta) ed il dovere del Giudice Istruttore, nell'ambito del suo generale potere di modifica e integrazione dei provvedimenti presidenziali, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 709 c.p.c., di dare i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, ferme restando le determinazioni di impulso processuale contenute nell'ordinanza presidenziale in relazione al passaggio alla fase istruttoria, determinazioni che non vengono travolte dalla nullità della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 159 c.p.c.
A tanto non ha minimamente adempiuto.
Il Tribunale si è posto poi il problema della ulteriore nullità della notifica dell'ordinanza
Presidenziale, rilevando che la notifica era avvenuta sempre nel luogo di residenza anagrafica, nelle mani della IG, dichiaratasi tale convivente;
sul punto, ha evidenziato il primo Giudice che
“le questioni accertate dall'ufficiale giudiziario in sede di notifica possono essere contestate con il procedimento di querela di falso e non, quindi, con una mera contestazione” (pag. 4 sentenza impugnata).
Ma anche tale affermazione non è condivisibile;
sul punto, occorre operare un distinguo tra il contenuto estrinseco della relata dell'U.G. in qualità di pubblico ufficiale, che costituisce espressione della percezione del messo notificatore, coperto da pubblica fede con presunzione iuris et de jure e contenuto intrinseco della stessa, che riguarda tutto ciò che non costituisce espressione della percezione del messo notificatore, come ad esempio le dichiarazioni di terzi, in questo caso coperte da presunzione iuris tantum liberamente contestabile.
Difatti, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso di cui all'art. 2700 c.c. si estende soltanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alla provenienza delle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi, nella pagina 8 di 12 specie, alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso (v.
Cass., Sez. 6, 25/07/2019, n. 20214; Cass., Sez. 2, 29/09/2017, n. 22903; Cass., 13/12/2017,
n. 29974/2017; Cass., Sez. 1, 09/05/2013, n. 11012).
Ne consegue che la pubblica fede non può estendersi anche all'affermata situazione di convivenza del consegnatario dell'atto (Cass., SS.UU., 15.06.1993, n. 663; Cass., 06/06/2007, n. 13216;
Cass., 11/04/2000, n. 4590; Cass. 24/09/2015, n. 18892).
Dunque, non essendo necessaria la querela di falso per scalfire la veridicità di quanto dichiarato dalla IG cui è stato notificato il provvedimento ex art. 708, co. 3 c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto, nell'esaminare l'istanza di rimessione, considerare che il non era più residente in Pt_1 quell'indirizzo anagrafico, per essersene allontanato da molti anni, sicchè anche la notificazione del 25.05.2021, pur con la presunzione che era stata ricevuta da un familiare “dichiaratosi” convivente, risultava indubbiamente affetta da nullità.
E la riprova è che, tentata a notifica del precetto presso l'indirizzo di residenza anagrafica,
l'ufficiale giudiziario ha evidenziato che, “da ricerche effettuate in loco” (ossia presso lo stesso indirizzo di residenza), da ben otto anni il destinatario si era trasferito presso l'abitazione dei suoi genitori in via Marchianò, sicchè era possibile individuare il luogo ove rintracciare il . Pt_1
Il Tribunale di Foggia ha altresì evidenziato che, ad ogni buon conto, pur a voler riesaminare la questione, “i provvedimenti presidenziali erano stati emessi correttamente”, sicchè non v'era motivo per accogliere l'istanza di rimessione in termini.
Ora, reputa la Corte che, pur avendo l'appellante dedotto la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per essergli stata negata la rimessione in termini (che gli avrebbe consentito di esplicare le sue richieste istruttorie e di provare sia l'addebito della separazione alla moglie che le proprie capacità reddituali), qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito senza aver potuto definire il "thema decidendum" e il
"thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso (come in questo caso, essendosi l'appellante costituito in primo grado) che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare e, soprattutto, quali prove sarebbero state dedotte, “poichè in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività deduttive e istruttorie non potute svolgere in primo grado” (v. Cass. sez. 1, 9-4-2008 n.
9169; v. anche Cass. 17436/2011).
L'appellante, pertanto, non poteva limitarsi a denunciare la violazione delle norme in tema di nullità della notifica, ma avrebbe dovuto specificare le attività che avrebbe in concreto inteso compiere nel giudizio di merito e che sono rimaste compromesse o pregiudicate dai dedotti vizi in procedendo.
pagina 9 di 12 In mancanza di tali indicazioni, il motivo in esame si rivela infatti aspecifico.
Nel concreto, pur avendo dedotto nella comparsa di risposta (all'udienza di precisazione delle conclusioni) che la resistente aveva posto in essere comportamenti contrari al matrimonio, il non li ha esplicitati, riservandosi “di meglio articolare precisare, integrare le domande e le Pt_1 richieste istruttorie anche a seguito delle difese della controparte”, senza però mai esplicitarle.
Anche nella comparsa conclusionale, pur deducendo che la responsabilità del fallimento del matrimonio era ascrivibile alla , che l'aveva tradito con il sig. e che l'assegnazione Per_5 CP_1 della casa a costei (che ivi conviveva con il suo nuovo compagno) era illegittima, posto che era avvenuta in assenza di contraddittorio con la legittima proprietaria (ovvero sua madre), non ha affatto articolato richieste istruttorie, limitandosi a chiedere la revoca dell'ordinanza Presidenziale, la rimessione per i provvedimenti urgenti al Presidente, il rinvio per i termini ex art. 183 c.p.c., per poter dichiarare la separazione con addebito alla ricorrente.
Sul punto, la domanda di addebito è stata esaminata e respinta dal Tribunale (che ha rigettato anche quella proposta dalla , sempre per violazione del dovere di fedeltà), che oltre a Pt_3 ritenerla tardiva, l'ha rigettata in quanto rimasta assolutamente indimostrata.
Nell'atto di appello, pur deducendo che avrebbe potuto provare l'addebito alla moglie, il Pt_1 non ha affatto specificato le prove che avrebbe potuto svolgere e che gli sono state negate o sono rimaste disattese e/o pregiudicate dai dedotti vizi in procedendo.
Analoghe considerazioni valgono per le altre attività che sarebbero state compromesse dalla mancata rimessione in termini, ovvero l'impossibilità di documentare che, alla data del provvedimento presidenziale, i suoi redditi erano inesistenti (in quanto in aspettativa e con sovvenzioni da parte dei suoi familiari).
Non è stato invero articolato alcun capo specifico sul punto, né prodotto alcunchè.
Ne deriva che il primo motivo è infondato.
Con il secondo motivo, il ha censurato la decisione del Tribunale deducendo l'omessa Pt_1 motivazione e l'erronea valutazione delle sue capacità economiche nella determinazione del concorso nel mantenimento dei figli (€ 500,00), avendo il tribunale omesso di considerare che il proprio reddito, ammontante ad € 1.100,00 mensili, era gravato dell'ulteriore canone di locazione
(nei confronti della madre) per l'abitazione coniugale, ammontante ad € 300,00 mensili.
Sul punto, va premesso che il Tribunale ha previsto un concorso del padre nel mantenimento dei tre figli nella misura di € 500,00 mensili, rilevando: che la prima IG ( ) aveva Persona_2 intrapreso un percorso lavorativo con contratto a tempo determinato, di talchè andava ridotto l'assegno dovuto dal padre nella misura di € 100,00 mensili, mentre per gli altri due figli valeva la quantificazione operata dal Presidente (€ 200,00 per ciascuno), appena superiore all'assegno previsto per genitori privi di occupazione.
Ora, non vale a scalfire la correttezza del ragionamento del Tribunale il fatto che l'appellante abbia dedotto che era gravato pure del rateo di locazione per l'abitazione in cui viveva la moglie pagina 10 di 12 (con il suo nuovo convivente) e i tre figli: sul punto, va detto che il contratto di locazione con la genitrice non è stato neppure prodotto, né appare provata la circostanza della Pt_4 locazione, neppure in forma verbale, nè tantomeno appare documentata la corresponsione di canoni di locazione.
Non può neppure sottacersi che, nel provvedimento Presidenziale, confermato dal Tribunale in sede di decisione definitiva, non si menziona l'obbligo del (all'epoca contumace) di Pt_1 corrispondere il rateo di locazione per l'appartamento; né esso è previsto nella sentenza depositata ed impugnata.
Ne deriva che la circostanza che il sia obbligato a corrispondere alla madre il rateo di Pt_1 locazione per € 300,00 mensili per l'abitazione coniugale non è stata adeguatamente dimostrata, né l'importo del contributo per i figli non autosufficienti può essere ridotto in considerazione del fatto che la moglie percepisce un reddito superiore al suo, posto che ciascuno dei coniugi deve contribuire, in modo proporzionale al proprio reddito ed alle proprie capacità, al mantenimento dei figli non autosufficienti, sino a che questi non conseguano una autonomia reddituale piena.
Neppure l'assegnazione della casa può essere ritenuta una componente dell'assegno di mantenimento per i figli, posto che - pur ponderando la circostanza che il sia necessitato a Pt_1 reperire altro alloggio – il è onerato del mantenimento dei figli in modo proporzionale al Pt_1 proprio reddito e - come osservato dal Tribunale - l'importo fissato per i due figli non autosufficienti è di poco al di sopra della soglia minimale prevista per i genitori privi di occupazione (€ 160,00).
L'unico elemento di novità dell'appello è rappresentato dalla circostanza, dedotta nell'atto di appello, della autonomia reddituale della IG , che avrebbe costituito un nuovo Persona_2 nucleo familiare: sul punto, tuttavia, lo stesso , nella comparsa conclusionale, ha precisato Pt_1 che la IG (la quale ha generato nuova prole) non ha costituito un autonomo nucleo Per_2 familiare, non convivendo con il compagno;
si fa inoltre cenno al fatto che, pur avendo la IG intrapreso un corso per intraprendere un'attività lavorativa, questa non è completamente autonoma, in quanto aiutata dai propri genitori e dai nonni paterni, per quanto nelle loro possibilità.
Ne deriva che non sussistono i presupposti per elidere l'assegno alla IG maggiorenne (€
100,00), in quanto ancora non economicamente indipendente.
Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per aver erroneamente compensato le spese di lite integralmente tra le parti.
Orbene, la decisione di primo grado appare incensurabile, posto che è stata, del tutto correttamente, rigettata la richiesta di addebito spiegata dal in quanto tardiva e, Pt_1 comunque, non dimostrata, nonché la richiesta di assegnazione della casa familiare (perché la moglie ivi conviveva con i figli, di cui due minori, che erano stati collocati presso di lei) e di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli.
pagina 11 di 12 Ne deriva che, se le richieste di addebito della moglie erano state rigettate e le domande di concorso nel mantenimento ridimensionate e rigettate per quanto concerneva la ricorrente, anche le richieste dell'appellante erano state disattese.
Da tali considerazioni consegue che la decisione di prime cure di compensare le spese, in considerazione dell'esito complessivo della lite, appare incensurabile.
In definitiva, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'appello, che va rigettato in quanto infondato.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo (D.M.
55/2014 e succ. modific.; valore indeterminabile, complessità bassa, fase di studio, di introduzione, di trattazione/istruttoria, decisoria).
All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n.
115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1486/2023, emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata Persona_1 in data 30.05.2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di lite in favore dell'appellata, che liquida nella complessiva somma di € 4.996,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR
n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 28 gennaio 2025.
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 8/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentato e difeso in atti dall'avv. Assunta Marcella Stasulli ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di
, rappresentata e difesa in atti dall'avv. Vincenzo Torlontano ed Persona_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio;
– appellata –
e
Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello;
- intervenuto -
Oggetto: appello in materia di separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 24.10.2024.
Fatto.
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 12.02.2021, Persona_1 chiedeva la separazione giudiziale con addebito al marito , l'affidamento condiviso Parte_1 dei figli , e , con collocazione prevalente dei minori presso di sè, Persona_2 Per_3 Per_4
l'assegnazione della casa coniugale, l'accertamento dell'obbligo del resistente di corrispondere l'assegno di mantenimento per sé e i tre figli e il concorso nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche straordinarie sostenute in favore della prole.
pagina 1 di 12 Il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza presidenziale venivano notificati, a mezzo posta, al resistente presso la casa coniugale (e residenza anagrafica del destinatario) sita in Foggia, alla Via Ruggiero Grieco, n. 19; la notifica si perfezionava per compiuta giacenza.
Il resistente rimaneva contumace. Parte_1
Con provvedimento del 17.05.2021, il Presidente f.f. del Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 708, co. 3, c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli minori e in via Per_3 Per_4 condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
autorizzava l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e l'esercizio separato limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
regolamentava l'esercizio del diritto di visita del padre per l'ipotesi di mancato accordo tra i genitori;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
poneva a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e della IG Pt_1 maggiorenne , economicamente non autosufficiente e convivente con la madre, Persona_2 nella misura di € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli;
non riconosceva alcun assegno in favore della ricorrente, in quanto economicamente indipendente.
Il provvedimento presidenziale veniva notificato al resistente nuovamente presso Parte_1 la residenza coniugale, mediante consegna nelle mani della IG, tale qualificatasi come convivente.
Dopo il rinvio per la precisazione delle conclusioni, si costituiva, in data 3.6.2022, il resistente
, il quale preliminarmente eccepiva la nullità della notifica del ricorso e dei Parte_1 successivi atti;
per l'effetto, chiedeva la rimessione della causa dinanzi al Presidente del Tribunale per i provvedimenti consequenziali;
nel merito, chiedeva che la separazione venisse addebitata alla ricorrente;
che la casa coniugale venisse ad esso assegnata;
che venisse disposto l'obbligo, a carico della ricorrente, di versare la somma di € 1.500,00 quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza nr. 1486/2023, pubblicata in data 30.05.2023, il Tribunale di Foggia dichiarava la separazione personale dei coniugi;
rigettava le reciproche domande di addebito;
confermava il provvedimento ex art. 708, co. 3 c.p.c. del 17.05.2021 con riferimento all'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, nonché al collocamento dello stesso presso la madre;
confermava Per_4
l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale e la previsione del diritto/dovere di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole, versando alla moglie la somma mensile di € 500,00 complessivi (€ 100,00 per la IG Per_2
[...
, € 200,00 per la IG ed € 200,00 per il figlio ), con rivalutazione annuale in base Per_3 Per_4 alla variazione del costo della vita accertata all'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigettava la domanda di assegno di mantenimento per la ricorrente;
dichiarava inammissibili le altre domande e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 12 Avverso la detta sentenza, interponeva appello il , esponendo: Pt_1
- che la sentenza era errata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto di rigettare l'istanza di rimessione in termini (previo accertamento della inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso per separazione e dell'ordinanza presidenziale), posto che non aveva revocato il provvedimento
(con le relative statuizioni) e disposto il prosieguo della causa in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, irrimediabilmente compromesso anche in ordine alla possibilità di formulare mezzi istruttori e depositare prove;
- che il Giudice di primo grado avrebbe, invero, dovuto dichiarare la nullità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza presidenziale e della notifica del provvedimento presidenziale ex art. 708, co. 3 c.p.c., posto che la prima notifica era avvenuta presso la residenza anagrafica del resistente (in Via Ruggiero Grieco, n. 19), nonostante la coniuge notificante fosse perfettamente a conoscenza che, ormai da otto anni, si era trasferito presso l'abitazione dei suoi genitori in Foggia, alla Via Marchianò, n. 7, dove aveva stabile domicilio da circa 6-7 anni prima del ricorso per separazione intrapreso dalla moglie;
- che anche la notifica del provvedimento presidenziale era nulla, posto che il provvedimento presidenziale era stato notificato sempre presso la residenza anagrafica e notificato alla IG, appena maggiorenne, che si era qualificata come di lui convivente (essendo la convivenza riferibile unicamente alla ricorrente);
- che era errata pure l'affermazione che occorreva la querela di falso in presenza di una dichiarazione inveritiera del soggetto che aveva ricevuto la notifica;
- che la presunzione ingenerata dalle risultanze anagrafiche era stata, invero, vinta dalla certificazione dell'Ufficiale giudiziario (incaricato della notifica dell'atto di precetto del 14.04.2022 presso la sua residenza anagrafica), il quale aveva riportato che, da diversi anni, si era trasferito presso i genitori alla Via Marchianò;
- che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la notifica doveva avvenire con le garanzie dell'irreperibilità o dell'ultimo domicilio, che corrispondeva sempre a quello dei propri genitori in Via Marchianò, in modo da assicurare così la valida instaurazione del contraddittorio;
- che non aveva potuto documentare né che il proprio reddito era insufficiente al pagamento dell'assegno, posto che non bastava neppure alla propria sopravvivenza, a causa del periodo in aspettativa, né che sopperivano, con prestiti, i propri familiari;
- che non aveva potuto provare neppure la richiesta di addebito alla moglie della rottura del consortium vitae;
- che inoltre avrebbe potuto, costituendosi tempestivamente, opporsi all'assegnazione della casa condotta in locazione e produrre prove, anche in merito alla convivenza (durante il periodo precedente all'introduzione della causa) da parte della moglie con il suo nuovo compagno;
- che il Giudice aveva errato nella valutazione delle sue effettive capacità economiche per la contribuzione al mantenimento della prole, avendo omesso di considerare che versava mensilmente la somma di € 300,00 a titolo di canone di locazione per la casa coniugale, con la pagina 3 di 12 conseguenza che, a fronte di uno stipendio di € 1.000/1.100,00 mensili e con l'obbligo di versare l'ulteriore somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, non aveva la capacità economica neppure di provvedere al pagamento dei propri alimenti;
mentre la moglie ben avrebbe potuto essere onerata del pagamento del canone di locazione, stante il suo reddito di
€ 31.908,91 annui;
- che, ad ogni modo, quanto alle figlie e , si era provata la loro autonomia: per Persona_2 Per_3
doveva valutarsi la nascita del nuovo nucleo familiare e il fatto di avere generato Per_2 nuova prole;
sia che avevano poi prodotto reddito nell'anno 2021, riveniente da Per_2 Per_3 contratti di lavoro a tempo determinato;
- che il Giudice di prime cure aveva altresì errato nell'applicazione dell'art. 92 c.p.c., compensando integralmente le spese, nonostante la chiara soccombenza della ricorrente sia in merito all'istanza di addebito, che in ordine all'istanza di attribuzione di un assegno di mantenimento;
oltretutto, la moglie aveva omesso di riferire la reale situazione economica delle figlie con lei conviventi e dei loro redditi;
- che il Tribunale aveva omesso qualsivoglia esauriente motivazione dei presupposti per la dichiarazione di integrale compensazione delle spese di lite, concludendo con la laconica affermazione di “(…) ricorrenza della sussistenza di presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. (…)” inesistenti, dovendo al contrario condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
Tanto premesso, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, chiedeva di:
- accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, nonché del provvedimento presidenziale, e/o disporne, in ogni caso, la revoca ex tunc, assegnando al resistente i termini per la costituzione e la formulazione delle domande e delle istanze istruttorie;
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui erroneamente ed in assenza di qualsivoglia valida motivazione assegnava l'abitazione coniugale alla ricorrente;
- accertare e dichiarare il venir meno di ogni assegnazione in virtù della convivenza more uxorio della ricorrente, che minava la serenità dei figli e soprattutto del figlio , che non accettava la Per_4 presenza del compagno nella madre presso la propria abitazione;
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui determinava il contributo a carico dell'appellante in favore dei figli, nella somma di € 200,00 per ed Per_4
e di € 100,00 per , accertando come congrua la diversa somma di € 150,00 a Persona_2 Per_3 favore dei figli per i quali corrispondeva la somma di € 300,00 mensili per il canone di locazione dell'immobile adibito a loro residenza;
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva operato alcuno scomputo della somma di € 300,00 su quanto determinato, se pur erroneamente, a carico pagina 4 di 12 del , e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, determinare e disporre lo Pt_1 scomputo della somma di € 300,00 sino al subentro dell'appellata nel contratto di locazione, con onere ed obbligo a carico della stessa al pagamento dell'affitto, ovvero sino al suo trasferimento in altra abitazione;
ovvero determinare, ex art. 337 sexies c.c., sulla base delle consistenze patrimoniali e reddituali, sulle reali possibilità economiche del , del reddito lavorativo delle Pt_1 figlie ed , nonché in considerazione di quanto l'appellante era obbligato a Per_3 Persona_2 pagare per i canoni di locazione;
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui compensava le spese di lite ex art. 92 c.p.c.;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva , la quale resisteva all'appello, esponendo: Persona_1
- che, in merito al primo motivo di gravame, non conosceva la residenza di fatto del , per Pt_1 cui aveva provveduto a notificare il ricorso per la separazione dei coniugi presso la residenza anagrafica del , sita in Foggia (FG), alla Via Ruggiero Grieco, n. 19; Pt_1
- che solo dopo la data del 1°.04.2022, tentando di notificare un atto di precetto con i provvedimenti provvisori assunti dal Presidente del Tribunale di Foggia, aveva scoperto che il marito si era trasferito di fatto dai suoi genitori;
- che la presunzione ingenerata dalle risultanze anagrafiche non era stata superata, non potendo questo fatto essere desunto dalla notifica dell'atto di precetto, avvenuta più di un anno dopo
(marzo 2022);
- che era infondata pure l'eccezione di nullità della notifica dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., atteso che la contestazione dell'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento di una raccomandata richiedeva la proposizione della querela di falso, data la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria;
- che non poteva essere accolta la richiesta di regressione del procedimento alla udienza presidenziale, alla luce della pacifica giurisprudenza richiamata dal Tribunale;
- che, in merito al secondo motivo d'appello, l'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario dei figli minorenni non poteva portare ad una riduzione automatica dell'assegno di mantenimento da parte dell'altro coniuge, in quanto il godimento della casa familiare era attribuito considerando l'interesse dei figli, con la conseguenza che l'assegnazione della casa familiare non poteva essere ritenuta una componente dell'assegno di mantenimento;
- che il Tribunale aveva, invero, correttamente applicato il disposto di cui all'art. 92 c.p.c., laddove anche le richieste di controparte erano state tutte disattese.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e il rigetto dell'appello, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, insistendo per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Il Sostituto Procuratore Generale esprimeva parere negativo all'accoglimento dell'appello.
pagina 5 di 12 Con ordinanza depositata il 13.06.2024, veniva rigettata l'istanza di inibitoria.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
24.10.2024, all'esito della quale veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle conclusionali e repliche.
Diritto.
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di rimessione in termini a seguito della nullità della notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, quest'ultima ricevuta dalla IG presso l'indirizzo anagrafico di residenza, dalla quale però si era allontanato da oltre otto anni, come riconosciuto nel ricorso per separazione dalla stessa . Per_5
Sul punto, il primo Giudice ha evidenziato: che il resistente, costituitosi tardivamente (all'udienza di precisazione delle conclusioni), non aveva fornito alcuna prova della diversa residenza al momento della notifica del ricorso (tanto non potendo essere desunto dalla notifica dell'atto di precetto, avvenuta un anno dopo); che la ricorrente aveva sì affermato che il si era Pt_1 allontanato dalla abitazione coniugale, ma che vi tornava una o due volte al mese per vedere i figli, sicchè poteva ritenersi che quel luogo fosse rimasto il centro dei suoi interessi, in assenza di altre indicazioni da parte del resistente;
che la notifica dell'ordinanza Presidenziale, avvenuta nelle mani della IG, dichiaratasi tale convivente, era regolare, potendo le risultanze accertate dall'ufficiale giudiziario essere contestate solo con la querela di falso e non con una mera contestazione;
che nulla provava la circostanza che l'atto di precetto fosse stato notificato altrove, essendo avvenuto un anno dopo;
che, non potendo esservi regressione del procedimento alla udienza presidenziale, non v'erano i presupposti per ritenere che i provvedimenti adottati fossero stati emessi in modo errato, sicchè le doglianze andavano disattese.
Il motivo, anche se la motivazione del primo Giudice è da correggere, non è fondato.
Va premesso che la notifica del ricorso introduttivo - e del relativo decreto di fissazione di udienza
- è avvenuta a mezzo del servizio postale presso la residenza anagrafica del resistente (ovverosia presso la casa coniugale sita in Foggia (FG), alla Via Ruggiero Grieco n. 19) e risulta perfezionata in data 06.03.2021, per compiuta giacenza;
la notificazione del provvedimento presidenziale è avvenuta in data 25.05.2021 presso la medesima abitazione, tramite consegna a mani della IG
, qualificatasi “capace e convivente”, come emerso dalla relata redatta dall'U.G. Persona_2 incaricato.
Per quanto attiene alle notifiche eseguite presso la residenza anagrafica del destinatario, deve rilevarsi anzitutto che, ai sensi dell'art. 43, co. 2 c.c., per residenza s'intende il “(…) luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, con la logica conseguenza che “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale” (v.
pagina 6 di 12 Cass., Sez. 2, 24/03/2023, n. 8463; Cass., Sez. 6, 18/05/2020, n. 9049; Cass., Sez. 3
03/08/2017, n. 19387; Cass., Sez. 3, 14/05/2013, n. 11550).
Nella specie, l'appellante ha dedotto che si era trasferito da circa otto anni dai suoi genitori, presso l'abitazione sita in Foggia (FG), alla Via Marchianò, n. 7, e tale circostanza risulta comprovata dalla relata dell incaricato della notifica dell'atto di precetto del 30.03.2022, il Pt_2 quale, durante il primo tentativo di notifica (eseguito in data 01.04.2022 presso la residenza anagrafica del in Via R. Grieco, n. 19), aveva dato atto che “(…) da informazioni assunte Pt_1 in loco lo stesso si è trasferito da circa otto anni presso i genitori in Via Marchianò n. 7”, ovvero il luogo in cui, in data 06.04.2022, la notifica è andata a buon fine mediante consegna al destinatario.
Va altresì osservato che la stessa aveva dedotto, in sede di ricorso Persona_1 introduttivo, che “(…) a Giugno 2014, il si allontanava volontariamente e Pt_1 definitivamente dalla casa familiare, andando a vivere altrove (…)”; che “il sig. si è Pt_1 allontanato dalla casa coniugale da quasi sette anni e da ultime notizie vivrebbe da oltre due anni a San Marino ed a suo dire lavora per un ente che fornisce formazione”, che “(…) ad oggi viene a Foggia circa una o due volte al mese (…)” [p. 2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado].
Ne deriva che, pur non avendo informazioni sul reale luogo di dimora abituale del , la Pt_1 ricorrente era perfettamente a conoscenza che il marito da anni si era allontanato dal luogo in cui
è avvenuta la notifica.
Alla luce della mancata conoscenza del luogo di residenza, dimora o domicilio del resistente, ben avrebbe potuto la ricorrente optare per la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dando prova di aver prima diligentemente tentato di individuare il luogo in cui il destinatario della notificazione dimorava abitualmente.
A prescindere dall'onere del coniuge che si allontani dalla casa coniugale di dare le opportune comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe, in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale (rilevante esclusivamente ai fini del regolare perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), non può considerarsi valida e produttiva di effetti la notifica per compiuta giacenza
(dunque, senza le garanzie previste dalle modalità ex art. 143 c.p.c.) presso un luogo che il mittente sapeva con certezza non essere più la dimora abituale del destinatario;
di tal guisa che ne risulterebbe frustrato il fine stesso delle notificazioni, ossia lo scopo di mettere il destinatario nell'effettiva conoscenza dell'atto.
La giurisprudenza di legittimità, se da un lato ritiene che l'ordinaria diligenza cui è chiamato il notificante per vincere l'ignoranza della residenza, del domicilio o della dimora del notificando debba essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede previsti dall'art. 1147
c.c. e che non possa tradursi nel dovere di compiere ogni tipo di indagine possibile (v. Cass., Sez
pagina 7 di 12 1, 14/11/2023, n. 31722), dall'altro lato conferisce rilevanza dirimente allo stato soggettivo del mittente, specificando che solo nel caso in cui il mittente ignori, senza colpa, che il luogo dell'effettiva dimora abituale non coincide con quello in cui risulta anagraficamente residente, la notifica può considerarsi valida (v. Cass., Sez. 6, 13/02/2019, n. 4274; Cass., Sez. 3,
24/02/2015, n. 3590; Cass., Sez. 2, 27.12.2017, n. 30952).
E, nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi di ignoranza colposa, bensì la consapevolezza effettiva, da parte della ricorrente, che il non risiedeva più nella casa coniugale da ben sette anni Pt_1 prima della notificazione dell'atto introduttivo, sicchè non avrebbe potuto riceverla presso l'indirizzo di residenza.
Ne discende che la nullità della notifica avrebbe dovuto essere rilevata dal Presidente f.f. del tribunale in sede di emissione dei provvedimenti urgenti e indifferibili;
non essendo stata la nullità della notifica rilevata, non consegue però la regressione del procedimento alla fase Presidenziale, non essendo tale rimedio previsto dall'ordinamento (cfr., in questi termini, Corte App. Venezia, 7 aprile 2008), bensì la revoca degli eventuali provvedimenti provvisori dati dal Presidente (attesa l'incidenza su di essi del vizio di notifica e della mancata costituzione della parte convenuta) ed il dovere del Giudice Istruttore, nell'ambito del suo generale potere di modifica e integrazione dei provvedimenti presidenziali, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 709 c.p.c., di dare i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, ferme restando le determinazioni di impulso processuale contenute nell'ordinanza presidenziale in relazione al passaggio alla fase istruttoria, determinazioni che non vengono travolte dalla nullità della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 159 c.p.c.
A tanto non ha minimamente adempiuto.
Il Tribunale si è posto poi il problema della ulteriore nullità della notifica dell'ordinanza
Presidenziale, rilevando che la notifica era avvenuta sempre nel luogo di residenza anagrafica, nelle mani della IG, dichiaratasi tale convivente;
sul punto, ha evidenziato il primo Giudice che
“le questioni accertate dall'ufficiale giudiziario in sede di notifica possono essere contestate con il procedimento di querela di falso e non, quindi, con una mera contestazione” (pag. 4 sentenza impugnata).
Ma anche tale affermazione non è condivisibile;
sul punto, occorre operare un distinguo tra il contenuto estrinseco della relata dell'U.G. in qualità di pubblico ufficiale, che costituisce espressione della percezione del messo notificatore, coperto da pubblica fede con presunzione iuris et de jure e contenuto intrinseco della stessa, che riguarda tutto ciò che non costituisce espressione della percezione del messo notificatore, come ad esempio le dichiarazioni di terzi, in questo caso coperte da presunzione iuris tantum liberamente contestabile.
Difatti, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso di cui all'art. 2700 c.c. si estende soltanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alla provenienza delle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi, nella pagina 8 di 12 specie, alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso (v.
Cass., Sez. 6, 25/07/2019, n. 20214; Cass., Sez. 2, 29/09/2017, n. 22903; Cass., 13/12/2017,
n. 29974/2017; Cass., Sez. 1, 09/05/2013, n. 11012).
Ne consegue che la pubblica fede non può estendersi anche all'affermata situazione di convivenza del consegnatario dell'atto (Cass., SS.UU., 15.06.1993, n. 663; Cass., 06/06/2007, n. 13216;
Cass., 11/04/2000, n. 4590; Cass. 24/09/2015, n. 18892).
Dunque, non essendo necessaria la querela di falso per scalfire la veridicità di quanto dichiarato dalla IG cui è stato notificato il provvedimento ex art. 708, co. 3 c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto, nell'esaminare l'istanza di rimessione, considerare che il non era più residente in Pt_1 quell'indirizzo anagrafico, per essersene allontanato da molti anni, sicchè anche la notificazione del 25.05.2021, pur con la presunzione che era stata ricevuta da un familiare “dichiaratosi” convivente, risultava indubbiamente affetta da nullità.
E la riprova è che, tentata a notifica del precetto presso l'indirizzo di residenza anagrafica,
l'ufficiale giudiziario ha evidenziato che, “da ricerche effettuate in loco” (ossia presso lo stesso indirizzo di residenza), da ben otto anni il destinatario si era trasferito presso l'abitazione dei suoi genitori in via Marchianò, sicchè era possibile individuare il luogo ove rintracciare il . Pt_1
Il Tribunale di Foggia ha altresì evidenziato che, ad ogni buon conto, pur a voler riesaminare la questione, “i provvedimenti presidenziali erano stati emessi correttamente”, sicchè non v'era motivo per accogliere l'istanza di rimessione in termini.
Ora, reputa la Corte che, pur avendo l'appellante dedotto la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per essergli stata negata la rimessione in termini (che gli avrebbe consentito di esplicare le sue richieste istruttorie e di provare sia l'addebito della separazione alla moglie che le proprie capacità reddituali), qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito senza aver potuto definire il "thema decidendum" e il
"thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso (come in questo caso, essendosi l'appellante costituito in primo grado) che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare e, soprattutto, quali prove sarebbero state dedotte, “poichè in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività deduttive e istruttorie non potute svolgere in primo grado” (v. Cass. sez. 1, 9-4-2008 n.
9169; v. anche Cass. 17436/2011).
L'appellante, pertanto, non poteva limitarsi a denunciare la violazione delle norme in tema di nullità della notifica, ma avrebbe dovuto specificare le attività che avrebbe in concreto inteso compiere nel giudizio di merito e che sono rimaste compromesse o pregiudicate dai dedotti vizi in procedendo.
pagina 9 di 12 In mancanza di tali indicazioni, il motivo in esame si rivela infatti aspecifico.
Nel concreto, pur avendo dedotto nella comparsa di risposta (all'udienza di precisazione delle conclusioni) che la resistente aveva posto in essere comportamenti contrari al matrimonio, il non li ha esplicitati, riservandosi “di meglio articolare precisare, integrare le domande e le Pt_1 richieste istruttorie anche a seguito delle difese della controparte”, senza però mai esplicitarle.
Anche nella comparsa conclusionale, pur deducendo che la responsabilità del fallimento del matrimonio era ascrivibile alla , che l'aveva tradito con il sig. e che l'assegnazione Per_5 CP_1 della casa a costei (che ivi conviveva con il suo nuovo compagno) era illegittima, posto che era avvenuta in assenza di contraddittorio con la legittima proprietaria (ovvero sua madre), non ha affatto articolato richieste istruttorie, limitandosi a chiedere la revoca dell'ordinanza Presidenziale, la rimessione per i provvedimenti urgenti al Presidente, il rinvio per i termini ex art. 183 c.p.c., per poter dichiarare la separazione con addebito alla ricorrente.
Sul punto, la domanda di addebito è stata esaminata e respinta dal Tribunale (che ha rigettato anche quella proposta dalla , sempre per violazione del dovere di fedeltà), che oltre a Pt_3 ritenerla tardiva, l'ha rigettata in quanto rimasta assolutamente indimostrata.
Nell'atto di appello, pur deducendo che avrebbe potuto provare l'addebito alla moglie, il Pt_1 non ha affatto specificato le prove che avrebbe potuto svolgere e che gli sono state negate o sono rimaste disattese e/o pregiudicate dai dedotti vizi in procedendo.
Analoghe considerazioni valgono per le altre attività che sarebbero state compromesse dalla mancata rimessione in termini, ovvero l'impossibilità di documentare che, alla data del provvedimento presidenziale, i suoi redditi erano inesistenti (in quanto in aspettativa e con sovvenzioni da parte dei suoi familiari).
Non è stato invero articolato alcun capo specifico sul punto, né prodotto alcunchè.
Ne deriva che il primo motivo è infondato.
Con il secondo motivo, il ha censurato la decisione del Tribunale deducendo l'omessa Pt_1 motivazione e l'erronea valutazione delle sue capacità economiche nella determinazione del concorso nel mantenimento dei figli (€ 500,00), avendo il tribunale omesso di considerare che il proprio reddito, ammontante ad € 1.100,00 mensili, era gravato dell'ulteriore canone di locazione
(nei confronti della madre) per l'abitazione coniugale, ammontante ad € 300,00 mensili.
Sul punto, va premesso che il Tribunale ha previsto un concorso del padre nel mantenimento dei tre figli nella misura di € 500,00 mensili, rilevando: che la prima IG ( ) aveva Persona_2 intrapreso un percorso lavorativo con contratto a tempo determinato, di talchè andava ridotto l'assegno dovuto dal padre nella misura di € 100,00 mensili, mentre per gli altri due figli valeva la quantificazione operata dal Presidente (€ 200,00 per ciascuno), appena superiore all'assegno previsto per genitori privi di occupazione.
Ora, non vale a scalfire la correttezza del ragionamento del Tribunale il fatto che l'appellante abbia dedotto che era gravato pure del rateo di locazione per l'abitazione in cui viveva la moglie pagina 10 di 12 (con il suo nuovo convivente) e i tre figli: sul punto, va detto che il contratto di locazione con la genitrice non è stato neppure prodotto, né appare provata la circostanza della Pt_4 locazione, neppure in forma verbale, nè tantomeno appare documentata la corresponsione di canoni di locazione.
Non può neppure sottacersi che, nel provvedimento Presidenziale, confermato dal Tribunale in sede di decisione definitiva, non si menziona l'obbligo del (all'epoca contumace) di Pt_1 corrispondere il rateo di locazione per l'appartamento; né esso è previsto nella sentenza depositata ed impugnata.
Ne deriva che la circostanza che il sia obbligato a corrispondere alla madre il rateo di Pt_1 locazione per € 300,00 mensili per l'abitazione coniugale non è stata adeguatamente dimostrata, né l'importo del contributo per i figli non autosufficienti può essere ridotto in considerazione del fatto che la moglie percepisce un reddito superiore al suo, posto che ciascuno dei coniugi deve contribuire, in modo proporzionale al proprio reddito ed alle proprie capacità, al mantenimento dei figli non autosufficienti, sino a che questi non conseguano una autonomia reddituale piena.
Neppure l'assegnazione della casa può essere ritenuta una componente dell'assegno di mantenimento per i figli, posto che - pur ponderando la circostanza che il sia necessitato a Pt_1 reperire altro alloggio – il è onerato del mantenimento dei figli in modo proporzionale al Pt_1 proprio reddito e - come osservato dal Tribunale - l'importo fissato per i due figli non autosufficienti è di poco al di sopra della soglia minimale prevista per i genitori privi di occupazione (€ 160,00).
L'unico elemento di novità dell'appello è rappresentato dalla circostanza, dedotta nell'atto di appello, della autonomia reddituale della IG , che avrebbe costituito un nuovo Persona_2 nucleo familiare: sul punto, tuttavia, lo stesso , nella comparsa conclusionale, ha precisato Pt_1 che la IG (la quale ha generato nuova prole) non ha costituito un autonomo nucleo Per_2 familiare, non convivendo con il compagno;
si fa inoltre cenno al fatto che, pur avendo la IG intrapreso un corso per intraprendere un'attività lavorativa, questa non è completamente autonoma, in quanto aiutata dai propri genitori e dai nonni paterni, per quanto nelle loro possibilità.
Ne deriva che non sussistono i presupposti per elidere l'assegno alla IG maggiorenne (€
100,00), in quanto ancora non economicamente indipendente.
Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per aver erroneamente compensato le spese di lite integralmente tra le parti.
Orbene, la decisione di primo grado appare incensurabile, posto che è stata, del tutto correttamente, rigettata la richiesta di addebito spiegata dal in quanto tardiva e, Pt_1 comunque, non dimostrata, nonché la richiesta di assegnazione della casa familiare (perché la moglie ivi conviveva con i figli, di cui due minori, che erano stati collocati presso di lei) e di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli.
pagina 11 di 12 Ne deriva che, se le richieste di addebito della moglie erano state rigettate e le domande di concorso nel mantenimento ridimensionate e rigettate per quanto concerneva la ricorrente, anche le richieste dell'appellante erano state disattese.
Da tali considerazioni consegue che la decisione di prime cure di compensare le spese, in considerazione dell'esito complessivo della lite, appare incensurabile.
In definitiva, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'appello, che va rigettato in quanto infondato.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo (D.M.
55/2014 e succ. modific.; valore indeterminabile, complessità bassa, fase di studio, di introduzione, di trattazione/istruttoria, decisoria).
All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n.
115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1486/2023, emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata Persona_1 in data 30.05.2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di lite in favore dell'appellata, che liquida nella complessiva somma di € 4.996,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR
n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 28 gennaio 2025.
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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