TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30688 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018,
avente ad OGGETTO: “Risarcimento del danno per sinistro stradale” e vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Marino Immacolata e Varone Teresa, giusta procura in atti, presso lo studio delle quali sito in Napoli alla Piazza Garibaldi 39, elettivamente domicilia
ATTORE
E
in persona del l.r.t.p., (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difes dall'Avv. Arenare Rita, giusta procura generali alle liti per Notaio
[...]
, n. rep. 81957, racc. 38077 dell'8.5.2017, presso lo studio della quale elettivamente Per_1
domicilia in Napoli alla Via Domenico Fontana 40
CONVENUTO
NONCHE'
, (c.f. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha Parte_2
convenuto in giudizio la e per sentirli condannare, Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, al risarcimento dei danni da lui patiti a causa dell'incidente stradale verificatosi in data 16.2.2011, alle ore 13:30 circa, in Napoli, al Corso Umberto I.
A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto che: - nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre stava attraversando a piedi la careggiata stradale, veniva violentemente urtato sulle gambe e successivamente scaraventato al suolo con il bacino ed il sacro-coccige dalla parte anteriore della vettura Peugeot 107 tg. CX290CV, di proprietà di assicurata Controparte_2
con la che procedeva ad elevata velocità con direzione di marcia verso Piazza Controparte_3
Nicola Amore e non si avvedeva della sua presenza, travolgendolo;
- a seguito dell'impatto, era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale S.M. di Loreto Nuovo, ove gli veniva diagnosticato un “frattura con conseguente avvallamento di l1 e di frattura da schiacciamento
dello spigolo antero-superiore di l2”; -a causa delle lesioni, l'istante aveva sopportato un lungo periodo di invalidità e di terapia riabilitativa con problemi e ripercussioni sulla vita familiare;
-
che, a seguito di regolare messa in mora inviata alla IA , veniva Controparte_3
sottoposto a visita medico legale presso il fiduciario della predetta ed a seguito della quale la compagnia assicuratrice emetteva assegno di liquidazione dell'importo di euro 9.500,00 che l'attore tratteneva in acconto;
- da tali lesioni erano derivati ITT 30 gg, ITP al 50%, 40 gg, ITP al
25%, 40gg e postumi permanenti nella misura del 20% quantificabili in euro in €113.649,00 e decurtando dalla predetta somma quanto già ricevuto a titolo di acconto, complessivamente era dovuta la residuale somma di € 104.149,00.
1.2. Si costituiva la la quale eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del diritto Controparte_4
al risarcimento del danno ex art.2947 c.c.; deduceva che, nonostante i dubbi sulla dinamica del sinistro e l'onere probatorio in capo all'attore circa l'an debeatur, la compagnia assicuratrice aveva offerto una somma congrua, contestando l'ammontare del preteso risarcimento del danno,
spropositato e fondato su generica documentazione di parte ed invocando l'applicazione dell'art.139 cod.ass. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con condanna alla refusione delle spese di giudizio ex art. 96 c.p.c.
Non si costituiva sebbene ritualmente intimato . Controparte_5
2. Ascoltato un teste di parte attrice, disposta c.t.u. medico legale sulla persona dell'istante, la convenuta depositava documentazione dalla quale emergeva, ad integrazione di documentazione già depositata all'atto della costituzione in giudizio, precedenti al CCI nel n.4 e dal controllo Ivass
ben 14 ricorrenze a carico del TE di cui anche tre come testimone nonché 5 Pt_1
ricorrenze IVASS a vario titolo a carico del teste sig. , nonché a carico di Testimone_1 CP_5
Successivamente, all'udienza del 15.9.2023, il precedente giudicante formulava una
[...]
proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis, la quale non veniva accettata da parte convenuta.
Subentrato questo giudice in data 15.07.2024, è stata fissata udienza per il giorno 01.04.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale, la causa è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_2
giudizio sebbene ritualmente intimato.
3.1. Sempre in via preliminare, la domanda è proponibile avendo l'attore inviato alla IA
a mezzo racc.a.r., la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni prevista Controparte_1
dall'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 (cfr. doc. 12). La richiesta, pervenuta alla compagnia in data 25.07.2014, contiene tutte le informazioni richieste dall'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005.
Del resto, il procedimento stragiudiziale delineato dall'art. 148 è proseguito con la visita medica dell'attore da parte del fiduciario della compagnia assicuratrice. Pertanto, l'attore ha assolto l'onere previsto dagli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209 del 2005.
3.2. L'attore ha poi dimostrato che la vettura Peugeot 107 tg. CX290CV, era di proprietà di
, al momento del sinistro, mediante la produzione di visura del P.R.A. (doc. Controparte_2
1).
4.Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda è infondata.
Ritiene il Tribunale che parte attrice non abbia offerto la prova del fatto storico alla base della domanda, ossia l'investimento del da parte dell'autovettura Peugeot 107 tg. CX290CV, Parte_1
di proprietà di . Controparte_2 Ed invero, l'unica emergenza probatoria offerta dall'attore è la testimonianza del teste Tes_1
non essendo prodotta agli atti di causa alcuna documentazione, né rapporto della polizia
[...]
municipale di Napoli né una relazione dei medici del 118, che di fatto non risultano essere intervenuti al momento del sinistro.
Ebbene, le dichiarazioni rese dal teste non sono credibili sia in quanto Testimone_1
inattendibili, per quanto si dirà infra, sia considerando che il suo nominativo è presente nelle banche dati IVASS, sia come danneggiato (due ricorrenze), sia come responsabile (tre ricorrenze),
e che lo stesso TE ha a suo carico ben 14 ricorrenze ( di cui tre come testimone, 5 come danneggiato) e tre precedenti al casellario, per danni riportati da sinistri stradali e CP_2
poi, come emerge dall'archivio antifrode, risulta avere 8 ricorrenze di cui ben 6 come
[...]
responsabile proprietario del veicolo nell'arco temporale dal 2009 al 2013.
Parte attrice in relazione alla posizione del nulla ha contestato ritenendo le circostanze Tes_1
irrilevanti considerato il lungo arco temporale.
Tuttavia, il giudizio di inattendibilità del teste deve essere confermato per i motivi Testimone_1
di seguito esposti.
L'inattendibilità del teste emerge da quanto da lui stesso dichiarato: “ADR. Erano alcuni Tes_1
giorni dopo San Valentino dell'anno 2011 verso l'ora di pranzo e stavo attraversando, sulle strisce
pedonali, la via Corso Umberto in Napoli, quando il ragazzo che mi precedeva veniva investito da
un'autovettura proveniente dalla sinistra. ADR Non ricordo il tipo ed il colore dell'auto investitrice.
ADR. L'autovettura attingeva il ragazzo sul lato sinistro mentre questi si trovava,
nell'attraversamento, al centro strada. ADR Il conducente dell'autovettura, nonostante tentasse di
frenare il veicolo, tuttavia non riusciva ad evitare l'investimento del ragazzo. ADR La strada non era
molto trafficata a quell'ora. ADR Dopo aver investito il ragazzo, il conducente dell'autovettura si
fermava a prestare soccorso. ADR anche io mi sono prestato a dare una mano ed a caricare il ragazzo
sull'auto investitrice che lo trasportò in ospedale. ADR Posso solo riferire che il ragazzo lamentava
dolori su tutto il lato sinistro, alla schiena e non riusciva ad alzarsi da terra. ADR Avendo assistito
all'incidente ho lasciato le mie generalità all'investito. ADR non ho reso testimonianza in altri giudizi
aventi ad oggetto sinistri automobilistici. Null'altro ricordo”. Ebbene, il teste non descrive la dinamica del sinistro sebbene riferisca di trovarsi proprio dietro parte attrice nell'attraversamento della strada;
non identifica il veicolo investitore, non essendo in grado di riferire né il tipo né il colore. Nulla dice circa le modalità dell'attraversamento del pedone,
riferendo di stare attraversando sulle strisce pedonali ma non dice se ciò fosse vero anche per il
TE (che peraltro nell'atto di citazione non allega tale circostanza) né alcunchè riferisce circa le ragioni per le quali vi fu l'investimento né circa i motivi per i quali non fu possibile evitare l'impatto.
Altra inverosimiglianza è quella relativa alla circostanza che, sebbene il teste riferisca che “il ragazzo lamentava dolori su tutto il lato sinistro, alla schiena e non riusciva ad alzarsi da terra”,
non sia stata chiamata l'autoambulanza per trasportarlo in Ospedale.
Non può non rimarcarsi l'altra evidente anomalia rappresentata dal fatto che, nella contingenza degli eventi descritti, il teste sia riuscito a “lasciare” le proprie generalità a parte attrice.
Dall'altra parte, deve comunque rimarcarsi che al danneggiato è richiesta una condotta diligente,
anche se trattasi di pedone in fase di attraversamento stradale: vige, invero, un obbligo generale di prudenza, il cui principio informatore è ravvisabile nell'art. 140 del nuovo C.d.s. secondo il quale:
“gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la
circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”. La Corte di
Cassazione con sentenza n. 15101 del 21.07.2016 ha espresso un principio di diritto cui questo
Tribunale si uniforma, secondo il quale: “all'investimento del pedone non consegue
automaticamente la responsabilità del conducente, essendo necessario accertare le modalità della
condotta, valutando se il sinistro possa essere in qualche modo ricollegato anche alla
responsabilità della vittima stessa, la quale potrebbe essersi comportata in maniera imprudente”.
Ebbene, tutti gli elementi sopra evidenziati, congiuntamente valutati, militano nel ritenere non provata la dinamica del sinistro, con conseguente rigetto della domanda attorea.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 applicando i valori minimi dello scaglione della domanda,
in ragione della non complessità delle questioni esaminate. Nulla per le spese di lite tra parte attrice e in ragione della contumacia di Controparte_2
quest'ultimo.
Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.30688/2018 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della La Controparte_1
che liquida in complessivi euro 7.795,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per
[...]
legge;
-nulla per le spese nei confronti di;
Controparte_2
-pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Napoli il 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30688 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018,
avente ad OGGETTO: “Risarcimento del danno per sinistro stradale” e vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Marino Immacolata e Varone Teresa, giusta procura in atti, presso lo studio delle quali sito in Napoli alla Piazza Garibaldi 39, elettivamente domicilia
ATTORE
E
in persona del l.r.t.p., (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difes dall'Avv. Arenare Rita, giusta procura generali alle liti per Notaio
[...]
, n. rep. 81957, racc. 38077 dell'8.5.2017, presso lo studio della quale elettivamente Per_1
domicilia in Napoli alla Via Domenico Fontana 40
CONVENUTO
NONCHE'
, (c.f. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha Parte_2
convenuto in giudizio la e per sentirli condannare, Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, al risarcimento dei danni da lui patiti a causa dell'incidente stradale verificatosi in data 16.2.2011, alle ore 13:30 circa, in Napoli, al Corso Umberto I.
A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto che: - nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre stava attraversando a piedi la careggiata stradale, veniva violentemente urtato sulle gambe e successivamente scaraventato al suolo con il bacino ed il sacro-coccige dalla parte anteriore della vettura Peugeot 107 tg. CX290CV, di proprietà di assicurata Controparte_2
con la che procedeva ad elevata velocità con direzione di marcia verso Piazza Controparte_3
Nicola Amore e non si avvedeva della sua presenza, travolgendolo;
- a seguito dell'impatto, era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale S.M. di Loreto Nuovo, ove gli veniva diagnosticato un “frattura con conseguente avvallamento di l1 e di frattura da schiacciamento
dello spigolo antero-superiore di l2”; -a causa delle lesioni, l'istante aveva sopportato un lungo periodo di invalidità e di terapia riabilitativa con problemi e ripercussioni sulla vita familiare;
-
che, a seguito di regolare messa in mora inviata alla IA , veniva Controparte_3
sottoposto a visita medico legale presso il fiduciario della predetta ed a seguito della quale la compagnia assicuratrice emetteva assegno di liquidazione dell'importo di euro 9.500,00 che l'attore tratteneva in acconto;
- da tali lesioni erano derivati ITT 30 gg, ITP al 50%, 40 gg, ITP al
25%, 40gg e postumi permanenti nella misura del 20% quantificabili in euro in €113.649,00 e decurtando dalla predetta somma quanto già ricevuto a titolo di acconto, complessivamente era dovuta la residuale somma di € 104.149,00.
1.2. Si costituiva la la quale eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del diritto Controparte_4
al risarcimento del danno ex art.2947 c.c.; deduceva che, nonostante i dubbi sulla dinamica del sinistro e l'onere probatorio in capo all'attore circa l'an debeatur, la compagnia assicuratrice aveva offerto una somma congrua, contestando l'ammontare del preteso risarcimento del danno,
spropositato e fondato su generica documentazione di parte ed invocando l'applicazione dell'art.139 cod.ass. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con condanna alla refusione delle spese di giudizio ex art. 96 c.p.c.
Non si costituiva sebbene ritualmente intimato . Controparte_5
2. Ascoltato un teste di parte attrice, disposta c.t.u. medico legale sulla persona dell'istante, la convenuta depositava documentazione dalla quale emergeva, ad integrazione di documentazione già depositata all'atto della costituzione in giudizio, precedenti al CCI nel n.4 e dal controllo Ivass
ben 14 ricorrenze a carico del TE di cui anche tre come testimone nonché 5 Pt_1
ricorrenze IVASS a vario titolo a carico del teste sig. , nonché a carico di Testimone_1 CP_5
Successivamente, all'udienza del 15.9.2023, il precedente giudicante formulava una
[...]
proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis, la quale non veniva accettata da parte convenuta.
Subentrato questo giudice in data 15.07.2024, è stata fissata udienza per il giorno 01.04.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale, la causa è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_2
giudizio sebbene ritualmente intimato.
3.1. Sempre in via preliminare, la domanda è proponibile avendo l'attore inviato alla IA
a mezzo racc.a.r., la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni prevista Controparte_1
dall'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 (cfr. doc. 12). La richiesta, pervenuta alla compagnia in data 25.07.2014, contiene tutte le informazioni richieste dall'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005.
Del resto, il procedimento stragiudiziale delineato dall'art. 148 è proseguito con la visita medica dell'attore da parte del fiduciario della compagnia assicuratrice. Pertanto, l'attore ha assolto l'onere previsto dagli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209 del 2005.
3.2. L'attore ha poi dimostrato che la vettura Peugeot 107 tg. CX290CV, era di proprietà di
, al momento del sinistro, mediante la produzione di visura del P.R.A. (doc. Controparte_2
1).
4.Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda è infondata.
Ritiene il Tribunale che parte attrice non abbia offerto la prova del fatto storico alla base della domanda, ossia l'investimento del da parte dell'autovettura Peugeot 107 tg. CX290CV, Parte_1
di proprietà di . Controparte_2 Ed invero, l'unica emergenza probatoria offerta dall'attore è la testimonianza del teste Tes_1
non essendo prodotta agli atti di causa alcuna documentazione, né rapporto della polizia
[...]
municipale di Napoli né una relazione dei medici del 118, che di fatto non risultano essere intervenuti al momento del sinistro.
Ebbene, le dichiarazioni rese dal teste non sono credibili sia in quanto Testimone_1
inattendibili, per quanto si dirà infra, sia considerando che il suo nominativo è presente nelle banche dati IVASS, sia come danneggiato (due ricorrenze), sia come responsabile (tre ricorrenze),
e che lo stesso TE ha a suo carico ben 14 ricorrenze ( di cui tre come testimone, 5 come danneggiato) e tre precedenti al casellario, per danni riportati da sinistri stradali e CP_2
poi, come emerge dall'archivio antifrode, risulta avere 8 ricorrenze di cui ben 6 come
[...]
responsabile proprietario del veicolo nell'arco temporale dal 2009 al 2013.
Parte attrice in relazione alla posizione del nulla ha contestato ritenendo le circostanze Tes_1
irrilevanti considerato il lungo arco temporale.
Tuttavia, il giudizio di inattendibilità del teste deve essere confermato per i motivi Testimone_1
di seguito esposti.
L'inattendibilità del teste emerge da quanto da lui stesso dichiarato: “ADR. Erano alcuni Tes_1
giorni dopo San Valentino dell'anno 2011 verso l'ora di pranzo e stavo attraversando, sulle strisce
pedonali, la via Corso Umberto in Napoli, quando il ragazzo che mi precedeva veniva investito da
un'autovettura proveniente dalla sinistra. ADR Non ricordo il tipo ed il colore dell'auto investitrice.
ADR. L'autovettura attingeva il ragazzo sul lato sinistro mentre questi si trovava,
nell'attraversamento, al centro strada. ADR Il conducente dell'autovettura, nonostante tentasse di
frenare il veicolo, tuttavia non riusciva ad evitare l'investimento del ragazzo. ADR La strada non era
molto trafficata a quell'ora. ADR Dopo aver investito il ragazzo, il conducente dell'autovettura si
fermava a prestare soccorso. ADR anche io mi sono prestato a dare una mano ed a caricare il ragazzo
sull'auto investitrice che lo trasportò in ospedale. ADR Posso solo riferire che il ragazzo lamentava
dolori su tutto il lato sinistro, alla schiena e non riusciva ad alzarsi da terra. ADR Avendo assistito
all'incidente ho lasciato le mie generalità all'investito. ADR non ho reso testimonianza in altri giudizi
aventi ad oggetto sinistri automobilistici. Null'altro ricordo”. Ebbene, il teste non descrive la dinamica del sinistro sebbene riferisca di trovarsi proprio dietro parte attrice nell'attraversamento della strada;
non identifica il veicolo investitore, non essendo in grado di riferire né il tipo né il colore. Nulla dice circa le modalità dell'attraversamento del pedone,
riferendo di stare attraversando sulle strisce pedonali ma non dice se ciò fosse vero anche per il
TE (che peraltro nell'atto di citazione non allega tale circostanza) né alcunchè riferisce circa le ragioni per le quali vi fu l'investimento né circa i motivi per i quali non fu possibile evitare l'impatto.
Altra inverosimiglianza è quella relativa alla circostanza che, sebbene il teste riferisca che “il ragazzo lamentava dolori su tutto il lato sinistro, alla schiena e non riusciva ad alzarsi da terra”,
non sia stata chiamata l'autoambulanza per trasportarlo in Ospedale.
Non può non rimarcarsi l'altra evidente anomalia rappresentata dal fatto che, nella contingenza degli eventi descritti, il teste sia riuscito a “lasciare” le proprie generalità a parte attrice.
Dall'altra parte, deve comunque rimarcarsi che al danneggiato è richiesta una condotta diligente,
anche se trattasi di pedone in fase di attraversamento stradale: vige, invero, un obbligo generale di prudenza, il cui principio informatore è ravvisabile nell'art. 140 del nuovo C.d.s. secondo il quale:
“gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la
circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”. La Corte di
Cassazione con sentenza n. 15101 del 21.07.2016 ha espresso un principio di diritto cui questo
Tribunale si uniforma, secondo il quale: “all'investimento del pedone non consegue
automaticamente la responsabilità del conducente, essendo necessario accertare le modalità della
condotta, valutando se il sinistro possa essere in qualche modo ricollegato anche alla
responsabilità della vittima stessa, la quale potrebbe essersi comportata in maniera imprudente”.
Ebbene, tutti gli elementi sopra evidenziati, congiuntamente valutati, militano nel ritenere non provata la dinamica del sinistro, con conseguente rigetto della domanda attorea.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 applicando i valori minimi dello scaglione della domanda,
in ragione della non complessità delle questioni esaminate. Nulla per le spese di lite tra parte attrice e in ragione della contumacia di Controparte_2
quest'ultimo.
Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.30688/2018 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della La Controparte_1
che liquida in complessivi euro 7.795,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per
[...]
legge;
-nulla per le spese nei confronti di;
Controparte_2
-pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Napoli il 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone