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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 10.02.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5088/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Parte_1 C.F._1
Lombardo;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Oliviero Atzeni.
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, resistente contumace
Oggetto: indennità di accompagnamento e riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 c. 1 e 2 della L. n. 104/92
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.09.2023 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 04.11.2021 aveva presentato domanda, presso l' di per essere sottoposto ad CP_2 accertamento sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o, in subordine, per il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% ai fini dell'esenzione ticket sanitario, nonché domanda per ottenere l'accertamento della condizione di cui all'art. 3 c. 1 e 3 della L. n. 104/92;
- di essere stato sottoposto a visita medica collegiale dalla competente Commissione conclusasi con esito negativo;
- che, avverso tali valutazioni il ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 2029/2022, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento o, in subordine, della invalidità civile nella misura del 100% ai fini dell'esenzione ticket sanitario nonché il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3 c. 1 e 3 della Legge n. 104/1992;
1 - che il ctu, nominato nel suddetto procedimento, non aveva riconosciuto a parte ricorrente i benefici richiesti;
- che in data 28.11.2023 veniva depositata la ctu;
- che con atto di dissenso depositato il 04.09.2023 il ricorrente aveva dichiarato di contestare le conclusioni del ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari ai fini del riconoscimento, in capo al ricorrente, del diritto dell'indennità di accompagnamento o, in subordine, dell'invalidità civile nella misura del 100% ai fini dell'esenzione del ticket, nonché per ottenere l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 3 commi 1 e 3 della L n. 104/92; per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione ed al CP_1 pagamento dell'indennità di accompagnamento al ricorrente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, con gli interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo;
con condanna delle spese e dei compensi di entrambe le fasi del giudizio, distraendo gli stessi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 14.12.2023, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
L'udienza del 10.02.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' che sebbene Controparte_2 regolarmente citata non si è costituita in giudizio.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento o, in subordine, dell'invalidità civile nella misura del 100% ai fini dell'esenzione sanitaria, nonché per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3 c. 1 e 3 della L. n. 104/1992 (giudizio iscritto al n. R.G.
2029/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da: “Cardiopatia II classe NYHA;
BPCO;
Anchiloso del rachide dorsale;
Zoppia per frattura femore plurioperata” e concludeva ritenendo non sussistenti le condizioni sanitarie richieste.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma
2 primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stato disposto il richiamo della ctu ed il consulente ha precisato che il ricorrente è affetto da: “Cardiopatia II classe NYHA Cod. 6442 - 50
% - BPCO Cod. 6004 35 % - Anchilosi del rachide (2/3) Cod. 7001 50 % - Zoppia per frattura femore plurioperata
(per analogia) Cod. 7223 40 % ed ha concluso che “utilizzando le formule di legge per il calcolo riduzionistico delle infermità il risultato ottenuto è pari al 90 %”.
Lo stesso ha applicato come richiesto in ricorso il cod. 7001 ed il cod. 6442.
Inoltre il ctu ha evidenziato che “Alla visita presenta discrete difficoltà motorie compatibili con l'età ed i pregressi traumi subiti, mantenendo la capacità di deambulare autonomamente ed attendere alle principali comuni attività della vita quotidiana, motivi per cui in atto:
• NON vi sono affezioni che determinano incapacità deambulatoria.
• Il soggetto E' in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita”
Il consulente ha inoltre precisato che non sussistono le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il ricorrente nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
Atteso l'esito del giudizio non si assoggetta l'istante al pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D. L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del D. Lgs. n. 113/02. Le spese di ctu sono poste a carico dell' così come liquidate CP_1 separatamente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
− rigetta il ricorso;
− nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
3 - pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 11.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 10.02.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5088/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Parte_1 C.F._1
Lombardo;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Oliviero Atzeni.
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, resistente contumace
Oggetto: indennità di accompagnamento e riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 c. 1 e 2 della L. n. 104/92
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.09.2023 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 04.11.2021 aveva presentato domanda, presso l' di per essere sottoposto ad CP_2 accertamento sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o, in subordine, per il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% ai fini dell'esenzione ticket sanitario, nonché domanda per ottenere l'accertamento della condizione di cui all'art. 3 c. 1 e 3 della L. n. 104/92;
- di essere stato sottoposto a visita medica collegiale dalla competente Commissione conclusasi con esito negativo;
- che, avverso tali valutazioni il ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 2029/2022, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento o, in subordine, della invalidità civile nella misura del 100% ai fini dell'esenzione ticket sanitario nonché il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3 c. 1 e 3 della Legge n. 104/1992;
1 - che il ctu, nominato nel suddetto procedimento, non aveva riconosciuto a parte ricorrente i benefici richiesti;
- che in data 28.11.2023 veniva depositata la ctu;
- che con atto di dissenso depositato il 04.09.2023 il ricorrente aveva dichiarato di contestare le conclusioni del ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari ai fini del riconoscimento, in capo al ricorrente, del diritto dell'indennità di accompagnamento o, in subordine, dell'invalidità civile nella misura del 100% ai fini dell'esenzione del ticket, nonché per ottenere l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 3 commi 1 e 3 della L n. 104/92; per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione ed al CP_1 pagamento dell'indennità di accompagnamento al ricorrente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, con gli interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo;
con condanna delle spese e dei compensi di entrambe le fasi del giudizio, distraendo gli stessi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 14.12.2023, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
L'udienza del 10.02.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' che sebbene Controparte_2 regolarmente citata non si è costituita in giudizio.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento o, in subordine, dell'invalidità civile nella misura del 100% ai fini dell'esenzione sanitaria, nonché per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3 c. 1 e 3 della L. n. 104/1992 (giudizio iscritto al n. R.G.
2029/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da: “Cardiopatia II classe NYHA;
BPCO;
Anchiloso del rachide dorsale;
Zoppia per frattura femore plurioperata” e concludeva ritenendo non sussistenti le condizioni sanitarie richieste.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma
2 primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stato disposto il richiamo della ctu ed il consulente ha precisato che il ricorrente è affetto da: “Cardiopatia II classe NYHA Cod. 6442 - 50
% - BPCO Cod. 6004 35 % - Anchilosi del rachide (2/3) Cod. 7001 50 % - Zoppia per frattura femore plurioperata
(per analogia) Cod. 7223 40 % ed ha concluso che “utilizzando le formule di legge per il calcolo riduzionistico delle infermità il risultato ottenuto è pari al 90 %”.
Lo stesso ha applicato come richiesto in ricorso il cod. 7001 ed il cod. 6442.
Inoltre il ctu ha evidenziato che “Alla visita presenta discrete difficoltà motorie compatibili con l'età ed i pregressi traumi subiti, mantenendo la capacità di deambulare autonomamente ed attendere alle principali comuni attività della vita quotidiana, motivi per cui in atto:
• NON vi sono affezioni che determinano incapacità deambulatoria.
• Il soggetto E' in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita”
Il consulente ha inoltre precisato che non sussistono le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il ricorrente nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
Atteso l'esito del giudizio non si assoggetta l'istante al pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D. L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del D. Lgs. n. 113/02. Le spese di ctu sono poste a carico dell' così come liquidate CP_1 separatamente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
− rigetta il ricorso;
− nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
3 - pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 11.02.2025
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