Articolo 5 della Legge 14 luglio 1967, n. 585
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 agosto 1967
Art. 5.
Gli assegni familiari sono corrisposti dietro domanda che gli interessati devono presentare alla competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredata dallo stato di famiglia. La certificazione della qualifica professionale non e' necessaria quando il capo famiglia risulta gia' iscritto negli elenchi dei soggetti all'assicurazione invalidita' e vecchiaia.
Entrata in vigore il 13 agosto 1967