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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rg12719 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12719 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
GU SA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. GU SA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/06/2025, e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in Melito di CP_1
Napoli il 16/03/2010 e che dalla loro unione nasceva la minore, Per_1
l'11.11.2009, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 09.07.2019, era intervenuta
1 separazione in forza di OMOLOGA n. 9158/2019 del 17.09.2019 resa nel procedimento RG 10023/2018, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale. La figlia minore avrà la propria residenza presso la madre oggi posta in Pozzuoli alla via Strada della Colmata
n°32;
b) I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, con l'impegno per entrambi di consultarsi reciprocamente e tempestivamente relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, che riguardano e riguarderanno la figlia;
c) Relativamente al calendario di visita padre/figlio, il padre potrà incontrare liberamente ogni volta che la minore lo vorrà, compatibilmente con gli impegni Per_1
scolastici dello stesso. Tuttavia, al fine di garantire una regola orientativa, in caso di dissenso tra i coniugi, il padre terrà con sé la figlia per due pomeriggi a settimana ed a weekend alterni, trascorrerà con lo stesso 2 giorni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Inoltre la minore trascorrerà con il padre, in alternanza con la madre, le festività natalizie e quelle pasquali. Per il periodo estivo trascorrerà con Per_1
ciascun genitore 1° gg del mese di agosto, da concordare entro il 31 maggio.
e) Il sig. si obbliga alla corresponsione in favore della sig.ra CP_1 Pt_1
, a titolo di mantenimento per la figlia minore nella misura complessiva di €
[...]
2 350,00 mensili da corrispondere anticipatamente non oltre il giorno 20 di ciascun mese. La suddetta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Inoltre lo stesso si obbliga alla corresponsione in misura del 50% delle spese straordinarie necessarie di natura medica, ludico/ricreativa e scolastica, secondo il
Protocollo vigente presso il Tribunale di Napoli ed il COA di Napoli sulle spese extra assegno. Infine l'assegno unico sarà incassato in misura del 100% dalla madre collocataria.
f) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento e dichiarano di non aver più null'altro a pretendere reciprocamente.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Melito di Napoli il 16/03/2010 (atto n.6, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
3 • omologa le condizioni necessarie pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Melito di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12719 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
GU SA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. GU SA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/06/2025, e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in Melito di CP_1
Napoli il 16/03/2010 e che dalla loro unione nasceva la minore, Per_1
l'11.11.2009, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 09.07.2019, era intervenuta
1 separazione in forza di OMOLOGA n. 9158/2019 del 17.09.2019 resa nel procedimento RG 10023/2018, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale. La figlia minore avrà la propria residenza presso la madre oggi posta in Pozzuoli alla via Strada della Colmata
n°32;
b) I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, con l'impegno per entrambi di consultarsi reciprocamente e tempestivamente relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, che riguardano e riguarderanno la figlia;
c) Relativamente al calendario di visita padre/figlio, il padre potrà incontrare liberamente ogni volta che la minore lo vorrà, compatibilmente con gli impegni Per_1
scolastici dello stesso. Tuttavia, al fine di garantire una regola orientativa, in caso di dissenso tra i coniugi, il padre terrà con sé la figlia per due pomeriggi a settimana ed a weekend alterni, trascorrerà con lo stesso 2 giorni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Inoltre la minore trascorrerà con il padre, in alternanza con la madre, le festività natalizie e quelle pasquali. Per il periodo estivo trascorrerà con Per_1
ciascun genitore 1° gg del mese di agosto, da concordare entro il 31 maggio.
e) Il sig. si obbliga alla corresponsione in favore della sig.ra CP_1 Pt_1
, a titolo di mantenimento per la figlia minore nella misura complessiva di €
[...]
2 350,00 mensili da corrispondere anticipatamente non oltre il giorno 20 di ciascun mese. La suddetta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Inoltre lo stesso si obbliga alla corresponsione in misura del 50% delle spese straordinarie necessarie di natura medica, ludico/ricreativa e scolastica, secondo il
Protocollo vigente presso il Tribunale di Napoli ed il COA di Napoli sulle spese extra assegno. Infine l'assegno unico sarà incassato in misura del 100% dalla madre collocataria.
f) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento e dichiarano di non aver più null'altro a pretendere reciprocamente.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Melito di Napoli il 16/03/2010 (atto n.6, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
3 • omologa le condizioni necessarie pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Melito di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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