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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3211/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12640/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marigliano - Piazza Municipio N. 1 80034 Marigliano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 619 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22054/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 giugno 2025, notificato a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Marigliano, la società Ricorrente_1 . di Società_1 , aveva impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 619 del 15/04/2025, emesso dal Comune di Marigliano, con il quale era stata richiesta la corresponsione della complessiva somma di € 26.524,00, a titolo di Imposta Municipale Propria
(IMU) relativa all'annualità 2020, comprensiva dell'imposta omessa per € 19.075,00, oltre sanzioni e interessi.
La società ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 per assoluto difetto di motivazione, in quanto l'atto impugnato si era limitato a richiamare genericamente gli "esiti del controllo automatizzato" e le "banche dati disponibili", senza indicare le aliquote IMU applicate, né dettagliare in maniera specifica le basi imponibili per ciascun cespite, precludendo così alla contribuente la possibilità di verificare il percorso logico-giuridico della pretesa;
è stata, altresì, censurata la violazione dell'art. 6, comma
5, L. 212/2000, per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo nel procedimento, sebbene l'atto integrasse un vero e proprio accertamento fondato su presunte omissioni ed errori;
inoltre, la parte ricorrente ha contestato un grave errore di calcolo derivante dalla duplicazione catastale di cespiti, citando a titolo esemplificativo un immobile sito in Marigliano (NA), foglio 916, particella 1042, subalterno C/02, il quale era stato riportato due volte nella "Lista Immobili" per diversi periodi dell'anno 2020, generando un artificioso raddoppio del tributo dovuto e viziando l'imponibile complessivo. Da ultimo, era stata lamentata la violazione del principio di proporzionalità e buon andamento a causa di errori nei conteggi degli interessi e delle sanzioni, queste ultime irrogate nella misura del 30% circa del tributo, ritenute sproporzionate in assenza di dolo o recidiva, e per eccesso di potere per difetto di istruttoria, basandosi la pretesa su una ricostruzione meccanica e standardizzata dei dati.
La società ricorrente ha, pertanto, concluso chiedendo l'annullamento totale o parziale dell'avviso di accertamento, ovvero, in subordine, la riduzione dell'importo richiesto con l'eliminazione di ogni duplicazione o calcolo erroneo.
Il Comune di Marigliano, parte resistente, benché ritualmente citato in giudizio, non risulta essersi costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ed invero, dagli atti emerge che il ricorso depositato presso questa Commissione non reca l'attestazione di conformità all'originale notificato al Comune di Marigliano, in violazione del disposto dell'art. 22 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992.
In merito, va richiamato il principio di diritto secondo cui “costituisce causa di inammissibilità del ricorso…non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'accesso presso la segreteria della commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra l'atto a lei notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire” (cfr. ordinanza n. 11637 del
11/05/2017).
Si tratta, invero, di un assunto consolidato, ribadito anche in altri arresti giurisprudenziali secondo cui “l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso…non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, con conseguente impossibilità del giudice di esercitare il diretto raffronto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché la soluzione contraria priverebbe di qualunque reale funzione la prescritta formalità di attestazione gravante sul ricorrente, senza possibilità di ricorso alla verifica officiosa degli atti da parte del giudice” (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.
6677 del 15/03/2017).
Va rilevato che nella fattispecie, la società ricorrente ha attestato che l'avviso di accertamento dell'IMU, provvedimento n. 619 del 15/04/2025 e la Visura CCIAA de La Fiduciosa S.n.c. di DE HI AR & C., allegati alla stessa busta informatica, sono copie informatiche conformi agli originali dei corrispondenti documenti analogici ma questa attestazione è ben diversa dall'attestazione della conformità del ricorso depositato nella segreteria della Corte a quello notificato alla parte convenuta.
In ordine alle spese di lite nulla va disposto per la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12640/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marigliano - Piazza Municipio N. 1 80034 Marigliano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 619 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22054/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 giugno 2025, notificato a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Marigliano, la società Ricorrente_1 . di Società_1 , aveva impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 619 del 15/04/2025, emesso dal Comune di Marigliano, con il quale era stata richiesta la corresponsione della complessiva somma di € 26.524,00, a titolo di Imposta Municipale Propria
(IMU) relativa all'annualità 2020, comprensiva dell'imposta omessa per € 19.075,00, oltre sanzioni e interessi.
La società ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 per assoluto difetto di motivazione, in quanto l'atto impugnato si era limitato a richiamare genericamente gli "esiti del controllo automatizzato" e le "banche dati disponibili", senza indicare le aliquote IMU applicate, né dettagliare in maniera specifica le basi imponibili per ciascun cespite, precludendo così alla contribuente la possibilità di verificare il percorso logico-giuridico della pretesa;
è stata, altresì, censurata la violazione dell'art. 6, comma
5, L. 212/2000, per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo nel procedimento, sebbene l'atto integrasse un vero e proprio accertamento fondato su presunte omissioni ed errori;
inoltre, la parte ricorrente ha contestato un grave errore di calcolo derivante dalla duplicazione catastale di cespiti, citando a titolo esemplificativo un immobile sito in Marigliano (NA), foglio 916, particella 1042, subalterno C/02, il quale era stato riportato due volte nella "Lista Immobili" per diversi periodi dell'anno 2020, generando un artificioso raddoppio del tributo dovuto e viziando l'imponibile complessivo. Da ultimo, era stata lamentata la violazione del principio di proporzionalità e buon andamento a causa di errori nei conteggi degli interessi e delle sanzioni, queste ultime irrogate nella misura del 30% circa del tributo, ritenute sproporzionate in assenza di dolo o recidiva, e per eccesso di potere per difetto di istruttoria, basandosi la pretesa su una ricostruzione meccanica e standardizzata dei dati.
La società ricorrente ha, pertanto, concluso chiedendo l'annullamento totale o parziale dell'avviso di accertamento, ovvero, in subordine, la riduzione dell'importo richiesto con l'eliminazione di ogni duplicazione o calcolo erroneo.
Il Comune di Marigliano, parte resistente, benché ritualmente citato in giudizio, non risulta essersi costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ed invero, dagli atti emerge che il ricorso depositato presso questa Commissione non reca l'attestazione di conformità all'originale notificato al Comune di Marigliano, in violazione del disposto dell'art. 22 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992.
In merito, va richiamato il principio di diritto secondo cui “costituisce causa di inammissibilità del ricorso…non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'accesso presso la segreteria della commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra l'atto a lei notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire” (cfr. ordinanza n. 11637 del
11/05/2017).
Si tratta, invero, di un assunto consolidato, ribadito anche in altri arresti giurisprudenziali secondo cui “l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso…non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, con conseguente impossibilità del giudice di esercitare il diretto raffronto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché la soluzione contraria priverebbe di qualunque reale funzione la prescritta formalità di attestazione gravante sul ricorrente, senza possibilità di ricorso alla verifica officiosa degli atti da parte del giudice” (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.
6677 del 15/03/2017).
Va rilevato che nella fattispecie, la società ricorrente ha attestato che l'avviso di accertamento dell'IMU, provvedimento n. 619 del 15/04/2025 e la Visura CCIAA de La Fiduciosa S.n.c. di DE HI AR & C., allegati alla stessa busta informatica, sono copie informatiche conformi agli originali dei corrispondenti documenti analogici ma questa attestazione è ben diversa dall'attestazione della conformità del ricorso depositato nella segreteria della Corte a quello notificato alla parte convenuta.
In ordine alle spese di lite nulla va disposto per la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.