Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 3211
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione art. 22, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata attestazione di conformità tra l'atto depositato e quello notificato, in quanto la controparte è rimasta contumace, rendendo impossibile il raffronto diretto degli atti.

  • Inammissibile
    Violazione art. 22, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata attestazione di conformità tra l'atto depositato e quello notificato, in quanto la controparte è rimasta contumace, rendendo impossibile il raffronto diretto degli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 3211
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3211
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo