Articolo 2 della Legge 30 marzo 1961, n. 263
Articolo 1
Versione
7 maggio 1961
Art. 2.
La maggiore spesa di lire 40 milioni a carico dello esercizio finanziario 1960-61 sara' fronteggiata mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo numero 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 maggio 1961