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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8254 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/32172
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa TA CA E' ZO,
a scioglimento della riserva assunta in data 17.10.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 31.10.2025
Il Giudice
TA CA E' ZO
N. R.G. 2024/32172
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa TA CA E' ZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32172 /2024, promossa da:
(C.F. ) in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante signor Parte_2
e in proprio (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Mastropietro (C.F. ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Milano, Via Serviliano Lattuada n.16.
RICORRENTE/I – OPPONENTE/I
Contro
(C.F. P. IVA ) in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1 P.IVA_2 Per_1
, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti in data 10.10.2024 Repertorio n. 3092
[...]
– Raccolta n. 2391 - Notaio Dott. dagli avv.ti Antonello Mandarano (C.F. Persona_2
), MA DO GN (C.F. e EN MA C.F._3 C.F._4 AD (C.F. ), dell'Avvocatura Comunale, presso i cui uffici in C.F._5
Milano, Via della Guastalla n. 6, è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE/I – OPPOSTO/I
OGGETTO: opposizione da ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. 639/1910.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza telematicamente depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., tempestivamente depositato in data 16.09.2024, il Parte_2
in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante dell' ha
[...] Parte_1 impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 20240430924602840437818 notificata in data 16.07.2024, emessa dal per violazioni al Codice della , del complessivo importo di Controparte_1 CP_2
€.24.501,53, comprensivo di maggiorazioni, spese di notifica, oneri di riscossione.
Parti ricorrenti opponenti hanno dedotto la seguente vicenda.
L è associazione avente lo scopo di promuovere ogni attività che Parte_1 possa contribuire al miglioramento del livello di qualità di vita dei disabili, che annovera tra le proprie prerogative il trasporto di persone con disabilità, attraverso l'impiego di un mezzo attrezzato (Ford
WAG Transit avente tg. CL815AB), a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 203, lett. H, co. 1 del Reg. 495/20. In data 16.07.2024, il ha notificato ai ricorrenti l'ingiunzione di Controparte_1 pagamento oggetto d'opposizione, fondando la pretesa su novantaquattro verbali di accertamento per violazioni al Codice della Strada, asseritamente notificati ai ricorrenti nel corso dell'anno 2019 e nello specifico ventuno verbali in data 28.03.2019 e settantatré verbali in data 20.05.2019.
Parti opponenti hanno dedotto l'omessa regolare notifica dei verbali d'accertamento, con conseguente intervenuta prescrizione di tutte le pretese azionate, oltre all'erronea applicazione delle sanzioni a carico della ricorrente, in quanto abilitata ad accedere e a transitare in Area C e sulle corsie preferenziali perché alla guida di veicolo munito di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 203, lett. H, co. 1 del Reg. 495/20. Ha poi dedotto la violazione dell'art. 7 comma 1 della L. n.212/2000, per omessa allegazione degli atti prodromici all'ingiunzione fiscale opposta. La difesa dei ricorrenti ha concluso chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione opposta e nel merito di annullare il provvedimento opposto.
Con decreto del 6.11.2024 questo giudice fissava udienza di comparizione per il 12.02.2025.
A seguito di regolare notifica degli atti introduttivi si è costituito il , deducendo ed Controparte_1 eccependo quanto segue.
L'ingiunzione impugnata è stata emessa in relazione a complessivi 94 verbali di contestazione di violazioni al Codice della Strada, tutti regolarmente notificati, ai sensi dell'art. 138 c.p,c.
(notificazione a mani proprie) al rappresentante legale dell' , commesse Parte_1 dall' opponente nel periodo 4.2.2019 e 20.3.2019. L'ingiunzione di pagamento riporta Parte_1 in modo chiaro e dettagliato il fondamento della pretesa creditoria del , il veicolo Controparte_1 targato CL815AB alla data delle infrazioni era di proprietà dell' Parte_1 ed era sprovvisto del pass per accedere alle corsie riservate ed all'area C, il termine prescrizionale quinquennale è stato rispettato sia per l'applicazione della proroga prevista dalla normativa sul
COVID19, sia per la notifica del sollecito di pagamento del 21.04.2022. I verbali regolarmente notificati sono pertanto diventati “titolo esecutivo”, come disposto dall'art. 203 C.d.S., acquisendo il carattere di assoluta intangibilità; ha pertanto concluso chiedendo di non accogliere l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e nel merito di respingere l'opposizione perché infondata.
Nel corso della prima udienza del 12.02.2025 il giudice su richiesta di parte ricorrente assegnava i termini ex art. 281 duodecies c.p.c. e rinviava all'udienza, da tenersi nelle forme dell'art. 127 ter
c.p.c., del 10.07.2025. All'esito dell'udienza il giudice non accoglieva l'istanza di esibizione documentale formulata dalla difesa dei ricorrenti e ritenuta chiusa l'istruttoria rinviava per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. al 16.10.2025; a scioglimento della riserva assunta in data 17.10.2025 il giudice, verificato il deposito delle memorie conclusive e delle note d'udienza, ha pronunciato sentenza depositata contestualmente all'ordinanza.
Le doglianze addotte da parte ricorrente opponente non sono fondate e non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Preliminarmente si osserva che la difesa del ha documentalmente provato l'avvenuta CP_1 regolare notifica di tutti e 94 i verbali di accertamento delle infrazioni commesse;
dalle allegazioni documentali depositate tutte con la comparsa di costituzione (doc. 1-2-3-4 del , emerge che CP_1
i verbali di contestazione sono stati regolarmente e tempestivamente notificati ex art. 138 c.p.c. al trasgressore in parte in data 28.03.2019 e in parte in data 20.05.2019. Il ha Controparte_1 depositato le visualizzazioni informatiche dei verbali complete di tutti i riferimenti, oltre alle cartoline sottoscritte personalmente dal trasgressore.
Questo giudice ritiene, pertanto, che parte convenuta abbia provato la regolare, tempestiva notifica di tutti i verbali già con l'atto di costituzione in giudizio.
I 94 verbali, correttamente notificati, non sono stati impugnati nei termini dai ricorrenti che non hanno provveduto al pagamento delle sanzioni in misura ridotta. Alla luce delle evidenze documentali si osserva che la mancata impugnazione nei termini di legge del verbale di accertamento e contestazione determina la definitività dello stesso e la preclusione di qualsiasi ulteriore verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria. Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che il verbale di accertamento della sanzione del Codice della Strada, ove non impugnato nei tempi previsti, diviene titolo esecutivo, idoneo a fondare l'esecuzione forzata nei confronti del soggetto che ha commesso l'infrazione, ovvero del soggetto coobbligato in solido. In altri termini, non essendo stati impugnati nelle forme e nei termini di legge, i 94 verbali di accertamento sono divenuti definitivi.
Dalla definitività dei titoli esecutivi discende l'assoluta infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti azionati, atteso che il ha documentalmente provato che, a seguito delle regolari CP_1 notifiche dei verbali e della mancata impugnazione degli stessi, lo stesso ha dapprima provveduto a notificare a parte ricorrente, nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 209 C.d.S. e dell'art. 28, L. 689/81, sollecito di pagamento n. 20220430496652292552373, notificato in data 21.04.2022 in Corso Lodi, 52 – 20139 Milano, sede legale dell' , (doc. Parte_1
11 del , non ritirato in quanto la società è risultata irreperibile (doc. 8). CP_1
Sul punto si osserva, per completezza, che per la notifica dell'avviso bonario – sollecito di pagamento, contrariamente a quanto previsto per la notifica degli atti giudiziari, è sufficiente una raccomandata semplice, in questo caso rappresentata dalla raccomandata c.d. market, che costituisce una tipologia di comunicazione inviata da alcuni enti pubblici o privati tramite il servizio di , ed è Parte_3 identificabile tramite il codice della raccomandata presente accanto al codice a barre. L'avviso bonario notificato costituisce senza ombra di dubbio atto utile all'interruzione del decorso del termine prescrizionale.
Infine, anche in assenza dell'avviso bonario, si rileva che il termine prescrizionale dei crediti azionati non si sarebbe in ogni caso perfezionato per l'applicazione della normativa emergenziale da pandemia da COVID 19; sul punto si osserva che, come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dall'art. 68, comma 1, del D.L. n.18/2020, convertito in L. 27/2020 e s.m.i.,
i termini di prescrizione degli atti della Riscossione in scadenza nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono stati prorogati "fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione", ovvero al 31.12.2023, con applicazione di una proroga automatica pari a 542 gg. Tale proroga dei termini di prescrizione è relativa sia ai carichi di entrate tributarie che non tributarie (sanzioni per violazione al Codice della Strada). Poiché l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata in data 16.07.2024 e tenuto conto che i verbali sottesi all'ingiunzione risultano notificati tra il 28.3.2019 ed il 20.5.2019 il relativo termine di prescrizione quinquennale sarebbe scaduto tra il 28.3.2024 ed il 20.5.2024; essendo però stato sottoposto all'indicata proroga, la scadenza è conseguentemente stata prorogata ad al 22.9.25 per gli atti notificati nel marzo 2019 e al 12.11.2025 per quelli notificati nel maggio 2019.
Da ultimo non sono fondati e non possono trovare accoglimento gli ulteriori motivi d'impugnazione formulati da parti ricorrenti.
Si osserva, infatti, che il veicolo targato CL815AB, alla data delle infrazioni, risultava di proprietà dell' ed era sprovvisto del pass per accedere alle corsie riservate ed Parte_1 all'area C, circostanza non contestata dagli opponenti, che si sono limitati a sostenere del tutto apoditticamente - richiamando norme inconferenti - che l'impiego di un mezzo per trasporto specifico, munito di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori sarebbe automaticamente autorizzato all'accesso in aree riservate o a traffico limitato.
Altrettanto infondata è l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000) per mancata allegazione dei verbali di contestazione;
questo
Giudice osserva che la normativa richiamata non è applicabile alla fattispecie, non trattandosi di contenzioso tributario, ma di sanzioni per le violazioni codice della strada e che, in ogni caso, l'art. 3, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 (che stabilisce che “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”) è stato interpretato nel senso che i verbali regolarmente notificati devono solo essere richiamati, anche se non allegati all'ingiunzione di pagamento;
ove poi l'ordinanza- ingiunzione venga impugnata, l'amministrazione deve produrre in giudizio tutti gli atti, inclusi i verbali, per dimostrare la legittimità del procedimento.
Il ha ottemperato ai suoi oneri probatori allegando le visualizzazioni informatiche Controparte_1 dei 94 verbali di violazione al C.d.S., ossia delle schermate in cui si fa riferimento ai citati verbali, in luogo della produzione delle copie dei verbali stessi.
Questo Tribunale, peraltro confortato dalle pronunce della Corte d'Appello di Milano (C. Appello Milano n. 363/2022) e dal Supremo Collegio (Cass. sez. I civ. n.20117/2006; Cass. sez. l civ. n. 1226/2005) è costante nell'affermare che: “già dalle visualizzazioni informatiche dei verbali di cui alle ingiunzioni impugnate, consistenti in documenti prodotti dal sistema informatizzato comunale, si ricavano gli estremi completi delle violazioni, senza che vi sia obbligo, da parte del di produrre in giudizio altra documentazione, oltre alla copia dell'avviso di CP_1 ricevimento delle relative notifiche”; ed ancora: “ la produzione della visualizzazione informatica di tutti i verbali di infrazione notificati contiene in realtà tutti gli elementi richiesti dalla normativa di riferimento (artt. 383, comma 4, DPR n. 495/92) ed elaborati sulla base della necessaria informatizzazione del servizio (art. 12 d.lgs. n. 82/2005) atteso che indicano: il numero del verbale
(per gli accertamenti varco elettronico - nelle riproduzioni fotografiche viene riportato il n.
AD.), l'identificazione del procedimento, data e ora infrazione, il Comando di Zona, il luogo dell'intervenuta infrazione, la targa ed il tipo del veicolo, la descrizione dell'infrazione, per la sosta
i minuti della sosta consentita, le sanzioni accessorie e l'importo della sanzione pecuniaria, i dati dell'accertatore e i dati del corresponsabile;
…..”
Deve, pertanto, concludersi che l'allegazione delle visualizzazioni informatiche dei verbali sottostanti l'ingiunzione opposta costituiscono prova documentale in ordine alla sussistenza dei processi verbali di contestazione.
In conclusione, l'opposizione non merita accoglimento, con la conseguenza che essa va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'opposizione proposta dall' e da Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20240430924602840437818, Parte_2 emessa dal e notificata in data 16.07.2024, confermandola;
Controparte_1
- condanna parti ricorrenti opponenti al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15% e oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
Milano, 31 ottobre 2025.
Il Giudice
TA CA E' ZO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa TA CA E' ZO,
a scioglimento della riserva assunta in data 17.10.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 31.10.2025
Il Giudice
TA CA E' ZO
N. R.G. 2024/32172
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa TA CA E' ZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32172 /2024, promossa da:
(C.F. ) in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante signor Parte_2
e in proprio (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Mastropietro (C.F. ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Milano, Via Serviliano Lattuada n.16.
RICORRENTE/I – OPPONENTE/I
Contro
(C.F. P. IVA ) in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1 P.IVA_2 Per_1
, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti in data 10.10.2024 Repertorio n. 3092
[...]
– Raccolta n. 2391 - Notaio Dott. dagli avv.ti Antonello Mandarano (C.F. Persona_2
), MA DO GN (C.F. e EN MA C.F._3 C.F._4 AD (C.F. ), dell'Avvocatura Comunale, presso i cui uffici in C.F._5
Milano, Via della Guastalla n. 6, è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE/I – OPPOSTO/I
OGGETTO: opposizione da ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. 639/1910.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza telematicamente depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., tempestivamente depositato in data 16.09.2024, il Parte_2
in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante dell' ha
[...] Parte_1 impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 20240430924602840437818 notificata in data 16.07.2024, emessa dal per violazioni al Codice della , del complessivo importo di Controparte_1 CP_2
€.24.501,53, comprensivo di maggiorazioni, spese di notifica, oneri di riscossione.
Parti ricorrenti opponenti hanno dedotto la seguente vicenda.
L è associazione avente lo scopo di promuovere ogni attività che Parte_1 possa contribuire al miglioramento del livello di qualità di vita dei disabili, che annovera tra le proprie prerogative il trasporto di persone con disabilità, attraverso l'impiego di un mezzo attrezzato (Ford
WAG Transit avente tg. CL815AB), a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 203, lett. H, co. 1 del Reg. 495/20. In data 16.07.2024, il ha notificato ai ricorrenti l'ingiunzione di Controparte_1 pagamento oggetto d'opposizione, fondando la pretesa su novantaquattro verbali di accertamento per violazioni al Codice della Strada, asseritamente notificati ai ricorrenti nel corso dell'anno 2019 e nello specifico ventuno verbali in data 28.03.2019 e settantatré verbali in data 20.05.2019.
Parti opponenti hanno dedotto l'omessa regolare notifica dei verbali d'accertamento, con conseguente intervenuta prescrizione di tutte le pretese azionate, oltre all'erronea applicazione delle sanzioni a carico della ricorrente, in quanto abilitata ad accedere e a transitare in Area C e sulle corsie preferenziali perché alla guida di veicolo munito di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 203, lett. H, co. 1 del Reg. 495/20. Ha poi dedotto la violazione dell'art. 7 comma 1 della L. n.212/2000, per omessa allegazione degli atti prodromici all'ingiunzione fiscale opposta. La difesa dei ricorrenti ha concluso chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione opposta e nel merito di annullare il provvedimento opposto.
Con decreto del 6.11.2024 questo giudice fissava udienza di comparizione per il 12.02.2025.
A seguito di regolare notifica degli atti introduttivi si è costituito il , deducendo ed Controparte_1 eccependo quanto segue.
L'ingiunzione impugnata è stata emessa in relazione a complessivi 94 verbali di contestazione di violazioni al Codice della Strada, tutti regolarmente notificati, ai sensi dell'art. 138 c.p,c.
(notificazione a mani proprie) al rappresentante legale dell' , commesse Parte_1 dall' opponente nel periodo 4.2.2019 e 20.3.2019. L'ingiunzione di pagamento riporta Parte_1 in modo chiaro e dettagliato il fondamento della pretesa creditoria del , il veicolo Controparte_1 targato CL815AB alla data delle infrazioni era di proprietà dell' Parte_1 ed era sprovvisto del pass per accedere alle corsie riservate ed all'area C, il termine prescrizionale quinquennale è stato rispettato sia per l'applicazione della proroga prevista dalla normativa sul
COVID19, sia per la notifica del sollecito di pagamento del 21.04.2022. I verbali regolarmente notificati sono pertanto diventati “titolo esecutivo”, come disposto dall'art. 203 C.d.S., acquisendo il carattere di assoluta intangibilità; ha pertanto concluso chiedendo di non accogliere l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e nel merito di respingere l'opposizione perché infondata.
Nel corso della prima udienza del 12.02.2025 il giudice su richiesta di parte ricorrente assegnava i termini ex art. 281 duodecies c.p.c. e rinviava all'udienza, da tenersi nelle forme dell'art. 127 ter
c.p.c., del 10.07.2025. All'esito dell'udienza il giudice non accoglieva l'istanza di esibizione documentale formulata dalla difesa dei ricorrenti e ritenuta chiusa l'istruttoria rinviava per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. al 16.10.2025; a scioglimento della riserva assunta in data 17.10.2025 il giudice, verificato il deposito delle memorie conclusive e delle note d'udienza, ha pronunciato sentenza depositata contestualmente all'ordinanza.
Le doglianze addotte da parte ricorrente opponente non sono fondate e non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Preliminarmente si osserva che la difesa del ha documentalmente provato l'avvenuta CP_1 regolare notifica di tutti e 94 i verbali di accertamento delle infrazioni commesse;
dalle allegazioni documentali depositate tutte con la comparsa di costituzione (doc. 1-2-3-4 del , emerge che CP_1
i verbali di contestazione sono stati regolarmente e tempestivamente notificati ex art. 138 c.p.c. al trasgressore in parte in data 28.03.2019 e in parte in data 20.05.2019. Il ha Controparte_1 depositato le visualizzazioni informatiche dei verbali complete di tutti i riferimenti, oltre alle cartoline sottoscritte personalmente dal trasgressore.
Questo giudice ritiene, pertanto, che parte convenuta abbia provato la regolare, tempestiva notifica di tutti i verbali già con l'atto di costituzione in giudizio.
I 94 verbali, correttamente notificati, non sono stati impugnati nei termini dai ricorrenti che non hanno provveduto al pagamento delle sanzioni in misura ridotta. Alla luce delle evidenze documentali si osserva che la mancata impugnazione nei termini di legge del verbale di accertamento e contestazione determina la definitività dello stesso e la preclusione di qualsiasi ulteriore verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria. Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che il verbale di accertamento della sanzione del Codice della Strada, ove non impugnato nei tempi previsti, diviene titolo esecutivo, idoneo a fondare l'esecuzione forzata nei confronti del soggetto che ha commesso l'infrazione, ovvero del soggetto coobbligato in solido. In altri termini, non essendo stati impugnati nelle forme e nei termini di legge, i 94 verbali di accertamento sono divenuti definitivi.
Dalla definitività dei titoli esecutivi discende l'assoluta infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti azionati, atteso che il ha documentalmente provato che, a seguito delle regolari CP_1 notifiche dei verbali e della mancata impugnazione degli stessi, lo stesso ha dapprima provveduto a notificare a parte ricorrente, nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 209 C.d.S. e dell'art. 28, L. 689/81, sollecito di pagamento n. 20220430496652292552373, notificato in data 21.04.2022 in Corso Lodi, 52 – 20139 Milano, sede legale dell' , (doc. Parte_1
11 del , non ritirato in quanto la società è risultata irreperibile (doc. 8). CP_1
Sul punto si osserva, per completezza, che per la notifica dell'avviso bonario – sollecito di pagamento, contrariamente a quanto previsto per la notifica degli atti giudiziari, è sufficiente una raccomandata semplice, in questo caso rappresentata dalla raccomandata c.d. market, che costituisce una tipologia di comunicazione inviata da alcuni enti pubblici o privati tramite il servizio di , ed è Parte_3 identificabile tramite il codice della raccomandata presente accanto al codice a barre. L'avviso bonario notificato costituisce senza ombra di dubbio atto utile all'interruzione del decorso del termine prescrizionale.
Infine, anche in assenza dell'avviso bonario, si rileva che il termine prescrizionale dei crediti azionati non si sarebbe in ogni caso perfezionato per l'applicazione della normativa emergenziale da pandemia da COVID 19; sul punto si osserva che, come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dall'art. 68, comma 1, del D.L. n.18/2020, convertito in L. 27/2020 e s.m.i.,
i termini di prescrizione degli atti della Riscossione in scadenza nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono stati prorogati "fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione", ovvero al 31.12.2023, con applicazione di una proroga automatica pari a 542 gg. Tale proroga dei termini di prescrizione è relativa sia ai carichi di entrate tributarie che non tributarie (sanzioni per violazione al Codice della Strada). Poiché l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata in data 16.07.2024 e tenuto conto che i verbali sottesi all'ingiunzione risultano notificati tra il 28.3.2019 ed il 20.5.2019 il relativo termine di prescrizione quinquennale sarebbe scaduto tra il 28.3.2024 ed il 20.5.2024; essendo però stato sottoposto all'indicata proroga, la scadenza è conseguentemente stata prorogata ad al 22.9.25 per gli atti notificati nel marzo 2019 e al 12.11.2025 per quelli notificati nel maggio 2019.
Da ultimo non sono fondati e non possono trovare accoglimento gli ulteriori motivi d'impugnazione formulati da parti ricorrenti.
Si osserva, infatti, che il veicolo targato CL815AB, alla data delle infrazioni, risultava di proprietà dell' ed era sprovvisto del pass per accedere alle corsie riservate ed Parte_1 all'area C, circostanza non contestata dagli opponenti, che si sono limitati a sostenere del tutto apoditticamente - richiamando norme inconferenti - che l'impiego di un mezzo per trasporto specifico, munito di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori sarebbe automaticamente autorizzato all'accesso in aree riservate o a traffico limitato.
Altrettanto infondata è l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000) per mancata allegazione dei verbali di contestazione;
questo
Giudice osserva che la normativa richiamata non è applicabile alla fattispecie, non trattandosi di contenzioso tributario, ma di sanzioni per le violazioni codice della strada e che, in ogni caso, l'art. 3, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 (che stabilisce che “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”) è stato interpretato nel senso che i verbali regolarmente notificati devono solo essere richiamati, anche se non allegati all'ingiunzione di pagamento;
ove poi l'ordinanza- ingiunzione venga impugnata, l'amministrazione deve produrre in giudizio tutti gli atti, inclusi i verbali, per dimostrare la legittimità del procedimento.
Il ha ottemperato ai suoi oneri probatori allegando le visualizzazioni informatiche Controparte_1 dei 94 verbali di violazione al C.d.S., ossia delle schermate in cui si fa riferimento ai citati verbali, in luogo della produzione delle copie dei verbali stessi.
Questo Tribunale, peraltro confortato dalle pronunce della Corte d'Appello di Milano (C. Appello Milano n. 363/2022) e dal Supremo Collegio (Cass. sez. I civ. n.20117/2006; Cass. sez. l civ. n. 1226/2005) è costante nell'affermare che: “già dalle visualizzazioni informatiche dei verbali di cui alle ingiunzioni impugnate, consistenti in documenti prodotti dal sistema informatizzato comunale, si ricavano gli estremi completi delle violazioni, senza che vi sia obbligo, da parte del di produrre in giudizio altra documentazione, oltre alla copia dell'avviso di CP_1 ricevimento delle relative notifiche”; ed ancora: “ la produzione della visualizzazione informatica di tutti i verbali di infrazione notificati contiene in realtà tutti gli elementi richiesti dalla normativa di riferimento (artt. 383, comma 4, DPR n. 495/92) ed elaborati sulla base della necessaria informatizzazione del servizio (art. 12 d.lgs. n. 82/2005) atteso che indicano: il numero del verbale
(per gli accertamenti varco elettronico - nelle riproduzioni fotografiche viene riportato il n.
AD.), l'identificazione del procedimento, data e ora infrazione, il Comando di Zona, il luogo dell'intervenuta infrazione, la targa ed il tipo del veicolo, la descrizione dell'infrazione, per la sosta
i minuti della sosta consentita, le sanzioni accessorie e l'importo della sanzione pecuniaria, i dati dell'accertatore e i dati del corresponsabile;
…..”
Deve, pertanto, concludersi che l'allegazione delle visualizzazioni informatiche dei verbali sottostanti l'ingiunzione opposta costituiscono prova documentale in ordine alla sussistenza dei processi verbali di contestazione.
In conclusione, l'opposizione non merita accoglimento, con la conseguenza che essa va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'opposizione proposta dall' e da Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20240430924602840437818, Parte_2 emessa dal e notificata in data 16.07.2024, confermandola;
Controparte_1
- condanna parti ricorrenti opponenti al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15% e oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
Milano, 31 ottobre 2025.
Il Giudice
TA CA E' ZO