Art. 8.
L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per i salariati di ciascuna delle categorie comprese nel precedente art. 5 con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, e per quelli assunti posteriormente, i cui salari annui, anche se corrisposti da due o piu' Enti, non raggiungano la somma di lire trecento. I personali con salario inferiore a lire trecento, iscrivendosi, debbono versare alla Cassa, oltre al proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che questo se ne assuma volontapiamente l'onere.
L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per i salariati di ciascuna delle categorie comprese nel precedente art. 5 con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, e per quelli assunti posteriormente, i cui salari annui, anche se corrisposti da due o piu' Enti, non raggiungano la somma di lire trecento. I personali con salario inferiore a lire trecento, iscrivendosi, debbono versare alla Cassa, oltre al proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che questo se ne assuma volontapiamente l'onere.