Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.1986/ 2023 introdotta
D A
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GAMBACORTA LUIGI;
-ricorrente-
CONTRO
), in persona del l.r.p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
-contumace-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 18.7.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di “accertare ed affermare che la convenuta , in Controparte_1
riferimento alle annualità che vanno dal 2017 al 2022, non ha organizzato alcun corso di aggiornamento professionale riservato ai;
accertare ed Parte_2 affermare che tale modus operandi dell'azienda si pone in palese violazione di quanto previsto e prescritto dall'art. 12 del vigente Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale ed ha comportato un pregiudizio di natura patrimoniale in danno del dott. ; per l'effetto, Parte_1 dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere dall' la Controparte_1 somma complessiva di € 9.165,60 (e, di conseguenza, condannare quest'ultima, in persona ex lege, al pagamento del predetto importo nei confronti del primo), a titolo di lucro cessante per la mancata organizzazione dei corsi di Formazione Continua, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o quell'altra somma – in misura maggiore o minore - che verrà ritenuta di giustizia;
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
1
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente deduceva di essere medico di medicina generale, titolare di rapporto di convenzione a tempo indeterminato per la continuità assistenziale presso l'ASL
Avellino; che in violazione a quanto previsto dall' AIR dei Medici di Medicina Generali n. 87/2013, pubblicato sul B.U.R.C. n. 46 del 22.8.2013, art. 12 comma 1 del Capo IV, nonché all'art. 12 del decreto n. 149 del 24.12.2014, negli anni dal 2017 al 2022, la suddetta ASL non organizzava alcun corso di formazione;
che detta omissione, pari a 60 ore annue, determinava per la parte ricorrente, oltre che la mancata acquisizione di una formazione specifica, una perdita economica in termini di lucro cessante, in quanto l'Accordo Integrativo Regionale di cui al decreto regionale n. 87 del 24 luglio 2013, (BURC 22.08.2013, n. 46), come modificato dal decreto 149 del 24.12.2014 (BURC n.
3 del 12.01.2015) prevedeva che << Al medico partecipante ai Corsi sono corrisposti i normali compensi previsti dai punti 1 e 2 dell'art.9 del presente Capo>>.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio la convenuta;
Parte_3
pertanto, accertata la regolarità delle notifiche, deve essere dichiarata contumace.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Innanzitutto, deve rilevarsi che questo Tribunale si è già espresso su alcune fattispecie perfettamente identiche a quelle di cui è causa e che pertanto la fondatezza del presente giudizio può essere riscontrata in forza del disposto normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento ai cd.
“precedenti conformi”, formatisi per l'appunto in seno all'intestato Tribunale e concernenti identiche domande (tra le tante Tribunale di Avellino sentenza n. 971/2022; n. 132/2022; n. 783/2021).
Invero, nel presente giudizio, analogamente a quanto avvenuto in quelli richiamati, la parte ricorrente ha dedotto che con riferimento agli anni dal 2017 al 2022 l'A.S.L. Avellino non ha organizzato alcun corso di formazione, precludendo in tal modo al dipendente di beneficiare da un lato di una formazione specifica e dall'altro di ottenere il compenso orario corrispondente alla durata di detto corso.
In particolare, l'art. 12, comma 1 Capo IV AIR n. 87/2013 nonché l'art. 12 del Decreto 149 del
24.12.2014, precisano che «1. I Corsi di formazione previsti dall'art 20 dell'ACN vigente sono organizzati obbligatoriamente dalle con incarico Parte_4
a tempo indeterminato per un orario complessivo annuo di 60 ore, di cui almeno 20 ore indirizzate all'attività formativa specifica per l'età pediatrica e tutte da organizzarsi al di fuori dell'orario di servizio, come già previsto dal precedente AIR.
2. Gli indirizzi di programma dei suddetti Corsi sono elaborati dal Comitato Aziendale salvo specifici indirizzi regionali condivisi in Comitato ex art. 24
2 3. Al medico partecipante ai sono corrisposti i normali compensi previsti dai punti 1 e 2 CP_2 dell'art.9 del presente Capo.»
Ebbene, nella richiamata sentenza n. 783/2021 (Tribunale di Avellino, dr. Ciro Luce), si legge quanto segue: “Il Tribunale rileva che l'obbligo di istituire i corsi di formazione è chiaramente e pacificamente previsto dall'Accordo Integrativo Regionale dei medici di medicina Generale approvato con decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario n. 87 del 24.7.2013, e che di tanto è consapevole la stessa ASL, che tale obbligo espressamente richiama nella delibera prot. 173 del 14/01/2019. Con tale ultima delibera si prevede un piano di formazione esattamente corrispondente a quello previsto dal citato accordo del 2013, con corsi di formazione di sessanta ore annue. Tra l'altro, è pacifico che la ASL abbia organizzato
24 ore di corsi per l'anno 2016. L'inadempimento all'obbligo si è quindi protratto dal 2014 al 2017,
e la domanda di risarcimento danni derivanti dall'inadempimento stesso appare fondata. La misura del risarcimento può essere individuata in una somma pari a quella prevista dallo stesso Accordo, a mente del quale alla partecipazione al medico partecipante ai Corsi sono corrisposti i normali compensi previsti dai punti 1 e 2 dell'art.9 del presente capo 2. In merito a tale specifico punto, l'ASL sostiene che l'art. 9 del medesimo Capo dell'AIR, ad oggetto "Trattamento economico (ex art. 72
ACN)" dispone, al comma 1 che "i compensi per ogni ora di attività svolta ai sensi del Capo III del
Cont presente Accordo, dell' per la medicina generale vigente e così come previsto dal precedente
AIR, sono stabiliti secondo la seguente tabella dalla pubblicazione del presente: Onorario
Professionale €. 22,46" ed al comma 2 che "tenuto conto dei compiti di cui al comma 6 art. 5 del presente Capo, di quelli derivanti dalla integrazione nella rete informatica regionale del servizio di
CA con conseguente informatizzazione delle sedi .. omissis ... al fine di razionalizzare massimamente gli interventi non differibili in una fascia di età ad elevato rischio anche tramite una adeguata formazione degli operatori, le parti concordano che ai medici di Continuità Assistenziale è corrisposta, così come già previsto dal precedente Accordo regionale, una indennità oraria di €.
3,00/ora", prevedendo, espressamente, che l'indennità in questione sia corrisposta in favore dei medici di CA tenuto conto dei compiti di cui al comma 6 art. 5 del presente Capo. L'art. 5 "Compiti del medico (ex art. 67 ACN)" al comma 6 dispone, testualmente che "il medico di C.A. partecipa ai
Protocolli Applicativi specifici previsti nei piani applicativi proposti dalle Commissioni aziendali/regionali per l'appropriatezza delle prestazioni previste dal presente accordo. Per i medici di Continuità Assistenziale tali protocolli devono prevedere il contenimento della spesa farmaceutica anche attraverso progetti di informatizzazione dell'attività effettuata, della promozione e dell'utilizzo del farmaco generico e delle farmacie pubbliche, per l'appropriatezza dei ricoveri, per incrementare l'assistenza domiciliare. Il medico di C.A. partecipa su base volontaria e secondo una graduatoria
3 legata all'anzianità di incarico aziendale di C.A. ai modelli sperimentali di assistenza integrata con la Medicina di famiglia concordati a livello aziendale anche con trasferimento di parte dell'attività oraria dalla fascia notturna a quella diurna feriale. Ebbene, dalla verifica effettuata dai competenti organi aziendali, è emerso che non sussite, in capo al ricorrente, il possesso dei requisiti giuridici legati allo svolgimento dei suddetti compiti elencati dalla normativa vigente, ragion per cui non compete, ai fini della retribuzione delle ore di formazione espletata, l'ulteriore importo di €#3,00# in aggiunta al compenso ordinario. Questo a significare che le ore di formazione…saranno retribuite dalla resistente Azienda corrispondendo al ricorrente, come a tutti i medici di CA partecipanti alle giornate di formazione, soltanto il compenso orario pari ad €. 22,46”. La tesi è infondata. L'art. 9 co.2 fa riferimento non solo ai compiti di cui al comma 6 art. del presente Capo, citato dalla ASL, ma anche a “quelli derivanti dalla integrazione nella rete informatica regionale del servizio di CA con conseguente informatizzazione delle sedi nonché in considerazione che la Campania presenta in rapporto il più alto tasso di natalità , ma anche il maggiore trasso di morbilità e mortalità infantile
, al fine di razionalizzare massimamente gli interventi non differibili in una elevata fascia di età ad elevato rischio anche tramite una adeguata formazione degli operatori”, e conclude che “le parti concordano che ai medici di Continuità Assistenziale è corrisposta … una indennità oraria di €#3# all'ora “. Non solo quindi i presupposti sono differenti da quelli individuati da ASL, ma comunque il disposto della norma dell'ACN è chiara nel prevedere quella indennità oraria, senza le limitazioni che solo in questa sede ASL ritiene esistenti. Solo in questa sede, perché nelle buste paga prodotte dal ricorrente compare la voce “quota aggiuntiva” pari a €#3# per unità considerata, e che appare corrispondente proprio alla quota prevista dal comma 2 art.9 in esame. Anche tale quota va pertanto corrisposta”.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi nella presente sede giudiziale, con la conseguenza che va riconosciuto in favore della parte ricorrente il diritto alla percezione della somma individuata in ricorso, sulla scorta dei calcoli ivi indicati, i quali si ritengono conformi alla normativa in materia e sono perciò condivisi da questo Giudice.
La domanda è quindi fondata e la convenuta ASL va condannata al pagamento a favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 9165,60 in considerazione dell'omessa formazione per gli anni dal 2017 al 2022, per un totale di 60 ore annue, così come previsto dall'AIR 2013 sopra indicato, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta di credito e sino all'effettivo soddisfo.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Avellino, in persona della dott.ssa Monica d'Agostino, nella qualità di Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così decide:
- Dichiara la contumacia dell'ASL Avellino, in persona del l.r.p.t.;
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' , in persona del legale rappresentante Parte_3
p.t., al pagamento della somma di € 9165,60, in favore del ricorrente, per il titolo indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta di credito e sino al soddisfo;
- Condanna l'A.S.L. Avellino, in persona del l.r. p. t., al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 118,50 per spese ed € 2600,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, il 15.1.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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