Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 141/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo Gubitosi Presidente rel. dott.Giuliana Giuliano Consigliere dott.Guerino Iannicelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.141/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv. Cristina Formisano per procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Crescenzo, per procura in calce alla comparsa di risposta
- appellata –
1
, in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
- appellata contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 1090/2022 pubblicata in data
14.07.2022 nel procedimento RG n.2227/2017
CONCLUSIONI
➢ Parte appellante precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nell'atto di appello
➢ Parte appellata costituita precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nella comparsa di intervento
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore la Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., (di seguito per
[...] brevità ) e l' in persona del CP_1 Controparte_2 legale rapp.te p.t., deducendo che:
- in data 20.02.2016, in qualità di volontario autista del servizio 118, mentre prestava la propria opera nelle ore di turno allo stesso assegnate, scendendo da una ambulanza attraverso la porta laterale subiva una distorsione alla caviglia sinistra.
- in data 21.02.2016,a causa dei forti dolori, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Martiri di Villa
Malta” in Salerno, dove gli veniva diagnosticato “un trauma alla caviglia del piede sinistro” con prognosi pari a giorni 10.
2 - il successivo 22.02.2016, recatosi nuovamente in
Ospedale, gli veniva praticata una doccia gessata da tenere per giorni 10;
- svolgeva attività di volontariato presso l'Associazione
Castello di OL CE, precisando che la stessa risultava essere assicurata con la Controparte_3
; pertanto, chiedeva il risarcimento per il danno
[...] patito a seguito dell'infortunio descritto e provvedeva a mettere in mora, senza riscontro alcuno, sia l'Associazione che la Controparte_3
Veniva, altresì, inviata proposta di negoziazione assistita alle menzionate, con esito negativo.
- a seguito del sinistro, l'esponente riportava i seguenti danni: giorni 15 di inabilità temporanea totale, giorni 30 per inabilità temporanea parziale al 50%, giorni 30 per inabilità temporanea parziale al 25% e postumi menomativi di danno biologico quantificati nel 3-4%, come da certificato dal Dott. oltre al danno Persona_1 patrimoniale, danno morale e alle spese mediche sostenute, quantificate entro il limite di euro 7.000,00.
Concludeva come da atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio solo la in Controparte_1 persona del proprio legale rapp.te p.t, la quale esponeva che:
- l'attore non era titolare di alcuna legittimazione ad agire, in quanto non risultava volontario dell' ma dipendente Asl, come Controparte_2 riportato nel certificato Inail. Pertanto, in carenza di prova contraria, il sig. non poteva accedere ad Pt_1 alcuna richiesta di indennizzo fondata sul contratto assicurativo dedotto stipulato con l' citata. CP_2
3 - parte attrice aveva invocato il diritto al risarcimento per le lesioni personali, deducendo una forma di responsabilità per danni alla persona, per la quale difettava il suo diritto ad agire nei confronti della compagnia di assicurazioni
- in considerazione del rapporto di pubblico impiego di cui era titolare l'infortunato(dipendente ASL),
l'indennizzo eventualmente spettante doveva calcolarsi sulle tabelle Inail, così come prevedeva la polizza assicurativa, con la franchigia concordata;
- la richiesta d'indennizzo di parte attrice, relativa al periodo di immobilizzo, durato giorni 10, non poteva essere accolta, in quanto, in virtù del contratto di assicurazione(punto 3.8), il periodo minimo di inabilità necessario a far maturare un eventuale diritto all'indennizzo decorre precisamente dall'undicesimo giorno successivo a quello dell'applicazione dell'apparecchio gessato.
Parte convenuta concludeva come da comparsa di costituzione e riposta.
L' rimaneva contumace. Controparte_2
All'esito del giudizio, il Tribunale di Nocera Inferiore
(SA), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava le domande spiegate dall'attore e lo condannava al pagamento, in favore della convenuta costituita, delle spese processuali, liquidate in €. 3.972,00 per compenso professionale, oltre il rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Proponeva tempestivo appello Parte_1 deducendo genericamente l'erroneità delle argomentazioni svolte dal primo Giudice e la ingiustizia della sentenza impugnata.
4 Precisava che il Tribunale aveva superficialmente posto a fondamento della propria decisione una dichiarazione della
Compagnia assicurativa del tutto non provata, perchè basata su un certificato Inail dalla quale risulterebbe che il era un dipendente ASL(autista) e perciò non Pt_1 prestava servizio come volontario dell' CP_2
.
[...]
Il certificato Inail, menzionato dalla era stato CP_1 rilasciato a seguito dell'infortunio verificatosi in data
30.06.2016 e definito con sentenza del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, nella quale veniva accertato che il sig.
non era dipendente dell'Asl. Pt_1
L'appellante, a sostegno delle proprie tesi,aveva versato in atti copia della dichiarazione del sig. OL
CE del 16.03.2017, il quale, nella propria qualità di rapp.te dell' attestava che il Controparte_2
era iscritto nelle loro liste di volontari dal Pt_1
2000 con qualifica di autista soccorritore.
Nonostante le complete dichiarazioni testimoniali acquisite, il Tribunale non riteneva le stesse decisive sul piano probatorio.
Concludeva per la riforma della decisione come da atto di appello, chiedendo:
1) di riformare ovvero annullare la sentenza di primo grado;
2) ammettere e disporre l'espletamento di una C.T.U volta ad accertare l'entità delle lesioni subite alla caviglia ed al piede sinistro del sig. Parte_1 per cui è causa, oltre che il nesso e la responsabilità delle parti appellate;
3) in subordine accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell' in persona del Controparte_2
5 legale rapp.te p.t., e della Controparte_3
, quale compagnia assicurativa dell'
[...] CP_2
, in persona del legale rapp.te p.t., ai sensi ed
[...] effetti di Legge;
4) condannare entrambi i citati convenuti, in solido o alternativamente, al pagamento, a titolo di risarcimento per le lesioni subite nel sinistro di cui si discute, più specificamente, al risarcimento di giorni 15 per inabilità temporanea totale, giorni 30 per inabilità temporanea parziale al
50%, giorni 30 per inabilità temporanea parziale al 25% e postumi menomativi di danno biologico quantificati nel 3-
4%, come certificato dal Dott. di Persona_1
Sant'Egidio Del Monte Albino, oltre al danno patrimoniale, al danno morale e le spese mediche sostenute e le ulteriori somme che si andranno esattamente a quantificare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, il tutto entro il limite di € 7.000,00.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi, con attribuzione a favore dell'avvocato antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva la la quale in rito, Controparte_1 eccepiva la inammissibilità dell'appello in quanto la notifica dell'atto di impugnazione era stata eseguita alla parte personalmente e non al procuratore costituito in primo grado.
Eccepiva altresì la inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi esposti. Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame, richiamando sostanzialmente le deduzioni svolte dinanzi al Tribunale.
6 Con ordinanza del 15.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte assegnava la causa a sentenza nel rispetto dell'art. 190 c.p.c.
Alla scadenza dei termini concessi e, all'esito della camera di consiglio, la Corte, decideva la controversia come da dispositivo che segue.
Motivi della decisione
L'appello è ammissibile ma infondato
Sulla preliminare eccezione di nullità della notifica dell'atto di impugnazione sollevata dalla società appellata, osserva il Collegio che la S.C. ha affermato il principio secondo il quale “la notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non
l'inesistenza ma la nullità della notifica.
Conseguentemente, deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma
2, c.p.c. (ex plurimis Cass. civ., Sez. VI - Ordinanza,
07/02/2019, n. 3666 - Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
03/05/2018, n. 10500).
Poiché lo scopo della notificazione della “vocatio in ius”
è quello di attuare il principio del contradditorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto,come è accaduto nel caso di specie, rimanendo conseguentemente sanato con effetto “ex tunc” la nullità della notificazione stessa.
7 Non ha altresì pregio la ulteriore doglianza sollevata dalla appellata ai sensi dell'art. 342 cpc, atteso che dalla disamina del contenuto dell'impugnazione risultano osservati i precetti dettati dalla norma secondo il testo oggi vigente (applicabile agli atti di appello proposti successivamente alla data dell'11 settembre 2012) interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass.
SS. UU. 13 dicembre 2022, n.36481).
Il presente atto di gravame, infatti, si rivela sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure mosse all'operato del primo Giudice, essendo idoneo a far comprendere quali temi giuridici e situazioni di fatto (legittimazione ad agire, qualità di volontario presso l' Controparte_2 risarcimento per lesioni subite durante il servizio come autista dell'ambulanza del 118) siano state oggetto di devoluzione alla cognizione di questa Corte d'Appello e, specificamente, per quali parti della decisione appellata
è stata sollecitata una diversa valutazione (cfr. i punti dell'appello univocamente sviluppati alle pagine 3,4,5, in
8 ordine alla inesatta valutazione dei fatti e delle prove offerte al Tribunale).
Nel merito l'appello non può essere accolto
Osserva la Corte che, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il lamentava genericamente di aver Pt_1 subito un infortunio durante un turno di lavoro mentre si trovava su una ambulanza del servizio 118 in qualità di autista volontario.
Faceva riferimento ad un suo rapporto di volontariato con l' cui attribuiva la responsabilità Controparte_2 per i danni subiti.
L'azione de qua deve pertanto essere inquadrata nel modello di cui all'art. 2087 cc.
Applicando i principi enucleabli al riguardo dagli arresti di legittimità, va detto che, non vertendosi in tema di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, spetta al danneggiato provare, oltra alla esistenza del rapporto di lavoro, il tipo di danno risarcibile, la sua derivazione dalla attività svolta e, specificamente, la nocività del luogo di lavoro(cfr. Cass. Sez. L. 24742/2018).
Quanto alla identificazione del rapporto di lavoro evocato dal , osserva la Corte che non vi è prova circa il Pt_1 fatto che il medesimo, quando subì la distorsione della caviglia, stesse prestando la propria attività quale dipendente della ASL(come dedotto dalla appellata), né può ritenersi univocamente che egli , in quella data, prestava la propria opera in dipendenza di un rapporto di collaborazione lavorativa, seppur su base volontaria, con l' . Controparte_2
Non è dirimente al riguardo la dichiarazione scritta, datata 16/3/2017, con la quale il legale rappresentante di tale associazione attestava l'iscrizione, a far data dal
9 1/8/2000, del nelle liste dei volontari, in quanto Pt_1 non chiarisce se il giorno in cui ebbe a verificarsi il sinistro, il predetto lavorava alle dipendenze della ovvero del servizio Asl 118 o di altro soggetto CP_2 sulla scorta di convenzioni.
Tale evidenza non si ricava dalle dichiarazioni dei testi escussi che non hanno chiarito a che titolo il si Pt_1 trovasse sull'ambulanza il giorno in cui subì la lesione ad una caviglia.
In ogni caso, escluso in radice che l'appellante avesse diritto di agire direttamente nei confronti della società assicuratrice evocata in giudizio, essendo estraneo al contratto di assicurazione, non può tacersi che manca in atti la prova degli elementi costitutivi della responsabilità(contrattuale) ascritta in ipotesi alla quale datore di lavoro del Controparte_2 deducente.
In proposito giova richiamare, tra le varie pronunzie, la seguente:
Cass.Sez. L. 29909/2021: Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto
10 adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo. (Nella specie la
S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno, in quanto carente di allegazioni circa le condotte, commissive od omissive necessarie a configurare l'inadempimento datoriale, pur rilevando come tale "deficit" discendesse dalla stessa dinamica dell'infortunio che aveva visto il dipendente, macchinista di Trenitalia s.p.a., colpito all'occhio da schegge metalliche prodotte dalla frenatura di un rotabile, mentre era in attesa di prendere la guida di un treno sul marciapiede di un binario).
Si veda anche nello stesso senso: Cass.Sez. L. 24742/2018;
10319/2017)
Applicando tale orientamento, condiviso dalla Corte,va evidenziato che nulla ha dedotto e tantomeno dimostrato il circa l'inadeguatezza della ambulanza su cui si Pt_1 trovava o più specificamente sulla ipotetica, negligente predisposizione delle condizioni di sicurezza a garanzia del regolare svolgimento dell'attività lavorativa cui erano addetto il personale del veicolo.
La stessa ricostruzione dei fatti non lascia emergere carenze strutturali, omissioni di manutenzione o altri inadempimenti addebitabili al datore di lavoro, che potevano rendere insicuro l'uso della ambulanza dalla quale scese l'appellante, procurandosi la distorsione per cui è causa.
Al riguardo,prive di pregio e insufficienti si palesano le dichiarazioni dei testi escussi, in quanto la sig.ra
11 riferiva che: “più precisamente, ricordo Parte_2 che mentre caricavamo l'ambulanza per il successivo trasporto in ospedale, il sig. intento a scendere Pt_1 dalla stessa, si infortunava al piede sinistro”(ud.del
06.03.2019); il sig. precisava che;
Testimone_1
“scendendo in seguito dall'ambulanza mise in fallo il piede sinistro, lamentando immediatamente forti dolori, ma intento a proseguire il soccorso” (ud. del 06.03.2019).
Ragion per cui, dal quadro complessivo probatorio e dalle testimonianze suddette non è possibile risalire all'effettiva causa che ha provocato la caduta dell'odierno appellante.
Tanto premesso, è possibile evincere che il veicolo costituiva l'occasione e non la causa dell'evento dannoso, in quanto l'ambulanza presupponeva il suo uso in relazione alla sua concreta funzionalità e con la dovuta diligenza.
L'appello va dunque rigettato con la conseguente condanna del soccombente, al pagamento Parte_1 delle spese di questo grado.
La reiezione della impugnazione impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto da porre a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
12 del Tribunale di Nocera Inferiore n.1090/2022 emessa in data 14/07/2022 nel procedimento RG n.2227/2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al rimborso delle Parte_1 spese processuali del presente grado in favore della che liquida € 5.809,00 per onorari Controparte_1 di difesa, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore avv.to Alfredo Crescenzo per dichiarato anticipo.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno il 28/1/2025.
Il Presidente rel.
Dr. Aldo Gubitosi
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