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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana SC Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 812/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ) in proprio e n.q. di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la potestà sul figlio minore Persona_1
(C.F. , , (C.F. CodiceFiscale_2 Persona_1 C.F._3
), , (C.F. ,
[...] Parte_2 CodiceFiscale_4 Parte_3
, (C.F. e , (C.F.
[...] CodiceFiscale_5 Parte_4 [...]
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Panepinto, pec: C.F._6
Email_1
Attori in riassunzione
contro
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante, Prof.
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. VINCENTI MARCO, pec: Controparte_3
; Email_2
Pag. 1 di 13 Convenuto in riassunzione
e
Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
[...]
STATO DI PALERMO, pec: Email_3
Convenuto in riassunzione e
Controparte_5
, in persona del Legale Rappresentate pro-tempore
[...]
Convenuto in riassunzione -contumace
OGGETTO: responsabilità ex. art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice in riassunzione:
PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza
Sezione Civile, con la sentenza n. 5835/2019 del 22/1-28/2/2019, rigettare l'appello proposto dalla (già e confermare Controparte_6 Controparte_2 integralmente la sentenza n. 1781/2010 emessa dal Tribunale di Palermo, Terza Sezione
Civile.
Conseguentemente condannare la all'integrale risarcimento Controparte_1 dei danni subiti dagli appellati, nella misura già quantificata dal Tribunale Civile di Palermo, ed al pagamento in loro favore della residua ed ulteriore somma (pari al restante 50%) di €.
135.878,50 in favore di in proprio, di €. 168.482,50 in favore del Parte_1 minore di €. 20.000,00 per ciascuno, in favore di e Persona_1 Parte_3
e di €. 75.000,00 ciascuno in favore di e Parte_4 Persona_1 Parte_2
il tutto oltre rivalutazione ed interessi.
[...]
Rigettare l'appello proposto dalla , già Controparte_1 Controparte_2 perché infondato in fatto e diritto.
[...]
Pag. 2 di 13 Condannare la al pagamento in favore degli appellati delle Controparte_1 spese di tutti i gradi di giudizio.
Con riserva di ogni ulteriore eccezione, difesa e mezzo istruttorio occorrente da chiedere nelle forme e termini di rito, in esito alla costituzione dei convenuti.
Per le parti convenute in riassunzione
Per la : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis:
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di procura del difensore degli odierni appellanti, per quanto esposto nella narrativa del presente atto, con ogni conseguente statuizione;
- in via principale, in accoglimento, seppure parziale, dell'appello proposto dalla
[...]
, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato a Controparte_6 causa della concorrente condotta colposa del conducente del trattore, e per Controparte_7
l'effetto contenere la condanna della concludente al pagamento del 50% del danno subito dagli odierni appellanti, così come liquidato dal Tribunale di Palermo, peraltro già integralmente corrisposto, rigettando ogni ulteriore e diversa richiesta siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese di lite.
Per l'Assessorato Controparte_8
Si chiede, pertanto, l'estromissione dl presente giudizio dell'
[...]
per difetto di legittimazione passiva. Controparte_9
Vinti diritti e onorari e salve le spese prenotate a debito.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione del 10.01.2004, in Parte_1
proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore
[...]
conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo, la Persona_1 [...]
Controparte_10
[...]
chiedendo che venissero condannati al
[...]
Pag. 3 di 13 risarcimento dei danni subiti per la perdita del marito a seguito di Controparte_7
un incidente stradale.
2. L'attrice esponeva, in particolare, che in data 3 luglio 2002, , Controparte_7 mentre percorreva alla guida di un trattore, con una imballatrice al traino, la strada di collegamento tra la strada consortile “Re Cattivo” e la S.P. 112, con direzione
Alimena, a causa di un avvallamento improvviso e non segnalato presente sulla strada, perdeva il controllo del mezzo, ed in conseguenza dell'improvviso spostamento causato dal dislivello del manto stradale, si determinava una forte spinta verso l'esterno della carreggiata del trattore trainante che ne provocava la caduta nell'adiacente scarpata. In conseguenza di tale incidente il Per_1
riportava gravi lesioni e, dopo il ricovero in ospedale, decedeva.
3. Dunque, deduceva che poiché il Parte_1
dislivello del manto stradale costituiva una insidia imprevedibile e non evitabile da parte del conducente, l'ente proprietario della strada era tenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c., quantificati in euro €.
500.000,00 in proprio favore e 500.000,00 in favore del figlio minore.
4. Si costituiva la , la quale Controparte_2
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la strada in cui era avvenuto il sinistro non era di sua proprietà e, nel merito, l'assenza di colpa, atteso che il dislivello presente sul manto stradale era “visibile e prevedibile” e la causa del sinistro andava ascritta alla condotta negligente del deceduto, non potendosi applicare la disciplina dell'art. 2051 c.c. al caso de quo.
5. Si costituiva in giudizio anche l'
[...]
, deducendo che la L.R. (Sicilia) 9/1986 aveva Controparte_11 attribuito alle Province Regionali la competenza in materia di costruzione e manutenzione delle strade rurali e di bonifica. In forza di tale normativa il
Commissario Liquidatore del soppresso Controparte_5
aveva redatto l'elenco delle operazioni realizzate, trasmettendolo alla Provincia
[...]
di in data 23/10/2001. Quale conseguenza, la custodia sulla strada, e CP_1
l'obbligo della sua manutenzione, andava ricondotta alla di Controparte_2
Pag. 4 di 13 . CP_1
6. Con comparsa di intervento del 2/04/2004 si costituivano in giudizio e nella qualità di fratelli del Parte_3 Parte_4 defunto, e GENITORI dello stesso, Controparte_12
avanzando anch'essi domanda di risarcimento del danno per la perdita del congiunto.
7. Il Tribunale adito, dopo aver disposto CTU ai fini dell'accertamento della titolarità della strada ove si era verificato il sinistro, con sentenza n. 1781/2010, del 29/03/2010-07/04/2010, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' e DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE CP_4 [...]
in accoglimento delle domande Controparte_13 proposte dall'attrice e dagli intervenuti, ritenuta configurata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'Ente custode ed esclusa la presenza di qualsivoglia contributo causale del danneggiato nella causazione del sinistro, condannava la
[...]
al risarcimento del danno iure proprio subito dagli attori Controparte_2
e intervenuti nonché al pagamento delle spese di lite e rimborso delle spese di CTU.
Segnatamente, condannava l'ente a pagare in favore di Parte_1
la somma di € 271.757,00, di a somma di
[...] Persona_1
€ 336.965,00, di la somma di € 150.000.00, di Persona_1 Parte_2 la somma di € 150.000.00, di la somma di 40.000.00 euro e di Parte_3
la somma di 40.000.00 euro. Parte_4
8. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 25/06/2010, proponeva appello la , la quale, oltre a chiedere la Controparte_2
sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, lamentava l'errata esclusione di responsabilità del conducente del mezzo e il difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
9. L' Controparte_14
(già ),
[...] Controparte_15
costituendosi in giudizio, resisteva all'impugnazione limitatamente al secondo motivo di appello chiedendone il rigetto.
Pag. 5 di 13 10. Si costituivano in proprio e n.q. di Parte_1
genitore esercente la responsabilità del minore Persona_1
e SC, e con separate comparse, e Parte_3 Parte_2
i quali resistevano all'impugnazione chiedendone il rigetto, e Persona_1
con appello incidentale reiteravano la domanda di risarcimento del danno biologico
“iure ereditario”, atteso che non era deceduto immediatamente ma Controparte_7 solo dopo l'arrivo dei soccorsi durante il trasferimento in ospedale, ed esistenziale
“iure proprio”, nonché domanda di rimborso delle spese funebri sostenute dalla
Pt_1
11. Rimaneva contumace il
[...]
. Controparte_5
12. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 1595/2016, del 18/5 -
08/09/2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenendo fondata la doglianza della , richiamando la prova per Controparte_2
testi, la CTU condotta e la natura delle lesioni riportate, riteneva sussistente il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento occorso, condannando l'appellante principale al risarcimento del danno in favore dei congiunti di nella misura del 50% delle somme già liquidate in primo grado, Controparte_7
e al pagamento delle spese processuali in favore dell'
[...]
(già Controparte_16
) pari ad euro 5.200,00 compensando interamente le Controparte_4
spese processuali tra l'appellante principale e tutte le altre parti costituite.
13. Avverso la superiore sentenza, in Parte_1
proprio e n.q. di genitore del minore Persona_1 Parte_2
e SC, con atto notificato in data
[...] Persona_1 Pt_3
27/02/2017, ricorrevano in Cassazione sulla base di due motivi di impugnazione. I ricorrenti, in particolare, censuravano la sentenza impugnata per violazione degli artt.
132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando la nullità della sentenza impugnata per mancanza della motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta, atteso che la Corte territoriale, dopo avere rilevato che l'appellante non aveva provato
Pag. 6 di 13 che il peso del ruotaballe fosse eccessivo o superiore al mezzo trainante né che tale mezzo fosse inidoneo alla circolazione su strada, aveva poi affermato che le caratteristiche del mezzo trainato avevano concorso nella misura del 50% alla causazione dell'incidente. I ricorrenti lamentavano, altresì, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dei principi sanciti dagli artt. 1227,
2697 e 2051 c.c., atteso che la Corte d'Appello aveva affermato il concorso causale di pur in assenza di qualsivoglia prova da parte dell'Ente custode del Controparte_7
concorso causale del conducente nella causazione dell'incidente.
14. Resistevano, con distinti controricorsi, la Controparte_1
(già ) e
[...] Controparte_2 Controparte_17
.
[...]
15. La Suprema Corte di Cassazione, ritenendo che la Corte territoriale avesse errato nell'equiparare una caratteristica del mezzo condotto dal a Per_1
un fatto colposo allo stesso ascrivibile ai fini della configurabilità del concorso ex art. 1227 c.c., con Ordinanza n. 5835/2019 dei giorni 22/1/2019-28/2/2019, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, cassava la predetta sentenza rinviando alla Corte d'Appello di
Palermo, in diversa composizione al fine di rivalutare la vicenda alla luce del principio secondo cui “in tema di responsabilità del custode di una strada, la mera circostanza che le caratteristiche del veicolo coinvolto (nel caso, un trattore con un mezzo a traino) siano tali da incidere sulla dinamica del sinistro non comporta l'applicabilità dell'art.
1227, 1° co. c.c. ove non risulti provata una condotta colposa del conducente”.
16. Con atto di citazione notificato il 12/4/2019, Parte_1
in proprio e n.q. di genitore del minore
[...] Persona_1
e SC hanno riassunto Parte_2 Persona_1 Pt_3
dinanzi a questa Corte il giudizio, chiedendo che, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione venga rigettato l'appello proposto dalla e venga confermata Controparte_1
integralmente la sentenza n. 1781/2010 emessa dal Tribunale di Palermo.
17. Con comparsa del 04/09/2019 si è costituita la
[...]
(già ), Controparte_1 Controparte_2
che eccependo, preliminarmente, il difetto di procura di Persona_1
Pag. 7 di 13 e ha domandato Parte_2 Parte_3 Parte_4
nel merito, in accoglimento, seppure parziale, dell'appello proposto, di accertare e dichiarare che la condotta colposa del ha concorso alla verificazione Per_1 dell'evento dannoso, e per l'effetto condannare l'ente pubblico al pagamento del 50% del danno subito dagli appellanti.
18. Si è costituito, con comparsa del 25/09/19,
[...]
, Controparte_18
(già ), il quale ha chiesto Controparte_4
l'estromissione dal presente giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva.
19. Il LIQUIDATORE CP_5 [...]
, al quale è stato ritualmente notificato Controparte_5
l'atto introduttivo, è rimasto contumace.
20. Sostituita l'udienza del 3/07/2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note contenenti la precisazione delle conclusioni e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
21. Tanto premesso, è utile rammentare che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (Cass. 16/10/2015
n. 20981 e n. 20887 del 22/08/2018). In definitiva, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la
Pag. 8 di 13 cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della Corte di legittimità (Cass. n. 27343 del
29/10/2018).
22. Ciò premesso, in via preliminare occorre analizzare la censura, sollevata dalla , relativa al difetto di procura degli Controparte_1
appellanti incidentali Persona_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4
23. In particolare, l'odierna resistente contesta il fatto che gli appellanti incidentali abbiano conferito procura speciale all'Avv. Panepinto per il solo giudizio di legittimità e che, dunque, la stessa non possa estendere i propri effetti al giudizio di rinvio, ritenendo necessario il conferimento di apposita procura per il giudizio di riassunzione.
24. Il motivo non è fondato e non può, pertanto, essere accolto.
25. Giova ribadire che secondo la giurisprudenza di legittimità il difetto della procura alle liti sollevato tempestivamente dalla controparte può essere sanato là dove l'altra parte produca immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso (cfr. Cass. 32399/2022).
26. Nel caso di specie risulta agli atti che, una volta rilevato il difetto di procura, gli appellanti incidentali con la prima difesa utile hanno sanato il difetto producendo idonea documentazione;
in particolare, l'avv. Panepinto Giuseppe in data 15.10.2009, cioè subito dopo l'eccezione sollevata dalla Controparte_1
con comparsa di costituzione in riassunzione del 4.09.2019, ha depositato la
[...] procura speciale conferitagli dagli appellanti incidentali, il che basta a sanare il difetto lamentato.
27. Tanto precisato, provvedendo in esito al rinvio disposto dalla
Cassazione è necessario esaminare la questione relativa al concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.c.
28. In particolare, la Suprema Corte chiede a questa Corte di rivalutare la
Pag. 9 di 13 vicenda oggetto del presente giudizio alla luce del principio secondo cui “in tema di responsabilità del custode di una strada, la mera circostanza che le caratteristiche del veicolo coinvolto (nel caso, un trattore con un mezzo a traino) siano tali da incidere sulla dinamica del sinistro non comporta applicabilità dell'art. 1227, 1° co. c.c. ove non risulti provata una condotta colposa del conducente”.
29. Per consolidato orientamento giurisprudenziale è noto che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., dunque, ha carattere oggettivo, e per la sua configurazione l'attore deve dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Il convenuto, in sostanza per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno - che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato - che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Il comportamento colposo del danneggiato, se non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza causale sull'evento dannoso (cfr. Cass. n. 27774/2018; Cass. n.
11227/2008).
30. Nel caso di specie, dunque, spettava alla Controparte_1
provare l'esistenza di un comportamento colposo a carico di idoneo Controparte_7 ad interrompere il nesso causale o, comunque, ad incidere sulla causazione dell'evento dannoso allo stesso occorso.
31. Tuttavia, l'odierna resistente si è limitata ad asseverare che il “lieve” dislivello presente sulla strada in cui è avvenuto l'incidente non costituiva di per sé pericolo non integrando, di conseguenza, la causa esclusiva dell'evento, la quale sarebbe individuabile nella imprudenza e disattenzione del conducente del trattore, il quale aveva deciso di trainare una imballatrice dalle grandi dimensioni e dal ragguardevole
Pag. 10 di 13 peso, in una strada con notevole pendenza. Inoltre, sempre secondo la prospettazione della , in presenza del “visibile e lieve dislivello”, Controparte_1
il non avrebbe azionato i freni (circostanza questa dedotta dalla Per_1 mancanza di segni di frenata sull'asfalto) determinando uno spostamento improvviso e violento della pesante imballatrice che causava una “forte spinta del trattore” fino a farlo finire nella scarpata adiacente, circostanza questa determinata dalla velocità del trattore, non adeguata alle caratteristiche della strada e del mezzo. Per tale via, CP_1 secondo l' custode, deve ritenersi che la condotta di abbia Controparte_7 concorso a determinare l'evento per cui è causa in misura non inferiore al 50%.
32. Di tali elementi, tuttavia, l'Ente custode non ha fornito alcuna prova, non emerge, infatti, alcun dato certo in ordine all'effettivo peso dell'imballatrice trainata né della velocità del trattore, dovendosi piuttosto rilevare che dalle prove raccolte – audizioni dei testimoni dell'immediatezza del fatto – non è emersa alcuna condotta del causativa dell'evento dannoso. Per_1
33. In particolare, che seguiva il trattore condotto da CP_20
sentito dai Carabinieri nell'immediatezza del fatto dichiarava Controparte_7 che il ruotaballe del trattore condotto dalla vittima a causa della sconnessione della strada si spostava violentemente verso destra spingendo il trattore da dietro provocando uno sbandamento del mezzo proprio nel punto in cui si trovava la curva, ciò determinava l'uscita fuori strada del trattore e la caduta nel dirupo sottostante.
34. La presenza del dislivello sul manto stradale è stata verificata sia dagli agenti intervenuti sul posto (e riprodotta nelle fotografie in atti), sia dal consulente tecnico che, a distanza di anni, si è recato nei luoghi verificando la presenza di un salto del tipo “scalino” che interessa l'intera sezione della sede stradale.
35. Tali accertamenti hanno condotto ad attribuire la causa del sinistro alla particolare situazione dei luoghi, e cioè al dislivello a gradino che ha causato, anche a cagione dell'ingente peso del mezzo, uno squilibrio tra l'asse del trattore e quello del traino, determinando la perdita di controllo del mezzo.
36. È sussistente, dunque, la prova che la strada presentava un vizio, e che tale vizio ha determinato il sinistro nel quale perdeva la vita Controparte_7
Pag. 11 di 13 37. Non vi è prova, invece, dell'assunto contributo causale del de cuius nella verificazione del sinistro, posto che dalle prove raccolte (e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dai testimoni nell'immediatezza del fatto), non è emersa una sua condotta del idonea a determinare l'evento dannoso e a interrompere il Per_1
collegamento causale con la cosa.
38. Le superiori considerazioni conducono al rigetto dell'appello.
39. Le spese del presente giudizio, così come quelle di legittimità, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
40. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando a seguito del rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n.
5835/2019 dei giorni 22/01/2019-28/02/2019, sentiti i procuratori delle parti:
- Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1781/2010, del Tribunale di Palermo pubblicata il 07/04/2010, proposto dalla Controparte_1
contro , in proprio e n.q. di
[...] Parte_1
genitore esercente la responsabilità sul figlio minore Persona_1
, ,
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 [...]
Controparte_21
, confermando in toto l'impugnata sentenza;
[...]
- Condanna la al pagamento delle spese che si Controparte_1 liquidano in € 9.000,00 per il giudizio di legittimità e in € 12.000,00 per il presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Pag. 12 di 13 quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 2 aprile 2025
Il Consigliere est.
Ivana SC Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana SC Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana SC Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 812/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ) in proprio e n.q. di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la potestà sul figlio minore Persona_1
(C.F. , , (C.F. CodiceFiscale_2 Persona_1 C.F._3
), , (C.F. ,
[...] Parte_2 CodiceFiscale_4 Parte_3
, (C.F. e , (C.F.
[...] CodiceFiscale_5 Parte_4 [...]
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Panepinto, pec: C.F._6
Email_1
Attori in riassunzione
contro
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante, Prof.
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. VINCENTI MARCO, pec: Controparte_3
; Email_2
Pag. 1 di 13 Convenuto in riassunzione
e
Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
[...]
STATO DI PALERMO, pec: Email_3
Convenuto in riassunzione e
Controparte_5
, in persona del Legale Rappresentate pro-tempore
[...]
Convenuto in riassunzione -contumace
OGGETTO: responsabilità ex. art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice in riassunzione:
PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza
Sezione Civile, con la sentenza n. 5835/2019 del 22/1-28/2/2019, rigettare l'appello proposto dalla (già e confermare Controparte_6 Controparte_2 integralmente la sentenza n. 1781/2010 emessa dal Tribunale di Palermo, Terza Sezione
Civile.
Conseguentemente condannare la all'integrale risarcimento Controparte_1 dei danni subiti dagli appellati, nella misura già quantificata dal Tribunale Civile di Palermo, ed al pagamento in loro favore della residua ed ulteriore somma (pari al restante 50%) di €.
135.878,50 in favore di in proprio, di €. 168.482,50 in favore del Parte_1 minore di €. 20.000,00 per ciascuno, in favore di e Persona_1 Parte_3
e di €. 75.000,00 ciascuno in favore di e Parte_4 Persona_1 Parte_2
il tutto oltre rivalutazione ed interessi.
[...]
Rigettare l'appello proposto dalla , già Controparte_1 Controparte_2 perché infondato in fatto e diritto.
[...]
Pag. 2 di 13 Condannare la al pagamento in favore degli appellati delle Controparte_1 spese di tutti i gradi di giudizio.
Con riserva di ogni ulteriore eccezione, difesa e mezzo istruttorio occorrente da chiedere nelle forme e termini di rito, in esito alla costituzione dei convenuti.
Per le parti convenute in riassunzione
Per la : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis:
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di procura del difensore degli odierni appellanti, per quanto esposto nella narrativa del presente atto, con ogni conseguente statuizione;
- in via principale, in accoglimento, seppure parziale, dell'appello proposto dalla
[...]
, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato a Controparte_6 causa della concorrente condotta colposa del conducente del trattore, e per Controparte_7
l'effetto contenere la condanna della concludente al pagamento del 50% del danno subito dagli odierni appellanti, così come liquidato dal Tribunale di Palermo, peraltro già integralmente corrisposto, rigettando ogni ulteriore e diversa richiesta siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese di lite.
Per l'Assessorato Controparte_8
Si chiede, pertanto, l'estromissione dl presente giudizio dell'
[...]
per difetto di legittimazione passiva. Controparte_9
Vinti diritti e onorari e salve le spese prenotate a debito.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione del 10.01.2004, in Parte_1
proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore
[...]
conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo, la Persona_1 [...]
Controparte_10
[...]
chiedendo che venissero condannati al
[...]
Pag. 3 di 13 risarcimento dei danni subiti per la perdita del marito a seguito di Controparte_7
un incidente stradale.
2. L'attrice esponeva, in particolare, che in data 3 luglio 2002, , Controparte_7 mentre percorreva alla guida di un trattore, con una imballatrice al traino, la strada di collegamento tra la strada consortile “Re Cattivo” e la S.P. 112, con direzione
Alimena, a causa di un avvallamento improvviso e non segnalato presente sulla strada, perdeva il controllo del mezzo, ed in conseguenza dell'improvviso spostamento causato dal dislivello del manto stradale, si determinava una forte spinta verso l'esterno della carreggiata del trattore trainante che ne provocava la caduta nell'adiacente scarpata. In conseguenza di tale incidente il Per_1
riportava gravi lesioni e, dopo il ricovero in ospedale, decedeva.
3. Dunque, deduceva che poiché il Parte_1
dislivello del manto stradale costituiva una insidia imprevedibile e non evitabile da parte del conducente, l'ente proprietario della strada era tenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c., quantificati in euro €.
500.000,00 in proprio favore e 500.000,00 in favore del figlio minore.
4. Si costituiva la , la quale Controparte_2
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la strada in cui era avvenuto il sinistro non era di sua proprietà e, nel merito, l'assenza di colpa, atteso che il dislivello presente sul manto stradale era “visibile e prevedibile” e la causa del sinistro andava ascritta alla condotta negligente del deceduto, non potendosi applicare la disciplina dell'art. 2051 c.c. al caso de quo.
5. Si costituiva in giudizio anche l'
[...]
, deducendo che la L.R. (Sicilia) 9/1986 aveva Controparte_11 attribuito alle Province Regionali la competenza in materia di costruzione e manutenzione delle strade rurali e di bonifica. In forza di tale normativa il
Commissario Liquidatore del soppresso Controparte_5
aveva redatto l'elenco delle operazioni realizzate, trasmettendolo alla Provincia
[...]
di in data 23/10/2001. Quale conseguenza, la custodia sulla strada, e CP_1
l'obbligo della sua manutenzione, andava ricondotta alla di Controparte_2
Pag. 4 di 13 . CP_1
6. Con comparsa di intervento del 2/04/2004 si costituivano in giudizio e nella qualità di fratelli del Parte_3 Parte_4 defunto, e GENITORI dello stesso, Controparte_12
avanzando anch'essi domanda di risarcimento del danno per la perdita del congiunto.
7. Il Tribunale adito, dopo aver disposto CTU ai fini dell'accertamento della titolarità della strada ove si era verificato il sinistro, con sentenza n. 1781/2010, del 29/03/2010-07/04/2010, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' e DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE CP_4 [...]
in accoglimento delle domande Controparte_13 proposte dall'attrice e dagli intervenuti, ritenuta configurata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'Ente custode ed esclusa la presenza di qualsivoglia contributo causale del danneggiato nella causazione del sinistro, condannava la
[...]
al risarcimento del danno iure proprio subito dagli attori Controparte_2
e intervenuti nonché al pagamento delle spese di lite e rimborso delle spese di CTU.
Segnatamente, condannava l'ente a pagare in favore di Parte_1
la somma di € 271.757,00, di a somma di
[...] Persona_1
€ 336.965,00, di la somma di € 150.000.00, di Persona_1 Parte_2 la somma di € 150.000.00, di la somma di 40.000.00 euro e di Parte_3
la somma di 40.000.00 euro. Parte_4
8. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 25/06/2010, proponeva appello la , la quale, oltre a chiedere la Controparte_2
sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, lamentava l'errata esclusione di responsabilità del conducente del mezzo e il difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
9. L' Controparte_14
(già ),
[...] Controparte_15
costituendosi in giudizio, resisteva all'impugnazione limitatamente al secondo motivo di appello chiedendone il rigetto.
Pag. 5 di 13 10. Si costituivano in proprio e n.q. di Parte_1
genitore esercente la responsabilità del minore Persona_1
e SC, e con separate comparse, e Parte_3 Parte_2
i quali resistevano all'impugnazione chiedendone il rigetto, e Persona_1
con appello incidentale reiteravano la domanda di risarcimento del danno biologico
“iure ereditario”, atteso che non era deceduto immediatamente ma Controparte_7 solo dopo l'arrivo dei soccorsi durante il trasferimento in ospedale, ed esistenziale
“iure proprio”, nonché domanda di rimborso delle spese funebri sostenute dalla
Pt_1
11. Rimaneva contumace il
[...]
. Controparte_5
12. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 1595/2016, del 18/5 -
08/09/2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenendo fondata la doglianza della , richiamando la prova per Controparte_2
testi, la CTU condotta e la natura delle lesioni riportate, riteneva sussistente il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento occorso, condannando l'appellante principale al risarcimento del danno in favore dei congiunti di nella misura del 50% delle somme già liquidate in primo grado, Controparte_7
e al pagamento delle spese processuali in favore dell'
[...]
(già Controparte_16
) pari ad euro 5.200,00 compensando interamente le Controparte_4
spese processuali tra l'appellante principale e tutte le altre parti costituite.
13. Avverso la superiore sentenza, in Parte_1
proprio e n.q. di genitore del minore Persona_1 Parte_2
e SC, con atto notificato in data
[...] Persona_1 Pt_3
27/02/2017, ricorrevano in Cassazione sulla base di due motivi di impugnazione. I ricorrenti, in particolare, censuravano la sentenza impugnata per violazione degli artt.
132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando la nullità della sentenza impugnata per mancanza della motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta, atteso che la Corte territoriale, dopo avere rilevato che l'appellante non aveva provato
Pag. 6 di 13 che il peso del ruotaballe fosse eccessivo o superiore al mezzo trainante né che tale mezzo fosse inidoneo alla circolazione su strada, aveva poi affermato che le caratteristiche del mezzo trainato avevano concorso nella misura del 50% alla causazione dell'incidente. I ricorrenti lamentavano, altresì, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dei principi sanciti dagli artt. 1227,
2697 e 2051 c.c., atteso che la Corte d'Appello aveva affermato il concorso causale di pur in assenza di qualsivoglia prova da parte dell'Ente custode del Controparte_7
concorso causale del conducente nella causazione dell'incidente.
14. Resistevano, con distinti controricorsi, la Controparte_1
(già ) e
[...] Controparte_2 Controparte_17
.
[...]
15. La Suprema Corte di Cassazione, ritenendo che la Corte territoriale avesse errato nell'equiparare una caratteristica del mezzo condotto dal a Per_1
un fatto colposo allo stesso ascrivibile ai fini della configurabilità del concorso ex art. 1227 c.c., con Ordinanza n. 5835/2019 dei giorni 22/1/2019-28/2/2019, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, cassava la predetta sentenza rinviando alla Corte d'Appello di
Palermo, in diversa composizione al fine di rivalutare la vicenda alla luce del principio secondo cui “in tema di responsabilità del custode di una strada, la mera circostanza che le caratteristiche del veicolo coinvolto (nel caso, un trattore con un mezzo a traino) siano tali da incidere sulla dinamica del sinistro non comporta l'applicabilità dell'art.
1227, 1° co. c.c. ove non risulti provata una condotta colposa del conducente”.
16. Con atto di citazione notificato il 12/4/2019, Parte_1
in proprio e n.q. di genitore del minore
[...] Persona_1
e SC hanno riassunto Parte_2 Persona_1 Pt_3
dinanzi a questa Corte il giudizio, chiedendo che, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione venga rigettato l'appello proposto dalla e venga confermata Controparte_1
integralmente la sentenza n. 1781/2010 emessa dal Tribunale di Palermo.
17. Con comparsa del 04/09/2019 si è costituita la
[...]
(già ), Controparte_1 Controparte_2
che eccependo, preliminarmente, il difetto di procura di Persona_1
Pag. 7 di 13 e ha domandato Parte_2 Parte_3 Parte_4
nel merito, in accoglimento, seppure parziale, dell'appello proposto, di accertare e dichiarare che la condotta colposa del ha concorso alla verificazione Per_1 dell'evento dannoso, e per l'effetto condannare l'ente pubblico al pagamento del 50% del danno subito dagli appellanti.
18. Si è costituito, con comparsa del 25/09/19,
[...]
, Controparte_18
(già ), il quale ha chiesto Controparte_4
l'estromissione dal presente giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva.
19. Il LIQUIDATORE CP_5 [...]
, al quale è stato ritualmente notificato Controparte_5
l'atto introduttivo, è rimasto contumace.
20. Sostituita l'udienza del 3/07/2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note contenenti la precisazione delle conclusioni e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
21. Tanto premesso, è utile rammentare che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (Cass. 16/10/2015
n. 20981 e n. 20887 del 22/08/2018). In definitiva, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la
Pag. 8 di 13 cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della Corte di legittimità (Cass. n. 27343 del
29/10/2018).
22. Ciò premesso, in via preliminare occorre analizzare la censura, sollevata dalla , relativa al difetto di procura degli Controparte_1
appellanti incidentali Persona_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4
23. In particolare, l'odierna resistente contesta il fatto che gli appellanti incidentali abbiano conferito procura speciale all'Avv. Panepinto per il solo giudizio di legittimità e che, dunque, la stessa non possa estendere i propri effetti al giudizio di rinvio, ritenendo necessario il conferimento di apposita procura per il giudizio di riassunzione.
24. Il motivo non è fondato e non può, pertanto, essere accolto.
25. Giova ribadire che secondo la giurisprudenza di legittimità il difetto della procura alle liti sollevato tempestivamente dalla controparte può essere sanato là dove l'altra parte produca immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso (cfr. Cass. 32399/2022).
26. Nel caso di specie risulta agli atti che, una volta rilevato il difetto di procura, gli appellanti incidentali con la prima difesa utile hanno sanato il difetto producendo idonea documentazione;
in particolare, l'avv. Panepinto Giuseppe in data 15.10.2009, cioè subito dopo l'eccezione sollevata dalla Controparte_1
con comparsa di costituzione in riassunzione del 4.09.2019, ha depositato la
[...] procura speciale conferitagli dagli appellanti incidentali, il che basta a sanare il difetto lamentato.
27. Tanto precisato, provvedendo in esito al rinvio disposto dalla
Cassazione è necessario esaminare la questione relativa al concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.c.
28. In particolare, la Suprema Corte chiede a questa Corte di rivalutare la
Pag. 9 di 13 vicenda oggetto del presente giudizio alla luce del principio secondo cui “in tema di responsabilità del custode di una strada, la mera circostanza che le caratteristiche del veicolo coinvolto (nel caso, un trattore con un mezzo a traino) siano tali da incidere sulla dinamica del sinistro non comporta applicabilità dell'art. 1227, 1° co. c.c. ove non risulti provata una condotta colposa del conducente”.
29. Per consolidato orientamento giurisprudenziale è noto che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., dunque, ha carattere oggettivo, e per la sua configurazione l'attore deve dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Il convenuto, in sostanza per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno - che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato - che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Il comportamento colposo del danneggiato, se non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza causale sull'evento dannoso (cfr. Cass. n. 27774/2018; Cass. n.
11227/2008).
30. Nel caso di specie, dunque, spettava alla Controparte_1
provare l'esistenza di un comportamento colposo a carico di idoneo Controparte_7 ad interrompere il nesso causale o, comunque, ad incidere sulla causazione dell'evento dannoso allo stesso occorso.
31. Tuttavia, l'odierna resistente si è limitata ad asseverare che il “lieve” dislivello presente sulla strada in cui è avvenuto l'incidente non costituiva di per sé pericolo non integrando, di conseguenza, la causa esclusiva dell'evento, la quale sarebbe individuabile nella imprudenza e disattenzione del conducente del trattore, il quale aveva deciso di trainare una imballatrice dalle grandi dimensioni e dal ragguardevole
Pag. 10 di 13 peso, in una strada con notevole pendenza. Inoltre, sempre secondo la prospettazione della , in presenza del “visibile e lieve dislivello”, Controparte_1
il non avrebbe azionato i freni (circostanza questa dedotta dalla Per_1 mancanza di segni di frenata sull'asfalto) determinando uno spostamento improvviso e violento della pesante imballatrice che causava una “forte spinta del trattore” fino a farlo finire nella scarpata adiacente, circostanza questa determinata dalla velocità del trattore, non adeguata alle caratteristiche della strada e del mezzo. Per tale via, CP_1 secondo l' custode, deve ritenersi che la condotta di abbia Controparte_7 concorso a determinare l'evento per cui è causa in misura non inferiore al 50%.
32. Di tali elementi, tuttavia, l'Ente custode non ha fornito alcuna prova, non emerge, infatti, alcun dato certo in ordine all'effettivo peso dell'imballatrice trainata né della velocità del trattore, dovendosi piuttosto rilevare che dalle prove raccolte – audizioni dei testimoni dell'immediatezza del fatto – non è emersa alcuna condotta del causativa dell'evento dannoso. Per_1
33. In particolare, che seguiva il trattore condotto da CP_20
sentito dai Carabinieri nell'immediatezza del fatto dichiarava Controparte_7 che il ruotaballe del trattore condotto dalla vittima a causa della sconnessione della strada si spostava violentemente verso destra spingendo il trattore da dietro provocando uno sbandamento del mezzo proprio nel punto in cui si trovava la curva, ciò determinava l'uscita fuori strada del trattore e la caduta nel dirupo sottostante.
34. La presenza del dislivello sul manto stradale è stata verificata sia dagli agenti intervenuti sul posto (e riprodotta nelle fotografie in atti), sia dal consulente tecnico che, a distanza di anni, si è recato nei luoghi verificando la presenza di un salto del tipo “scalino” che interessa l'intera sezione della sede stradale.
35. Tali accertamenti hanno condotto ad attribuire la causa del sinistro alla particolare situazione dei luoghi, e cioè al dislivello a gradino che ha causato, anche a cagione dell'ingente peso del mezzo, uno squilibrio tra l'asse del trattore e quello del traino, determinando la perdita di controllo del mezzo.
36. È sussistente, dunque, la prova che la strada presentava un vizio, e che tale vizio ha determinato il sinistro nel quale perdeva la vita Controparte_7
Pag. 11 di 13 37. Non vi è prova, invece, dell'assunto contributo causale del de cuius nella verificazione del sinistro, posto che dalle prove raccolte (e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dai testimoni nell'immediatezza del fatto), non è emersa una sua condotta del idonea a determinare l'evento dannoso e a interrompere il Per_1
collegamento causale con la cosa.
38. Le superiori considerazioni conducono al rigetto dell'appello.
39. Le spese del presente giudizio, così come quelle di legittimità, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
40. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando a seguito del rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n.
5835/2019 dei giorni 22/01/2019-28/02/2019, sentiti i procuratori delle parti:
- Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1781/2010, del Tribunale di Palermo pubblicata il 07/04/2010, proposto dalla Controparte_1
contro , in proprio e n.q. di
[...] Parte_1
genitore esercente la responsabilità sul figlio minore Persona_1
, ,
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 [...]
Controparte_21
, confermando in toto l'impugnata sentenza;
[...]
- Condanna la al pagamento delle spese che si Controparte_1 liquidano in € 9.000,00 per il giudizio di legittimità e in € 12.000,00 per il presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Pag. 12 di 13 quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 2 aprile 2025
Il Consigliere est.
Ivana SC Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana SC Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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