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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/10/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 22/10/2025
E' comparso per parte attrice l'avv.to SA CA AS , la quale chiede si proceda all'assunzione della prova testimoniale.
Viene introdotto il testimone di parte attrice che dice chiamarsi , nato a [...] il Testimone_1
22.05.1957, residente a [...], non parente, disinteressato, prestato il giuramento di rito, identificato a mezzo CI n. Numero_1
1) sin dal 1995 e comunque da oltre venti anni, il compendio immobiliare di cui in narrativa è stato utilizzato prima da poi dai suoi eredi oggi attrici , e Persona_1 Controparte_1 CP_2
, come da planimetria che si mostra. Persona_2
SI è VERO, L'IMMOBILE è una casa su due piani in via Nazionale e confina con da un Persona_3 alto e dall'altro con , sono mie lontani parenti. Persona_4
2) Sin dal 1995 e comunque da oltre venti anni, prima da poi i suoi eredi oggi attrici Persona_1 [...]
, e hanno provveduto alla manutenzione degli immobili e CP_1 CP_2 Persona_2 miglioramento dei medesimi.
Non so li ho sempre visti nell'immobile utilizzando come se fossero esclusivi proprietari.
3) Vero che sin dal 1995 e comunque da oltre venti anni, poi i suoi eredi oggi attrici Persona_1 [...]
, e hanno provveduto a tutte le spese necessarie di ordinaria e CP_1 CP_2 Persona_2 straordinaria manutenzione degli immobili sopra descritti.
Non so presumo di si.
Il testimone conferma quanto dichiarato
Viene introdotto il testimone di parte attrice che dice chiamarsi nato ad [...] il Testimone_2
27.12 1955, residente a [...]in vicolo Emilio Lussu 1, non parente, disinteressato , prestato il giuramento di rito, identificato a mezzo CI n. CA44053HC
1) sin dal 1995 e comunque da oltre venti anni, il compendio immobiliare di cui in narrativa è stato utilizzato prima da poi dai suoi eredi oggi attrici , e Persona_1 Controparte_1 CP_2
, come da planimetria che si mostra. Persona_2
SI è VERO dal 1995 IL SIG. tilizzava la casa, che poi alla sua morte utilizzano le sig.re Persona_1
, e , lo so perché abito a Badesi e facevo il postino, abito a Controparte_1 CP_2 Persona_2 Per_ 50 metri da quella casa. Non ho mai visto altre persone utilizzare l'immobile a parte il sig. prima e le Per_ sig.re
2) Sin dal 1995 e comunque da oltre venti anni, prima da poi i suoi eredi oggi attrici Persona_1
, e hanno provveduto alla manutenzione degli immobili Controparte_1 CP_2 Persona_2
e miglioramento dei medesimi. Non so li ho visti fare qualche lavoro in facciata, all'interno no.
3) Vero che sin dal 1995 e comunque da oltre venti anni, poi i suoi eredi oggi attrici Persona_1 [...]
, e hanno provveduto a tutte le spese necessarie di ordinaria CP_1 CP_2 Persona_2
e straordinaria manutenzione degli immobili sopra descritti. Per_
Posso dire che sino a quando io ero in servizio il riceveva le fatture di utenze idriche ed elettriche
Viene introdotto il testimone di parte attrice che dice chiamarsi , nato ad [...] il Persona_5
12.07.1948, residente in [...], non parente, disinteressato , prestato il giuramento di rito, identificato a mezzo CI n. Numero_2
1) sin dal 1995 e comunque da oltre venti anni, il compendio immobiliare di cui in narrativa è stato utilizzato prima da poi dai suoi eredi oggi attrici , e Persona_1 Controparte_1 CP_2
, come da planimetria che si mostra. Persona_2
SI è VERO, bitava lì anche da prima del 1995 e dopo la sua morte utilizzano l'immobile Persona_1
, e;
la casa è in via Nazionale 42. Controparte_1 CP_2 Persona_2
2) Sin dal 1995 e comunque da oltre venti anni, prima da poi i suoi eredi oggi attrici Persona_1
, e hanno provveduto alla manutenzione degli immobili Controparte_1 CP_2 Persona_2
e miglioramento dei medesimi.
Non ricordo ma l'immobile è sempre stato tenuto in ordine, il sig. ra muratore e faceva dei Persona_1 lavori di manutenzione.
3) Vero che sin dal 1995 e comunque da oltre venti anni, poi i suoi eredi oggi attrici Persona_1 [...]
, e hanno provveduto a tutte le spese necessarie di ordinaria CP_1 CP_2 Persona_2
e straordinaria manutenzione degli immobili sopra descritti.
Presumo di si.
ADR non ho mai visto altre persone comportarsi come proprietarie ed utilizzare l'immobile, oltre agli attori
L'avv.to Vasa precisa le conclusioni come in atti.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Dott.ssa Daniela Schintu
All'esito della camera di consiglio decide, ex art. 281 sexies cpc, come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 574 /2025 promossa da:
Controparte_1 C.F._1 Persona_2
, , con il patrocinio dell'Avv. C.F._2 CP_2 C.F._3
SA CA AS
ATTORE/I
Contro
1. (C.F. ) nata a [...] il [...] 2. Persona_3 C.F._4
(C.F. ) nata a [...] il [...] 3. CP_3 C.F._5 Parte_1
(C.F. nata a [...] il [...] 4. nato a
[...] C.F._6 Persona_5
AD (SS) il 17/03/1924 5. nato a [...] il [...] 6. Controparte_4
NI nata a [...] il [...] 7. nato a Controparte_5 CP_6
AD (SS) il 16/05/1930 8. nato a [...] il [...] Studio legale Persona_1
Avv. Veronica Vasa Via B. De Muro 2 – 07030 Badesi OT Tel./Fax 079684233 3 9.
[...] nato a [...] il [...] 10. Fu nato a Per_1 Controparte_7 Per_1
US (SS) il 12/04/1909 11. nato a [...] il [...] Controparte_4
12. nato a [...] il [...] 13. Controparte_1 CP_8 Persona_6 nata a [...] il [...] 14. Fu nato a [...] il CP_9 Per_1
12/01/1933 15. nato a [...] il [...] 16. nata a CP_9 Controparte_10
US (SS) il 02/06/1934 17. nato a [...] il [...] 18. Controparte_11 nata a [...] il [...] Controparte_12
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 24.04.2025 le attrici esponevano di possedere da oltre venti anni, in modo esclusivo, continuo, pubblico e pacifico, l'immobile sito in comune di Badesi, alla Via
Nazionale, confinanti con strada comunale, proprietà e proprietà , salvo Per_3 Persona_7 altri, così distinti al Catasto fabbricati: Foglio 48 Mappale 4156 particella 1889 sub 1; Foglio 48
Mappale 4156 particella 1889 sub 2.
Precisavano che i detti beni erano utilizzati sin dal 1980 dal sig. deceduto in data Persona_1
11.08.2021 e le eredi, odierne attrici, avevano proseguito nel possesso del dante causa. Chiedevano, pertanto, di essere riconosciute esclusive proprietarie dell'immobile oggetto di causa per intervenuta usucapione. Spiegavano di aver posseduto in modo esclusivo e continuativo gli immobili oggetto di domanda provvedendo ad effettuarvi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenendo le spese e comportandosi come esclusive proprietarie.
I convenuti, seppure ritualmente citati, non si costituivano e veniva dichiarata la loro contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali.
E' emerso che l'immobile per cui è causa è stato materialmente posseduto dalle attrici e dal loro dante causa in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica da oltre vent'anni.
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Nel caso di specie è applicabile l'art. 1146 c.c., che disciplina la successione e l'accessione del possesso, consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione. In tale ultima ipotesi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori si ricollega e trova la sua necessaria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene, che imponga la sostituzione di un soggetto ad un altro, giacché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa. In questo caso è necessario che i due possessi siano temporalmente uniti per ottenere l'effetto di cumulo e ciò è acclarato nel caso di specie.
Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
Ulteriormente, in relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, inoltre, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436); che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II,
27.2.2007, n. 4444) ed, infine, che l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem "va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass.
Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del 29.11.2005, n. 25922
"ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
La prova degli elementi costitutivi della domanda può evincersi con chiarezza dal complesso delle risultanze istruttorie, avendo le attrici dimostrato di avere esercitato, proseguendo nel possesso del loro dante causa, sull'immobile come identificati in atti - in via esclusiva e continuativa - un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione.
I testimone escussi e , della cui attendibilità Testimone_2 Testimone_1 Persona_5 non è dato dubitare - data l'assenza di interesse e considerata la conoscenza diretta dei luoghi e l' assidua frequentazione degli stessi - hanno confermato la veridicità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova e poste a fondamento della domanda. In particolare, hanno confermato che il sig. dal 1980 e le attrici dopo la sua morte possiedono l'immobile in maniera esclusiva Persona_1 ed hanno sempre eseguito lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, utilizzando l' immobile in maniera esclusiva.
In ragione dei fatti sopra considerati ben possono ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda, avendo le attrici posto in essere una condotta tipicamente caratterizzata dall'animus domini e costituente chiaro indice rivelatore della sua volontà di possedere con animo di proprietario il bene, posto di fatto nella sua esclusiva disponibilità.
Considerato, dunque, che le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, deve ritenersi perfezionato in capo alle attrici l'acquisto della proprietà degli immobili in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art.1158 c.c.
P.Q.M.
Dichiara per la quota di ½, Controparte_1 C.F._1 Persona_2
e per la quota di ¼ ciascuna e tutte e C.F._2 CP_2 C.F._3 tre congiuntamente per l'intero, proprietarie uniche ed esclusive degli immobili siti in comune di
Badesi, alla Via Nazionale, confinanti con strada comunale, proprietà e proprietà Per_3 Per_7
, così distinti al Catasto fabbricati: Foglio 48 Mappale 4156 particella 1889 sub 1; Foglio
[...]
48 Mappale 4156 particella 1889 sub 2; avendolo acquistato per usucapione ultraventennale.
2) Ordina al competente Conservatore dei RR II di provvedere alle relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) Spese compensate.
Tempio Pausania, 22.10.2025
Il Giudice
dott. Daniela Schintu