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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5638 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. TRIPODI GIOVANNI Parte_1
e
, con il patrocinio degli Avv. STEFANELLI CRISTIANA e Controparte_1
IU AR RI
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 14.01.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 10.10.2022 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto in data 10.08.2016 in Sesto San
Giovanni, alle seguenti condizioni:
“-pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Sesto San Giovanni (MI) tra e in data 10/08/2016, e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI) al n. 80 p.1 anno 2016; -mandare all'ufficiale dello stato civile del comune di Sesto San Giovanni (MI) di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
-dare atto della già intervenuta definizione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra i coniugi, economicamente autonomi e dunque pronunciare sentenza di divorzio senza condizione alcuna di scioglimento del matrimonio ” . Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, in Sesto San Giovanni (MI), in data 10.08.2016, trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno
2006, parte 1, n. 80; nulla sulle spese.
Roma, 13.6.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5638 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. TRIPODI GIOVANNI Parte_1
e
, con il patrocinio degli Avv. STEFANELLI CRISTIANA e Controparte_1
IU AR RI
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 14.01.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 10.10.2022 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto in data 10.08.2016 in Sesto San
Giovanni, alle seguenti condizioni:
“-pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Sesto San Giovanni (MI) tra e in data 10/08/2016, e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI) al n. 80 p.1 anno 2016; -mandare all'ufficiale dello stato civile del comune di Sesto San Giovanni (MI) di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
-dare atto della già intervenuta definizione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra i coniugi, economicamente autonomi e dunque pronunciare sentenza di divorzio senza condizione alcuna di scioglimento del matrimonio ” . Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, in Sesto San Giovanni (MI), in data 10.08.2016, trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno
2006, parte 1, n. 80; nulla sulle spese.
Roma, 13.6.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi