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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6768 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 5129\2022 RG in materia di condominio (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 28.10.2022 n. 9583) vertente tra
, c.f. , c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
, c.f. rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Zambelli, c.f. Parte_3 C.F._3
appellanti C.F._4
e
Condominio di Via Manzoni 184 in Napoli, c.f. in persona dell'amministratore P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pages, c.f. , CP_1 C.F._5
appellato
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 16.12.2025.
La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 16.12.2025 con rinuncia delle par- ti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Corte osserva quanto segue.
1. e , nude proprietarie di un appartamento in Napoli, nel Parte_1 Parte_2
Condominio di Via Manzoni 184, e , usufruttuaria, convennero in giudizio il Con- Parte_4
dominio per sentir annullare la deliberazione della “assemblea straordinaria parziale” assun-
1 ta il 29.01.2020 su un ordine del giorno – “atto di citazione famiglia;
nomina del le- Pt_1
gale; discussione e deliberazione” – relativo a un contenzioso promosso dalle attrici in segui- to e a causa di infiltrazioni subite dal loro appartamento. L'invalidità della delibera derivava, nella prospettazione delle attrici, dalla mancata convocazione delle medesime, circostanza poi ammessa dallo stesso Condominio e ormai pacifica. Il Condominio aveva ritenuto che l'argomento posto all'ordine del giorno legittimasse l'esclusione delle attrici dalla riunione, perché vertente su questioni rispetto alle quali le attrici erano controparti in giudizio.
2. Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Napoli, con sentenza 28.10.2022 n. 9583, ha annullato la delibera e ha compensato le spese.
In motivazione, per quanto ancora interessa in appello, il Tribunale ha osservato che «sus- sistono motivi eccezionali per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti ex art. 92, secondo comma, c.p.c., tenuto conto della peculiarità del giudizio, della natura delle si- tuazioni giuridiche coinvolte, degli orientamenti giurisprudenziali divergenti, della condotta processuale del condominio nel giudizio presso il Tribunale di Napoli n. r.g. 25858/2019, il quale con successiva delibera del 06/06/2022 ha approvato la proposta conciliativa formula- ta dal Giudicante ex art. 185-bis c.p.c. (v. ordinanza del 13/05/2022, allegata agli atti del fa- scicolo di parte convenuta), relativamente ai giudizi aventi rg. nn. 25858/2019, 2983/2018,
7653/2019, 883/2020 (proposta peraltro accettata da parte attrice limitatamente alla sorte capitale come risulta dal verbale di causa del 3/10/2022, allegato al fascicolo degli attori), incardinati dalle attrici contro il convenuto condominio per il risarcimento dei danni derivanti dalle infiltrazioni d'acqua nell'appartamento di proprietà, a causa della cattiva manutenzio- ne del terrazzo di copertura e delle fatiscenti condizioni dell'intonaco lungo le facciate del fabbricato, nonché a causa dei lavori finalizzati ad eliminare le cause delle infiltrazioni».
3. , e hanno proposto appello, rassegnando le Parte_1 Parte_2 Parte_4
seguenti conclusioni: «1) condannare il Condominio appellato (…) al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri forensi vigenti, ra- tione temporis (…). 2) Condannare il Condominio appellato (…) al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio (…)».
4. Si è costituito il Condominio e ha così concluso: «- in via preliminare (…), accertare e di- chiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto per i motivi del presente atto e, per l'effetto - confermare la sentenza n. 9583/2022 del 28.10.2022 (…), e di conseguenza -
2 condannare l'appellante, anche ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, alla rifusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. - In subordine, in caso di accoglimento dell'appello, si chiede compensare le spe- se di lite del presente giudizio tra le parti tenuto conto della condotta processuale delle parti nonché degli orientamenti giurisprudenziali divergenti».
5. Con note di trattazione per l'udienza del 4.04.2023, depositate il 3.04.2023, le appellanti hanno eccepito il difetto assoluto dei poteri di rappresentanza e difesa in capo all'avv.
[...]
costituitosi in appello per il Condominio, laddove sarebbe venuta meno la no- CP_2
mina assembleare, non rinnovata né ratificata da alcuna successiva deliberazione assem- bleare.
6. Con ordinanza del 6.04.2023, il collegio ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.11.2024, rinviata d'ufficio prima al 17.06.2025, poi al 9.12.2025.
7. Il 13.11.2025 il procuratore delle appellanti ha depositato istanza di trattazione in pre- senza, atteso che “recentemente, e comunque nelle more del giudizio, sono intervenuti fatti rilevanti inerenti i tentativi di definizione bonaria posti in essere tra le parti”: “più specifica- mente, le parti avevano trovato un'intesa transattiva, come evincesi dal verbale di assemblea del 18.09.2024”. L'istanza è stata accolta con provvedimento in data 1.12.2025, sicché l'u- dienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in presenza il 16.12.2025.
Nella stessa data il Condominio ha depositato la deliberazione – assunta in sede di assem- blea straordinaria parziale del 7.07.2023 – di ratifica del mandato all'avv. Francesco Pages per il presente giudizio di appello. Ha depositato anche la relativa procura ad litem.
Tale produzione documentale consente di ritenere superata l'eccezione di difetto assoluto dei poteri di rappresentanza e difesa in capo all'avv. Pages.
8. Sostengono le appellanti che la sentenza impugnata sia errata nella parte in cui, in viola- zione del principio della soccombenza, ha ritenuto sussistere “eccezionali ragioni” per l'inte- grale compensazione delle spese.
In particolare:
-- non vi è stata soccombenza reciproca;
-- la questione non presentava alcun profilo di novità (“fattispecie tipica di omessa convoca- zione di un condomino a partecipare all'assemblea condominiale… dalla quale pacificamente scaturisce l'annullamento della deliberazione adottata”);
3 -- nessun mutamento di giurisprudenza è intervenuto sulle questioni dirimenti;
-- la sentenza impugnata non indica le ragioni, diverse da quelle tipizzate dall'art. 92 cpv., che giustifichino la compensazione;
-- soltanto apparente è la motivazione che fa riferimento alla “natura delle situazioni giuridi- che coinvolte”, agli “orientamenti giurisprudenziali divergenti” (non indicati) e alla “condotta processuale del condominio” tenuta in altre controversie, la cui valutazione è riservata al giudice investito di quei giudizi.
Ragioni della decisione
9. L'appello è infondato.
9.1. Va premesso che il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. consente al giudice di compensa- re le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Corte cost. 19.04.2018 n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta dispo- sizione “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ra- gioni”. Ha chiarito in motivazione che “la prevista ipotesi del mutamento della giurispruden- za su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Questa evenienza sopravvenuta –
che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può an-
che riguardare la giurisprudenza di merito – non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto”. Aggiunge la Consulta
che “il fondamento sotteso a siffatta ipotesi – che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» – sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle par- ti”. “Ma tale ratio” – si legge ancora in motivazione – “può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in ge- nerale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre
4 analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono esse- re rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia”.
“Ciò può predicarsi” – spiega ancora la richiamata pronuncia – “anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata – l'assoluta novità della questione – che è riconducibi- le, più in generale, a una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incer- tezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
9.2. Nel ritenere che la questione sottoposta al Tribunale integri semplicemente una “fatti- specie tipica di omessa convocazione di un condomino a partecipare all'assemblea condomi- niale (…) dalla quale pacificamente scaturisce l'annullamento della deliberazione adottata”, le appellanti mostrano di trascurare il profilo peculiare della vicenda, costituito dal fatto che l'assemblea “parziale” (cioè con esclusione delle condòmine appellanti) era stata convocata per deliberare in merito alla difesa in giudizio (e nomina del difensore) nella causa intentata contro il Condominio proprio da quelle condòmine.
Le appellanti – forti della sentenza di primo grado, non impugnata dal Condominio – non si pongono il problema se la menzionata peculiarità (non il caso generale dell'omessa convoca- zione per un'assemblea totalitaria) possa avere incidenza non solo e non tanto sulla decisio- ne di merito (ad esse risultata favorevole) ma quale grave ed eccezionale ragione che possa giustificare la compensazione delle spese in base al combinato disposto dell'art. 92 cpv.
c.p.c. e di Corte cost. 77\2018, come ha ritenuto il Tribunale, riferendosi espressamente alla
“peculiarità del giudizio” (da intendersi nel senso che abbiamo detto) e alla “natura delle si- tuazioni giuridiche coinvolte”.
Ma quel che più rileva è l'ulteriore riferimento del Tribunale a “orientamenti giurispruden- ziali divergenti”, che sono apprezzabili dalla Corte pur se la sentenza impugnata non men- zioni gli estremi di specifiche pronunce di legittimità o di merito, ove configurino una situa- zione di oggettiva incertezza del quadro giurisprudenziale di riferimento, sottratta alla di- sponibilità delle parti, che si trovino a confrontarsi, nell'arco del processo, con mutevoli orientamenti sulle questioni dirimenti, come ben spiegato da Corte cost. 77\2018.
Sta di fatto che è tutt'altro che pacifico che l'omessa convocazione del condomino – con-
5 trointeressato all'ordine del giorno della riunione – implichi l'annullabilità della delibera, tan- to è vero che “in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, ve- nendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unica- mente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all'as- semblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibe- ra per omessa, tardiva o incompleta convocazione” [principio di diritto testualmente espres- so da Cass. ord.
2.02.2023 n. 3192].
L'ordinanza della Corte di legittimità, intervenuta in pendenza del presente giudizio di gra- vame, confermava le sentenze del Tribunale e della Corte d'appello di Genova, testimoni di un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito, della quale è lecito tener con- to, ai nostri fini, anche a giudizio di Corte cost. 77\2018 più volte citata.
Il caso concreto era perfettamente identico al nostro: si trattava di una deliberazione ap- provata dall'assemblea unicamente per assumere la determinazione di resistere in giudizio a fronte della notifica di un atto di citazione dinanzi al giudice da parte di un condomino che lamentava infiltrazioni nella sua proprietà esclusiva.
Spiega l'ordinanza della Suprema Corte che “l'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., a seguito della riformulazione operatane dalla legge n. 220/2012, precisa che, in caso di avviso omes- so, tardivo o incompleto degli aventi diritto, la deliberazione adottata è annullabile, ma su istanza (soltanto) dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. La Riforma del
2012 ha così tratto le necessarie conseguenze sotto il profilo processuale dalla sistemazione della fattispecie dell'omessa convocazione nell'ambito dei rimedi sostanziali operata da Cass.
Sez. Unite, 07/03/2005, n. 4806, spettando la legittimazione alla domanda di annullamento solo alla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge (si vedano anche Cass. Sez. 2,
23/11/2016, n. 23903; Cass. Sez. 2, 18/04/2014, n. 9082; Cass. Sez. 2, 13/05/2014, n. 10338).
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, allora, nell'ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in con- trasto tra loro (…)”.
“La considerazione di tale scissione della compagine condominiale in due gruppi di parteci-
6 panti, portatori di contrapposti interessi, in quanto gli uni promotori dell'azione su cui si deb- ba deliberare e l'altro o gli altri (…) destinatari di tale azione che il condominio voglia intenta- re, non può non determinare implicazioni sullo stesso diritto di partecipare all'assemblea, sul modello di quanto avviene in situazioni di condominio parziale, ragion per cui si modifica la stessa composizione del collegio e delle maggioranze (arg. da Cass. Sez. 2, 27/09/1994, n.
7885)”.
“La fattispecie che vede, in relazione alla delibera assembleare volta a promuovere una lite o a resistere ad una domanda, uno o più condomini controparti processuali dei restanti par- tecipanti al condominio, non va pertanto ricondotta alla disciplina del conflitto di interessi
(…), estesa dall'art. 2373 c.c., giacché quest'ultimo si manifesta soltanto in sede di assemblea al momento dell'esercizio del potere deliberativo e verte sul contrasto tra l'interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune all'intera collettività e perciò anche a lui stesso, il che induce a computare quest'ultimo ai fini sia del "quorum" costitutivo che di quel- lo deliberativo, salva la sola facoltà di astenersi dall'esercitare il diritto di voto (Cass. Sez. 2,
28/09/2015, n. 19131). Viceversa, con riguardo alla deliberazione assembleare relativa alla controversia tra il condominio ed il singolo condomino, quest'ultimo, come detto, si pone co- me portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale”.
Di particolare interesse, ai nostri fini, è la chiara distinzione tra l'ipotesi in esame e quella ben diversa del “potenziale conflitto di interessi”, a cui si riferiscono invece Cass. 30.01.2002
n. 1201, Cass. 28.09.2015 n. 19131 e, in motivazione, Cass. ord. 25.01.2018 n. 1849. Al netto di tali pronunce, erroneamente accostate al caso in esame, questo – o meglio, la “questione dirimente” che vi è sottesa – si presentava, al momento della decisione di primo grado (e fi- no a Cass. 3192\2023), privo di alcuna copertura nomofilattica (in un senso o nell'altro) da parte della Suprema Corte. Sicché appare ben giustificata – alla luce di Corte cost. 77\2018 più volte citata – l'integrale compensazione delle spese (come disposta dal Tribunale) sotto il profilo della “assoluta novità della questione” e comunque della “oggettiva e marcata incer- tezza, non orientata dalla giurisprudenza”.
10. Con l'istanza di trattazione in presenza del 13.11.2025, l'avv. Zambelli, di parte appel- lante, ha depositato il verbale di assemblea condominiale del 18.09.2024, da cui si evince che “le parti avevano trovato un'intesa transattiva” (così l'istanza).
Con nota di trattazione scritta del 1.12.2025, il Condominio riferisce che “le parti in data
7 18.09.2024 si accordavano bonariamente, senza alcun riconoscimento delle situazioni di fat- to e/o di diritto dedotte come oggetto della controversia inter partes e al solo scopo di evita- re l'alea del giudizio, con il pagamento del condominio della somma omnia complessiva di €
11.000,00 in favore dell'Avv. Zambelli a titolo di compensi professionali a tacitazione di en- trambi i gradi di giudizio, come da copia dei bonifici disposti (…). Ciò nonostante l'avv.
[...]
CP_ in data 3.07.2025 ovvero successivamente l'incasso di tutta la somma pattuita, dichiara- va di non ritenere più validi gli accordi intercorsi nell'assemblea del 18.09.2024 a seguito del- lo sforamento di pochi giorni del pagamento del settimo e ultimo rateo”.
In occasione della discussione orale del 16.12.2025, l'avv. Zambelli ha confermato di non ritenere più vincolante l'accordo del 18.09.2024 proprio per le ragioni esposte dall'avv. Pages
e ha invitato la Corte “a effettuare una proposta transattiva dichiarandosi disponibile a rece- pirla, anche mediante un frazionamento dei pagamenti da eseguire” (così il verbale di udien- za).
In altri termini, l'avv. Zambelli sostiene, come precisato anche nella discussione orale, che l'accordo transattivo prevedeva un termine essenziale, decorso il quale si sarebbe risolto au- tomaticamente in caso di mancato o incompleto pagamento.
Sulla presenza nell'accordo di una clausola risolutiva espressa l'avv. Zambelli ha perfetta- mente ragione. Infatti si legge, sul punto 6 all'o.d.g. e a pag. 4 del verbale di assemblea del
18.09.2024: “È presente l'avv. Zambelli personalmente il quale illustra la sua Pec di richiesta dei compensi di €uro 12.687,00# oltre Iva e Cpa. L'Assemblea chiede all'avv. Zambelli una ri- duzione di quanto richiesto. L'avv. Zambelli manifesta la disponibilità a una riduzione dell'im- porto complessivo a €uro 11.000,00# omniacomprensivo di esborsi e oneri fiscali. Dichiara al- tresì di concedere una dilazione del predetto importo entro e non oltre il 31 maggio 2025 termine da considerarsi essenziale per espresso accordo tra le parti (…). Ne consegue che per espresso accordo tra le parti l'eventuale mancato saldo comporterà la risoluzione ipso iure dell'accordo e quindi la facoltà di invocare i parametri di Legge. L'avv. Zambelli si impe- gna ad abbandonare il giudizio a seguito dell'effettivo pagamento. L'Assemblea (…) accetta la riduzione, approva la proposta transattiva con le modalità espresse dall'avv. Zambelli”.
È pacifico che il termine del 31.05.2025 per l'integrale pagamento non sia stato rispettato;
che residuasse una somma, tanto che l'avv. Zambelli non ha abbandonato il giudizio e ha sol- lecitato la Corte a formulare una proposta transattiva. Ne consegue che, in virtù della clauso-
8 la risolutiva espressa, l'accordo del 18.09.2024 si è risolto automaticamente alla scadenza del 31.05.2025 ed è rimasto privo di efficacia (salvo l'obbligo, estraneo al presente giudizio, di restituzione delle somme incassate dall'avv. Zambelli). La risoluzione ipso jure e conse- guente inefficacia dell'accordo implicano che questa Corte non se ne debba occupare sotto nessun profilo.
11. L'appello va perciò respinto. Le stesse ragioni che giustificano la compensazione delle spese di primo grado inducono a compensare anche quelle di appello.
12. Sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte delle appellanti di un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, sezione quarta civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e , nei confronti del Condominio Parte_1 Parte_2 Parte_4
di Via Manzoni 184 in Napoli, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 28.10.2022 n. 9583, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara interamente compensate le spese del presente grado;
c) dà atto che sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , Parte_1 Parte_5
[...
e , di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unifica- Parte_4
to.
Così deciso in Napoli il 17 dicembre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
9
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 5129\2022 RG in materia di condominio (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 28.10.2022 n. 9583) vertente tra
, c.f. , c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
, c.f. rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Zambelli, c.f. Parte_3 C.F._3
appellanti C.F._4
e
Condominio di Via Manzoni 184 in Napoli, c.f. in persona dell'amministratore P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pages, c.f. , CP_1 C.F._5
appellato
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 16.12.2025.
La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 16.12.2025 con rinuncia delle par- ti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Corte osserva quanto segue.
1. e , nude proprietarie di un appartamento in Napoli, nel Parte_1 Parte_2
Condominio di Via Manzoni 184, e , usufruttuaria, convennero in giudizio il Con- Parte_4
dominio per sentir annullare la deliberazione della “assemblea straordinaria parziale” assun-
1 ta il 29.01.2020 su un ordine del giorno – “atto di citazione famiglia;
nomina del le- Pt_1
gale; discussione e deliberazione” – relativo a un contenzioso promosso dalle attrici in segui- to e a causa di infiltrazioni subite dal loro appartamento. L'invalidità della delibera derivava, nella prospettazione delle attrici, dalla mancata convocazione delle medesime, circostanza poi ammessa dallo stesso Condominio e ormai pacifica. Il Condominio aveva ritenuto che l'argomento posto all'ordine del giorno legittimasse l'esclusione delle attrici dalla riunione, perché vertente su questioni rispetto alle quali le attrici erano controparti in giudizio.
2. Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Napoli, con sentenza 28.10.2022 n. 9583, ha annullato la delibera e ha compensato le spese.
In motivazione, per quanto ancora interessa in appello, il Tribunale ha osservato che «sus- sistono motivi eccezionali per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti ex art. 92, secondo comma, c.p.c., tenuto conto della peculiarità del giudizio, della natura delle si- tuazioni giuridiche coinvolte, degli orientamenti giurisprudenziali divergenti, della condotta processuale del condominio nel giudizio presso il Tribunale di Napoli n. r.g. 25858/2019, il quale con successiva delibera del 06/06/2022 ha approvato la proposta conciliativa formula- ta dal Giudicante ex art. 185-bis c.p.c. (v. ordinanza del 13/05/2022, allegata agli atti del fa- scicolo di parte convenuta), relativamente ai giudizi aventi rg. nn. 25858/2019, 2983/2018,
7653/2019, 883/2020 (proposta peraltro accettata da parte attrice limitatamente alla sorte capitale come risulta dal verbale di causa del 3/10/2022, allegato al fascicolo degli attori), incardinati dalle attrici contro il convenuto condominio per il risarcimento dei danni derivanti dalle infiltrazioni d'acqua nell'appartamento di proprietà, a causa della cattiva manutenzio- ne del terrazzo di copertura e delle fatiscenti condizioni dell'intonaco lungo le facciate del fabbricato, nonché a causa dei lavori finalizzati ad eliminare le cause delle infiltrazioni».
3. , e hanno proposto appello, rassegnando le Parte_1 Parte_2 Parte_4
seguenti conclusioni: «1) condannare il Condominio appellato (…) al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri forensi vigenti, ra- tione temporis (…). 2) Condannare il Condominio appellato (…) al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio (…)».
4. Si è costituito il Condominio e ha così concluso: «- in via preliminare (…), accertare e di- chiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto per i motivi del presente atto e, per l'effetto - confermare la sentenza n. 9583/2022 del 28.10.2022 (…), e di conseguenza -
2 condannare l'appellante, anche ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, alla rifusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. - In subordine, in caso di accoglimento dell'appello, si chiede compensare le spe- se di lite del presente giudizio tra le parti tenuto conto della condotta processuale delle parti nonché degli orientamenti giurisprudenziali divergenti».
5. Con note di trattazione per l'udienza del 4.04.2023, depositate il 3.04.2023, le appellanti hanno eccepito il difetto assoluto dei poteri di rappresentanza e difesa in capo all'avv.
[...]
costituitosi in appello per il Condominio, laddove sarebbe venuta meno la no- CP_2
mina assembleare, non rinnovata né ratificata da alcuna successiva deliberazione assem- bleare.
6. Con ordinanza del 6.04.2023, il collegio ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.11.2024, rinviata d'ufficio prima al 17.06.2025, poi al 9.12.2025.
7. Il 13.11.2025 il procuratore delle appellanti ha depositato istanza di trattazione in pre- senza, atteso che “recentemente, e comunque nelle more del giudizio, sono intervenuti fatti rilevanti inerenti i tentativi di definizione bonaria posti in essere tra le parti”: “più specifica- mente, le parti avevano trovato un'intesa transattiva, come evincesi dal verbale di assemblea del 18.09.2024”. L'istanza è stata accolta con provvedimento in data 1.12.2025, sicché l'u- dienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in presenza il 16.12.2025.
Nella stessa data il Condominio ha depositato la deliberazione – assunta in sede di assem- blea straordinaria parziale del 7.07.2023 – di ratifica del mandato all'avv. Francesco Pages per il presente giudizio di appello. Ha depositato anche la relativa procura ad litem.
Tale produzione documentale consente di ritenere superata l'eccezione di difetto assoluto dei poteri di rappresentanza e difesa in capo all'avv. Pages.
8. Sostengono le appellanti che la sentenza impugnata sia errata nella parte in cui, in viola- zione del principio della soccombenza, ha ritenuto sussistere “eccezionali ragioni” per l'inte- grale compensazione delle spese.
In particolare:
-- non vi è stata soccombenza reciproca;
-- la questione non presentava alcun profilo di novità (“fattispecie tipica di omessa convoca- zione di un condomino a partecipare all'assemblea condominiale… dalla quale pacificamente scaturisce l'annullamento della deliberazione adottata”);
3 -- nessun mutamento di giurisprudenza è intervenuto sulle questioni dirimenti;
-- la sentenza impugnata non indica le ragioni, diverse da quelle tipizzate dall'art. 92 cpv., che giustifichino la compensazione;
-- soltanto apparente è la motivazione che fa riferimento alla “natura delle situazioni giuridi- che coinvolte”, agli “orientamenti giurisprudenziali divergenti” (non indicati) e alla “condotta processuale del condominio” tenuta in altre controversie, la cui valutazione è riservata al giudice investito di quei giudizi.
Ragioni della decisione
9. L'appello è infondato.
9.1. Va premesso che il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. consente al giudice di compensa- re le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Corte cost. 19.04.2018 n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta dispo- sizione “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ra- gioni”. Ha chiarito in motivazione che “la prevista ipotesi del mutamento della giurispruden- za su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Questa evenienza sopravvenuta –
che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può an-
che riguardare la giurisprudenza di merito – non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto”. Aggiunge la Consulta
che “il fondamento sotteso a siffatta ipotesi – che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» – sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle par- ti”. “Ma tale ratio” – si legge ancora in motivazione – “può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in ge- nerale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre
4 analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono esse- re rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia”.
“Ciò può predicarsi” – spiega ancora la richiamata pronuncia – “anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata – l'assoluta novità della questione – che è riconducibi- le, più in generale, a una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incer- tezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
9.2. Nel ritenere che la questione sottoposta al Tribunale integri semplicemente una “fatti- specie tipica di omessa convocazione di un condomino a partecipare all'assemblea condomi- niale (…) dalla quale pacificamente scaturisce l'annullamento della deliberazione adottata”, le appellanti mostrano di trascurare il profilo peculiare della vicenda, costituito dal fatto che l'assemblea “parziale” (cioè con esclusione delle condòmine appellanti) era stata convocata per deliberare in merito alla difesa in giudizio (e nomina del difensore) nella causa intentata contro il Condominio proprio da quelle condòmine.
Le appellanti – forti della sentenza di primo grado, non impugnata dal Condominio – non si pongono il problema se la menzionata peculiarità (non il caso generale dell'omessa convoca- zione per un'assemblea totalitaria) possa avere incidenza non solo e non tanto sulla decisio- ne di merito (ad esse risultata favorevole) ma quale grave ed eccezionale ragione che possa giustificare la compensazione delle spese in base al combinato disposto dell'art. 92 cpv.
c.p.c. e di Corte cost. 77\2018, come ha ritenuto il Tribunale, riferendosi espressamente alla
“peculiarità del giudizio” (da intendersi nel senso che abbiamo detto) e alla “natura delle si- tuazioni giuridiche coinvolte”.
Ma quel che più rileva è l'ulteriore riferimento del Tribunale a “orientamenti giurispruden- ziali divergenti”, che sono apprezzabili dalla Corte pur se la sentenza impugnata non men- zioni gli estremi di specifiche pronunce di legittimità o di merito, ove configurino una situa- zione di oggettiva incertezza del quadro giurisprudenziale di riferimento, sottratta alla di- sponibilità delle parti, che si trovino a confrontarsi, nell'arco del processo, con mutevoli orientamenti sulle questioni dirimenti, come ben spiegato da Corte cost. 77\2018.
Sta di fatto che è tutt'altro che pacifico che l'omessa convocazione del condomino – con-
5 trointeressato all'ordine del giorno della riunione – implichi l'annullabilità della delibera, tan- to è vero che “in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, ve- nendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unica- mente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all'as- semblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibe- ra per omessa, tardiva o incompleta convocazione” [principio di diritto testualmente espres- so da Cass. ord.
2.02.2023 n. 3192].
L'ordinanza della Corte di legittimità, intervenuta in pendenza del presente giudizio di gra- vame, confermava le sentenze del Tribunale e della Corte d'appello di Genova, testimoni di un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito, della quale è lecito tener con- to, ai nostri fini, anche a giudizio di Corte cost. 77\2018 più volte citata.
Il caso concreto era perfettamente identico al nostro: si trattava di una deliberazione ap- provata dall'assemblea unicamente per assumere la determinazione di resistere in giudizio a fronte della notifica di un atto di citazione dinanzi al giudice da parte di un condomino che lamentava infiltrazioni nella sua proprietà esclusiva.
Spiega l'ordinanza della Suprema Corte che “l'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., a seguito della riformulazione operatane dalla legge n. 220/2012, precisa che, in caso di avviso omes- so, tardivo o incompleto degli aventi diritto, la deliberazione adottata è annullabile, ma su istanza (soltanto) dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. La Riforma del
2012 ha così tratto le necessarie conseguenze sotto il profilo processuale dalla sistemazione della fattispecie dell'omessa convocazione nell'ambito dei rimedi sostanziali operata da Cass.
Sez. Unite, 07/03/2005, n. 4806, spettando la legittimazione alla domanda di annullamento solo alla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge (si vedano anche Cass. Sez. 2,
23/11/2016, n. 23903; Cass. Sez. 2, 18/04/2014, n. 9082; Cass. Sez. 2, 13/05/2014, n. 10338).
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, allora, nell'ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in con- trasto tra loro (…)”.
“La considerazione di tale scissione della compagine condominiale in due gruppi di parteci-
6 panti, portatori di contrapposti interessi, in quanto gli uni promotori dell'azione su cui si deb- ba deliberare e l'altro o gli altri (…) destinatari di tale azione che il condominio voglia intenta- re, non può non determinare implicazioni sullo stesso diritto di partecipare all'assemblea, sul modello di quanto avviene in situazioni di condominio parziale, ragion per cui si modifica la stessa composizione del collegio e delle maggioranze (arg. da Cass. Sez. 2, 27/09/1994, n.
7885)”.
“La fattispecie che vede, in relazione alla delibera assembleare volta a promuovere una lite o a resistere ad una domanda, uno o più condomini controparti processuali dei restanti par- tecipanti al condominio, non va pertanto ricondotta alla disciplina del conflitto di interessi
(…), estesa dall'art. 2373 c.c., giacché quest'ultimo si manifesta soltanto in sede di assemblea al momento dell'esercizio del potere deliberativo e verte sul contrasto tra l'interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune all'intera collettività e perciò anche a lui stesso, il che induce a computare quest'ultimo ai fini sia del "quorum" costitutivo che di quel- lo deliberativo, salva la sola facoltà di astenersi dall'esercitare il diritto di voto (Cass. Sez. 2,
28/09/2015, n. 19131). Viceversa, con riguardo alla deliberazione assembleare relativa alla controversia tra il condominio ed il singolo condomino, quest'ultimo, come detto, si pone co- me portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale”.
Di particolare interesse, ai nostri fini, è la chiara distinzione tra l'ipotesi in esame e quella ben diversa del “potenziale conflitto di interessi”, a cui si riferiscono invece Cass. 30.01.2002
n. 1201, Cass. 28.09.2015 n. 19131 e, in motivazione, Cass. ord. 25.01.2018 n. 1849. Al netto di tali pronunce, erroneamente accostate al caso in esame, questo – o meglio, la “questione dirimente” che vi è sottesa – si presentava, al momento della decisione di primo grado (e fi- no a Cass. 3192\2023), privo di alcuna copertura nomofilattica (in un senso o nell'altro) da parte della Suprema Corte. Sicché appare ben giustificata – alla luce di Corte cost. 77\2018 più volte citata – l'integrale compensazione delle spese (come disposta dal Tribunale) sotto il profilo della “assoluta novità della questione” e comunque della “oggettiva e marcata incer- tezza, non orientata dalla giurisprudenza”.
10. Con l'istanza di trattazione in presenza del 13.11.2025, l'avv. Zambelli, di parte appel- lante, ha depositato il verbale di assemblea condominiale del 18.09.2024, da cui si evince che “le parti avevano trovato un'intesa transattiva” (così l'istanza).
Con nota di trattazione scritta del 1.12.2025, il Condominio riferisce che “le parti in data
7 18.09.2024 si accordavano bonariamente, senza alcun riconoscimento delle situazioni di fat- to e/o di diritto dedotte come oggetto della controversia inter partes e al solo scopo di evita- re l'alea del giudizio, con il pagamento del condominio della somma omnia complessiva di €
11.000,00 in favore dell'Avv. Zambelli a titolo di compensi professionali a tacitazione di en- trambi i gradi di giudizio, come da copia dei bonifici disposti (…). Ciò nonostante l'avv.
[...]
CP_ in data 3.07.2025 ovvero successivamente l'incasso di tutta la somma pattuita, dichiara- va di non ritenere più validi gli accordi intercorsi nell'assemblea del 18.09.2024 a seguito del- lo sforamento di pochi giorni del pagamento del settimo e ultimo rateo”.
In occasione della discussione orale del 16.12.2025, l'avv. Zambelli ha confermato di non ritenere più vincolante l'accordo del 18.09.2024 proprio per le ragioni esposte dall'avv. Pages
e ha invitato la Corte “a effettuare una proposta transattiva dichiarandosi disponibile a rece- pirla, anche mediante un frazionamento dei pagamenti da eseguire” (così il verbale di udien- za).
In altri termini, l'avv. Zambelli sostiene, come precisato anche nella discussione orale, che l'accordo transattivo prevedeva un termine essenziale, decorso il quale si sarebbe risolto au- tomaticamente in caso di mancato o incompleto pagamento.
Sulla presenza nell'accordo di una clausola risolutiva espressa l'avv. Zambelli ha perfetta- mente ragione. Infatti si legge, sul punto 6 all'o.d.g. e a pag. 4 del verbale di assemblea del
18.09.2024: “È presente l'avv. Zambelli personalmente il quale illustra la sua Pec di richiesta dei compensi di €uro 12.687,00# oltre Iva e Cpa. L'Assemblea chiede all'avv. Zambelli una ri- duzione di quanto richiesto. L'avv. Zambelli manifesta la disponibilità a una riduzione dell'im- porto complessivo a €uro 11.000,00# omniacomprensivo di esborsi e oneri fiscali. Dichiara al- tresì di concedere una dilazione del predetto importo entro e non oltre il 31 maggio 2025 termine da considerarsi essenziale per espresso accordo tra le parti (…). Ne consegue che per espresso accordo tra le parti l'eventuale mancato saldo comporterà la risoluzione ipso iure dell'accordo e quindi la facoltà di invocare i parametri di Legge. L'avv. Zambelli si impe- gna ad abbandonare il giudizio a seguito dell'effettivo pagamento. L'Assemblea (…) accetta la riduzione, approva la proposta transattiva con le modalità espresse dall'avv. Zambelli”.
È pacifico che il termine del 31.05.2025 per l'integrale pagamento non sia stato rispettato;
che residuasse una somma, tanto che l'avv. Zambelli non ha abbandonato il giudizio e ha sol- lecitato la Corte a formulare una proposta transattiva. Ne consegue che, in virtù della clauso-
8 la risolutiva espressa, l'accordo del 18.09.2024 si è risolto automaticamente alla scadenza del 31.05.2025 ed è rimasto privo di efficacia (salvo l'obbligo, estraneo al presente giudizio, di restituzione delle somme incassate dall'avv. Zambelli). La risoluzione ipso jure e conse- guente inefficacia dell'accordo implicano che questa Corte non se ne debba occupare sotto nessun profilo.
11. L'appello va perciò respinto. Le stesse ragioni che giustificano la compensazione delle spese di primo grado inducono a compensare anche quelle di appello.
12. Sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte delle appellanti di un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, sezione quarta civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e , nei confronti del Condominio Parte_1 Parte_2 Parte_4
di Via Manzoni 184 in Napoli, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 28.10.2022 n. 9583, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara interamente compensate le spese del presente grado;
c) dà atto che sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , Parte_1 Parte_5
[...
e , di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unifica- Parte_4
to.
Così deciso in Napoli il 17 dicembre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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