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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
1^ Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3110 / 2024 R.G. V.G. promosso con ricorso congiunto da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Pietro Pizzo del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio nel suo studio in Legnano (MI)
Via San Domenico n. 1 in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio in persona del dott. ______________________________
Posta in decisione all'udienza del 27/01/2025
Conclusioni per il PM.: conclude per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis n. 49-51 c.p.c. depositato presso la
Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio i ricorrenti chiedevano che, decorso il termine di legge, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dai medesimi contratto in data 11/12/2004 in San OR ON (MI),
iscritto nei Registri di Stato Civile del Comune di San OR ON al n. 24 parte 2
serie A - anno 2004.
Precisavano:
A) che dall'unione sono nati i figli: - nato a [...] il [...] - non Per_1
ancora economicamente autosufficiente, ed i gemelli e - nati a Per_2 Per_3
Varese il 09/09/2010;
B) che i coniugi vivono legalmente separati dalla data di comparizione avanti il
Presidente del Tribunale di Busto Arsizio nel corso del giudizio di separazione consensuale conclusosi con sentenza n. 413 del 25/06/2024;
C) che non avevano più ripreso la convivenza sicché era da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Indicavano quindi compiutamente le condizioni regolative dei rapporti personali ed economici.
Il Pubblico ministero, presa visione del ricorso, concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda.
All'udienza fissata avanti al Giudice delegato dal Collegio i ricorrenti confermavano la circostanza riferita e chiedevano l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Pag. 2 di 7 I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in San OR ON (MI) in data
11/12/2004.
Essi sono legalmente separati dall'epoca in cui sono comparsi avanti al Presidente del
Tribunale di Busto Arsizio nella procedura di separazione personale.
La separazione è stata dichiarata con sentenza in data 25/06/2024.
Le predette circostanze sono state provate documentalmente.
Inoltre, i ricorrenti hanno concordemente dichiarato di non essersi mai riconciliati.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898.
Dalle concordi dichiarazioni dei ricorrenti va ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, applicato l'art. 3 N. 2, della lettera B) della legge n. 898/70
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San OR ON (MI) in data 11/12/2004 tra e atto trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registri di Stato Civile del Comune di San OR ON al n. 24 parte 2 serie A - anno
2004 alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti, i quali si dichiarano economicamente autosufficienti, nulla dovranno l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile.
Pag. 3 di 7 2. I figli minorenni e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_2 Per_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il collocamento prevalente dei figli minorenni è presso la madre. Alla sig.ra Pt_2
viene assegnata la dimora coniugale ubicata nel Comune di San OR ON (MI) in
Via Divisione Sforzesca n. 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi (incluso maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autonomo), ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Resta inteso che l'assegnazione della casa familiare dipende esclusivamente dall'interesse dei figli al mantenimento di una stabilità, per cui – fatti salvi eventuali futuri diversi accordi tra i ricorrenti – il diritto all'assegnazione verrà meno automaticamente al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti e tre i figli o nel caso in cui gli stessi per qualsiasi ragione non dovessero più abitare in via prevalente presso l'immobile. Resta altresì inteso che la sig.ra si impegna a non convivere stabilmente presso l'abitazione con persone Pt_2
diverse dai figli, senza l'espresso previo consenso del sig. quale Pt_1
comproprietario dell'immobile.
4. Il padre terrà con sé i figli:
Pag. 4 di 7 • a weekend alternati, dal sabato mattina (o anche dal venerdì sera, previ gli opportuni accordi) alla domenica sera, con gli orari di prelievo e rientro che potranno essere concordati di volta in volta tra i genitori;
• due giorni alla settimana che potranno essere individuati di volta in volta in considerazione dei turni di lavoro del sig. e degli impegni dei figli, Pt_1
anche in considerazione dell'età degli stessi;
• per metà delle vacanze natalizie scolastiche, ad anni alterni, in modo che i figli trascorrano con un genitore il periodo intercorrente dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30/12, e con l'altro il periodo dal 31/12 fino alla fine delle vacanze scolastiche;
• per l'intero periodo delle vacanze Pasquali, ad anni alterni;
• tre settimane anche non continuative nel corso delle vacanze scolastiche estive,
da concordare ogni anno indicativamente entro il 31 Marzo;
• Resta inteso che i coniugi potranno di volta in volta concordare soluzioni diverse rispetto a quanto sopra pattuito, in considerazione dei buoni rapporti e dell'età
dei figli.
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di di mantenimento per i figli, Pt_1 Pt_2
un importo complessivo di € 600,00= (pari ad € 200,00 per ogni figlio) per dodici mensilità, tramite bonifico bancario da effettuarsi in via anticipata entro il giorno 7 del mese. Il predetto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Il
contributo sarà proporzionalmente ridotto al raggiungimento dell'autosufficienza economica di uno o più figli.
Pag. 5 di 7 6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati
di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, da intendersi qui integralmente richiamate.
7. L'intero ammontare dell'assegno unico universale sarà percepito dalla sig.ra Pt_2
in quanto genitore collocatario in via prevalente dei figli minorenni.
8. I coniugi continueranno a contribuire ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle rate di mutuo. A tal fine manterranno acceso il conto corrente cointestato, sul quale le rate di mutuo sono addebitate, avendo cura di alimentarlo per il buon esito degli addebiti delle rate mensili di mutuo. Resta nella facoltà dei ricorrenti concordare una diversa soluzione nel caso, ad esempio, di ottenimento della surroga del mutuo ovvero di decisione condivisa di vendere l'immobile ed estinguere il mutuo.
9. I ricorrenti contribuiranno al 50% al pagamento delle spese condominiali assegnato alla sig.ra mentre quest'ultima sosterrà le spese relative alle utenze domestiche. Pt_2
Quanto alla il sig. contribuirà nella misura di 1/3 (un terzo). CP_1 Pt_1
10. I ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
11. I ricorrenti rinunciano fin d'ora ad impugnare l'emananda sentenza.
Dichiara compensate le spese di lite.
manda
la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N.
Pag. 6 di 7 Dà atto che le parti hanno rinunziato all'impugnazione della sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del
__________24.2.2025_____________
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1238 e successive modifiche.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
1^ Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3110 / 2024 R.G. V.G. promosso con ricorso congiunto da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Pietro Pizzo del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio nel suo studio in Legnano (MI)
Via San Domenico n. 1 in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio in persona del dott. ______________________________
Posta in decisione all'udienza del 27/01/2025
Conclusioni per il PM.: conclude per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis n. 49-51 c.p.c. depositato presso la
Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio i ricorrenti chiedevano che, decorso il termine di legge, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dai medesimi contratto in data 11/12/2004 in San OR ON (MI),
iscritto nei Registri di Stato Civile del Comune di San OR ON al n. 24 parte 2
serie A - anno 2004.
Precisavano:
A) che dall'unione sono nati i figli: - nato a [...] il [...] - non Per_1
ancora economicamente autosufficiente, ed i gemelli e - nati a Per_2 Per_3
Varese il 09/09/2010;
B) che i coniugi vivono legalmente separati dalla data di comparizione avanti il
Presidente del Tribunale di Busto Arsizio nel corso del giudizio di separazione consensuale conclusosi con sentenza n. 413 del 25/06/2024;
C) che non avevano più ripreso la convivenza sicché era da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Indicavano quindi compiutamente le condizioni regolative dei rapporti personali ed economici.
Il Pubblico ministero, presa visione del ricorso, concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda.
All'udienza fissata avanti al Giudice delegato dal Collegio i ricorrenti confermavano la circostanza riferita e chiedevano l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Pag. 2 di 7 I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in San OR ON (MI) in data
11/12/2004.
Essi sono legalmente separati dall'epoca in cui sono comparsi avanti al Presidente del
Tribunale di Busto Arsizio nella procedura di separazione personale.
La separazione è stata dichiarata con sentenza in data 25/06/2024.
Le predette circostanze sono state provate documentalmente.
Inoltre, i ricorrenti hanno concordemente dichiarato di non essersi mai riconciliati.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898.
Dalle concordi dichiarazioni dei ricorrenti va ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, applicato l'art. 3 N. 2, della lettera B) della legge n. 898/70
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San OR ON (MI) in data 11/12/2004 tra e atto trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registri di Stato Civile del Comune di San OR ON al n. 24 parte 2 serie A - anno
2004 alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti, i quali si dichiarano economicamente autosufficienti, nulla dovranno l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile.
Pag. 3 di 7 2. I figli minorenni e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_2 Per_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il collocamento prevalente dei figli minorenni è presso la madre. Alla sig.ra Pt_2
viene assegnata la dimora coniugale ubicata nel Comune di San OR ON (MI) in
Via Divisione Sforzesca n. 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi (incluso maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autonomo), ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Resta inteso che l'assegnazione della casa familiare dipende esclusivamente dall'interesse dei figli al mantenimento di una stabilità, per cui – fatti salvi eventuali futuri diversi accordi tra i ricorrenti – il diritto all'assegnazione verrà meno automaticamente al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti e tre i figli o nel caso in cui gli stessi per qualsiasi ragione non dovessero più abitare in via prevalente presso l'immobile. Resta altresì inteso che la sig.ra si impegna a non convivere stabilmente presso l'abitazione con persone Pt_2
diverse dai figli, senza l'espresso previo consenso del sig. quale Pt_1
comproprietario dell'immobile.
4. Il padre terrà con sé i figli:
Pag. 4 di 7 • a weekend alternati, dal sabato mattina (o anche dal venerdì sera, previ gli opportuni accordi) alla domenica sera, con gli orari di prelievo e rientro che potranno essere concordati di volta in volta tra i genitori;
• due giorni alla settimana che potranno essere individuati di volta in volta in considerazione dei turni di lavoro del sig. e degli impegni dei figli, Pt_1
anche in considerazione dell'età degli stessi;
• per metà delle vacanze natalizie scolastiche, ad anni alterni, in modo che i figli trascorrano con un genitore il periodo intercorrente dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30/12, e con l'altro il periodo dal 31/12 fino alla fine delle vacanze scolastiche;
• per l'intero periodo delle vacanze Pasquali, ad anni alterni;
• tre settimane anche non continuative nel corso delle vacanze scolastiche estive,
da concordare ogni anno indicativamente entro il 31 Marzo;
• Resta inteso che i coniugi potranno di volta in volta concordare soluzioni diverse rispetto a quanto sopra pattuito, in considerazione dei buoni rapporti e dell'età
dei figli.
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di di mantenimento per i figli, Pt_1 Pt_2
un importo complessivo di € 600,00= (pari ad € 200,00 per ogni figlio) per dodici mensilità, tramite bonifico bancario da effettuarsi in via anticipata entro il giorno 7 del mese. Il predetto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Il
contributo sarà proporzionalmente ridotto al raggiungimento dell'autosufficienza economica di uno o più figli.
Pag. 5 di 7 6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati
di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, da intendersi qui integralmente richiamate.
7. L'intero ammontare dell'assegno unico universale sarà percepito dalla sig.ra Pt_2
in quanto genitore collocatario in via prevalente dei figli minorenni.
8. I coniugi continueranno a contribuire ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle rate di mutuo. A tal fine manterranno acceso il conto corrente cointestato, sul quale le rate di mutuo sono addebitate, avendo cura di alimentarlo per il buon esito degli addebiti delle rate mensili di mutuo. Resta nella facoltà dei ricorrenti concordare una diversa soluzione nel caso, ad esempio, di ottenimento della surroga del mutuo ovvero di decisione condivisa di vendere l'immobile ed estinguere il mutuo.
9. I ricorrenti contribuiranno al 50% al pagamento delle spese condominiali assegnato alla sig.ra mentre quest'ultima sosterrà le spese relative alle utenze domestiche. Pt_2
Quanto alla il sig. contribuirà nella misura di 1/3 (un terzo). CP_1 Pt_1
10. I ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
11. I ricorrenti rinunciano fin d'ora ad impugnare l'emananda sentenza.
Dichiara compensate le spese di lite.
manda
la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N.
Pag. 6 di 7 Dà atto che le parti hanno rinunziato all'impugnazione della sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del
__________24.2.2025_____________
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1238 e successive modifiche.