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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3656 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente est. dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 6505 del ruolo generale dell'anno 2022 tra
P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. prof. Massimo Confortini, dall'Avv. Sante Ricci e dall'Avv. Filippo Di Peio;
- appellante
e
Controparte_1
(P. IVA
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Aiello;
- appellata
avverso sentenza Tribunale di Roma n. 16481 dell'anno 2022
Oggetto: vendita di cose mobili
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA
DECISIONE
1. Veniva impugnata da la sentenza Parte_1 in epigrafe del Tribunale di Roma n. 16481/2022.
2. Resisteva Controparte_1 Controparte_1
;
[...]
3. All'udienza del 18 gennaio 2023 parte appellante insisteva nella propria richiesta di inibitoria e parte appellata si opponeva;
la Corte rigettava l'istanza di inibitoria per il difetto dei requisiti previsti dalla legge e rinviava all'udienza del 19 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni.
4. Tale udienza veniva differita, il 6 marzo 2025, con decreto del Presidente, all'udienza del 3 giugno 2026;
5. Con istanza congiunta depositata in data 24 marzo 2025, le parti chiedevano l'anticipazione dell'udienza premettendo di aver composto transattivamente la lite, convenendo la mancata comparizione alle successive udienze ai fini dell'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c.;
6. In accoglimento della predetta istanza, la Corte anticipava l'udienza al 14 maggio 2025, prevedendo lo svolgimento della stessa in trattazione scritta;
7. All'udienza del 14 maggio 2025 nessuna parte depositava note scritte e la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
8. La mancata comparizione (qui deposito di note scritte) delle parti a seguito di rinvio disposto ex art. 309 c.p.c. e regolarmente comunicato comporta l'estinzione del giudizio, da dichiararsi con sentenza ex art. 307, ultimo comma, c.p.c..
9. Sul regime delle spese provvede l'art. 310, ultimo comma, c.p.c..
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P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16481
[...] dell'anno 2022, così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, li 21 maggio 2025
Il presidente estensore
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