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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/06/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2229/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 2229 dell'anno 2021 e vertente
TRA
C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Cassese presso il cui studio, sito in Roma alla via Marcantonio Colonna n. 7, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- opponente
CONTRO
C.F. ) e per essa, quale mandataria la Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 già (C.F. , rappresentata e difesa in
[...] Controparte_3 P.IVA_3 questo procedimento dall'avv. prof. Stefano D'Ercole ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ilaria Sciarra, sito in Terni, Via Nazario Sauro, n. 3;
- opposta
Controparte_4
- terza chiamata ex art. 102 c.p.c., contumace OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, 1 co., c.p.c.)
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza con note scritte depositate ex artt. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20/10/2021, la Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la er ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutività del titolo esecutivo per i motivi tutti in premessa;
in via principale - dichiarare che non Controparte_1 ha diritto di procedere all'esecuzione forzata;
- dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia del precetto come sopra indicato;
- condannare la parte opposta al rimborso delle spese a favore dell'opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge (15% spese generali,
CPA e IVA)”.
1.1. A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva che: - con contratto di mutuo ipotecario fondiario in data 28 marzo 2006 e successivo atto di frazionamento, erogazione e quietanza con preammortamento e riduzione dell'ipoteca, in data 21 ottobre 2008, la NC LA di Novara oggi NC PM aveva concesso alla la somma di € 2.450.000,00 debitamente suddivisa in n. Controparte_4
36 quote di mutuo frazionate su ogni singolo appartamento da quest'ultima edificato;
- che, con atto di compravendita datato 22 giugno 2009, aveva acquistato dalla tra gli altri, n. Controparte_4
2 appartamenti da quest'ultima edificati ed interessati dalle quote n. 4 e 7 del predetto mutuo, rispettivamente, per euro 113.000,00 e per euro 45.000,00, accollandoselo a titolo di saldo del prezzo pattuito per la compravendita;
- che, nell'atto, le parti avevano accettato espressamente “senza riserva o eccezioni tutte le clausole e condizioni” che regolavano i rapporti di mutuo (art. 2); - in data 19 marzo
2010 la NC LA di Novara le aveva richiesto copia della documentazione necessitante all'Istituto per il perfezionamento delle procedure di accollo, che veniva poi consegnata alla segreteria di Area della ex NC LA di Novara di via Ludovisi 46 - Roma.
A tal riguardo, l'opponente contestava: - di essere stata costretta, ad ogni scadenza semestrale, a recarsi presso la NC UA a ritirare la stampa delle cedole dei ratei da pagare, ancora intestate alla venditrice e di non aver mai ricevuto quietanza di pagamento, in violazione Controparte_4 dell'art. 15, comma 1, lettera b e comma 1-ter del TUIR e dell'art. 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 e con conseguente impossibilità di provvedere alla detrazione contabile degli interessi passivi che fiscalmente ogni anno andavano prescritti senza la relativa quietanza di pagamento da poter contabilizzare fiscalmente;
- che, a far data dalla scadenza semestrale del 31.12.2012, la NC LA di Novara aveva omesso di consegnarle anche le cedole con l'importo da pagare, adducendo di aver trasferito tali mutui alla sua consorella NC LA Soc. Coop.; - di trovarsi nell'impossibilità rivendere tali immobili non potendo accollare all'acquirente i mutui in questione a causa della mancata consegna da parte dell'Istituto UA dell'attestazione recante il monte capitale rimanente a saldo dei
2 mutui, al netto di tutti i pagamenti da lei effettuati;
- che, dopo essere stata notiziata dai dirigenti del
NC PM del mancato perfezionamento dell'accollo e dell'intervenuto passaggio a sofferenza del credito, con contestuale cessione della posizione alla aveva inoltrato formale Controparte_1 reclamo al NC PM, il quale, in data 11.11.2020, le aveva falsamente risposto che né lei, né la avevano mai notificato all'Istituto UA l'avvenuta compravendita con Controparte_4
l'accollo, per cui la pratica di accollo non era stata mai avviata e ogni bonifico ricevuto era stato imputato in accredito all'estratto in sofferenza della Controparte_4
Proseguiva l'opponente che l'asserita cessionaria del credito, oggi parte opposta, le aveva negato qualsiasi forma di soluzione della vertenza se non quella di effettuargli un versamento a saldo e stralcio del credito acquisito, a fronte della sua rinuncia all'esecuzione.
In ogni caso, la sino all'ultimo bonifico effettuato in data 01.10.2020, deduceva di aver Pt_1 continuato a versare sino al 01.10.2020 al NC PM una somma complessiva, per ambedue i mutui, pari ad euro 91.541,36.
A fronte delle suesposte risultanze in fatto, l'opponente eccepiva che la NC UA, nonostante avesse aderito all'accollo esterno non liberatorio del quale si dava atto nel contratto di compravendita:
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a) aveva poi omesso di consegnarle, come invece avrebbe dovuto, le relative quietanze dei pagamenti effettuati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del TUIR, procurandole così un danno pari alla quota degli interessi pagati che, sino al 01.10.2020, era pari ad € 21.400,00;
b) inoltre, la mancata consegna dell'attestazione attualizzata recante il monte capitale rimanente dei due mutui al netto dei pagamenti effettuati le aveva cagionato un danno relativo all'omessa conclusione di una vendita immobiliare in relazione alla quale aveva già stipulato un contratto preliminare in data 30 settembre 2019, perdendo la caparra ricevuta dalla promissoria acquirente, pari ad euro 70.000,00;
c) la mancata stipula le aveva cagionato anche un danno per mancato guadagno ammontante ad euro 83.000,00, oltre all'ulteriore ed eventuale danno derivante dall'impossibilità di investire detto introito in altre remunerative operazioni di compravendita immobiliare, ad essa aduse.
L'opponente precisava, inoltre, che, per i motivi in fatto ed in diritto già esposti, aveva citato innanzi al
Tribunale di Roma sia il NC PM che la nel giudizio avente R.G. 7748/2021 Controparte_5 assegnato alla XVII Sezione del dott. Carlomagno, con prossima udienza fissata in data 28/10/2021.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.02.2022 - in vista della prima udienza del 01.02.2022 - si costituiva in giudizio la chiedendo “- in via preliminare, Controparte_1 di respingere l'istanza di sospensione di esecutività del titolo esecutivo non sussistendone i requisiti di legge;
- nel merito, respingere tutte le domande proposte dalla Controparte_6 nel proprio atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 20.10.2021 alla CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque, non provate. Con vittoria di spese,
[...] competenze ed onorari di causa, oltre accessori dovuti come per legge”.
1.3. A tal fine esponeva che: - con atto del 28 marzo 2006, la Parte_2 aveva concesso alla un mutuo fondiario dell'importo originario di € Controparte_4
4.000.000,00, garantito da ipoteca;
- con atto del 21 ottobre 2008, le predette parti avevano ridotto l'importo del mutuo ad € 2.450.000,00 dando atto dell'intera erogazione di tale importo e frazionando il medesimo in quote corrispondenti alle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato edificato sul lotto di terreno ipotecato;
- per quanto rilevava, la quota n. 4 gravava sull'abitazione, identificata al fg.
129, mapp. 482, sub.11, cat. A/2, int. E2 e la quota n.7 gravava sull'abitazione, fg. 129, mapp. 482, sub.
16, cat. A/2, int. C1, tutte identificate al CRRII Terni, Strada Santa Maria Maddalena, che in caso di mancato pagamento era sua intenzione sottoporre a pignoramento;
- che la CP_4 Controparte_4 si era resa inadempiente non avendo effettuato il pagamento di numerose delle 40 rate di
[...] ammortamento scadute relative a 2 quote in cui è stato frazionato il suddetto mutuo, ovvero la n. 4 e la n. 7; - con lettera del 22.09.2011, era stato intimato il pagamento della complessiva somma debitoria, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento, l'istante avrebbe agito per il recupero forzoso del credito;
- la era decaduta dal beneficio del termine ex art. Controparte_4
1186 c.c. ed il contratto si era risolto ex lege in virtù dell'art. 40, II comma, D. Lgs. 385/93.
1.4. La esponeva, inoltre, che la propria legittimazione attiva derivava dalla cessione CP_1 effettuata in suo favore in data 28.12.2018 dal NC PM (a sua volta divenuta titolare del credito a seguito di due successive operazioni di fusione societarie), pubblicata ai sensi e per gli effetti del
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combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico NCrio, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 5.1.2019, oltre che risultante dalla dichiarazione resa dal NC
PM S.p.A. recante il NDG del debitore ceduto;
dal contratto di cessione e dalla lista dei rapporti ceduti.
1.5. Con riguardo agli inadempimenti eccepiti dall'opponente, la deduceva la propria CP_1 estraneità, essendo una mera cessionaria di crediti in blocco ed esponeva, inoltre, che la posizione della ra stata passata a sofferenza già in data 23.9.2011, a causa del CP_4 Controparte_4 mancato pagamento di numerose rate di mutuo. In ogni caso, al fine di dimostrare che la propria condotta era improntata ai canoni di buona fede e correttezza, esponeva che, in data 14.10.2020, dopo aver ricevuto la comunicazione da parte della del 14.10.2020, aveva riscontrato Parte_1 immediatamente la richiesta di parte attrice, evidenziando che il credito, ad oggi, vantato era pari ad euro
84.793,86 per il bene sub.11 e ad euro 39.676,78 per il bene sub.16, e allegando altresì gli estratti conto dai quali emergevano i versamenti eseguiti negli anni dalla Controparte_7
[...
. La eccepiva, inoltre, la genericità e l'assenza di prova dei danni dedotti dall'opponente, CP_1 sia per quando riguarda l'omessa stipula della vendita immobiliare, sia con riguardo all'impossibilità di fruire della detrazione degli interessi passivi del mutuo di cui all'art. 15, co. 1, lettera b) del TUIR, che riguardava i soli finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale.
1.7. Con ordinanza del 25.01.2022, il precedente giudice istruttore rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione del precetto.
1.8. In sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., parte opponente eccepiva ulteriormente l'assenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, in ragione a) del CP_1 mancato conteggio, nella somma indicata in precetto, delle somme da questa corrisposte e della conseguente indebita applicazione, a suo carico, degli interessi di mora, dei quali eccepiva anche la natura usuraria;
b) dell'ammissione, da parte del NC PM, nel suo atto di costituzione depositato innanzi al Tribunale di Roma, della mancata adesione all'accollo del mutuo, con conseguente conversione del citato accollo in accordo interno, non spendibile al fine di procedere esecutivamente nei suoi confronti.
1.9. In sede di seconda memoria istruttoria, parte opponente eccepiva, inoltre, che la validità del mutuo posto a fondamento del precetto opposto era inficiata da una serie di nullità rilevabili anche d'ufficio, ossia: a) l'illegittima ed occulta applicazione, da parte della NC UA, nel calcolo delle rate di finanziamento, del regime di capitalizzazione composta degli interessi, con conseguente determinazione di un tasso di interesse più alto di quello convenuto, non evincibile con certezza nel momento della stipulazione del contratto, il quale era, quindi, caratterizzato da un oggetto indeterminabile, oltre che da un meccanismo di anatocismo occulto;
b) l'indeterminabilità del tasso di interesse poiché calcolato con riferimento al tasso Euribor, viziato dall'illegittima intesa anticoncorrenziale tra alcune banche accertata con decisione della Commissione C(2013)8512/1 del 4 dicembre 2013; c) il superamento del limite dell'80% del valore dell'immobile previsto, per i mutui fondiari, dall'art. 38 TUB e dalla delibera CICR del 22.4.1995.
1.10. Successivamente, in data 11.01.2023, a seguito della nomina di un consulente tecnico d'ufficio
(incaricato di verificare la corrispondenza tra il tasso di interesse previsto in contratto e quello
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effettivamente praticato, nonché l'eventuale natura usuraria degli interessi, eccepita dall'opponente in sede di prima memoria istruttoria), l'opponente proponeva nuova istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e/o dell'esecuzione intrapresa, parimenti rigettata con ordinanza del 24.3.2023, poi confermata con ordinanza ex art. 669-terdecies c.p.c., depositata in data 17.05.2023 dal Collegio assegnatario del procedimento di reclamo.
1.11. In data 29.05.2023, il c.t.u., dott.ssa , depositava la c.t.u. contabile demandatale Persona_1 dal precedente giudice assegnatario del fascicolo.
In data 18.07.2024, la causa veniva assegnata alla scrivente giudice, la quale, con ordinanza del
03/10/2024, ritenendo la causa compiutamente istruita, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.10.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
1.12. In sede di precisazione delle conclusioni, parte opponente si riportava alla propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. ed eccepiva ulteriormente l'assenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata in virtù del mutuo fondiario posto a fondamento del precetto opposto, per assenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., deducendone la natura di mutuo condizionato, dal quale, quindi, non emergeva l'attualità dell'obbligazione restitutoria in capo alla UA.
1.13. In particolare, l'opponente precisava le proprie conclusioni “insistendo nell'accoglimento delle conclusioni così come formulate nell'atto introduttivo e precisate nella memoria ex art. 183, VI comma,
n.1 c.p.c., previa verifica della fondatezza dell'eccezione di mancanza di valido titolo esecutivo ex art.
474 c.p.c. e della mancanza di legittimazione della ad instaurare la procedura a Controparte_1 causa della mancata prova della titolarità del credito e della Controparte_2 all'intervenire nonché previa rimessione della causa in istruttoria e conseguente integrazione della
c.t.u. contabile al fine di effettuare ogni accertamento richiesto e sollecitato da parte opponente con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. nonché nei verbali e note sostitutive delle precedenti udienze
e, in particolare, quelle del 16 novembre 2023 e 10 settembre 2024; per gli effetti, Voglia il Tribunale di Terni, in accoglimento dell'opposizione, dichiarare che la società opposta non aveva titolo e, comunque, legittimazione ad instaurare la procedura esecutiva o, comunque, dichiararne l'estinzione.
In via subordinata, previa rimessione della causa in istruttoria e conseguente integrazione della c.t.u. contabile come sopra ribadito, Voglia accertare e dichiarare la legittima posizione contabile. Con condanna delle controparti alle spese di lite”.
1.14. Con ordinanza depositata in data 04.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.15. Successivamente, con ordinanza depositata in data 21/02/2025, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo con ordine ex art. 102 c.p.c. di integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato individuato nell'atto di precetto, mai citato nel Controparte_4 presente giudizio di opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c., nonostante fosse un litisconsorte necessario
(Cass. 4763/2019; v. anche Cass. 5 settembre 2011, n. 18113; Cass. 31 agosto 2011, n. 17875; Cass. 22 marzo 2011, n. 6546; Cass. 29 settembre 2004, n. 19652).
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1.16. Infine, all'udienza del 24.06.2025 le parti discutevano la causa che, previa dichiarazione di contumacia della veniva trattenuta in decisione ai sensi Controparte_4 dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
2. L'opposizione è soltanto parzialmente fondata, per le ragioni che seguono.
2.1. LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA LEVITICUS
In primo luogo, deve ritenersi sufficientemente provata, la legittimazione attiva di CP_1 quale cessionaria del credito posto a fondamento della procedura esecutiva.
Sin dalla comparsa di costituzione nel processo di opposizione a precetto, l'odierna reclamata ha, infatti, depositato: copia del contratto di mutuo fondiario del 28 marzo 2006, e successivo atto di frazionamento e riduzione del 21 ottobre 2008 (all.nn. 4 e 5 alla comparsa nel presente giudizio); estratto della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 05.01.2019 (all. 3); una dichiarazione di intervenuta cessione rilasciatale dalla cedente NC PM, con specifica indicazione del nome del debitore ceduto,
, del numero della pratica di cessione e del codice Controparte_4 identificativo del cliente, cd. “NDG” (all. 9), codici, questi ultimi, riscontrabili nell'elenco dei rapporti ceduti (all. 11) alla p. 26; infine, è stata prodotta copia, sia pure non firmata delle parti, del contenuto del contratto di cessione che si assume essere poi intervenuto tra NC PM s.p.a. e l'odierna reclamata.
Come già constatato dal Tribunale in sede di giudizio di reclamo ex artt. 615, co. 1, e 669-terdecies
c.p.c., la più recente giurisprudenza di legittimità considera, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario, sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr.
Cass. 3216/2025; Cass. 26127/2024; Cass. 4277/2023; Cass. 15884/2019; Cass. 31188/2017) ovvero, a fortiori, qualora alla copia della pubblicazione dell'avvenuta cessione sia annessa l'indicazione degli identificativi dei crediti ceduti (v. p. 26, all. 11 alla comparsa, ove è menzionato l' “NDG 2078696” associato al n. pratica “900023127” e, quindi, al debito per cui è causa, come evincibile dagli estratti conto in atti e dalla dichiarazione della cedente, v. all.ti 9 e 13 di parte opposta).
Nel caso di specie, nel citato estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 05.01.2019 è chiaramente riportato che “la società (il "Cessionario") […] nell'ambito di Controparte_1 un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da NC
PM S.p.A., (il "Cedente"), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 28 dicembre 2018 e con efficacia economica 30 giugno 2018 ed efficacia giuridica 28 dicembre 2018, ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, società di persone e società di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della
NC d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
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Circolare della NC d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto” (v. all. 4 alla comparsa).
Pertanto, già dall'avviso di cessione pubblicato in G.U., l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli ceduti è sufficientemente individuato, trattandosi di credito pacificamente passato “a sofferenza” nell'anno 2011 e, quindi, in periodo ricompreso in quello preso in considerazione dall'operazione di cartolarizzazione.
Inoltre, detta inclusione risulta ulteriormente comprovata dalla dichiarazione effettuata, a riguardo, dalla stessa cedente NC PM S.p.a. sia all'odierna opponente, con missiva dell'11.11.2020 (v. all. 7 all'opposizione), sia all'odierna opposta, con attestazione recante data 06.02.2020 (all. 9 alla comparsa;
in ordine al valore probatorio della dichiarazione della cedente cfr. Cass. 10200/2021, che l'ha annoverata tra i documenti rilevanti potenzialmente decisivi, acquisibili anche in grado d'appello; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Milano, 06 ottobre 2023, Trib. Alessandria 30 gennaio 2023, Trib.
Pisa, 9 dicembre 2022, App. L'Aquila 18 febbraio 2022 e App. Torino 15 marzo 2022; App. Venezia, 2 gennaio 2023).
Occorre, infine, valorizzare la disponibilità, da parte del cessionario, dell'intera documentazione giustificativa del credito (contratto di mutuo fondiario, successivo frazionamento ed estratti conto), circostanza difficilmente spiegabile in assenza del perfezionamento della cessione del credito con passaggio della relativa titolarità in capo all'odierna opposta.
2.2. LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA CO.E.G.I.
Sotto diverso ed ulteriore versante, deve evidenziarsi l'inconferenza delle eccezioni sollevate dall'appellante in ordine all'asserita nullità ovvero inefficacia del credito ceduto alla CP_1
a parte del NC PM s.p.a., in conseguenza della rinuncia irrevocabile all'adesione all'accollo
[...] del mutuo realizzatasi tra la quale accollante, e la UA, quale accollata. Pt_1
Preliminarmente, giova constatare che parte opponente ha omesso di depositare in atti il contratto di compravendita degli immobili ipotecati dal quale dovrebbe risultare detto accollo ed i termini della relativa pattuizione, nonché la raccomandata con la quale asserisce di aver notificato il trasferimento immobiliare alla NC cedente, che, nelle missive allegate all'opposizione, ha sempre contestato di essere stata formalmente notiziata del trasferimento (v. all. 7 all'opposizione).
A prescindere da ciò, è sufficiente, invero, constatare che l'odierna reclamante (come chiaramente evincibile dallo stesso atto di precetto – all. 12 alla comparsa) risulta parte della procedura esecutiva esclusivamente in qualità di terza proprietaria ex art. 603 c.p.c. e non già come debitrice solidale in virtù del predetto atto di accollo, il quale, dunque, non assume alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio
(v. Cass. n. 5507/2003, secondo la quale va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo, volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione di quest'ultimo si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, né l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati).
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In ogni caso, deve escludersi che la procedura esecutiva possa dirsi di per sé illegittima per essere stata intrapresa a seguito dell'asserito rifiuto dell'accollo del debito, in quanto nel presente giudizio è preclusa la valutazione in ordine alla legittimità della risoluzione con decadenza dal beneficio del termine dichiarata dalla NC UA (estranea al presente giudizio) alla parte UA.
Ne deriva che risulta inconferente ogni deduzione connessa all'omessa adesione della NC UA all'accollo del mutuo pattuito tra la UA e l'odierna opponente, in difetto di prova dei termini della relativa pattuizione (non essendo stato prodotto l'atto di compravendita immobiliare), dell'intervenuta comunicazione formale dello stesso alla NC UA (espressamente prevista all'art. 7 dell'all. B all'originario contratto di mutuo con termine di giorni cinque) e dell'adesione della stessa alla pattuizione.
In particolare, occorre constatare che l'opponente né nel presente giudizio, né, financo, nel giudizio intrapreso davanti al Tribunale di Roma nei confronti, oltre che della anche della NC CP_1
PM Spa, già NC LA di Novara, ha mai espressamente richiesto che venisse accertata, anche soltanto in via incidentale, l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine del debitore originario, ossia la UA avvenuta in data 23.09.2011 Controparte_4
(illegittimità soltanto prospettata alla p. 32 della c.t.p. di parte).
La percezione, in via di fatto, da parte della NC UA e dei suoi aventi causa succedutisi nel tempo delle somme periodicamente versate da parte dell'odierna reclamante (peraltro ad estinzione soltanto parziale del debito - v., infra) non è di per sé indice di scorrettezza della creditrice, atteso che l'adempimento del terzo può pur sempre essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 1180 c.c. (che, peraltro, esclude in capo al creditore la possibilità di opporre rifiuto al pagamento), anche a prescindere, quindi, da un vero e proprio perfezionamento degli effetti esterni dell'accollo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1273 c.c..
L'accollo interno non muta, infatti, la posizione del creditore, verso il quale rimane obbligato il solo debitore originario, mentre l'accollante potrà allora eseguire la prestazione al creditore presentandosi come terzo adempiente ex art. 1180, ovvero sarà comunque tenuto, nei limiti del contratto di accollo, a rilevare il debitore originario dal carico economico dell'obbligazione, con la conseguenza per cui il terzo accollante risponde di inadempimento solo verso il debitore originario e non verso il creditore (di recente
Cass. 821/1997).
Del resto, l'accollante, quando l'accollo è interno, è obbligato ad adempiere in qualità di terzo ovvero a procurare al debitore il quid praestandum o a tenerlo indenne di quanto andrà a perdere col proprio adempimento (Cass. 38225/2021; Cass. 8044/1997).
Ne deriva che i pagamenti periodici che l'odierna opponente deduce di aver effettuato al fine di estinguere il finanziamento ipotecario potranno assumere rilevanza soltanto al fine di verificare l'effettiva esistenza di un credito liquido ed esigibile tale da legittimare l'odierna opposta ad agire esecutivamente, nonché, come si dirà di seguito, al fine di verificare l'esatta imputazione, da parte della creditrice, dei pagamenti ricevuti sull'importo totale dei debiti (passati a sofferenza e poi ceduti) in relazione ai quali sono state azionate le ipoteche derivanti dai due frazionamenti.
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2.3. LE RICHIESTE RISARCITORIE
L'accertamento della titolarità, in capo alla del diritto di credito derivante da mutuo CP_1 fondiario posto a fondamento del precetto opposto e la natura incontestata, in capo a parte opponente, della qualità di proprietaria, consente, pertanto, di affermare l'irrilevanza, ai fini dell'accertamento in capo a parte opposta del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierna opponente, del giudizio risarcitorio intrapreso da quest'ultima nei confronti del NC PM innanzi al Tribunale di
Roma, al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti in conseguenza della mancata rituale adesione all'accollo da parte di quest'ultima, oltre che per averle impedito di detrarre contabilmente gli interessi passivi e per non averle consegnato l'attestazione recante l'evidenza attualizzata del monte capitale rimanente al netto dei pagamenti effettuati, impedendole così di poter detrarre contabilmente gli interessi passivi ai fini di cui all'art. 15 TUIR e di vendere a terzi gli immobili ipotecati.
Nel presente giudizio, siffatti pregiudizi sono stati dedotti, non quali elementi fondanti una domanda riconvenzionale (non proposta), ma unicamente quali circostanze volte a paralizzare il diritto della cessionaria opposta a procedere ad esecuzione forzata. Tuttavia, tale controcredito asseritamente vantato dall'opponente nei confronti della NC cedente UA in diverso giudizio è del tutto irrilevante ai presenti fini.
In primo luogo - anche a volerli considerare crediti opponibili alla cessionaria poiché sorti anteriormente alla notifica, nei confronti della dell'intervenuta cessione (essendosi ciò verificato soltanto in Pt_1 data 14.10.2020, v. all. 12 della comparsa) - si tratta di crediti aventi natura risarcitoria per violazione di obbligazioni contrattuali o comunque accessorie al contratto, privi di liquidità e certezza. Ne deriva l'inammissibilità di qualsivoglia eccezione volta ad eccepire in compensazione all'opposta gli asseriti danni patiti dall'opponente in conseguenza della condotta scorretta della NC cedente, trattandosi di controcredito non certo, liquido ed esigibile, né prontamente liquidabile (v. Cass., sez. un., 23225/2016).
Peraltro, come efficacemente eccepito da parte opposta, nessuno dei danni dedotti dall'opponente risulta in alcun modo provato nella presente sede.
Il sindacato riservato al giudicante nella presente controversia ha, piuttosto, ad oggetto unicamente la validità del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto e l'esistenza, in capo alla cessionaria opposta, del diritto di credito indicato in tale precetto come derivante dal mutuo garantito da ipoteca iscritta sui due immobili attualmente intestati a parte opponente.
3. LA VALIDITA' DEL TITOLO ESECUTIVO
Ebbene, le eccezioni articolate da parte opponente al fine di sentir accertare la nullità del mutuo fondiario azionato da parte opposta sono prive di pregio.
3.1. IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITA'
In primo luogo, deve statuirsi l'infondatezza del motivo di opposizione afferente alla nullità del mutuo fondiario per presunto superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, co. 2, del TUB e della delibera CICR 22.04.1995, in considerazione dell'intervenuto pronunciamento, nelle more del giudizio, della Cassazione a Sezioni Unite, le quali hanno affermato il seguente principio di diritto “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto
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del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo
o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Occorre soggiungere che l'eccezione afferente alla carenza dei requisiti previsti dal Testo unico bancario in materia di mutuo fondiario non può assumere rilevanza nemmeno ai fini dell'invalidità della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 41, co. 1, T.U.B., che esclude l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
L'omessa notifica del titolo esecutivo si connota, infatti, quale un vizio formale del procedimento esecutivo e non attiene, quindi, alla carenza del diritto del creditore procedente a procedere all'esecuzione forzata, sicché meritava di essere proposto nelle forme e nei termini di cui all'art. 617
c.p.c., ossia entro venti giorni dalla notifica del precetto non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo prescritta dall'art. 479 c.p.c. (v. Cass. 7243/2024; Cass. 1096/2021; Cass. 12919/2020; Cass.
24662/2013).
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato, anche sotto tale profilo, il superamento del limite di finanziabilità previsto in materia di mutuo fondiario, unicamente in sede di seconda memoria istruttoria depositata nel presente giudizio in data 01.04.2022, a fronte di un precetto notificatole in data
14.10.2021, quindi il relativo motivo di opposizione merita di essere dichiarato inammissibile in quanto formulato nel corso di un giudizio di opposizione a precetto (assumendone la rilevabilità officiosa), mentre doveva essere proposto nelle forme e nel termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617, co.
1, c.p.c., decorrente dalla notifica dell'atto di precetto.
3.2. I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 474 C.P.C.
Soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, parte opponente ha, poi, contestato, la natura condizionata del mutuo fondiario per cui è causa, deducendone l'inidoneità a fungere da titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., nei termini recentemente affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 3 maggio 2024, n. 12007.
Occorre premettere che l'atto pubblico sul quale l'esecuzione si fonda è rappresentato dal contratto di mutuo fondiario del 28 marzo 2006, ai rogiti del notaio di Roma rep. 18.445 racc. Persona_2
6097 (all. 5 alla comparsa), come integrato, tuttavia, dall'atto di frazionamento e riduzione del 21 ottobre
2008, ai rogiti del medesimo notaio rep. 22.148 rac. 7844 (all. 6 alla comparsa).
Come eccepito da parte opposta, l'art. 3 di quest'ultimo atto pubblico recita “la parte UA accetta la riduzione del mutuo ad euro 2.450.000,00, riconosce di avere in precedenza riscosso la somma complessiva di euro 2.298.000,00 e di riscuotere con il presente atto la somma di euro 152.000,00 a saldo del mutuo a mezzo di versamento sul c/c n. 20825 presso la Filiale di Roma 11 (105), a favore
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della sottoscritta parte UA, che dichiara di accettare come equivalente della somma in data odierna erogata. Conseguentemente la Parte UA rilascia alla NC, con il presente atto, ampia
e definitiva quietanza della somma di euro 2.450.000,00”.
Ed ancora, l'art. 5 del citato atto di frazionamento, prevede che “la suddivisione avrà effetto a partire dalla data di stipula del presente atto. La parte UA si impegna a corrispondere alla NC, in data odierna, gli interessi di preammortamento maturati sino ad oggi sul mutuo, nella misura stabilita all'art. 3 del contratto di mutuo”.
Ne deriva che l'erogazione e l'effettiva disponibilità, giuridica e materiale della somma mutuata (seppur
“condizionata” all'avveramento di alcune circostanze dall'art.
1.3 del contratto originario) così come ridotta in corrispondenza della riduzione dell'importo erogato e della corrispondente riduzione e frazionamento dell'ipoteca, è, allo stato, pienamente evincibile dall'atto pubblico integrativo dell'originario contratto di mutuo fondiario stipulato dalle parti.
La forma dell'atto pubblico investe, infatti, ciascun elemento essenziale del contratto reale di mutuo, inclusa l'effettiva percezione della somma da parte della UA, il che consente di qualificarlo come atto ricevuto da notaio attestante l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e di annoverarlo, quindi, tra i titoli esecutivi di cui all'art. 474, co. 1, n. 3, c.p.c. nei termini richiesti financo dalla pronuncia citata dal ricorrente (v. Cass. 12007/2024, soltanto in apparente contrasto con le precedenti pronunce di legittimità espressesi sul punto - tra le quali cfr. Cass. 5654/2023; Cass., n. 14214/2023;
Cass., n. 9229/2022; Cass., n. 38884/2021; Cass., n. 6174/2020; Cass., n. 25632/2017 - poiché impone al giudice di merito di verificare, mediante un complessivo esame delle clausole contrattuali, se la somma mutuata entrata nel patrimonio della UA, ma immediatamente ed integralmente ritrasferita alla UA mediante il suo deposito irregolare, possa dirsi poi effettivamente svincolata in favore della UA in forza di un atto dotato anch'esso della necessaria forma richiesta dall'art. 474
c.p.c.).
L'esame complessivo delle clausole contrattuali dell' “atto di proroga del periodo di preammortamento
- erogazione a saldo - frazionamento di mutuo fondiario con riduzione e cancellazione di ipoteca” stipulato in data 21.10.2008 tra la NC LA di Novara e la dante causa dell'opponente, ossia la porta, quindi, a concludere che, al momento della conclusione del Controparte_4 contratto in forma di atto pubblico, la UA avesse la disponibilità concreta della somma mutuata, con conseguente diritto della UA, in forza di detto titolo, ad agire esecutivamente nei suoi confronti per la restituzione in caso di decadenza dal beneficio del termine.
Imprescindibile rilievo, sul punto, assume, peraltro, la recente pronuncia della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, che ha definitivamente chiarito che anche il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del UA di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del AR e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla, come avvenuto nel caso di specie
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all'art.
1.1. del contratto di mutuo originario e agli artt. 3 e 5 del successivo atto di frazionamento (v.
Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968).
3.3. IL TASSO DI INTERESSE APPLICATO
Con particolare riguardo alla pattuizione del tasso di interesse previsto per la restituzione del finanziamento, parte opponente ha eccepito a) l'indeterminabilità del tasso di interesse poiché calcolato con riferimento al tasso Euribor, viziato dall'illegittima intesa anticoncorrenziale tra alcune banche accertata con decisione della Commissione C(2013)8512/1 del 4 dicembre 2013; b) l'illegittima ed occulta applicazione, da parte della NC UA, nel calcolo delle rate di finanziamento, del regime di capitalizzazione composta degli interessi, con conseguente determinazione di un tasso di interesse più alto di quello convenuto, non evincibile con certezza nel momento della stipulazione del contratto, il quale era, quindi, caratterizzato da un oggetto indeterminabile, oltre che da un meccanismo di anatocismo occulto;
c) il mancato conteggio, nell'importo indicato in precetto, delle somme da questa corrisposte e della conseguente indebita applicazione, a suo carico, degli interessi di mora, dei quali eccepiva anche la natura usuraria.
Le eccezioni sopra riportate non meritano accoglimento.
Come emerge dalla lettura della consulenza tecnica d'ufficio, chiara e completa e non contestata sul punto dalle parti, i tassi di interesse corrispettivo e di mora originariamente pattuiti nel contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 28.03.2006 e nel successivo atto integrativo del 21.10.2008 concretamente praticati dalla NC UA sono sufficientemente determinati, conformi ai tassi contrattuali e non risultano usurai ai sensi della legge 108/1996.
Il criterio di indicizzazione del tasso di interesse connesso al parametro Euribor non è di per sé né causa di nullità del mutuo quale contratto a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, né motivo di nullità per indeterminatezza dell'oggetto della pattuizione.
Ebbene, il relativo motivo di opposizione è strettamente connesso alla risoluzione di una questione di diritto recentemente sottoposta, con ordinanza depositata in data 19/07/2024, da Cass. n. 19900/2024 alle Sezioni Unite della Corte, in ragione del contrasto ravvisato tra quanto statuito nell'ordinanza n.
34889/2023, e il portato della sentenza n. 12007/2024, nonché con l'ulteriore ricostruzione proposta dall'ordinanza di rimessione citata, la quale ha chiesto alle Sezioni Unite di esprimersi sulle seguenti questioni “- se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor costituisca un negozio "a valle" rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell'Unione
Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del UA a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra
i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
- se la alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di
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formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni”.
La prospettiva dell'ordinanza di rimessione, che questo giudicante ritiene di condividere, si presenta come ancor più distante dalla ricostruzione proposta dalla reclamante, in quanto, a differenza dell'ordinanza n. 12007 del 03/05/2024 - ove i Giudici di legittimità oneravano il AR di dimostrare che l'intesa illecita vietata “in sostanza ed in concreto” avesse fatto venir meno o reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto il parametro esterno di riferimento da questi effettivamente voluto, ossia l'Euribor - dubita, ancor prima, che i mutui a tasso variabile come quello oggetto di causa siano annoverabili tra i contratti a valle affetti da nullità ai sensi dell'art. 2 della L. 287/1990.
In particolare, l'ordinanza di rimessione evidenzia che l'intesa restrittiva accertata per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell'Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, era “effettivamente orientata alla riduzione dei flussi di cassa che
i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli "EIRD" o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli "EIRD", diverso da quello dei mutui a tasso variabile” ed ha escluso che detta tipologia di finanziamento, specialmente laddove la
NC UA non rientri tra quelle destinatarie della sanzione, costituisca lo “sbocco dell'intesa” ovvero “il mezzo di violazione della normativa antitrust”, aggiungendo che “alla nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di mutuo a mezzo dell'Euribor non sembra potersi pervenire, in caso di banche estranee all'intesa, neppure per il tramite della disciplina consumeristica, se si considera che l'art. 33 cod. cons. colloca al di fuori della presunzione di vessatorietà le pattuizioni concernenti "prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni... di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista”.
Ciò posto, occorre constatare che l'opponente non ha in alcun modo argomentato in ordine alle ragioni ed alle modalità di incidenza dell'intesa sanzionata dalla Commissione europea sulla specifica tipologia del finanziamento allegato al precetto, né sul coinvolgimento della NC UA nell'intesa illecita, né, infine, sul rilievo dalla stessa assunto in ordine alla genuinità della formazione del suo consenso di contraente.
Invero, le asserzioni di parte attrice al riguardo non indicano nemmeno in modo comprensibile le effettive conseguenze pregiudizievoli che, a causa delle intese “a monte” restrittive della libertà di concorrenza garantita dalla normativa comunitaria, in ipotesi attuate dall'intesa a valle o dall'applicazione dei parametri alterati, si siano concretamente prodotte sull'entità del tasso d'interesse, rammentandosi anche come non risulti che la manipolazione sia stata costantemente o prevalentemente al rialzo.
I profili d'invalidità della clausola inerente al tasso di riferimento per la determinazione dell'interesse non possono che essere, invero, valutati in prima battuta con riferimento all'epoca della sua stipulazione e al tempo della conclusione del contratto, dovendo necessariamente riferirsi al momento di formazione e perfezionamento dell'accordo, e non può che escludersi, non essendo comunque documentato, che le intese, avessero direttamente inciso in tal senso, specialmente in ipotesi, come quella per cui è causa, in
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cui il contratto di mutuo risulta stipulato in data prossima all'inizio del periodo di rilevazione preso in considerazione della Commissione, ossia in data 28.03.2006.
Deve, peraltro, valorizzarsi la mancata coincidenza tra il tasso di interesse applicato in contratto e l'Euribor, essendo quest'ultimo unicamente “un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse”, mentre “l'accordo contrattuale si forma - e, in tal senso, si obiettivizza - sull'applicazione dell'indice Euribor, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione”,
v., ancora, Cass. 19900/2024).
Per addivenire al rigetto del relativo motivo di opposizione non occorre, pertanto, attendere il pronunciamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, né sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. (come richiesto dall'opponente all'udienza di discussione) in funzione della pronuncia della Corte di Giustizia, innanzi alla quale pende attualmente questione pregiudiziale sollevata sul tema ai sensi dell'art. 267
TFUE dalla Corte d'Appello di AG (vertendosi, peraltro, in un'ipotesi di sospensione non obbligatoria, v. Cass. 3480/2025).
La circostanza, poi, che il finanziamento per cui è causa sottenda l'adozione del regime “composto” caratterizzante l'ammortamento “alla francese” non implica alcun anatocismo occulto, né, ancor prima, una nullità strutturale della pattuizione per difetto di determinatezza della clausola relativa agli interessi.
L'originario contratto di mutuo del 28.03.2006, prevede, infatti, il pagamento di un numero definito di rate (distinte tra il periodo di preammortamento e quello di ammortamento), con periodicità semestrale, un tasso di interesse variabile espressamente indicato sulla base di criterio enunciato in contratto, con allegazione del piano di ammortamento, nonché la somma da restituire a titolo di capitale e a titolo di interessi (v. all. D al contratto di mutuo).
Del resto, in corso di causa sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo le quali,
“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”(v. Cass., sez. un., 15130/2024).
Seppur sia vero che le Sezioni Unite della Corte si sono limitate a valutare il regime di capitalizzazione
“composto” con esclusivo riferimento ai mutui a tasso fisso, non v'è motivo per escludere l'applicazione del medesimo principio di diritto anche ai mutui a tasso variabile, specie ove questi presentino un comprensibile piano di ammortamento, come nella fattispecie (come recentemente chiarito da Cass.
7382/2025, in linea con altra giurisprudenza di merito già espressasi a riguardo, v. Trib. 25/09/2024;
Trib. Padova, 11/06/2024; Trib. Agrigento, 01/07/2024).
Parimenti, meritano condivisione le conclusioni della perizia in atti laddove, in replica alla specifica eccezione di parte opponente sul punto, ha affermato che “i flussi finanziari considerati dalla scrivente per il calcolo del TEG, tenendo conto della rata contrattualmente determinata in regime composto, includono già l'effetto dell'adozione di tale regime” e che “calcolando il TEG sull'importo della rata
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contrattuale si considera già l'effetto del regime composto. La procedura seguita dal CTP, invece, è palesemente viziata dalla duplicazione dell'effetto del regime composto, che viene contato due volte, una all'interno della rata e una come costo occulto ulteriormente aggiunto” (pp. 19-20 della perizia).
Non vi è, quindi, alcun fenomeno anatocistico direttamente connesso all'applicazione del regime dell'ammortamento alla francese, poiché la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra le parti (è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato;
così Cass., n. 27823/2023); né sussistono disposizioni normative dalle quali possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice” (v.
Cass. 27023/2023, orientamento confermato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 15130/2024).
Infine, anche l'analisi del rispetto della soglia d'usura sia per gli interessi corrispettivi che per gli interessi moratori è accurata e conforme alla giurisprudenza di legittimità espressasi in materia (cfr.,
Cass., Sez. Un., n. 19597/2020).
In applicazione dei succitati principi, il c.t.u. ha concluso che “il tasso di mora pattuito nel contratto del
28.03.2006 (4,839%) risulta rispettoso dei tassi soglia di mora sia relativi alla categoria degli altri finanziamenti (11,595%) sia dei mutui a tasso variabile (8,925%);
2. il tasso di mora pattuito nel contratto del 21.10.2008 (8,062%) risulta rispettoso dei tassi soglia di mora sia relativi alla categoria degli altri finanziamenti (13,875%) sia dei mutui a tasso variabile (12,600%). Non si riscontra pertanto alcuna violazione della normativa antiusura in relazione alle condizioni corrispettive” (v. p. 16 della perizia).
Entrambi i finanziamenti per cui è causa sono, pertanto, pienamente validi sia sotto il profilo formale- strutturale, in quanto connotati da clausole chiare e precise nell'individuazione delle rispettive obbligazioni gravanti sulle parti, non presentano forme di anatocismo occulto, né si pongono in violazione della normativa antiusura.
4. RAPPORTI DI DARE AVERE TRA LE PARTI
Infine, in considerazione delle contestazioni formulata da parte opponente in merito alla non corretta e completa imputazione dei pagamenti effettuati alla posizione debitoria della propria dante causa, al c.t.u. era stato richiesto di rideterminare i rapporti dare-avere tra le parti (rectius tra la UA
e la cessionaria), tenuto conto di ogni singolo pagamento Controparte_4 effettuato e documentato anche dall'odierna società opponente dal 07.11.2009 al 10.06.2021 (v. all.ti 6
e 7 alla citazione, da raffrontare con gli all.ti 11, 12 e 13 alla c.t.u.).
Occorre precisare che il criterio di calcolo elaborato dal perito che merita di essere posto a fondamento della presente decisione coincide con quello che parte dal presupposto che in data 23.09.2011 il contratto di mutuo si sia legittimamente risolto tra le parti.
Ed invero, la qualità di terza proprietaria del bene ipotecato individuata nell'atto di precetto per procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente preclude di porre a fondamento della presente decisione il calcolo alternativo effettuato dal c.t.u. su mera richiesta del consulente tecnico di parte attrice
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(e, quindi, al di là del quesito sottopostogli dal giudicante), corrispondente ad un “conteggio alternativo che consideri l'ammortamento delle due quote ancora in bonis”.
Il secondo calcolo effettuato dal perito, in altri termini, muove dall'assunto per cui la dichiarazione di decadenza della UA dal beneficio del termine in data 23.09.2011 fosse illegittima poiché conseguente a un'omessa corretta imputazione delle somme versate dalla n sua vece in virtù Pt_1 dell'accollo pattuito nel contratto di compravendita (come detto, non allegato in atti, al pari della comunicazione di detto accollo che l'opponente deduce di aver trasmesso alla UA).
Deve ribadirsi, infatti, che nel presente giudizio è preclusa la valutazione in ordine alla legittimità della risoluzione con decadenza dal beneficio del termine dichiarata dalla NC UA alla parte UA ed è altresì inconferente ogni deduzione connessa all'accollo del mutuo, in difetto di prova dei termini della relativa pattuizione (non essendo stato prodotto l'atto di compravendita immobiliare), dell'intervenuta notifica dello stesso alla NC UA e dell'adesione della stessa alla pattuizione.
In particolare, occorre constatare che né nel presente giudizio, né financo nel giudizio intrapreso davanti al Tribunale di Roma nei confronti, oltre che della anche della NC PM Spa, già NC CP_1
LA di Novara, l'opponente abbia mai espressamente richiesto che venisse accertata, anche soltanto in via incidentale, l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine del debitore originario, ossia la UA , avvenuta in data 23.09.2011 (illegittimità soltanto prospettata alla p. 32 della CP_4
c.t.p. di parte).
Ne deriva che alcun rilievo può assumere ai fini del presente giudizio il ricalcolo effettuato dal c.t.u. per l'ipotesi in cui il AR, alla data di introduzione del giudizio, fosse ancora in bonis, poiché ciò significherebbe affermare la perdurante vigenza di un contratto stipulato tra la NC UA (estranea al presente giudizio) e il AR, ossia la che, sia pur Controparte_4 ritualmente citata, non ha inteso costituirsi al fine di articolare eccezioni in ordine all'assenza dei presupposti per la risoluzione del contratto avvenuta nel 2011.
Del resto, come già evidenziato in premessa, l'assenza di prova dell'adesione, da parte della NC UA, all'accollo cumulativo intervenuto tra le parti impedirebbe financo al cessionario di muovere eccezioni afferenti al titolo contrattuale.
Ciò posto, il perito incaricato, come anticipato, rispondendo, invece, in maniera completa, motivata e puntuale al quesito sottopostogli dal giudicante, ha raffrontato gli estratti conto prodotti dalle parti con i pagamenti effettuati da parte opponente (imputati prioritariamente a copertura della mora maturata e per la parte residua ad abbattimento del debito) e ha rideterminato gli importi dovuti in favore di quest'ultima, giungendo a rilevare scostamenti, invero, minimali rispetto alle somme indicate in precetto.
In particolare, per la quota frazionata n. 4 (Fin. ), il consulente ha attestato, alla data di P.IVA_4 introduzione del presente giudizio (19.10.2021), un importo a debito della parte UA di euro
83.964,84, di cui euro 82.631,60 in linea capitale ed euro 1.333,24 per interessi di mora maturati e non pagati (v. all. 12 alla perizia); mentre per la quota frazionata n. 7 (Fin. , ha accertato, alla P.IVA_5 data di introduzione del presente giudizio (19.10.2021) un importo a debito della parte UA di euro 32.952,88, di cui euro 32.368,25 in linea capitale ed euro 584,63 per interessi di mora maturati e
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non pagati. L'importo complessivamente dovuto risultante dal ricalcolo svolto secondo le specifiche sopra indicate è pari, alla data di introduzione del giudizio, ad euro 116.917,72.
Gli importi calcolati dal perito risultano, pertanto, leggermente inferiori a quelli calcolati nell'atto di precetto, che risultano pari a complessivi euro 124.428,55, di cui: euro 84.764,89, comprensivo di residuo in linea capitale, interessi di mora e spese, relativamente alla quota n. 4; euro 39.663,66, comprensivo di residuo in linea capitale, interessi di mora e spese, relativamente alla quota n.7.
Si registra, pertanto, una differenza pari a complessivi euro 7.510,83, di cui euro 800,05 per la quota frazionata n. 4 (Fin. ) ed euro 6.710,78 per quota frazionata n. 7 (Fin. ). P.IVA_4 P.IVA_5
Le maggiori somme richieste in precetto da parte opposta non possono ritenersi dovute nemmeno quali
“spese” ivi richieste oltre al capitale e agli interessi di mora, poiché questa in precetto ha omesso di indicare i precisi giustificativi di quanto richiesto a tale titolo accanto a ciascuna delle due quote;
del resto, si tratta di spese che certamente non sono riconducibili a quelle legali afferenti alla redazione dell'atto di precetto, richieste a parte), sicché in questa sede non possono essere riconosciute come dovute.
Pertanto, l'opposizione risulta parzialmente fondata, laddove ha dedotto l'erroneità delle somme precettate, seppur limitatamente agli importi di euro 800,05 per la quota frazionata n. 4 (Fin. ) P.IVA_4
e di euro 6.710,78 per quota frazionata n. 7 (Fin. , così per complessivi euro 7.510,83. P.IVA_5
Per consolidato orientamento di legittimità, il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente (v., ex multis, Cass. 20238/2024; Cass. 27032/2014; Cass.
5515/2008).
In ragione di ciò va dichiarata la nullità parziale del precetto, limitatamente alle somme sopra indicate, mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo, come accertata dal perito incaricato.
L'accoglimento soltanto parziale (e per minima parte) dell'opposizione giustifica, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite, anche per le fasi afferenti alla sospensione del precetto.
Per analoga ragione, anche il compenso liquidato in corso di causa in favore del c.t.u. merita di essere posto solidalmente a carico delle parti costituite.
Nulla sulle spese nei rapporti tra le parti costituite e la contumace Controparte_4
chiamata in causa a meri fini di integrazione del contraddittorio.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla Parte_1 nei confronti della della sua mandataria
[...] Controparte_1 Controparte_2 dichiara la nullità parziale del precetto opposto limitatamente ai maggiori
[...] importi di euro 800,05 per la quota frazionata n. 4 (Fin. ) e di euro 6.710,78 per quota P.IVA_4 frazionata n. 7 (Fin. ), per complessivi euro 7.510,83; P.IVA_5
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- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio tra le parti costituite;
- nulla sulle spese nei rapporti tra le parti costituite e la Controparte_4
;
[...]
- pone solidalmente a carico della e della Controparte_1 Parte_1
l compenso liquidato in favore del c.t.u. con decreto del 03.10.2024.
[...]
Terni, 26/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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