Articolo 1785 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1784Articolo 1783
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9 ottobre 2010
Art. 1785. Trattamento economico dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate 1. Ai militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate compete il trattamento economico che sara' determinato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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