Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.163/2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 163/2024 R.G. riservata in decisione in data 13.12.2024 e vertente
TRA
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. D'ALTILIA MICHELE e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia, Via Mascheroni, n. 56
RICORRENTE
E
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico , il quale nulla ha opposto CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
Dato atto che dalle informazioni dell'Agenzia delle Entrate di Pavia si evince che la figlia , ormai Persona_1 maggiorenne, svolge attività lavorativa a tempo indeterminato e, conseguentemente ,è ormai economicamente autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento , per l'effetto, a modifica di quanto stabilito nella
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e/o comunque dichiararsi non più dovuto l'assegno divorzile in favore della signora e, per l'effetto, Persona_3 ordinare all'INPS sede di Pavia Viale Cesare Battisti, n. 25 di non versare più alla signora alcuna CP_1 somma .
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi , il Tribunale Ill.mo dovesse ritenere sussistere il diritto della signora a CP_1 percepire l'assegno divorzile , ridursi l'ammontare dello stesso ad euro 100,00 (cento/00) o in quell'altro importo che sarà ritenuto equo .
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolarità della notifica.
Nel merito, va premesso che parte ricorrente ha chiesto la modifica della sentenza di divorzio, pronunciata dal
Tribunale di Pavia in data 18.7.2006, con cui veniva, per quanto in questa sede interessa, posto a suo carico, a titolo di mantenimento della resistente e della figlia, all'epoca minorenne, l'obbligo di versamento di un assegno mensile rispettivamente di euro 100,00 per la prima e di euro 250,00 per la minore, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno (v. doc. n.1), domandando la revoca dell'obbligo di contribuzione previsto in favore di entrambe.
A fondamento dell'istanza il ricorrente ha dedotto la raggiunta autosufficienza economica della figlia (v. doc. n. 6) e la costituzione, da parte della ex coniuge, di una ditta individuale operante nell'ambito dell'Assistenza Sociale non
Residenziale per Anziani e Disabili (v. doc. n. 8) e ha precisato di non essere più in grado, con la sola pensione di anzianità percepita e pari a 598,61, di onorare il pagamento degli obblighi di mantenimento a suo carico, considerato anche l'aumento determinato dalla rivalutazione Istat per cui attualmente gli importi dovuti corrispondono ad euro 342,30 per la figlia e ad euro 136,85 per la moglie (v. doc. n. 2, 3, 4, 5).
Ebbene, dall'esame dei documenti in atto e in assenza di contestazioni da parte della resistente, la quale non ha ritenuto di costituirsi in giudizio al fine di resistere alle domande di revoca avanzate dal ricorrente, il Collegio ritiene che entrambe meritino accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
In ordine al diritto al mantenimento da parte del figlio maggiorenne occorre infatti premettere che la Corte di
Cassazione ha di recente affermato che “Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con
pagina 2 di 4 ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (Cass. n. 26875 del
20.09.2023, v. pure 12952/2016).
Nel caso di specie, la documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate all'esito della richiesta di informazioni ex art. 213 cpc ha confermato gli assunti del ricorrente in merito alla raggiunta autosufficienza economica della figlia, evidenziando, in particolare, lo stabile svolgimento da parte di di attività lavorativa, a Persona_1 decorrere dall'anno 2021 e senza soluzione di continuità, sia pure inizialmente con contratti a tempo determinato e, da ultimo, con contratto a tempo indeterminato e retribuzione pari a euro 9.661,40 (v. documentazione trasmessa in data 3.9.2024).
Del resto, va considerato anche quanto riferito dal ricorrente in merito alla sporadicità dei rapporti con la figlia e al mancato riscontro anche da parte della resistente alla richiesta del primo di interrompere ovvero ridurre la contribuzione anche pervenendo ad un accordo in merito (v. doc n. 10), circostanze che, prescindendo dalla valutazione delle motivazioni a fondamento della scelta di recidere ogni legame, del tutto irrilevanti nel presente giudizio, rendono particolarmente difficoltoso per il ricorrente l'accesso alle notizie relative all'eventuale percorso lavorativo della figlia e, comunque, alle ricerche effettuate dalla stessa per reperire un'occupazione. Al riguardo, pertanto, si condivide l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in merito alla ripartizione dell'onere della prova nei giudizi di questo tipo, per cui “raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. Civ. sez. I, 14 Agosto 2020, n. 17183; nonché Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora
Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1° luglio 2009, n. 15406). Pertanto il figlio maggiorenne avrà diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ad esempio, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 28.7.2021, n. 21819).
pagina 3 di 4 Va, conseguentemente, accolta la richiesta del ricorrente di essere esonerato dal pagamento dell'assegno a favore della figlia, con decorrenza dal deposito del ricorso.
Con riguardo, poi, alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, il ricorrente ha dedotto di non essere in grado con l'attuale pensione di anzianità a far fronte alle spese necessarie per vivere;
dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta inoltre che la resistente sarebbe titolare di una ditta individuale, a decorrere dall'anno 2019, operante nel settore dell'Assistenza Sociale Non Residenziale per Anziani e Disabili (v. doc. n. 8), da cui si desume lo svolgimento da parte sua di attività lavorativa.
Pertanto, il Collegio ritiene che, in assenza di elementi di segno contrario allegati dalla stessa resistente rimasta contumace, debba essere revocato l'obbligo a carico del ricorrente di versarle l'assegno periodico previsto per il suo mantenimento, di attuali 136,85 euro.
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente in quanto soccombente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Pavia, II sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa a modifica della sentenza di divorzio n. 608/2006 del 18 luglio del 2006 così dispone:
- REVOCA, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne e ormai economicamente indipendente;
Per_1
-REVOCA, con decorrenza dalla data della domanda l'obbligo per il ricorrente di versare alla resistente l'assegno divorzile;
- CONDANNA a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € 3.200,00 oltre CP_1 Parte_1
i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7.2.2025
Il Giudice delegato
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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