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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1102/2022 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note, e vertente
TRA
( cf rappresentata e difesa dall'avv. Katiuscia Parte_1 P.IVA_1
SECONDINO ed ivi elettivamente domiciliata in L'Aquila Località Centi CO giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ), (cf Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (cf ) rappresentati e CodiceFiscale_2 CP_3 C.F._3
difesi dall'avv. Patrizia VITTORINI del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila n. 197/22 del 21 aprile
2022 in tema di rimborso buoni fruttiferi.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.La controversia riguarda il tema relativo al diritto al rimborso delle somme oggetto di buoni fruttiferi postali.
Ed infatti, il giudizio che ci occupa è stato introdotto, dinanzi al Tribunale di L'Aquila da Controparte_1
in proprio e quale erede del defunto marito, e dai suoi due figli (questi ultimi sono nella Parte_2
veste di eredi), ed . Controparte_2 CP_3
Gli attori, infatti, hanno convenuto , per ottenere il pagamento (a titolo di rimborso della sorte Parte_1 capitale e degli interessi) della somma complessiva di € 37.658,40 riportata in 18 buoni fruttiferi (12
1 dell'importo di € 2.500,00; 5 da € 1.000,00 ed uno da € 500,00) aventi tutti serie 18N sottoscritti dalla CO
e dal coniuge il 27 ottobre 2006 presso l'ufficio postale di Castel del Monte.
A supporto della domanda, gli attori hanno rappresentato di essersi recati nel 2019 presso il predetto ufficio per la riscossione dei buoni senza però ottenere nulla.
Hanno lamentato, inoltre, la mancata consegna del foglio informativo e, di conseguenza, di non essere stati messi nella condizione di poter accertare il momento della scadenza a nulla valendo la circostanza che il D.M.
19 dicembre 2000 prevede (come meglio verrà in seguito chiarito) un termine decennale decorrente dalla stessa.
L'atteggiamento della convenuta si pone in contrasto con il principio dell'affidamento consistente nell'aver i titolari (e per essi l'erede) confidato nella disponibilità della somma di denaro investita.
1.2. Nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione del Parte_1
diritto della ricorrente assumendo a tal riguardo che il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decennale deve individuarsi nella data di scadenza dei buoni che essendo della durata di 18 mesi (ed essendo stati sottoscritti nell'ottobre 2006) coincide con il 27 aprile 2008.
Nel decennio non sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione e di conseguenza quando il giudizio è stato introdotto la prescrizione era già maturata.
E' stata invero sollevata anche l'ulteriore questione relativa al difetto di legittimazione trattandosi di buoni emessi dalla Depositi e Prestiti. CP_4
1.3. Il giudice del capoluogo ha accolto la domanda così condannando al pagamento, in Parte_1 favore degli attori, della somma di € 35.500,00 maggiorata degli interessi oltre alla rifusione delle spese di lite.
In sintesi, le principali argomentazioni poste alla base della decisione possono essere così riportate:
- l'essenza della controversia (essendo documentalmente provato e peraltro neppure avendo costituito oggetto di specifica contestazione) riguarda la questione pregiudiziale relativa alla prescrizione;
- tra le due contrapposte prospettazioni, deve essere accolta quella degli attori in quanto nei buoni fruttiferi non è riportata alcuna indicazione circa la loro scadenza ed in ogni caso, è venuta meno al Parte_1
proprio obbligo di consegna, al momento della loro sottoscrizione, del foglio informativo;
- per converso, anche invocando l'applicazione del principio della tutela dell'affidamento, non può essere condivisa la tesi secondo cui rientrava nel dovere di diligenza del risparmiatore accertarsi della scadenza dei buoni;
- tuttavia, una tale possibilità nella fattispecie è da ritenersi preclusa anche dall'assenza di uno specifico provvedimento governativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non potendo assolvere a tale funzione il d.l.
269/03 (riguardante la trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni) ed il D.M. del 6 ottobre
2004;
2 1.4. La pronunzia del primo giudice è stata tempestivamente e ritualmente impugnata da Parte_1 mediante l'articolazione di un unico motivo che ha riguardato il rigetto della eccezione di prescrizione.
Dopo aver dato ampio risalto (mediante il richiamo a precedenti specifici) all'orientamento assunto dalla prevalente giurisprudenza di merito (ed anche di legittimità per quanto verrà meglio esplicitato nelle pagine che seguono), l'appellante ha, in buona sostanza, evidenziato che anche tenendo conto della particolare natura dei buoni fruttiferi la prescrizione (di durata decennale) deve farsi decorrere dal momento della loro scadenza.
La mancata consegna del foglio informativo (che nella fattispecie deve ritenersi pertanto circostanza incontroversa) non è destinata ad incidere sul regime della prescrizione in quanto le caratteristiche dei buoni sono descritte nei vari decreti ministeriali (agevolmente consultabili dal risparmiatore).
Ne deriva, quindi, un precipuo dovere per quest'ultimo di verificare gli aspetti essenziali del prodotto.
Gli appellati hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis, mentre nel merito ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo integrale rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado (peraltro integralmente in formato telematico).
Trattenuta una prima volta in decisione con la concessione del doppio termine di cui all'art. 190 cpc, la causa
è stata rimessa sul ruolo (giusta decreto del Presidente di Sezione) ed all'esito dell'udienza del 17 dicembre
2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fatte precisare le conclusioni, con ordinanza riservata del 19 dicembre 2024 (che quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta) è stata nuovamente assunta a decisione senza concessione di termini ulteriori per il deposito degli scritti difensivi finali.
2.1. Anzitutto, giova rilevare che la mancata concessione dei termini ex art 190 cpc (successivamente alla nuova ordinanza con cui la causa è stata trattenuta in decisione) non è destinare a comportare alcuna nullità della presente sentenza.
Difatti, correttamente interpretando la ratio della posizione assunta sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, il vulnus (sotto forma di violazione del contradditorio) è in astratto configurabile unicamente nell'ipotesi di mancata concessione del termine per il deposito degli scritti difensivi finali.
Di contro, nella fattispecie è accaduto che nelle precedenti due occasioni in cui la causa è stata trattenuta in decisione, il Collegio (all'epoca costituito) ha concesso sempre i termini per il deposito della comparsa conclusionale e le memorie di replica.
Da quel momento, inoltre, non si sono verificati fattori nuovi ed ulteriori che hanno giustificato il diritto per ciascuna delle parti di controdedurre o comunque meglio articolare le proprie prospettazioni negli scritti difensivi finali.
Le parti stesse non hanno, nelle note di trattazione del 13 e del 16 dicembre 2024, insistito per il deposito di scritti difensivi finali.
3 Oramai, quindi, vi è stato un consolidamento del perimetro del thema decidendum che la ulteriore concessione di termini ex art 190 cpc altro non farebbe se non dilatare ulteriormente i tempi di definizione della lite.
2.2. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione sull'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis cpc.
La norma, infatti, nella sua formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lvo 149/2022, prevedeva che tale inammissibilità dovesse essere pronunziata alla prima udienza di comparizione.
Avendo, in precedente Collegio, disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, deve ritenersi vi sia stato un implicito rigetto della questione.
3.In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è fondato e deve di conseguenza trovare accoglimento per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La fattispecie al vaglio è facilmente ricostruibile attenendosi, come peraltro già anticipato, al solo materiale documentale prodotto in atti.
Ed invero i coniugi e il 27 ottobre 2006 hanno sottoscritto 18 buoni Parte_2 Controparte_1 fruttiferi postali della serie 18N presso l'ufficio postale di Castel del Monte.
Per ciascuno dei titoli, oltre alla già citata serie, risulta specificato “Il Buono è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste alla parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 ed alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico
(FIA) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Non è contestata la mancata consegna ai sottoscrittori del suddetto documento.
Nelle more, vi è stato il decesso dapprima del e non risultano agli atti richieste di pagamento (rectius Pt_2
di rimborso) dei suddetti buoni.
3.1.1. All'interno dunque di tale essenziale cornice deve procedersi allo scrutinio del motivo relativo alla prescrizione che, in quanto fondato, deve essere accolto.
Prioritariamente, occorre ricostruire la cornice in punto di stretto diritto al cui interno la vicenda deve essere inquadrata.
Secondo oramai la posizione largamente condivisa dalla giurisprudenza di vertice, i buoni fruttiferi postali vanno equiparati “ ai titoli del debito pubblico" (Corte Cost. 18 settembre 1995, n. 508), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost., all'epoca nel vecchio testo” (cfr Cass Civ,
Sez I, 14.202021 n. 4751).
4 Non a caso, infatti, l'emissione di tali buoni è stata devoluta alla Prestiti che, originariamente Controparte_5 concepita come un'amministrazione statale dotata di autonoma personalità giuridica, a partire dall'entrata in vigore del D.L. 269/03, ha assunto la veste di società per azioni.
Sul versante della prescrizione, l'assetto normativo ha subito nel tempo un'evidente evoluzione ed infatti si è passati dall'art. 176 DPR 156/73 all'articolo 7 del D.LGS. 30 luglio 1999, n. 284 che al comma 3 ha così stabilito “ Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V
e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”.
Correttamente interpretando dunque la ratio della norma, può ritenersi oramai manifesta l'intenzione del legislatore di devolvere la regolamentazione della disciplina dei buoni fruttiferi postali a decreti ministeriali.
Il primo, in ordine cronologico, successivo alla promulgazione del citato decreto legislativo è risultato quello del 18 dicembre 2000.
Le principali norme che interessano ai fini che ci occupano possono di seguito essere così richiamate:
a) l'art. 2 stabilisce “L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata,
l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”;
b) l'art. 3 prevede invece “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.”;
c) secondo infine l'art. 8 “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”;
Con altro decreto del Ministero dell'economia del 6 ottobre 2004 è stato altresì previsto:
-“ I buoni postali fruttiferi sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista all'atto di emissione, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a richiesta del titolare secondo le modalità e condizioni previste nel relativo regolamento adottato dalla “(cfr art 4 comma 4); CP_6
- “Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi mette a disposizione del cliente nei Parte_1
locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali”
(cfr art 6 comma 1);
5 In data 30 settembre 2006, Cassa depositi e prestiti ha emesso il seguente comunicato (prodotto dall'odierna appellante e quindi pienamente utilizzabile ai fini della decisione) “Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la (CDP. , a partire Parte_3 Pt_1
dal 1° ottobre 2006, ha in emissione quattro nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle
“B24”, “18N”, “I 9” e “M 4”. Nei locali aperti al pubblico di sono a disposizione Fogli Parte_1
Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione. Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie “B24”, “18N”, “I
9” e “M 4” non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie “B23”, “BD8”, “18M”, “I 8” e “M 3”.
3.1.2.Anche la giurisprudenza di merito (ed in particolare questa stessa Corte Territoriale) si è occupata del tema della decorrenza prescrizione in situazioni di mancata consegna al risparmiatore del foglio informativo.
La sintesi del prevalente pensiero interpretativo risulta chiaramente a favore della soluzione contraria a quella prospettata dal giudice di prime cure nel caso di specie.
Le argomentazioni poste a fondamento di tale opzione interpretativa devono essere integralmente condivise sicchè non emergono valide e fondate ragioni (in diritto prima ancora che in fatto) per discostarsene.
Esse, per ragioni di economia espositiva, possono di seguito essere così riportate:
- un primo elemento può essere desunto dalla qualificazione stessa dei buoni fruttiferi tant'è vero che è stato chiarito che “La qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione giustifica la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso di interesse originariamente previsto, e porta a ritenere che la modificazione trovi ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..” (cfr Cass Civ, S.U., 11.2.2019);
- tale principio, chiaramente elaborato con riguardo al diverso caso della individuazione delle condizioni praticate, può valere, in termini generali, per quanto concerne l'intera disciplina dei buoni fruttiferi con la conseguenza che il richiamo all'art. 1339 cod civ determina il venire meno di un obbligo (e soprattutto non può comportare alcuna conseguenza in caso contrario) di consegna del foglio informativo essendo a tal fine sufficiente la pubblicazione dei decreti ministeriali e delle principali caratteristiche del titolo presso le filiali degli uffici postali;
- è stato altresì stabilito che “Ulteriormente secondo le determinazioni espresse nelle recenti e coeve ordinanze della Corte di Cassazione, Sez. I, del 4 febbraio 2022 n. 4748, 10 febbraio 2022 n.
4384/2022, 14 febbraio 2022 n. 4751/2022 e del 14 febbraio 2022 n. 4763/2022, deve essere data prevalenza alla eterointegrazione dei buoni con elementi esterni, dando conseguentemente prevalenza al dato letterale dei buoni sottoscritti, così come risultante dalle modificazioni” (cfr Corte Appello
Brescia, 29.3.2023 n. 565);
6 - con riferimento, poi, al caso specifico della scadenza risulta indispensabile che il singolo sottoscrittore abbia nota la durata del buono essendo a tal fine sufficiente che tale circostanza emerga dal documento stesso;
3.1.3. Tali principi vanno dunque trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
Risulta incontroversa la consegna ai coniugi dei 18 buoni fruttiferi postali aventi appartenenti Parte_4
alla serie 18N.
Può dunque ritenersi che gli stessi fossero già per tale motivo a conoscenza della durata del titolo e quindi erano ampiamente messi nella condizione di poter conoscere il momento della scadenza.
A completamento ulteriore del quadro descritto, deve aggiungersi che in calce o comunque a margine di ciascuno dei buoni è stato operato un esplicito richiamo al D.M. 18 dicembre 2000 (pertanto agevolmente consultabile e comunque conoscibile trattandosi di un provvedimento normativo pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il cui numero è stato allo stesso tempo riportato) contenente il regime della prescrizione e della sua decorrenza.
A tali circostanze deve poi aggiungersi anche che:
- è stata data diffusione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso con cui ha disposto Parte_3
la emissione dei buoni della serie 18N;
- tale avviso ha operato un richiamo al D.M. 6 ottobre 2004 a cui, peraltro, si è fatto cenno nelle pagine che precedono;
- come chiarito anche in alcuni precedenti di questo stesso ufficio “gli appellati, avendo consapevolmente sottoscritto buoni fruttiferi ……, per essere tale indicazione stata riportata sul retro dei titoli, potevano e dovevano, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ed indipendentemente dalla consegna del foglio informativo da parte di “ , accertare la data della loro Parte_1 scadenza e, di conseguenza, a norma dell'art. 8 D.M. 19 dicembre 2000, il dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione attraverso la consultazione del decreto ministeriale istitutivo di quella specifica tipologia di prodotti finanziari. Qualora avessero esaminato tale decreto ministeriale, parte appellata avrebbe potuto verificare che i buoni fruttiferi sottoscritti scadevano, come, del resto, già desumibile dalla denominazione della serie di appartenenza, nel diciottesimo mese dalla data di emissione e, di riflesso, individuare il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi medio tempore maturati, elementi informativi che peraltro qualsiasi risparmiatore avrebbe potuto acquisire con l'ordinaria diligenza”
(cfr Corte Appello L'Aquila, 7.7.2024 n. 775);
- deve di conseguenza escludersi la lesione dell'affidamento essendo stati i sottoscrittori posti nella condizione di conoscere (anche con specifico riguardo al regime della prescrizione) le caratteristiche del titolo;
7 - sempre nel citato precedente di questo Ufficio è stato precisato che “non assume significativa incidenza e/o rilevanza decisionale il provvedimento del 18 ottobre 2022, con il quale l'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per il compimento di pratiche Parte_1
commerciali scorrette, atteso che la grave e colpevole negligenza che ha caratterizzato l'operato dell'odierna appellata è stata tale da incidere in maniera esclusiva sull'efficacia causale del danno, al punto da interrompere qualsiasi nesso di derivazione causale tra l'asserita condotta colposa ascrivibile alla società e la perdita patrimoniale determinata dalla prescrizione dei buoni fruttiferi”;
In definitiva, è quindi possibile affermare che:
- i sottoscrittori dei buoni, pur non avendo avuto la consegna del foglio informativo, sono stati egualmente messi nella condizione di poter conoscere le caratteristiche fondamentali degli stessi;
- per quanto attiene (focalizzando quindi l'attenzione sul profilo decisivo ai fini che ci occupano) il regime della prescrizione, la fonte di eterointegrazione del contenuto del contratto intercorso con la sottoscrizione è rappresentata dal D.M. 18 dicembre 2000 che all'art. 8 indica chiaramente il dies a quo da assumere a riferimento;
- esso nella fattispecie deve individuarsi quindi nel 27 aprile 2008;
- risulta arduo in logica, ancor prima che in diritto, ipotizzare che al momento della scadenza i sottoscrittori non fossero al corrente della circostanza relativa all'esistenza di buoni postali fruttiferi e comunque anche laddove lo avessero dimenticato, non è possibile far discendere da una tale situazione un differimento o meglio una posticipazione del momento di decorrenza della prescrizione;
- tale risultato sarebbe stato possibile, secondo i principi di ordine generale, unicamente attraverso la prova dell'esistenza di un atto idoneo ad interrompere la decorrenza della prescrizione, tuttavia, nella fattispecie una tale prova non è stata fornita dalla CO, dal marito e successivamente dai figli;
- tra il corposo materiale documentale presente agli atti e quindi pienamente utilizzabile ai fini della decisione, vi è unicamente la procedura di mediazione (nel 2020), idonea ad avere efficacia interruttiva, ma intervenuta quando però la prescrizione era già ampiamente decorsa;
Sulla scorta di tali argomentazioni, il motivo di appello deve trovare accoglimento con conseguente rigetto della domanda restitutoria avanzata da , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_5
3.2. Quale conseguenza dell'accoglimento, deriva la condanna della appellata alla restituzione della somma di denaro corrispostale (in esecuzione della sentenza di primo grado) maggiorata degli interessi al tasso legale dal pagamento (cfr Cass Civ Sez III, 12.11.2021 n. 34011).
3.3. Non può invece, trovare accoglimento la richiesta di avente ad oggetto la condanna Parte_1
delle controparti alla rifusione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza (e quindi quale conseguenza dell'accoglimento del gravame).
8 Come noto, con la modifica apportata dal legislatore del 2014 all'art. 92 comma 2° cpc, le maglie della compensazione delle spese si sono ristrette.
Tuttavia, l'esistenza di un'evidente polifonia interpretativa sulle questioni poste a fondamento della decisione, giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 197/22 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta da , Controparte_1 Controparte_2
e ; CP_3
b) condanna gli appellati alla restituzione, in favore di , della somma di denaro Parte_1
corrisposta (in esecuzione della sentenza di primo grado) maggiorata degli interessi al tasso legale dal pagamento;
c) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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