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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1725/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CODEN LIA e Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. SCALETTARIS PAOLO elettivamente domiciliato in PIAZZA GIUSTINIANO 8
PORDENONE presso lo studio dell'avv. CODEN LIA
ATTORE/I contro
C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. SORRENTINO ENRICO elettivamente domiciliato in VIA ALEARDI, 111/B 30100 VENEZIA MESTRE presso lo studio dell'avv. SORRENTINO ENRICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., il ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti di al Controparte_1 fine di sentirlo condannare all'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.
Ha dedotto che in forza di delibera assembleare provvisoriamente esecutiva è stata disposta l'esecuzione di lavorazioni necessarie alla stabilità e sicurezza dell'edificio condominiale. Ha dedotto che per tali lavori è necessario l'ingresso anche all'interno dello stabile di proprietà convenuta.
Ha dedotto tuttavia che quest'ultima si sarebbe rifiutata plurime volte di consentire l'esecuzione dei lavori nei locali di sua proprietà.
pagina 1 di 6 Ha pertanto ritenuto, in diritto, fondata la propria domanda di condanna in forza di quanto previsto dall'art 843 c.c.
Si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto per inesistenza dei requisiti prescritti dalla legge al fine di effettuare le suddette lavorazioni.
A seguito di mutamento del rito e deposito di memorie ex art 183 co 6
c.p.c. è stata altresì formulata domanda di indennizzo e/o di risarcimento dei danni conseguenti alla statuizione richiesta da parte attrice.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata.
La fattispecie è, piuttosto, agevolmente riconducibile nell'alveo dell'art. 843 cod. civ., in forza del quale "Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno e dovuta una adeguata indennità."
Il diritto in parola, cui corrisponde una obligatio propter rem a carico del proprietario del fondo su cui deve praticarsi l'accesso, può essere attribuito "sempre che ne venga riconosciuta la necessità".
È infatti noto come l'art. 843 c.c. non configuri affatto un autonomo diritto, ma solo si limiti a codificare una caratteristica facoltà inerente il contenuto tipico del diritto di proprietà, che, per la sua evidente attitudine ad incidere nelle altrui sfere giuridiche nel momento del relativo esercizio, ha indotto il legislatore a conferirle autonoma rilevanza elevandola al rango di apposita norma codicistica.
pagina 2 di 6 A fronte di siffatta facoltà si situa una posizione di obbligo che la lettera dell'art. 843 c.c., con disposizione di stretta interpretazione, fa gravare sul solo "proprietario".
Conseguentemente la posizione del soggetto passivo è agevolmente riconducibile nel novero delle obligationes propter rem, connotate dalla c.d. ambulatorietà passiva e costituenti numerus clausus, essendo la relativa creazione sottratta ai poteri di autonomia privata.
Il soggetto passivamente legittimato in forza della mera titolarità del diritto dominicale sulla res (c.d. ambulatorietà passiva) è infatti obbligato ad un facere, ovverosia alla prestazione del consenso all'accesso nel proprio fondo, e, sussistendone i presupposti, ad un pati, ovverosia a tollerare l'accesso nel proprio fondo ed il passaggio eventuale di maestranze che debbano eseguire le opere sulla cosa comune o di proprietà del vicino, senza che, tuttavia, la predetta posizione passiva sia collegata ad un rapporto reale tra i fondi, in termini di utilità oggettiva che l'uno tragga dall'altro, con la conseguenziale impossibilità di ricondurre la fattispecie nel paradigma della servitù prediale, e di configurare una connessa tutela possessoria, potendo, piuttosto, il relativo esercizio, formare oggetto di apposito accordo tra le parti per disciplinarne le modalità e fissare l'eventuale indennità compensativa.
Ciò posto, nel caso di specie, sgomberando il campo da inutili disquisizioni giuridiche in merito alla CI (mero provvedimento concessorio non costituente pertanto titolo nei rapporti oggetto di causa) l'odierno attore ha agito in forza di delibera assembleare provvisoriamente esecutiva per la realizzazione di lavori di consolidamento dell'intero stabile , ivi compreso CP_2
l'immobile posto al piano terra per quel che rileva nel caso di specie, nonché per il ripristino delle condizioni di sicurezza ed agibilità dell'edificio.
Ciò appare facilmente desumibile dall'intero corso dell'atto posto che una valutazione sostanzialistica della domanda attorea ne impone pagina 3 di 6 una interpretazione delle conclusioni sulla scorta di quanto ampiamente argomentato.
Ne consegue che, rientrando nella sua titolarità la stabilità dell'edificio condominiale ex art 1117 c.c., lo stesso ha diritto di chiedere a parte resistente l'accesso al suo immobile terraneo per effettuare le manutenzioni e riparazioni nei sensi di cui all'art. 843 c.c. quale comunista, sul quale incombe l'obligatio propter rem avente ad oggetto il pati, configurandosi così una situazione del tutto simile alla servitù ma purtuttavia priva di realità.
Così ricondotta nell'area della liceità giuridica l'attività che deve essere eseguita dal condominio devono ritenersi altresì sussistenti i requisiti prescritti ai fini dell'accesso dall'art 843 c.c.
Si rammenta, infatti, che, il proprietario di un appartamento, come può evincersi dall'art. 843 c.c., comma 1, che si applica anche al condominio di un edificio (Cass. n. 2274 del 1995), può esercitare il diritto di accedere o di passare negli appartamenti dei vicini (o nelle cose comuni) solo se ciò è necessario al fine di realizzare o di riparare un bene o un'opera che sia di sua esclusiva proprietà ovvero, a sua volta, comune.
Nel caso di specie, all'esito dell'espletata CTU è stato conclusivamente accertato che i lavori di cui alla delibera in oggetto consistono nel “consolidamento delle CP_2 fondazioni mediante la realizzazione di una platea in cls armato e di cordoli perimetrali, ed inoltre il rinforzo delle pareti laterali per tutta la loro altezza e lunghezza”.
Per le specifiche lavorazioni indicate nella relazione peritale in atti, costituenti parte delle opere di consolidamento all'interno dell'edificio, ӏ strettamente necessaria, per la loro realizzazione,
l'occupazione di tutto il piano terra inclusa la Pescheria”.
Ne consegue la fondatezza della domanda proposta, essendo le specifiche lavorazioni indicate dal CTU necessarie per la conservazione della cosa comune, anche nell'interesse degli stessi resistenti.
pagina 4 di 6 Infine è da ritenersi inammissibile la domanda riconvenzionale di indennizzo e/o di risarcimento del danno formulata da parte resistente, in quanto avvenuta oltre i termini decadenziali di cui all'art 702 bis c.p.c.
Si rammenta che, ai sensi della citata previsione normativa, il resistente che vuole proporre le domande riconvenzionali deve farlo,
a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta, a condizione che la costituzione in giudizio sia tempestiva, ossia avvenga almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione.
Nel caso di specie nessuna pretesa in tal senso risulta essere stata avanzata in sede di costituzione, di talché la stessa è da ritenersi non meritevole di essere esaminata nel presente giudizio.
Parte resistente, di contro, ha avanzato le proprie pretese per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art 183 co 6 n. 1
c.p.c. che, tra l'altro, è deputata alla sola precisazione delle domande formulate e non già all'introduzione in giudizio di domande nuove.
Né tantomeno può ritenersi accertabile e conseguentemente determinabile d'ufficio una condanna in favore dell'odierno attore sol perché ritenuta “dovuta”, quale obbligazione propter rem, la suddetta pretesa a fronte della condanna all'accesso formulata.
Si rammenta infatti che siffatto indennizzo, per giurisprudenza consolidata, costituisce una fattispecie di responsabilità da atto lecito avente funzione in senso lato risarcitoria che, pertanto, per quanto prevista dalla legge, presuppone, in ogni caso, al pari di altri obbligazioni previste ex lege una autonoma domanda formulata in tal senso.
Ne consegue che, in difetto di domanda all'uopo tempestivamente formulata, la stessa è da ritenersi inammissibile nel presente giudizio.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 5 di 6 - condanna a consentire a Controparte_1 parte ricorrente l'esecuzione delle opere ritenute necessarie, per come specificamente indicate dal CTU, per la conservazione della cosa comune, per la parte che richiede che si operi all'interno del locale di proprietà della e, per Controparte_1
l'effetto, condanna la stessa a consentire l'ingresso dell'impresa appaltatrice nei locali di proprietà di parte convenuta per l'esecuzione degli interventi indicati
- rigetta ogni residua domanda e/o eccezione
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 7616,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 21 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1725/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CODEN LIA e Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. SCALETTARIS PAOLO elettivamente domiciliato in PIAZZA GIUSTINIANO 8
PORDENONE presso lo studio dell'avv. CODEN LIA
ATTORE/I contro
C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. SORRENTINO ENRICO elettivamente domiciliato in VIA ALEARDI, 111/B 30100 VENEZIA MESTRE presso lo studio dell'avv. SORRENTINO ENRICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., il ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti di al Controparte_1 fine di sentirlo condannare all'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.
Ha dedotto che in forza di delibera assembleare provvisoriamente esecutiva è stata disposta l'esecuzione di lavorazioni necessarie alla stabilità e sicurezza dell'edificio condominiale. Ha dedotto che per tali lavori è necessario l'ingresso anche all'interno dello stabile di proprietà convenuta.
Ha dedotto tuttavia che quest'ultima si sarebbe rifiutata plurime volte di consentire l'esecuzione dei lavori nei locali di sua proprietà.
pagina 1 di 6 Ha pertanto ritenuto, in diritto, fondata la propria domanda di condanna in forza di quanto previsto dall'art 843 c.c.
Si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto per inesistenza dei requisiti prescritti dalla legge al fine di effettuare le suddette lavorazioni.
A seguito di mutamento del rito e deposito di memorie ex art 183 co 6
c.p.c. è stata altresì formulata domanda di indennizzo e/o di risarcimento dei danni conseguenti alla statuizione richiesta da parte attrice.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata.
La fattispecie è, piuttosto, agevolmente riconducibile nell'alveo dell'art. 843 cod. civ., in forza del quale "Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno e dovuta una adeguata indennità."
Il diritto in parola, cui corrisponde una obligatio propter rem a carico del proprietario del fondo su cui deve praticarsi l'accesso, può essere attribuito "sempre che ne venga riconosciuta la necessità".
È infatti noto come l'art. 843 c.c. non configuri affatto un autonomo diritto, ma solo si limiti a codificare una caratteristica facoltà inerente il contenuto tipico del diritto di proprietà, che, per la sua evidente attitudine ad incidere nelle altrui sfere giuridiche nel momento del relativo esercizio, ha indotto il legislatore a conferirle autonoma rilevanza elevandola al rango di apposita norma codicistica.
pagina 2 di 6 A fronte di siffatta facoltà si situa una posizione di obbligo che la lettera dell'art. 843 c.c., con disposizione di stretta interpretazione, fa gravare sul solo "proprietario".
Conseguentemente la posizione del soggetto passivo è agevolmente riconducibile nel novero delle obligationes propter rem, connotate dalla c.d. ambulatorietà passiva e costituenti numerus clausus, essendo la relativa creazione sottratta ai poteri di autonomia privata.
Il soggetto passivamente legittimato in forza della mera titolarità del diritto dominicale sulla res (c.d. ambulatorietà passiva) è infatti obbligato ad un facere, ovverosia alla prestazione del consenso all'accesso nel proprio fondo, e, sussistendone i presupposti, ad un pati, ovverosia a tollerare l'accesso nel proprio fondo ed il passaggio eventuale di maestranze che debbano eseguire le opere sulla cosa comune o di proprietà del vicino, senza che, tuttavia, la predetta posizione passiva sia collegata ad un rapporto reale tra i fondi, in termini di utilità oggettiva che l'uno tragga dall'altro, con la conseguenziale impossibilità di ricondurre la fattispecie nel paradigma della servitù prediale, e di configurare una connessa tutela possessoria, potendo, piuttosto, il relativo esercizio, formare oggetto di apposito accordo tra le parti per disciplinarne le modalità e fissare l'eventuale indennità compensativa.
Ciò posto, nel caso di specie, sgomberando il campo da inutili disquisizioni giuridiche in merito alla CI (mero provvedimento concessorio non costituente pertanto titolo nei rapporti oggetto di causa) l'odierno attore ha agito in forza di delibera assembleare provvisoriamente esecutiva per la realizzazione di lavori di consolidamento dell'intero stabile , ivi compreso CP_2
l'immobile posto al piano terra per quel che rileva nel caso di specie, nonché per il ripristino delle condizioni di sicurezza ed agibilità dell'edificio.
Ciò appare facilmente desumibile dall'intero corso dell'atto posto che una valutazione sostanzialistica della domanda attorea ne impone pagina 3 di 6 una interpretazione delle conclusioni sulla scorta di quanto ampiamente argomentato.
Ne consegue che, rientrando nella sua titolarità la stabilità dell'edificio condominiale ex art 1117 c.c., lo stesso ha diritto di chiedere a parte resistente l'accesso al suo immobile terraneo per effettuare le manutenzioni e riparazioni nei sensi di cui all'art. 843 c.c. quale comunista, sul quale incombe l'obligatio propter rem avente ad oggetto il pati, configurandosi così una situazione del tutto simile alla servitù ma purtuttavia priva di realità.
Così ricondotta nell'area della liceità giuridica l'attività che deve essere eseguita dal condominio devono ritenersi altresì sussistenti i requisiti prescritti ai fini dell'accesso dall'art 843 c.c.
Si rammenta, infatti, che, il proprietario di un appartamento, come può evincersi dall'art. 843 c.c., comma 1, che si applica anche al condominio di un edificio (Cass. n. 2274 del 1995), può esercitare il diritto di accedere o di passare negli appartamenti dei vicini (o nelle cose comuni) solo se ciò è necessario al fine di realizzare o di riparare un bene o un'opera che sia di sua esclusiva proprietà ovvero, a sua volta, comune.
Nel caso di specie, all'esito dell'espletata CTU è stato conclusivamente accertato che i lavori di cui alla delibera in oggetto consistono nel “consolidamento delle CP_2 fondazioni mediante la realizzazione di una platea in cls armato e di cordoli perimetrali, ed inoltre il rinforzo delle pareti laterali per tutta la loro altezza e lunghezza”.
Per le specifiche lavorazioni indicate nella relazione peritale in atti, costituenti parte delle opere di consolidamento all'interno dell'edificio, ӏ strettamente necessaria, per la loro realizzazione,
l'occupazione di tutto il piano terra inclusa la Pescheria”.
Ne consegue la fondatezza della domanda proposta, essendo le specifiche lavorazioni indicate dal CTU necessarie per la conservazione della cosa comune, anche nell'interesse degli stessi resistenti.
pagina 4 di 6 Infine è da ritenersi inammissibile la domanda riconvenzionale di indennizzo e/o di risarcimento del danno formulata da parte resistente, in quanto avvenuta oltre i termini decadenziali di cui all'art 702 bis c.p.c.
Si rammenta che, ai sensi della citata previsione normativa, il resistente che vuole proporre le domande riconvenzionali deve farlo,
a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta, a condizione che la costituzione in giudizio sia tempestiva, ossia avvenga almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione.
Nel caso di specie nessuna pretesa in tal senso risulta essere stata avanzata in sede di costituzione, di talché la stessa è da ritenersi non meritevole di essere esaminata nel presente giudizio.
Parte resistente, di contro, ha avanzato le proprie pretese per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art 183 co 6 n. 1
c.p.c. che, tra l'altro, è deputata alla sola precisazione delle domande formulate e non già all'introduzione in giudizio di domande nuove.
Né tantomeno può ritenersi accertabile e conseguentemente determinabile d'ufficio una condanna in favore dell'odierno attore sol perché ritenuta “dovuta”, quale obbligazione propter rem, la suddetta pretesa a fronte della condanna all'accesso formulata.
Si rammenta infatti che siffatto indennizzo, per giurisprudenza consolidata, costituisce una fattispecie di responsabilità da atto lecito avente funzione in senso lato risarcitoria che, pertanto, per quanto prevista dalla legge, presuppone, in ogni caso, al pari di altri obbligazioni previste ex lege una autonoma domanda formulata in tal senso.
Ne consegue che, in difetto di domanda all'uopo tempestivamente formulata, la stessa è da ritenersi inammissibile nel presente giudizio.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 5 di 6 - condanna a consentire a Controparte_1 parte ricorrente l'esecuzione delle opere ritenute necessarie, per come specificamente indicate dal CTU, per la conservazione della cosa comune, per la parte che richiede che si operi all'interno del locale di proprietà della e, per Controparte_1
l'effetto, condanna la stessa a consentire l'ingresso dell'impresa appaltatrice nei locali di proprietà di parte convenuta per l'esecuzione degli interventi indicati
- rigetta ogni residua domanda e/o eccezione
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 7616,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 21 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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