Ordinanza presidenziale 12 agosto 2019
Ordinanza presidenziale 11 maggio 2021
Sentenza 2 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza presidenziale 11/05/2021, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2021
N. 00287/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2006, proposto da
Immobiliare Bibione Est S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 464;
contro
il Comune di San Michele al Tagliamento - (Ve), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Cacciavillani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Stra', piazza Marconi, 51;
per l'annullamento
della delibera della Giunta del Comune di San Michele al Tagliamento n. 279 del 29.11.2005, prot. n. 48430;
della relazione del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di San Michele al Tagliamento del 18.11.2005;
del provvedimento del San Michele al Tagliamento – Servizio Edilizia privata ed Urbanistica prot. n. 36096 del 6.9.2005;
della Delibera della Giunta del Comune di San Michele al Tagliamento n. 157 prot. n. 24673 del 14.6.2005;
della Delibera della Giunta del Comune di San Michele al Tagliamento n. 58 del 8.3.2005;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Michele al Tagliamento;
Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 573/2019
Visto l’adempimento istruttorio depositato dal Comune di San Michele al Tagliamento in data 3.2.2020;
Ritenuto opportuno accertare se persista tutt’ora l’interesse alla decisione di merito del ricorso
P.Q.M.
Invita
la parte ricorrente a depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, una memoria sulla persistenza dell’interesse alla decisione di merito.
L’inerzia potrà essere valutata come contegno concludente, anche ai fini di una pronuncia decisoria sulla sopravvenuta carenza di interesse.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia il giorno 11 maggio 2021
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO