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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 18663/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PATERNOSTER ILARIA e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GHIDINI ANNAMARIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 19/09/2025, con cui e , unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio a Lumezzane in data 5.10.91 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lumezzane al numero 83 parte II serie A dell'anno 1991), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 22.9.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) DICHIARARE LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI e CP_1 Parte_1 autorizzandoli a vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto, ordinando al Comune di Lumezzane (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) DICHIARARE che la CASA CONIUGALE, sita in Lumezzane (Bs), via Tufi n.24, in locazione al SI.
verrà assegnata alla moglie, SI.ra , che procederà a richiedere la voltura sia del contratto di Parte_1 CP_1
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locazione a suo favore, sia delle utenze. Voltura che il SI. in questa sede, già autorizza. Si precisa che il deposito Pt_1 cauzionale è stato versato da entrambi i coniugi e che rimarrà a garanzia delle obbligazioni di cui al contratto di locazione. Provvedimento in merito alla casa coniugale: DICHIARARE che, il contratto di locazione della casa coniugale sita in Via Tufi n. 24 a Lumezzane (BS) e le relative utenze ad oggi tutte intestate al SI. verranno Pt_1 volturate a favore della sig.ra assegnataria della casa coniugale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CP_1 ricorso. Il SI. provvederà a reperire una nuova collocazione abitativa, impegnandosi a trasferire la propria Pt_1 residenza.
3) DISPORRE l'AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA SOFIA con residenza presso la madre Per_
con, stante l'età della minore, calendario di frequentazioni libero, e rimesso alla volontà di stessa, la CP_1 quale, quindi, potrà stare con i genitori quando ritiene. Preliminarmente si dà atto che, entrambi i genitori, hanno nei
Per_ confronti della figlia la stessa identità di vedute e riconoscono l'idoneità di entrambi nella gestione della minore stessa;
Per_ tutto ciò è comprovato dal fatto che ha attualmente un ottimo rapporto con entrambi i genitori, i quali hanno un simile approccio educativo e comunicativo nei confronti della minore, garantendo quindi che tale suindicata modalità di affidamento è compatibile con uno sviluppo sereno ed equilibrato della stessa. L'esercizio della responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente e le decisioni più importanti in merito a educazione, istruzione, etc. dovranno essere
Per_ assunte dai genitori congiuntamente. Diversamente, la gestione quotidiana di verrà, invece, affidata autonomamente
Per_ ai genitori nei rispettivi periodi di permanenza della minore con ciascun genitore. In merito alle vacanze natalizie: potrà trascorrere con ciascun genitore una settimana consecutiva comprendente il Natale e l'altra comprendente il
Per_ Capodanno, ad anni alterni. Vacanze Pasquali: potrà trascorrere con ciascun genitore avendo cura di alternare, di
Per_ anno in anno, Pasqua e Pasquetta. Vacanze estive: potrà trascorrere quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con comunicazione delle date all'altro genitore, entro il 30 aprile di ogni anno. Piano genitoriale Ai fini del cosiddetto piano genitoriale, previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 473 bis.12 c.p.c., si ribadisce che la libera determinazione delle frequentazioni da parte della minore, è stata predisposta nell'interesse della minore e si ritiene adatta, tenuto conto dell'età della minore, che ormai sta compiendo i 14 anni, e dall'anno prossimo inizierà le scuole secondarie di
Per_ secondo grado Brescia. Nello specifico: • attualmente ha terminato con profitto la scuola secondaria di primo grado a Lumezzane. • Per l'anno prossimo la stessa risulta già iscritta e frequenterà l'Istituto secondario “OK School” con Per indirizzo estetista sito a Brescia. • Si dà atto che frequenta con regolarità sia i familiari in linea materna che in linea paterna, rispettivamente nei periodi di competenza di ciascun genitore.
4) DICHIARARE, in merito al MANTENIMENTO ECONOMICO DELLA FIGLIA SOFIA che, a fronte delle rispettive situazioni patrimoniali - reddituali dei coniugi (documentate in dichiarazione dei redditi), il SI.
stante anche la grave situazione finanziaria in cui versa, corrisponderà alla SI.ra a titolo di concorso Pt_1 CP_1 Per_ nel mantenimento della minore l'assegno mensile di 250,00 (duecentocinquanta /00) da versarsi entro il 15 di ogni mese. In merito alle spese straordinarie verranno sostenute in ragione del 50% ciascuno, come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016, da ritenersi qui integralmente richiamato. Dichiarare, altresì che, in merito all'assegno Unico Universale, lo stesso verrà percepito integralmente dalla SI.ra CP_1
5) In merito alle QUESTIONI ECONOMICHE TRA I CONIUGI - DICHIARARE che i coniugi sono economicamente indipendenti, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi allegate al presente ricorso e, pertanto, nessun assegno di mantenimento verrà versato reciprocamente tra i ricorrenti.
6) DICHIARARE che i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente ogni cambiamento di residenza e/o di domicilio con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, nonché a darsi reciproco assenso al rilascio del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio, consentendo all'espatrio della figlia, purché accompagnato dall'altro genitore;
6) DICHIARARE che i coniugi, con il presente accordo, hanno regolato ogni questione economica pendente fra di loro»;
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Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
Parte_1 CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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