CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3165/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
CO AR Presidente
ND AR Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3165/2023 promossa in grado d'appello
da
, (P.I. ) con sede legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
a Milano, Via F. Predabissi n.2, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giacomo
IO, (C.F. ) e LA TO (C.F. ), entrambi del foro di C.F._1 C.F._2
Agrigento, presso il di loro studio, sito in Agrigento, Via P. Mattarella n.305/I elettivamente domiciliata
PARTE APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA: , con sede legale in Sciacca, Corso Vittorio Emanuele n. 184, rappresentati P.IVA_2 pag. 1 e difesi, giusta procura in atti, dall'Avvocato Francesco Frassoni (C.F. ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Piazza Sant'Alessandro n. 6
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 5546/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il
03/07/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante : Parte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte adita:
in via preliminare: dichiarare ammissibile il presente appello, in integrale riforma della sentenza appellata;
nel merito: confermare il decreto ingiuntivo n. 7379/2020 RG11331/2020 emesso, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale di Milano in data 23.06.2020 e in ogni sua statuizione per i motivi di appello meglio esposti ed argomentati in premessa;
rigettare, nel merito, la domanda avanzata nel primo grado del giudizio da e per tutti i motivi Controparte_1 Controparte_1
meglio esposti;
rigettare l'eccezione di estinzione per compensazione ex art. 1242 c.c. con l'asserito, insussistente e, comunque, non provato credito di €.26.506,46, e rigettare, per l'effetto, la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ritenere fondata la pretesa creditoria dell'opposta e di converso ritenere e dichiarare che l'opponente è obbligata a corrispondere l'importo ingiunto in sede monitoria per tutti i motivi meglio esposti ed illustrati in premessa;
rigettare, in quanto infondata in fatto e diritto la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria. in ogni caso rigettare tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare l'odierna appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si chiede che voglia codesta Corte rigettare in toto le domande ed eccezioni svolte dall'odierna appellata poiché infondate in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, in ragione dell'inefficacia delle deduzioni svolte ex adverso a destituire di fondamento le argomentazioni esposte dall'appellante.
Con ogni salvezza.
pag. 2 Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata e : Controparte_1 Controparte_1
“In via principale:
rigettare il gravame avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza in senso favorevole all'appellante, revocare comunque il decreto ingiuntivo, poiché in esso sono stati erroneamente riconosciuti gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal momento del pagamento della somma di € 10.000,00 da parte della Parte_1 Controparte_2
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di Avvocato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la della (d'ora in Parte_1 Pt_1 Parte_2
avanti per brevità, ) chiedeva al Tribunale di Milano di ingiungere alla “ Pt_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, ) di pagare Controparte_1 Parte_4
immediatamente la somma complessiva di euro 10.000,00, oltre a interessi moratori e rivalutazione monetaria, decorrenti dal momento dell'avvenuto pagamento, e oltre spese e compensi della procedura monitoria.
A fondamento della domanda monitoria veniva dedotto che, con sentenza n.10792/2018, emessa dal Tribunale di Milano in data 24 ottobre 2018, si era statuito che “risulta dagli atti di causa che la convenuta [dott.ssa ] aveva versato per tale consulenza un acconto di €. 10.000,00. Non è Pt_2
stata tuttavia formulata domanda di restituzione, la quale non può ritenersi implicita nell'eccezione di inadempimento e nella domanda di risarcimento”.
Le parti, infatti, avevano sottoscritto un contratto di opera professionale, in forza del quale l'
avrebbe prestato attività di assistenza fiscale e contabile nell'interesse della Parte_4 Pt_1
in relazione agli anni 2012, 2013 e 2014, in uno con una serie di consulenze nell'ambito dell'operazione di acquisto, da parte della ricorrente , di altra azienda farmaceutica, per il Pt_1
complessivo compenso di € 25.000, di cui, però, erano stati versati solo 10.000 euro (si trattava pag. 3 dell'operazione di acquisizione della Farmacia del dottor GA, cfr., pag. 5, sentenza n.
10792/20181).
A detta della Farmacia, l'invocata sentenza si limitava a riconoscere esclusivamente all' Parte_4
l'importo di € 9.000,00 a titolo di compenso per la prestazione fiscale e contabile (così accogliendo la domanda avanzata da quest'ultima di condanna della al pagamento dei compensi Pt_1
spettanti all per l'opera prestata), mentre non riconosceva in alcun modo la pretesa di Parte_4
pagamento per la consulenza relativa all'acquisto della farmacia GA, per la quale era stato versato il suindicato acconto di € 10.000 da parte della ricorrente in via monitoria.
Ritenuto pertanto non provato il diritto dell'ingiunta al compenso per il suddetto titolo, insisteva per la ripetizione della somma versata, in tesi, senza causa.
Con decreto n. 7379/2020 emesso in data 23/06/2020, il Tribunale di Milano, “rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile e considerato ulteriormente che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.”, ingiungeva all'Associazione il pagamento di € 10.000,00 oltre interessi moratori e spese dell'azione monitoria,
a favore della , e concedeva altresì la provvisoria esecutorietà del decreto stesso. Pt_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, l proponeva opposizione avverso il Parte_4
provvedimento di ingiunzione.
Parte opponente chiedeva, in particolare, la revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso
“sull'assunto errato secondo cui la sentenza in oggetto riconoscerebbe la pretesa avversaria”, ed evidenziava come la non avesse richiesto al Giudice del precedente giudizio l'emissione di Pt_1
una pronuncia di risoluzione del contratto della prestazione professionale, declaratoria che le avrebbe permesso poi così di beneficiare, ex art. 1458 c.c., degli effetti restitutori della prestazione eseguita. Rilevava in particolare che nel procedimento esitato con la sentenza n. 10972 del 2018, la Pt_1
aveva sì lamentato l'inadempimento dell' al mandato, ma l'aveva fatto unicamente per Parte_4
paralizzare la richiesta di compenso da quest'ultima avanzata, chiedendo altresì, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni provocati dalla negligente ed imperita esecuzione della prestazione di consulenza2.
La domanda restitutoria dell'acconto di € 10.000,00, infatti, era stata respinta proprio in ragione dell'assenza di una richiesta di risoluzione contrattuale3. In altri termini, il contratto inter partes doveva ritenersi ancora in essere, e non poteva essere accolta alcuna pretesa di restituzione relativamente al compenso pagato, che trovava pertanto causa nel persistente vincolo contrattuale.
Parte opponente contestava altresì il calcolo degli interessi moratori, effettuato ex D.L.gs,
231/2002 a decorrere dal momento dell'avvenuto pagamento, che erano stati quantificati in €
6.758,80 su un capitale di € 10.000,00.
L'Associazione opponente lamentava ancora che parte opposta non aveva mai ottemperato alla sentenza n. 10792/2018, dalla quale residuava un credito a favore di parte opponente in linea capitale di € 8.799,09, oltre a spese del giudizio ed interessi per un totale complessivo di € 12.262,45, somma che si chiedeva di porre in compensazione con l'eventuale credito avversario. 2 Si legge nella sentenza n. 10792 del 2018: “Quanto alla consulenza per l'acquisto della farmacia, parte convenuta rileva che tutta l'attività è stata espletata con scarsa diligenza ed ha comportato rilevanti danni –quantificabili nel maggior prezzo pagato per la farmacia – e ritenuto congruo dai consulenti – rispetto al valore effettivo della medesima, e così in complessivi euro 423.466 ovvero nel minore o diverso importo da quantificarsi in via equitativa dal giudice. La difesa della società convenuta ha in particolare evidenziato come i commercialisti e di non si fossero CP_1 CP_1 CP_1 accorti della natura speculativa dell'affare in capo alla parte venditrice dr. GA, il quale aveva acquistato la farmacia oggetto di cessione da appena tre anni, pur essendo titolare di altra farmacia nelle vicinanze;
conseguentemente i medesimi non avevano effettuato i dovuti controlli volti a verificare che gli utili di bilancio fossero effettivi e non artificialmente gonfiati proprio al fine di strappare un prezzo più alto – per esempio con un'errata ripartizione delle ricette tra le due farmacie di cui il dr. GA era titolare –e infine non avevano tenuto conto, nel valutare la redditività futura dell'azienda farmaceutica, dell'imminente entrata in vigore della normativa sui farmaci generici, che avrebbe determinato una consistente riduzione dei margini di guadagno delle farmacie”. Secondo la rappresentazione della convenuta, quindi, la superficiale assistenza prestata dai commercialisti e avrebbe di fatto CP_1 Controparte_1 indotto la dott.ssa a concludere l'affare pagando un prezzo notevolmente superiore al valore effettivo”. Pt_2 3 La sentenza n. 10792 del 2018 motiva in punto: “In conclusione si ritiene che parte attrice non abbia provato di aver diligentemente espletato l'incarico di consulenza per l'acquisto della farmacia, non avendo fornito al cliente gli elementi necessari per una corretta valutazione della convenienza e della fattibilità dell'operazione. In ragione delle carenze sopra evidenziate l'attività consulenziale deve ritenersi nel suo complesso come inutiliter data. Nessun compenso spetta pertanto ai commercialisti ed per le prestazioni di consulenza cd. straordinaria rese in favore CP_1 Controparte_1 della convenuta. Risulta dagli atti di causa che la convenuta aveva versato per tale consulenza un acconto di euro 10.000. Non è stata tuttavia formulata domanda di restituzione, la quale non può ritenersi implicita nell'eccezione di inadempimento e nella domanda di risarcimento”. pag. 5 Costituendosi in lite, la aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, ed in via gradata, aveva Pt_1
domandato la condanna dell'Associazione al pagamento dell'importo ingiunto.
In data 10.6.2021 si costituiva ex art.105 c.p.c. la Farmacia LE S.r.l., quale cessionaria del credito in proprio favore da parte dell'opposta, e chiedeva all' opponente la restituzione dell'importo di € 10.000,00, corrisposto dalla a titolo di acconto, in tesi indebitamente Pt_1
trattenuto dall' . Parte_4
Chiedeva altresì il rigetto dell'eccezione di compensazione di controparte, avendo la stessa già riscosso la somma coattivamente, promuovendo, in particolare, un pignoramento presso terzi in danno della Farmacia LE s.r.l., cessionaria interveniente.
Con memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c., VI° comma parte opponente, a precisazione delle domande già avanzate, chiedeva la pronuncia di accertamento e conseguente dichiarazione di intervenuta risoluzione del contratto per facta concludentia, con il conseguente diritto della – e per Pt_1
essa, dell'interveniente - alla restituzione delle somme già corrisposte Parte_6
all' CP_4
Con sentenza n. 5546/2023, pubblicata in data 3 luglio 2023, il Tribunale di Milano:
dichiarava inammissibile l'intervento della Farmacia LE s.r.l.;
accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 7379/2020, emesso dal
Tribunale di Milano in data 23 giugno 2020;
condannava la al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite del grado, Pt_1 Parte_4
liquidate in complessivi € 5.077,00, oltre CPA, Iva e spese generali.
In particolare, con la sentenza in commento: - Il Tribunale dichiarava inammissibile l'intervento svolto dalla Farmacia LE S.r.l., perché formulato senza aver specificato a che titolo intendesse svolgere tale intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c. Rilevava che non era presente in atti alcun contratto di cessione del credito oggetto di ingiunzione, né la qualità di cessionaria poteva desumersi dall'aver subito una procedura di pignoramento presso terzi per somme dovute dall'opposta Farmacia.
Accertava altresì che detta procedura faceva capo ad altro giudizio tra le parti, ulteriore circostanza che determinava il difetto di interesse della Farmacia LE ad intervenire nel giudizio di opposizione;
- giudicava infondata la pretesa restitutoria dell'opposta, non potendosi qualificare il pagamento dell'acconto come indebito. Sul punto, osservava che la domanda monitoria era stata azionata senza che fosse stata dichiarata la risoluzione del contratto di consulenza, che risultava non essere nemmeno stata espressamente richiesta nel procedimento terminato con emissione della sentenza n. 10792/2018: ivi, infatti, si sarebbe unicamente affermato che era avvenuto il versamento degli euro 10.000,00, affermando, in ragione del prospettato inadempimento, il diritto alla ripetizione della somma già versata;
- rilevava, ancora, che la domanda di risoluzione contrattuale non era stata proposta nemmeno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se non in modo tardivo, con la memoria ex art. 183, comma 6. N. 1) c.p.c.;
- dava atto che non sussistevano giuste motivazioni per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. in danno dell'opposta.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello la , articolando i seguenti motivi di Pt_1
impugnazione:
- Manifesta illogicità della sentenza impugnata. Vizio di motivazione - Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie;
- Nullità della sentenza. Violazione di legge – artt. 281sexies c.p.c. e mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
- Ingiusta ed eccessiva condanna al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si è costituita l'appellata , Parte_4
chiedendo il rigetto dell'appello, siccome totalmente infondato in fatto ed in diritto. Reiterava in via subordinata la richiesta di compensazione già avanzata in prime cure e, sempre in via subordinata all'accoglimento dell'appello, insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo, poiché “in esso sono
pag. 7 stati erroneamente riconosciuti gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal momento del pagamento della somma di € 10.000,00 da parte della Parte_7
[...]
Precisate le conclusioni come riportato in epigrafe, la causa è stata infine trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi che si vanno ad esporre.
Con il primo motivo, l'appellante contesta la pronuncia nella parte in cui avrebbe omesso di motivare il rigetto della domanda in rapporto alle risultanze di prova.
Assume, infatti, che la pretesa azionata in via monitoria poggiasse su un giudicato che, implicitamente, presupponeva la risoluzione del contratto di consulenza (cfr., pag. 14, sentenza n.
10792/2018 del tribunale di Milano: “risulta dagli atti di causa che la convenuta [dott.ssa ] Pt_2
aveva versato per tale consulenza un acconto di €. 10.000,00. Non è stata tuttavia formulata domanda di restituzione, la quale non può ritenersi implicita nell'eccezione di inadempimento e nella domanda di risarcimento”), poiché, in tesi di parte appellante, la originaria domanda di restituzione sarebbe stata già comprensiva di quella di risoluzione del contratto.
A riprova di ciò, deduce che l' non ha mai fornito prova della vigenza attuale del Parte_4
rapporto di consulenza, né avrebbe smentito la circostanza che il contratto si fosse sciolto consensualmente tra le parti, per avere la affidato ad altro studio la cura della propria Pt_1
contabilità.
Assume, in ogni caso, che la domanda di risoluzione sarebbe stata introdotta nel processo in occasione della prima memoria ex 183 comma VI c.p.c., con cui, in parziale modificazione/precisazione della originaria domanda di ripetizione, la chiedeva che si Pt_1
accertasse che il contratto si era risolto per mutuo dissenso tra le parti, ed in particolare in forza di fatti concludenti;
segnala ancora che l'esistenza del suo credito per ripetizione dell'indebito sarebbe stato ammesso dalla stessa opponente, nel momento in cui questa ne ha chiesto la compensazione con altro suo controcredito. Lamenta, infine, che, anche a voler ritenere che la sentenza dedotta nel ricorso monitorio non fosse idonea a far stato quanto alla questione preliminare della risoluzione del contratto, detta pronuncia avrebbe potuto e dovuto comunque essere considerata come indizio presuntivo della fine del rapporto (art. 2729 c.c.). Ciò che, nella prospettazione dell'appellante, non pag. 8 sarebbe stato minimamente considerato dal giudice di prime cure, che avrebbe perciò adottato una decisione del tutto slegata dalle prove in atti.
Il motivo è infondato.
Ritiene la Corte di condividere, in primo luogo, quanto affermato dal Tribunale circa l'assenza di prova del carattere indebito del pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo. Ed infatti,
è evidenza pacifica che la ricorrente abbia basato la domanda di ingiunzione su quanto Pt_1
deciso in altra pendenza dal Tribunale di Milano.
In particolare, l'odierna appellante sosteneva, nel proprio ricorso monitorio, che con quanto stabilito dalla sentenza n. 10792/2018 doveva reputarsi acquisita la prova del suo diritto alla ripetizione, per avere il Tribunale accertato che “risulta dagli atti di causa che la convenuta [dott.ssa
] aveva versato per tale consulenza un acconto di €. 10.000,00”. Pt_2
Tuttavia, con la medesima sentenza, il Tribunale aveva rilevato: “Non è stata tuttavia formulata domanda di restituzione, la quale non può ritenersi implicita nell'eccezione di inadempimento e nella domanda di risarcimento” (cfr., sentenza n.10792/2018 emessa dal Tribunale di Milano in data
24.10.2018, pag. 17).
Nondimeno, come fondatamente ha rilevato dalla pronuncia impugnata: “L'aver dato atto con la sentenza n. 10792/2018 del versamento della somma di € 10.000,00 non costituisce, sic e simpliciter, fonte giuridica per un suo riconoscimento in sede giudiziale diversa” (cfr., sentenza di primo grado, pag. 7).
Ed invero, rileva il Collegio che la prospettazione di parte appellante poggi su una non condivisibile interpretazione del contenuto della decisione in questione.
Con la sentenza n.10792/2018, il Tribunale di Milano ha difatti accertato l'inadempimento dell' all'obbligazione dedotta in contratto, con particolare riferimento all'operazione di Parte_4
compravendita della Farmacia GA, inadempimento, che, tuttavia, non veniva invocato quale elemento costitutivo di una domanda di risoluzione, ma come fatto a sostegno di una eccezione ex art. 1460 c.c., che il Tribunale ha deciso di accogliere, ma al solo fine di paralizzare la richiesta di compensi avanzata dall . Parte_4
Con la pronuncia in questione, pertanto, il giudice non ha sancito la caducazione del contratto, ma si è limitato a pronunziare il rigetto della domanda di adempimento dell , in ragione Parte_4
dell'inadempimento contrattuale della stessa. pag. 9 Si ritiene perciò immune da censure quanto dichiarato nella sentenza impugnata in questa sede, per cui “nel decreto ingiuntivo non vi è alcun riferimento alla risoluzione del contratto, che peraltro non risulta dichiarato dal precedente Giudice estensore della sentenza n. 10792/2018 emessa dal
Tribunale di Milano in data 24.10.2018.” (cfr., sentenza primo grado, pag. 7).
Né una esplicita domanda di risoluzione contrattuale era stata svolta dalla in sede di Pt_1
comparsa di risposta nel giudizio di opposizione, sicché, in mancanza di caducazione del contratto cui afferiva la prestazione di cui si chiedeva la restituzione, non era dato affermare che la stessa fosse stata effettuata senza titolo.
La suddetta conclusione non può essere scalfita in ragione di quanto osservato dall'appellante a proposito di quanto dedotto nella prima memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c., mediante la quale
– a detta dell'appellante – una domanda di risoluzione sarebbe stata ritualmente introdotta, osservando, in particolare, che il contratto tra le parti si sarebbe comunque dissolto per fatti concludenti, avendo conferito la il medesimo incarico conferito all' ad altro Pt_1 Parte_4
consulente, e non avendo l' dimostrato di aver continuato a svolgere tale attività Parte_4
nell'interesse della . Pt_1
Sul punto il Collegio condivide la valutazione contenuta nella sentenza di prime cure, che ha rilevato l'inammissibilità dell'argomentazione così introdotta nel giudizio.
Ed infatti, costituisce principio ormai stabile della giurisprudenza di legittimità che “Nel giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello posto in origine a fondamento della domanda non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa, ancorché il comportamento successivamente dedotto costituisca anch'esso violazione degli obblighi contrattuali.” (Cass.,
Sez. 2 , Ordinanza n. 32952 del 17/12/2024).
Concreta pertanto un fenomeno di mutazione inammissibile della domanda originaria il porre a fondamento della risoluzione un fatto storico diverso da quello dedotto con l'atto introduttivo. Ciò che, ad avviso del collegio, pare ricorrere nel caso di specie, laddove l'appellante dapprima adduce a fondamento dell'azione monitoria un giudicato asseritamente risolutivo del contratto e, poi, impropriamente, assume con la prima memoria 183 c.p.c. che il medesimo contratto si era già risolto per mutuo dissenso.
pag. 10 Meritano perciò conferma le valutazioni svolte nella sentenza impugnata: “Una domanda di risoluzione contrattuale deve esser correttamente e tempestivamente introdotta con l'allegazione di tutti gli elementi costitutivi a suo sostegno. L'introduzione deve essere idonea a sviluppare un contraddittorio a tal proposito per giungere ad una declaratoria, o meno, di risoluzione contrattuale.
Ciò che non è avvenuto nel giudizio de quo.” (cfr., sentenza primo grado, pag. 7).
Il primo motivo di gravame è dunque infondato.
Con secondo motivo di gravame, l'appellante denuncia la nullità della sentenza di prime cure per asserita violazione degli artt. 281- sexies e 190 c.p.c. In particolare, assume che la causa sarebbe stata decisa senza previa concessione dei termini di deposito per gli scritti conclusivi e per le memorie di replica, nonché senza effettiva discussione in sede di udienza ex art. 281-sexies c.p.c.
Sul punto denuncia che all'odierna appellante non sarebbe stato concesso il deposito del proprio scritto di p.c., perché erroneamente ritenuto dal Giudice “memorie non autorizzate che vengono dichiarate espunte dal fascicolo” (cfr., verbale di udienza del 3 luglio 2023, fasc. appellante) e che le sarebbe stato conseguentemente imposto di riportarsi alla sola comparsa di costituzione. Da ciò discenderebbe, a suo dire, la falsità di quanto indicato nel verbale, per cui il giudice dava lettura della sentenza “dopo ampia discussione”.
Il motivo è manifestamente infondato.
In senso contraddittorio, infatti, l'appellante si duole della mancata concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, ritenendo tuttavia legittima o, comunque, non sindacabile la decisione di procedere ex art. 281 sexies c.p.c.
Stando così le cose, la circostanza di non aver concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. costituisce la piana conseguenza della scelta di rito: a mente, dell'art. 281 sexies infatti, “se non dispone a norma dell'articolo 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva(1)
e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La prospettazione dell'appellante appare, perciò, frutto di evidente dispercezione del dettato normativo, che, con ogni probabilità, ha portato la parte a depositare a ridosso dell'udienza ex art. 281 sexies non fogli di p.c., ma, appunto, le memorie conclusionali di cui oggi lamenta il mancato ingresso (cfr., verbale udienza, sentenza di primo grado: “i fogli di precisazione delle conclusioni
pag. 11 depositati da parte opposta e dall'intervenuta non possono essere qualificati come tali, ma come memorie non autorizzate che vengono dichiarate espunte dal fascicolo.”)
Merita inoltre, rigettarsi quanto asserito circa la mancanza di discussione nell'udienza celebratasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e tanto per l'assorbente ragione che la doglianza contrasta con le risultanze, cui deve attribuirsi pubblica fede, del verbale, che danno atto di “ampia discussione” sviluppatasi tra le 14:00 e le 17:25 (cfr., ibidem).
Anche il secondo motivo di appello, pertanto, è da ritenersi infondato.
È parimenti infondato l'ultimo motivo di gravame, con cui lamenta che il Giudice del primo grado avrebbe errato nella quantificazione delle spese addebitate all'appellante. Nella sua prospettazione, invero, “Infatti il Tribunale di Milano ha condannato la convenuta opposta, odierna appellante al pagamento dell'importo di €. 5.077,77, e ciò a fronte di un valore della controversia di €. 10.000,00.
[…] Da una parte si osserva che i parametri applicati dal Giudice del primo grado ex D.M. n. 55 del
2014, ovvero i medi, sono correttamente riferiti allo scaglione di riferimento compreso tra €.
5.201,00 ed €. 26.000,00. Nel caso di specie, il giudice a quo ha liquidato le spese di lite in misura pari a complessivi € 5.077,00 applicando la tariffa media, in relazione a una causa del valore ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, ovvero di €. 10.000,00 e quindi al di sopra degli importi previsti nei parametri tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014; il tutto senza esporre alcuna apposita e specifica motivazione a sostegno della scelta di liquidazione operata. In caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione del compenso. Nel caso che ci occupa, alcuna motivazione è stata fornita in riferimento alla parte della sentenza che ha deciso in ordine alle spese.” (cfr., atto di appello, pag. 22).
Il motivo è infondato.
Sul punto, ci si limita a rilevare che il Giudice ha correttamente parametrato le spese di lite ai valori medi del d.m. 55/2014, atteso il valore della causa risultante dalla somma ingiunta (euro 10.000,00).
Dunque, non necessitava tra l'altro di specifica motivazione la predetta liquidazione, attenutasi ai valori medi del tariffario.
Non sussiste pertanto alcuna violazione delle norme relative alla liquidazione delle spese.
L'appello, conclusivamente, deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
pag. 12 Alla dichiarazione di infondatezza segue la condanna della parte appellante alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni di diritto affrontate, dell'attività di difesa prestata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, sull'appello proposto da , nei Parte_3
confronti di e avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_1
5546/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 3 luglio 2023 definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per Parte_3
l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a Parte_3 [...]
le spese di lite del presente grado di Controparte_1
giudizio, liquidate in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% e oltre Iva e C.p.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 21 maggio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
ND AR CO AR
pag. 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tesi di parte attrice, tale attività sarebbe consistita in “attività di assistenza e consulenza professionale per l'acquisto della Farmacia del Dr. GA, “attività consistita in diverse sessioni di lavoro ed incontri presso lo studio professionale, nella disamina dei dati di bilancio e nella predisposizione della relazione economico/finanziaria con la relativa valutazione delle esigenze finanziarie, nella rideterminazione della relazione e del piano finanziario a seguito di una maggiore richiesta del corrispettivo per l'acquisto della farmacia, nella relazione sulla redditività netta dell'azienda dopo il bilancio del 2010, in tre trasferte a Milano (di cui due presso la farmacia e lo studio Fattorini e un'altra presso il notaio
), nella predisposizione della scrittura per la caparra confirmatoria, nella predisposizione di molteplici versioni Per_1 del contratto preliminare di acquisto delle quote in contraddittorio col Dr. e l'Ing. , nella CP_3 Per_2 predisposizione dell'istanza di finanziamento e della relativa documentazione a corredo presso , nella Parte_5 predisposizione del contratto commerciale di fornitura con UFM, nella richiesta presso l'Agenzia delle Entrate di Milano del certificato di regolarità fiscale, oltre ad altre attività ancillari” (pagg. 4 e 5 del ricorso introduttivo). pag. 4 4 In particolare, la osservava ed argomentava in detta memoria: “La risoluzione del contratto è avvenuta per Pt_1 fatti concludenti tra le parti nonostante controparte seguiti in modo pretestuoso, labiale e temerario ad affermare il contrario.
Peraltro, è doveroso far osservare in ordine a tale punto ed a riprova della manifesta volontà delle parti in senso contrario a quella di tenere in vita il predetto contratto, che la ditta opponente non svolge attività per conto della Parte_1
che la predetta, da parte sua, è assistita da un altro studio di consulenza e assistenza fiscale e contabile.
[...] Appare evidente, in ragione di quanto sopra che non può esserci una volontà da parte di nessuna delle due parti di mantenere il vecchio contratto in vita, con l'effetto che la somma ingiunta risulta indebitamente trattenuta nelle casse della ditta opponente e, per tale motivo, deve essere restituita. Per tale motivo il decreto ingiuntivo va confermato in ogni sua statuizione e va dichiarato, nelle more, provvisoriamente esecutivo, alla luce della palmare infondatezza e pretestuosità delle difese avversarie. Ciò posto, a precisazione delle domande già avanzate, si insiste nel chiedere che codesto Giudice voglia accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto e quindi il conseguente diritto della oggi della Farmacia LE s.r.l. a seguito della cessione del credito, ad avere restituite Parte_1 le somme già corrisposte alla , somme si ribadisce riconosciute da quest'ultima”. Controparte_5 pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
CO AR Presidente
ND AR Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3165/2023 promossa in grado d'appello
da
, (P.I. ) con sede legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
a Milano, Via F. Predabissi n.2, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giacomo
IO, (C.F. ) e LA TO (C.F. ), entrambi del foro di C.F._1 C.F._2
Agrigento, presso il di loro studio, sito in Agrigento, Via P. Mattarella n.305/I elettivamente domiciliata
PARTE APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA: , con sede legale in Sciacca, Corso Vittorio Emanuele n. 184, rappresentati P.IVA_2 pag. 1 e difesi, giusta procura in atti, dall'Avvocato Francesco Frassoni (C.F. ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Piazza Sant'Alessandro n. 6
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 5546/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il
03/07/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante : Parte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte adita:
in via preliminare: dichiarare ammissibile il presente appello, in integrale riforma della sentenza appellata;
nel merito: confermare il decreto ingiuntivo n. 7379/2020 RG11331/2020 emesso, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale di Milano in data 23.06.2020 e in ogni sua statuizione per i motivi di appello meglio esposti ed argomentati in premessa;
rigettare, nel merito, la domanda avanzata nel primo grado del giudizio da e per tutti i motivi Controparte_1 Controparte_1
meglio esposti;
rigettare l'eccezione di estinzione per compensazione ex art. 1242 c.c. con l'asserito, insussistente e, comunque, non provato credito di €.26.506,46, e rigettare, per l'effetto, la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ritenere fondata la pretesa creditoria dell'opposta e di converso ritenere e dichiarare che l'opponente è obbligata a corrispondere l'importo ingiunto in sede monitoria per tutti i motivi meglio esposti ed illustrati in premessa;
rigettare, in quanto infondata in fatto e diritto la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria. in ogni caso rigettare tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare l'odierna appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si chiede che voglia codesta Corte rigettare in toto le domande ed eccezioni svolte dall'odierna appellata poiché infondate in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, in ragione dell'inefficacia delle deduzioni svolte ex adverso a destituire di fondamento le argomentazioni esposte dall'appellante.
Con ogni salvezza.
pag. 2 Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata e : Controparte_1 Controparte_1
“In via principale:
rigettare il gravame avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza in senso favorevole all'appellante, revocare comunque il decreto ingiuntivo, poiché in esso sono stati erroneamente riconosciuti gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal momento del pagamento della somma di € 10.000,00 da parte della Parte_1 Controparte_2
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di Avvocato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la della (d'ora in Parte_1 Pt_1 Parte_2
avanti per brevità, ) chiedeva al Tribunale di Milano di ingiungere alla “ Pt_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, ) di pagare Controparte_1 Parte_4
immediatamente la somma complessiva di euro 10.000,00, oltre a interessi moratori e rivalutazione monetaria, decorrenti dal momento dell'avvenuto pagamento, e oltre spese e compensi della procedura monitoria.
A fondamento della domanda monitoria veniva dedotto che, con sentenza n.10792/2018, emessa dal Tribunale di Milano in data 24 ottobre 2018, si era statuito che “risulta dagli atti di causa che la convenuta [dott.ssa ] aveva versato per tale consulenza un acconto di €. 10.000,00. Non è Pt_2
stata tuttavia formulata domanda di restituzione, la quale non può ritenersi implicita nell'eccezione di inadempimento e nella domanda di risarcimento”.
Le parti, infatti, avevano sottoscritto un contratto di opera professionale, in forza del quale l'
avrebbe prestato attività di assistenza fiscale e contabile nell'interesse della Parte_4 Pt_1
in relazione agli anni 2012, 2013 e 2014, in uno con una serie di consulenze nell'ambito dell'operazione di acquisto, da parte della ricorrente , di altra azienda farmaceutica, per il Pt_1
complessivo compenso di € 25.000, di cui, però, erano stati versati solo 10.000 euro (si trattava pag. 3 dell'operazione di acquisizione della Farmacia del dottor GA, cfr., pag. 5, sentenza n.
10792/20181).
A detta della Farmacia, l'invocata sentenza si limitava a riconoscere esclusivamente all' Parte_4
l'importo di € 9.000,00 a titolo di compenso per la prestazione fiscale e contabile (così accogliendo la domanda avanzata da quest'ultima di condanna della al pagamento dei compensi Pt_1
spettanti all per l'opera prestata), mentre non riconosceva in alcun modo la pretesa di Parte_4
pagamento per la consulenza relativa all'acquisto della farmacia GA, per la quale era stato versato il suindicato acconto di € 10.000 da parte della ricorrente in via monitoria.
Ritenuto pertanto non provato il diritto dell'ingiunta al compenso per il suddetto titolo, insisteva per la ripetizione della somma versata, in tesi, senza causa.
Con decreto n. 7379/2020 emesso in data 23/06/2020, il Tribunale di Milano, “rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile e considerato ulteriormente che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.”, ingiungeva all'Associazione il pagamento di € 10.000,00 oltre interessi moratori e spese dell'azione monitoria,
a favore della , e concedeva altresì la provvisoria esecutorietà del decreto stesso. Pt_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, l proponeva opposizione avverso il Parte_4
provvedimento di ingiunzione.
Parte opponente chiedeva, in particolare, la revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso
“sull'assunto errato secondo cui la sentenza in oggetto riconoscerebbe la pretesa avversaria”, ed evidenziava come la non avesse richiesto al Giudice del precedente giudizio l'emissione di Pt_1
una pronuncia di risoluzione del contratto della prestazione professionale, declaratoria che le avrebbe permesso poi così di beneficiare, ex art. 1458 c.c., degli effetti restitutori della prestazione eseguita. Rilevava in particolare che nel procedimento esitato con la sentenza n. 10972 del 2018, la Pt_1
aveva sì lamentato l'inadempimento dell' al mandato, ma l'aveva fatto unicamente per Parte_4
paralizzare la richiesta di compenso da quest'ultima avanzata, chiedendo altresì, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni provocati dalla negligente ed imperita esecuzione della prestazione di consulenza2.
La domanda restitutoria dell'acconto di € 10.000,00, infatti, era stata respinta proprio in ragione dell'assenza di una richiesta di risoluzione contrattuale3. In altri termini, il contratto inter partes doveva ritenersi ancora in essere, e non poteva essere accolta alcuna pretesa di restituzione relativamente al compenso pagato, che trovava pertanto causa nel persistente vincolo contrattuale.
Parte opponente contestava altresì il calcolo degli interessi moratori, effettuato ex D.L.gs,
231/2002 a decorrere dal momento dell'avvenuto pagamento, che erano stati quantificati in €
6.758,80 su un capitale di € 10.000,00.
L'Associazione opponente lamentava ancora che parte opposta non aveva mai ottemperato alla sentenza n. 10792/2018, dalla quale residuava un credito a favore di parte opponente in linea capitale di € 8.799,09, oltre a spese del giudizio ed interessi per un totale complessivo di € 12.262,45, somma che si chiedeva di porre in compensazione con l'eventuale credito avversario. 2 Si legge nella sentenza n. 10792 del 2018: “Quanto alla consulenza per l'acquisto della farmacia, parte convenuta rileva che tutta l'attività è stata espletata con scarsa diligenza ed ha comportato rilevanti danni –quantificabili nel maggior prezzo pagato per la farmacia – e ritenuto congruo dai consulenti – rispetto al valore effettivo della medesima, e così in complessivi euro 423.466 ovvero nel minore o diverso importo da quantificarsi in via equitativa dal giudice. La difesa della società convenuta ha in particolare evidenziato come i commercialisti e di non si fossero CP_1 CP_1 CP_1 accorti della natura speculativa dell'affare in capo alla parte venditrice dr. GA, il quale aveva acquistato la farmacia oggetto di cessione da appena tre anni, pur essendo titolare di altra farmacia nelle vicinanze;
conseguentemente i medesimi non avevano effettuato i dovuti controlli volti a verificare che gli utili di bilancio fossero effettivi e non artificialmente gonfiati proprio al fine di strappare un prezzo più alto – per esempio con un'errata ripartizione delle ricette tra le due farmacie di cui il dr. GA era titolare –e infine non avevano tenuto conto, nel valutare la redditività futura dell'azienda farmaceutica, dell'imminente entrata in vigore della normativa sui farmaci generici, che avrebbe determinato una consistente riduzione dei margini di guadagno delle farmacie”. Secondo la rappresentazione della convenuta, quindi, la superficiale assistenza prestata dai commercialisti e avrebbe di fatto CP_1 Controparte_1 indotto la dott.ssa a concludere l'affare pagando un prezzo notevolmente superiore al valore effettivo”. Pt_2 3 La sentenza n. 10792 del 2018 motiva in punto: “In conclusione si ritiene che parte attrice non abbia provato di aver diligentemente espletato l'incarico di consulenza per l'acquisto della farmacia, non avendo fornito al cliente gli elementi necessari per una corretta valutazione della convenienza e della fattibilità dell'operazione. In ragione delle carenze sopra evidenziate l'attività consulenziale deve ritenersi nel suo complesso come inutiliter data. Nessun compenso spetta pertanto ai commercialisti ed per le prestazioni di consulenza cd. straordinaria rese in favore CP_1 Controparte_1 della convenuta. Risulta dagli atti di causa che la convenuta aveva versato per tale consulenza un acconto di euro 10.000. Non è stata tuttavia formulata domanda di restituzione, la quale non può ritenersi implicita nell'eccezione di inadempimento e nella domanda di risarcimento”. pag. 5 Costituendosi in lite, la aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, ed in via gradata, aveva Pt_1
domandato la condanna dell'Associazione al pagamento dell'importo ingiunto.
In data 10.6.2021 si costituiva ex art.105 c.p.c. la Farmacia LE S.r.l., quale cessionaria del credito in proprio favore da parte dell'opposta, e chiedeva all' opponente la restituzione dell'importo di € 10.000,00, corrisposto dalla a titolo di acconto, in tesi indebitamente Pt_1
trattenuto dall' . Parte_4
Chiedeva altresì il rigetto dell'eccezione di compensazione di controparte, avendo la stessa già riscosso la somma coattivamente, promuovendo, in particolare, un pignoramento presso terzi in danno della Farmacia LE s.r.l., cessionaria interveniente.
Con memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c., VI° comma parte opponente, a precisazione delle domande già avanzate, chiedeva la pronuncia di accertamento e conseguente dichiarazione di intervenuta risoluzione del contratto per facta concludentia, con il conseguente diritto della – e per Pt_1
essa, dell'interveniente - alla restituzione delle somme già corrisposte Parte_6
all' CP_4
Con sentenza n. 5546/2023, pubblicata in data 3 luglio 2023, il Tribunale di Milano:
dichiarava inammissibile l'intervento della Farmacia LE s.r.l.;
accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 7379/2020, emesso dal
Tribunale di Milano in data 23 giugno 2020;
condannava la al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite del grado, Pt_1 Parte_4
liquidate in complessivi € 5.077,00, oltre CPA, Iva e spese generali.
In particolare, con la sentenza in commento: - Il Tribunale dichiarava inammissibile l'intervento svolto dalla Farmacia LE S.r.l., perché formulato senza aver specificato a che titolo intendesse svolgere tale intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c. Rilevava che non era presente in atti alcun contratto di cessione del credito oggetto di ingiunzione, né la qualità di cessionaria poteva desumersi dall'aver subito una procedura di pignoramento presso terzi per somme dovute dall'opposta Farmacia.
Accertava altresì che detta procedura faceva capo ad altro giudizio tra le parti, ulteriore circostanza che determinava il difetto di interesse della Farmacia LE ad intervenire nel giudizio di opposizione;
- giudicava infondata la pretesa restitutoria dell'opposta, non potendosi qualificare il pagamento dell'acconto come indebito. Sul punto, osservava che la domanda monitoria era stata azionata senza che fosse stata dichiarata la risoluzione del contratto di consulenza, che risultava non essere nemmeno stata espressamente richiesta nel procedimento terminato con emissione della sentenza n. 10792/2018: ivi, infatti, si sarebbe unicamente affermato che era avvenuto il versamento degli euro 10.000,00, affermando, in ragione del prospettato inadempimento, il diritto alla ripetizione della somma già versata;
- rilevava, ancora, che la domanda di risoluzione contrattuale non era stata proposta nemmeno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se non in modo tardivo, con la memoria ex art. 183, comma 6. N. 1) c.p.c.;
- dava atto che non sussistevano giuste motivazioni per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. in danno dell'opposta.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello la , articolando i seguenti motivi di Pt_1
impugnazione:
- Manifesta illogicità della sentenza impugnata. Vizio di motivazione - Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie;
- Nullità della sentenza. Violazione di legge – artt. 281sexies c.p.c. e mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
- Ingiusta ed eccessiva condanna al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si è costituita l'appellata , Parte_4
chiedendo il rigetto dell'appello, siccome totalmente infondato in fatto ed in diritto. Reiterava in via subordinata la richiesta di compensazione già avanzata in prime cure e, sempre in via subordinata all'accoglimento dell'appello, insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo, poiché “in esso sono
pag. 7 stati erroneamente riconosciuti gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal momento del pagamento della somma di € 10.000,00 da parte della Parte_7
[...]
Precisate le conclusioni come riportato in epigrafe, la causa è stata infine trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi che si vanno ad esporre.
Con il primo motivo, l'appellante contesta la pronuncia nella parte in cui avrebbe omesso di motivare il rigetto della domanda in rapporto alle risultanze di prova.
Assume, infatti, che la pretesa azionata in via monitoria poggiasse su un giudicato che, implicitamente, presupponeva la risoluzione del contratto di consulenza (cfr., pag. 14, sentenza n.
10792/2018 del tribunale di Milano: “risulta dagli atti di causa che la convenuta [dott.ssa ] Pt_2
aveva versato per tale consulenza un acconto di €. 10.000,00. Non è stata tuttavia formulata domanda di restituzione, la quale non può ritenersi implicita nell'eccezione di inadempimento e nella domanda di risarcimento”), poiché, in tesi di parte appellante, la originaria domanda di restituzione sarebbe stata già comprensiva di quella di risoluzione del contratto.
A riprova di ciò, deduce che l' non ha mai fornito prova della vigenza attuale del Parte_4
rapporto di consulenza, né avrebbe smentito la circostanza che il contratto si fosse sciolto consensualmente tra le parti, per avere la affidato ad altro studio la cura della propria Pt_1
contabilità.
Assume, in ogni caso, che la domanda di risoluzione sarebbe stata introdotta nel processo in occasione della prima memoria ex 183 comma VI c.p.c., con cui, in parziale modificazione/precisazione della originaria domanda di ripetizione, la chiedeva che si Pt_1
accertasse che il contratto si era risolto per mutuo dissenso tra le parti, ed in particolare in forza di fatti concludenti;
segnala ancora che l'esistenza del suo credito per ripetizione dell'indebito sarebbe stato ammesso dalla stessa opponente, nel momento in cui questa ne ha chiesto la compensazione con altro suo controcredito. Lamenta, infine, che, anche a voler ritenere che la sentenza dedotta nel ricorso monitorio non fosse idonea a far stato quanto alla questione preliminare della risoluzione del contratto, detta pronuncia avrebbe potuto e dovuto comunque essere considerata come indizio presuntivo della fine del rapporto (art. 2729 c.c.). Ciò che, nella prospettazione dell'appellante, non pag. 8 sarebbe stato minimamente considerato dal giudice di prime cure, che avrebbe perciò adottato una decisione del tutto slegata dalle prove in atti.
Il motivo è infondato.
Ritiene la Corte di condividere, in primo luogo, quanto affermato dal Tribunale circa l'assenza di prova del carattere indebito del pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo. Ed infatti,
è evidenza pacifica che la ricorrente abbia basato la domanda di ingiunzione su quanto Pt_1
deciso in altra pendenza dal Tribunale di Milano.
In particolare, l'odierna appellante sosteneva, nel proprio ricorso monitorio, che con quanto stabilito dalla sentenza n. 10792/2018 doveva reputarsi acquisita la prova del suo diritto alla ripetizione, per avere il Tribunale accertato che “risulta dagli atti di causa che la convenuta [dott.ssa
] aveva versato per tale consulenza un acconto di €. 10.000,00”. Pt_2
Tuttavia, con la medesima sentenza, il Tribunale aveva rilevato: “Non è stata tuttavia formulata domanda di restituzione, la quale non può ritenersi implicita nell'eccezione di inadempimento e nella domanda di risarcimento” (cfr., sentenza n.10792/2018 emessa dal Tribunale di Milano in data
24.10.2018, pag. 17).
Nondimeno, come fondatamente ha rilevato dalla pronuncia impugnata: “L'aver dato atto con la sentenza n. 10792/2018 del versamento della somma di € 10.000,00 non costituisce, sic e simpliciter, fonte giuridica per un suo riconoscimento in sede giudiziale diversa” (cfr., sentenza di primo grado, pag. 7).
Ed invero, rileva il Collegio che la prospettazione di parte appellante poggi su una non condivisibile interpretazione del contenuto della decisione in questione.
Con la sentenza n.10792/2018, il Tribunale di Milano ha difatti accertato l'inadempimento dell' all'obbligazione dedotta in contratto, con particolare riferimento all'operazione di Parte_4
compravendita della Farmacia GA, inadempimento, che, tuttavia, non veniva invocato quale elemento costitutivo di una domanda di risoluzione, ma come fatto a sostegno di una eccezione ex art. 1460 c.c., che il Tribunale ha deciso di accogliere, ma al solo fine di paralizzare la richiesta di compensi avanzata dall . Parte_4
Con la pronuncia in questione, pertanto, il giudice non ha sancito la caducazione del contratto, ma si è limitato a pronunziare il rigetto della domanda di adempimento dell , in ragione Parte_4
dell'inadempimento contrattuale della stessa. pag. 9 Si ritiene perciò immune da censure quanto dichiarato nella sentenza impugnata in questa sede, per cui “nel decreto ingiuntivo non vi è alcun riferimento alla risoluzione del contratto, che peraltro non risulta dichiarato dal precedente Giudice estensore della sentenza n. 10792/2018 emessa dal
Tribunale di Milano in data 24.10.2018.” (cfr., sentenza primo grado, pag. 7).
Né una esplicita domanda di risoluzione contrattuale era stata svolta dalla in sede di Pt_1
comparsa di risposta nel giudizio di opposizione, sicché, in mancanza di caducazione del contratto cui afferiva la prestazione di cui si chiedeva la restituzione, non era dato affermare che la stessa fosse stata effettuata senza titolo.
La suddetta conclusione non può essere scalfita in ragione di quanto osservato dall'appellante a proposito di quanto dedotto nella prima memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c., mediante la quale
– a detta dell'appellante – una domanda di risoluzione sarebbe stata ritualmente introdotta, osservando, in particolare, che il contratto tra le parti si sarebbe comunque dissolto per fatti concludenti, avendo conferito la il medesimo incarico conferito all' ad altro Pt_1 Parte_4
consulente, e non avendo l' dimostrato di aver continuato a svolgere tale attività Parte_4
nell'interesse della . Pt_1
Sul punto il Collegio condivide la valutazione contenuta nella sentenza di prime cure, che ha rilevato l'inammissibilità dell'argomentazione così introdotta nel giudizio.
Ed infatti, costituisce principio ormai stabile della giurisprudenza di legittimità che “Nel giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello posto in origine a fondamento della domanda non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa, ancorché il comportamento successivamente dedotto costituisca anch'esso violazione degli obblighi contrattuali.” (Cass.,
Sez. 2 , Ordinanza n. 32952 del 17/12/2024).
Concreta pertanto un fenomeno di mutazione inammissibile della domanda originaria il porre a fondamento della risoluzione un fatto storico diverso da quello dedotto con l'atto introduttivo. Ciò che, ad avviso del collegio, pare ricorrere nel caso di specie, laddove l'appellante dapprima adduce a fondamento dell'azione monitoria un giudicato asseritamente risolutivo del contratto e, poi, impropriamente, assume con la prima memoria 183 c.p.c. che il medesimo contratto si era già risolto per mutuo dissenso.
pag. 10 Meritano perciò conferma le valutazioni svolte nella sentenza impugnata: “Una domanda di risoluzione contrattuale deve esser correttamente e tempestivamente introdotta con l'allegazione di tutti gli elementi costitutivi a suo sostegno. L'introduzione deve essere idonea a sviluppare un contraddittorio a tal proposito per giungere ad una declaratoria, o meno, di risoluzione contrattuale.
Ciò che non è avvenuto nel giudizio de quo.” (cfr., sentenza primo grado, pag. 7).
Il primo motivo di gravame è dunque infondato.
Con secondo motivo di gravame, l'appellante denuncia la nullità della sentenza di prime cure per asserita violazione degli artt. 281- sexies e 190 c.p.c. In particolare, assume che la causa sarebbe stata decisa senza previa concessione dei termini di deposito per gli scritti conclusivi e per le memorie di replica, nonché senza effettiva discussione in sede di udienza ex art. 281-sexies c.p.c.
Sul punto denuncia che all'odierna appellante non sarebbe stato concesso il deposito del proprio scritto di p.c., perché erroneamente ritenuto dal Giudice “memorie non autorizzate che vengono dichiarate espunte dal fascicolo” (cfr., verbale di udienza del 3 luglio 2023, fasc. appellante) e che le sarebbe stato conseguentemente imposto di riportarsi alla sola comparsa di costituzione. Da ciò discenderebbe, a suo dire, la falsità di quanto indicato nel verbale, per cui il giudice dava lettura della sentenza “dopo ampia discussione”.
Il motivo è manifestamente infondato.
In senso contraddittorio, infatti, l'appellante si duole della mancata concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, ritenendo tuttavia legittima o, comunque, non sindacabile la decisione di procedere ex art. 281 sexies c.p.c.
Stando così le cose, la circostanza di non aver concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. costituisce la piana conseguenza della scelta di rito: a mente, dell'art. 281 sexies infatti, “se non dispone a norma dell'articolo 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva(1)
e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La prospettazione dell'appellante appare, perciò, frutto di evidente dispercezione del dettato normativo, che, con ogni probabilità, ha portato la parte a depositare a ridosso dell'udienza ex art. 281 sexies non fogli di p.c., ma, appunto, le memorie conclusionali di cui oggi lamenta il mancato ingresso (cfr., verbale udienza, sentenza di primo grado: “i fogli di precisazione delle conclusioni
pag. 11 depositati da parte opposta e dall'intervenuta non possono essere qualificati come tali, ma come memorie non autorizzate che vengono dichiarate espunte dal fascicolo.”)
Merita inoltre, rigettarsi quanto asserito circa la mancanza di discussione nell'udienza celebratasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e tanto per l'assorbente ragione che la doglianza contrasta con le risultanze, cui deve attribuirsi pubblica fede, del verbale, che danno atto di “ampia discussione” sviluppatasi tra le 14:00 e le 17:25 (cfr., ibidem).
Anche il secondo motivo di appello, pertanto, è da ritenersi infondato.
È parimenti infondato l'ultimo motivo di gravame, con cui lamenta che il Giudice del primo grado avrebbe errato nella quantificazione delle spese addebitate all'appellante. Nella sua prospettazione, invero, “Infatti il Tribunale di Milano ha condannato la convenuta opposta, odierna appellante al pagamento dell'importo di €. 5.077,77, e ciò a fronte di un valore della controversia di €. 10.000,00.
[…] Da una parte si osserva che i parametri applicati dal Giudice del primo grado ex D.M. n. 55 del
2014, ovvero i medi, sono correttamente riferiti allo scaglione di riferimento compreso tra €.
5.201,00 ed €. 26.000,00. Nel caso di specie, il giudice a quo ha liquidato le spese di lite in misura pari a complessivi € 5.077,00 applicando la tariffa media, in relazione a una causa del valore ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, ovvero di €. 10.000,00 e quindi al di sopra degli importi previsti nei parametri tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014; il tutto senza esporre alcuna apposita e specifica motivazione a sostegno della scelta di liquidazione operata. In caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione del compenso. Nel caso che ci occupa, alcuna motivazione è stata fornita in riferimento alla parte della sentenza che ha deciso in ordine alle spese.” (cfr., atto di appello, pag. 22).
Il motivo è infondato.
Sul punto, ci si limita a rilevare che il Giudice ha correttamente parametrato le spese di lite ai valori medi del d.m. 55/2014, atteso il valore della causa risultante dalla somma ingiunta (euro 10.000,00).
Dunque, non necessitava tra l'altro di specifica motivazione la predetta liquidazione, attenutasi ai valori medi del tariffario.
Non sussiste pertanto alcuna violazione delle norme relative alla liquidazione delle spese.
L'appello, conclusivamente, deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
pag. 12 Alla dichiarazione di infondatezza segue la condanna della parte appellante alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni di diritto affrontate, dell'attività di difesa prestata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, sull'appello proposto da , nei Parte_3
confronti di e avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_1
5546/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 3 luglio 2023 definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per Parte_3
l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a Parte_3 [...]
le spese di lite del presente grado di Controparte_1
giudizio, liquidate in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% e oltre Iva e C.p.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 21 maggio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
ND AR CO AR
pag. 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tesi di parte attrice, tale attività sarebbe consistita in “attività di assistenza e consulenza professionale per l'acquisto della Farmacia del Dr. GA, “attività consistita in diverse sessioni di lavoro ed incontri presso lo studio professionale, nella disamina dei dati di bilancio e nella predisposizione della relazione economico/finanziaria con la relativa valutazione delle esigenze finanziarie, nella rideterminazione della relazione e del piano finanziario a seguito di una maggiore richiesta del corrispettivo per l'acquisto della farmacia, nella relazione sulla redditività netta dell'azienda dopo il bilancio del 2010, in tre trasferte a Milano (di cui due presso la farmacia e lo studio Fattorini e un'altra presso il notaio
), nella predisposizione della scrittura per la caparra confirmatoria, nella predisposizione di molteplici versioni Per_1 del contratto preliminare di acquisto delle quote in contraddittorio col Dr. e l'Ing. , nella CP_3 Per_2 predisposizione dell'istanza di finanziamento e della relativa documentazione a corredo presso , nella Parte_5 predisposizione del contratto commerciale di fornitura con UFM, nella richiesta presso l'Agenzia delle Entrate di Milano del certificato di regolarità fiscale, oltre ad altre attività ancillari” (pagg. 4 e 5 del ricorso introduttivo). pag. 4 4 In particolare, la osservava ed argomentava in detta memoria: “La risoluzione del contratto è avvenuta per Pt_1 fatti concludenti tra le parti nonostante controparte seguiti in modo pretestuoso, labiale e temerario ad affermare il contrario.
Peraltro, è doveroso far osservare in ordine a tale punto ed a riprova della manifesta volontà delle parti in senso contrario a quella di tenere in vita il predetto contratto, che la ditta opponente non svolge attività per conto della Parte_1
che la predetta, da parte sua, è assistita da un altro studio di consulenza e assistenza fiscale e contabile.
[...] Appare evidente, in ragione di quanto sopra che non può esserci una volontà da parte di nessuna delle due parti di mantenere il vecchio contratto in vita, con l'effetto che la somma ingiunta risulta indebitamente trattenuta nelle casse della ditta opponente e, per tale motivo, deve essere restituita. Per tale motivo il decreto ingiuntivo va confermato in ogni sua statuizione e va dichiarato, nelle more, provvisoriamente esecutivo, alla luce della palmare infondatezza e pretestuosità delle difese avversarie. Ciò posto, a precisazione delle domande già avanzate, si insiste nel chiedere che codesto Giudice voglia accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto e quindi il conseguente diritto della oggi della Farmacia LE s.r.l. a seguito della cessione del credito, ad avere restituite Parte_1 le somme già corrisposte alla , somme si ribadisce riconosciute da quest'ultima”. Controparte_5 pag. 6