Trib. Marsala, sentenza 08/04/2025, n. 195
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Sentenza 8 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Marsala, presieduto dal Giudice Francesco Paolo Pizzo, con la relazione del Giudice Francesco Giardina. Le parti in causa hanno presentato un reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. contro un'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, sostenendo che la dichiarazione del terzo pignorato fosse positiva e non negativa, come affermato dal giudice dell'esecuzione. La reclamante ha chiesto la revoca dell'ordinanza e la fissazione di un'udienza per chiarire il contenuto della dichiarazione del terzo.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo, argomentando che l'estinzione della procedura non rientrava tra i casi tipici previsti dall'art. 630 c.p.c., bensì si configurava come un'ipotesi di improseguibilità. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, evidenziando che il reclamo non era il rimedio appropriato per contestare l'estinzione atipica, che avrebbe dovuto essere impugnata tramite opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Inoltre, il Tribunale ha stabilito che non era possibile sanare l'improponibilità del reclamo mediante conversione in opposizione. Infine, ha disposto la compensazione delle spese di lite e l'obbligo per la reclamante di versare un ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Marsala, sentenza 08/04/2025, n. 195
    Giurisdizione : Trib. Marsala
    Numero : 195
    Data del deposito : 8 aprile 2025

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