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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Marsala, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Francesco Giardina Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 98 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, sul reclamo presentato ai sensi dell'art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in data 3.1.2025, nell'ambito della procedura esecutiva n. 666/2024, da , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Daniela Ferrari, contro Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché nei confronti di CP_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Scilabra Giuseppe
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 22.1.2025, ha proposto Parte_1 reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 3.1.2025, con la quale il giudice dell'esecuzione mobiliare, nell'ambito della procedura esecutiva recante R.G.E. n.
666/2024, ha dichiarato estinta la procedura alla luce della asserita dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato.
La reclamante ha contestato la legittimità dell'ordinanza di estinzione, ritenendo la dichiarazione di terzo positiva;
ha chiesto, quindi, all'adito Collegio “che venga fissata udienza per comparizione delle parti nella quale il terzo possa, all'occorrenza, chiarire il contenuto della propria dichiarazione resa nel procedimento n.666/2024 RGEM, e che venga, conseguentemente, disposta la revoca del provvedimento di estinzione;
con vittoria di spese sia della fase esecutiva sia del presente procedimento di reclamo, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
1 2. Con il provvedimento emesso dal giudice relatore in data 30.1.2025, integrato in data
28.2.2025, è stato assegnato alle parti un termine di giorni 30 per il deposito di eventuali memorie difensive.
3. Con comparsa di risposta del 12.3.2025 si è costituito in giudizio CP_3 ritenendo non esigibile il credito vantato dal debitore esecutato nei suoi confronti.
4. Scaduto il termine sopra indicato, il relatore, nella contumacia dell'
[...]
ha riferito al collegio. Controparte_1
5. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Come già accennato, con l'ordinanza reclamata il G.E. ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva n. 666/2024 in ragione della dichiarazione negativa resa dal terzo e non anche per la sussistenza di una ipotesi di estinzione c.d. tipica.
A tal fine, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha ribadito la tassatività dei casi di estinzione della procedura (rinuncia, mancata comparizione e inattività qualificata), e l'impossibilità di ricondurvi altre vicende di definizione della procedura, le quali devono, invece, essere ricomprese nella diversa categoria della improseguibilità (cfr. Cass. n. 25421/2013; n. 9676/2011; n. 3276/2008).
In particolare, la Cassazione ha chiarito che “il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (e cioè diverse dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., dall'inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 c.p.c., dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva, natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo ex art. 630 c.p.c., che
è il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica” (Cass. n. 6391/2004).
Il Collegio ritiene di dare corso all'indirizzo ermeneutico sopra esposto atteso che, a favore della suddetta ricostruzione, milita il chiaro tenore testuale dell'art. 630 c.p.c. che individua in maniera tassativa le ipotesi di reclamo al collegio.
Pertanto, rilevato che la fattispecie in esame non può annoverarsi fra i casi tassativi di estinzione previsti dall'art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento con cui è stata dichiarata l'estinzione (rectius: l'improseguibilità) della procedura esecutiva, l'unico rimedio esperibile era costituito dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ne consegue l'inammissibilità del reclamo.
Si osserva, inoltre, che l'improponibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento di chiusura anticipata, non è suscettibile di sanatoria mediante conversione in opposizione agli atti esecutivi.
2 La Corte di Cassazione ha recentemente sostenuto che “Sebbene una tesi dottrinale abbia prospettato la possibilità, per il collegio del reclamo, di trasformare la domanda in opposizione agli atti esecutivi e di rimettere (anche in sede di decisione) la causa davanti al giudice monocratico per la pronuncia sul merito, contro tale soluzione militano l'univoca definizione del mezzo impiegato come reclamo e, soprattutto, la destinazione dell'atto al collegio, anziché al giudice dell'esecuzione il quale, stante
l'indefettibile bifasicità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-02), deve essere necessariamente (oltre che tempestivamente) investito dell'atto di opposizione.
Su tali elementi, di per sé tali da precludere la riqualificazione del reclamo ex art. 630 c.p.c., erroneamente proposto in un'opposizione agli atti esecutivi, si è peraltro fondata la precedente decisione di questa stessa Sezione - Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25421 del 12/11/2013 - con cui si è affermata (in fattispecie analoga) la rilevabilità ex officio dell'inammissibilità ab origine del predetto reclamo e anche
l'impossibilità di una "riqualificazione della domanda originaria (con attribuzione ad essa di una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte ed indicata dal giudice di primo grado)", concludendo così per la "cassazione senza rinvio della sentenza di secondo, ma anche di quella di primo grado, perché il processo non poteva iniziare con il reclamo, né proseguire con la disamina nel merito della domanda" (che era stata erroneamente riqualificata dalla Corte territoriale)” (v. Cassazione civile sez.
III, 06/04/2022, n.11241).
5. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
La mancata costituzione della parte debitrice, il tenore letterale delle difese della società
e la definizione della controversia senza la valutazione della CP_2 fondatezza della domanda suggeriscono l'opportunità di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per l'effetto del rigetto dell'impugnazione va però accertata, nei confronti della reclamante, l'esistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ex art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 30/5/2002 n. 115 come introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della l. 228/12.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, nella contumacia di
[...] così provvede: CP_1
- dichiara inammissibile il reclamo;
- dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti;
3 - dichiara che sussistono nei confronti della reclamante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ex art. co. 1-quater, D.P.R. 30/5/2002 n. 115.
Marsala, 2.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Francesco Giardina Francesco Paolo Pizzo
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